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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 22/12/2025, n. 708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 708 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESARO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico Dott.ssa RI Carbini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al R.G. N. 503/2024 promossa da:
(Piva: ) con il patrocinio dell'Avv. PAOLO COPPARI e Parte_1 P.IVA_1 con elezione di domicilio presso il suo studio in Ancona, Via Leopardi n. 2
-ATTORE opponente- contro
(CF: ) con il patrocinio dell'Avv. ENRICO MARCELLI CP_1 C.F._1
e con elezione di domicilio presso il suo studio in Pesaro, Via Sabbatini n. 8
- CONVENUTO opposto - nonché contro
(CF: ) con il patrocinio dell'Avv. GIULIA MONTESI CP_2 C.F._2
e con elezione di domicilio presso il suo studio in Forlì, Corso della Repubblica n. 155
- CONVENUTO opposto- nonché contro
(PIva: ) e DOTT. Controparte_3 P.IVA_2 CP_4
, entrambi con il patrocinio dell'Avv. GIANNI PADULA e con elezione di domicilio
[...] presso lo studio dell'Avv. Mengucci Mauro in Pesaro, Piazza Lazzarini n. 19
- CONVENUTO opposto- nonché contro Controparte_5
(PIva:
[...]
) con il patrocinio dell'Avv. BRUNO MANDRELLI e con elezione di domicilio presso P.IVA_3 il suo studio in Macerata, Via Marche n. 80
- CONVENUTO opposto-
nonché contro
(CF: ) con il patrocinio degli Avv.ti ANDREA AMBROZ e Controparte_6 P.IVA_4
UI IA con elezione di domicilio presso la filiale di di Pesaro, Via Controparte_6
Branca n. 1
- CONVENUTO opposto- nonché contro
(CF: ) Controparte_7 P.IVA_5
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E OOP. (CF: CP_8
) P.IVA_6
BANCA DI DESIO E DELLA ZA PA (CF: ) P.IVA_7
(CF: ) Controparte_9 P.IVA_8
(CF: ) CP_10 P.IVA_9
(CF: ) CP_11 P.IVA_10
- CONVENUTI contumaci-
Oggetto: Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) mobiliare.
CONCLUSIONI
Per parte attrice opponente, conclusioni come da note depositate telematicamente il 03.10.2025, in particolare:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale Civile di Pesaro, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,
1.In via principale: per le ampie ragioni esposte al punto “A” dell'atto di citazione1, dichiarare il vincolo di impignorabilità delle somme versate in garanzia ex L. 662/1996 presenti nei conti correnti intestati a “ ” ed accesi presso le Controparte_12
Filiali di nn. 40385 e 40404; Parte_1
2.In via subordinata: richiamando le motivazioni espresse al punto “B” dell'atto di citazione2, dichiarare il vincolo di impignorabilità delle somme versate in garanzia ex L. 662/1996 presenti nei conti correnti intestati a “ ” ed accesi Controparte_12 presso le Filiali di nn. 40385 e 40404; Parte_1
3. Ancora in via principale: per le motivazioni esposte al punto “C” dell'atto di citazione3, dichiarare il difetto di disponibilità da parte di delle somme giacenti sul conto Parte_1 corrente intestato a “ ” ed acceso Controparte_12 presso la Filiale n. 50245;
4. Sempre in via principale: nell'accoglimento delle conclusioni surriferite, acclarata l'illegittimità CP_ del provvedimento di assegnazione delle somme nell'alveo del procedimento esecutivo R.G.
:360/2023 già pendente presso il Tribunale Civile di Pesaro e dunque accertata l'indebita
[...] attribuzione di tali importi, disporre la reintegrazione dei conti correnti de quibus intestati presso
alla “ ”, con il Parte_1 Controparte_12 ripristino della situazione contabile quo ante ad esito della condanna dei beneficiari alla loro restituzione”.
5. In ogni caso, Con vittoria di spese e competenze di giudizio, maggiorate come per legge di spese generali, Cpa e Iva sulle voci imponibili”.
Per il convenuto opposto , conclusioni come da atto depositato telematicamente il CP_1
29.09.2025, in particolare:
“Per la causali esposte in tutti gli atti difensivi e/o per ogni altra ragione che sarà di giustizia, voglia
l'Ecc.mo Tribunale di Pesaro, contraris reiectis, preliminarmente:
a) dichiarare la carenza di legittimazione passiva del Dott. ; CP_1
b) dichiarare improcedibile l'opposizione proposta da :p.a. per mancanza di Controparte_14 interesse da parte del terzo pignorato.
In subordine nel merito, respingere l'opposizione proposta da perché del tutto Controparte_15 infondata e comunque non provata e per l'effetto confermare il provvedimento di assegnazione delle somme del G.E. Dott. NU SC emesso nel procedimento esecutivo R.G. Es. Mob. n.360/2023 già pendente presso il Tribunale Civile di Pesaro.
Con vittoria di spese”.
Per i convenuti nonché per conclusioni come da Controparte_3 Controparte_4 comparsa di costituzione e memoria ex art. 171 ter cpc 1 termine, depositata telematicamente il
11.10.2024, in particolare: “…questa difesa chiede che l'ill.mo G.I. voglia:
- respingere le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi sopra indicati e, conseguentemente, confermare l'ordinanza di assegnazione emessa dal Dott. NU
SC in data 13.12.2023 e pubblicata in data 14.12.2023, nonché l'ordinanza, sempre a firma del
Dott. SC NU, emessa a conclusione del procedimento di opposizione ex art. 617 c.p.c.;
- condannare la , per tutti i motivi di cui sopra, ex art. 96 c.p.c. avendo la Controparte_16 medesima riproposto le stesse eccezioni su cui il G.E. già aveva provveduto in sede di assegnazione
e di opposizione ex art. 617 e non avendo la stessa allegato alcuna nuova eccezione e/o allegazione documentale con conseguente azione in giudizio con colpa e mala fede;
con condanna alle spese e competenze di causa, oltre accessori di legge”.
Per il convenuto , conclusioni come da comparsa di costituzione, in particolare: CP_2
“… questa difesa, chiede che il Giudice del Tribunale di Pesaro Voglia:
In via preliminare di rito:
- dichiarare la citazione di nulla per difetto di vocatio in ius nei confronti del Dott. Parte_1
CP_2
Nel merito:
- rigettare e respingere tutte le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi sopra indicati e, conseguentemente, confermare l'ordinanza di assegnazione emessa dal Dott.
NU SC in data 13.12.2023 e pubblicata in data 14.12.2023, nonché l'ordinanza, sempre a firma del Dott. SC NU, emessa a conclusione del procedimento di opposizione ex art. 617
c.p.c.;
- condannare la , per tutti i motivi di cui sopra, ex art. 96 c.p.c. avendo la Controparte_16 medesima riproposto le stesse eccezioni su cui il G.E. già aveva provveduto in sede di assegnazione
e di opposizione ex art. 617 e non avendo la stessa allegato alcuna nuova eccezione e/o allegazione documentale con conseguente azione in giudizio con colpa e mala fede;
con condanna alle spese e competenze di causa, oltre accessori di legge”.
Per il convenuto ( , conclusioni come da note Controparte_12 CP_5 depositate telematicamente in data 2.10.2025:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, respingere le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e competenze”.
Per il convenuto , conclusioni come da comparsa di costituzione, in particolare: Controparte_6 “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, accertare e dichiarare la legittimità e la ritualità della condotta di e data la dichiarazione negativa, dichiararne Controparte_6
l'estromissione dal presente giudizio”.
Motivi della decisione
, a seguito di notifica di pignoramento presso terzi nei confronti di CP_1 [...]
, quale debitore esecutato, nonché nei confronti di Controparte_12 CP_16
, , , , Controparte_9 CP_10 Controparte_17 Controparte_7 [...]
, Controparte_18 CP_11 Controparte_19
e , quali terzi pignorati, incardinava avanti a codesto Tribunale
[...] Controparte_6 procedimento esecutivo iscritto al RGE mob. n. 360/2023. A detta procedura veniva riunita l'esecuzione immobiliare presso terzi promossa da e nei confronti delle Controparte_3 CP_3 medesime parti. Intervenivano, inoltre, i creditori e . Controparte_4 CP_2
Il Giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 13.12.2023, accertato il debito, per ciò che qui rileva, del terzo pignorato nella misura pari alle somme giacenti sui rapporti intestati alla Parte_1 debitrice, assegnava ai creditori procedenti ed intervenuti le somme dovute dal terzo . Parte_1
A seguito di ricorso ex art. 617 c.p.c. proposto da , con cui questa richiedeva la Parte_1 nullità dell'ordinanza di assegnazione appena richiamata adducendo la sussistenza di un vincolo di impignorabilità delle somme versate in garanzia ex L. 662/1996, indisponibilità delle somme relativamente al c/c acceso presso la Filiale 50245 ed una errata liquidazione delle somme, il G.E. emetteva ordinanza del 31.01.2024 con cui, rilevata la mancanza di interesse del terzo pignorato a formulare eccezione al fine di paralizzare il diritto del creditore procedente nonché la mancanza di riferimenti circa l'eccezione di impignorabilità e la mancata allegazione di crediti da opporre in compensazione, disponeva non luogo a provvedere ai sensi dell'art. 618 II comma c.p.c. e concedeva termini per l'introduzione del giudizio di merito, integrando l'ordinanza precedente con assegnazione ai creditori procedenti ed intervenuti delle somme dovute da depositate presso la Parte_1 filiale 40385.
Di qui l'odierna causa di opposizione agli atti esecutivi.
In particolare, parte opponente censura la pronuncia del Giudice dell'esecuzione sostenendo l'impignorabilità delle somme presenti nei conti correnti intestati a presso le filiali di CP_5 nn. 40385 e 40404: sul punto, parte attrice, considerando che il Fondo di Parte_1
Garanzia per le PMI risulta regolato dall'art. 2 comma 100 lett. A della legge 662/1996, sostiene che gli importi esistenti in tali conti correnti siano da ritenersi attinti dal detto Fondo, da cui ne discenderebbe la natura di fondi pubblici e, conseguentemente, l'invocata impignorabilità. Viene, inoltre, invocata l'indisponibilità da parte della debitrice esecutata delle somme presenti nei conti correnti intestati a presso le filiali di nn. 40385 e 40404 di cui CP_5 Parte_1 sopra: in merito, parte attrice invoca l'esistenza della convenzione stipulata in data 21.06.2007 tra e la debitrice esecutata al fine di agevolare l'accesso al credito Parte_1 Controparte_12 delle imprese associate. Tale indisponibilità sarebbe dovuta alla specifica destinazione di scopo dei rapporti di cui trattasi intestati alla debitrice esecutata definita dalla richiamata convenzione.
Parte attrice solleva, infine, il difetto di disponibilità da parte di delle somme giacenti Parte_1 sul conto corrente acceso presso la filiale n. 50245, deducendo, sul punto, che è mera Parte_1 depositaria delle somme ivi giacenti per conto di Parte_2
a cui è inibito detenere in autonomia rapporti riferibili alla propria clientela per la
[...] revoca della licenza bancaria. Sostiene, dunque, che in tale rapporto operano garanzie in favore di in LCA e, dunque, non ha alcun potere dispositivo sul rapporto in Parte_2 Parte_1 questione.
Si costituivano , e , CP_1 Controparte_3 Controparte_4 CP_2
( e , le cui difese comuni si Controparte_12 CP_5 Controparte_6 possono così riassumere:
-in via preliminare, le difese di e eccepiscono il difetto di CP_2 Controparte_20 vocatio in ius, essendo l'atto di citazione rivolto in via esclusiva nei confronti di;
chiedono, CP_1 pertanto, la rispettiva estromissione dal giudizio;
-nel merito, le parti costituite sostengono l'infondatezza delle pretese di parte attrice: in particolare, deducono l'infondatezza e la mancanza di supporto probatorio di quanto dedotto sulla impignorabilità
e indisponibilità delle somme nei conti correnti sopra citati nonché del difetto di disponibilità da parte di delle somme giacenti sul conto acceso presso la filiale n. 50245. Parte_1
La difesa di evidenzia, inoltre, come le doglianze di parte attrice non siano di competenza CP_5 del terzo pignorato.
evidenzia esclusivamente la correttezza della propria condotta e, stante la propria Controparte_6 dichiarazione ex art. 547 c.p.c. negativa, chiede la estromissione dal giudizio.
Depositate dalle parti le memorie ex art. 171 ter c.p.c., in data 20.11.2024 si teneva udienza di prima comparizione parti e, con ordinanza del 21.11.2024, respinte le istanze istruttorie avanzate dalle parti, si rinviava all'udienza del 17.09.2025 per la rimessione della causa in decisione. All'esito, venivano concessi i termini ex art. 281 quinquies c.p.c., con rinvio all'udienza cartolare del 03.12.2025 per la decisione, con concessione del termine sino a 2 gg. prima per note di trattazione scritta. La causa veniva, quindi, trattenuta in decisione.
L'opposizione va respinta, essendo risultata infondata. In particolare, infondato risulta quanto dedotto da parte attrice in merito al vincolo di impignorabilità delle somme versate nei conti correnti accesi presso le filiali di nn. 40385 e 40404. Parte_1
In primis, non vi è nessun elemento da cui dedurre che gli importi presenti nei suddetti conti correnti siano stati attinti dal Fondo di Garanzia per le PMI di cui alla Legge 662/1996, art. 2, comma 100 lett. A: l'attrice non ha allegato alcunché al riguardo né ha prodotto qualsivoglia elemento per dare fondamento alla propria tesi.
Fermo quanto appena rilevato, si evidenzia comunque che in tale disposizione non viene esplicitamente disposto un vincolo di impignorabilità delle somme del fondo di garanzia di cui alla norma stessa.
Ad ogni modo, a prescindere dal testo e dal tenore della norma impropriamente richiamata dall'attrice, è il contenuto della Convenzione sottoscritta tra e in data Pt_1 Controparte_12
21.06.2007, richiamata e prodotta dalla stessa parte attrice al doc. 4, a smentire la tesi attorea.
In tale Convenzione viene, infatti, stabilito come il cd Fondo Rischi (ovvero conto corrente bancario fruttifero dedicato – vedasi punto 7.1 della convenziona) sia alimentato “di norma da versamenti effettuati da Confidi, nonché da eventuali contributi e/o liberalità che siano riconosciute a Confidi in conformità con le disposizioni della statuto sociale di quest'ultimo” (punto 7.3 della Convenzione).
Non si rinviene alcun cenno alla normativa richiamata e invocata da . Parte_1
Infondato risulta, inoltre, quanto sostenuto dall'attrice opponente in punto al vincolo di indisponibilità da parte della debitrice esecutata delle somme presenti nei conti correnti intestati a presso CP_5 le filiali di nn. 40385 e 40404. Parte_1
Vero che, come da punto 7.1 della già richiamata Convenzione, e CP_16 Controparte_12 si danno atto e convengono che le somme accreditate sul Fondo Rischi sono vincolate fino
[...] all'integrale pagamento degli importi dovuti in relazione ai finanziamenti assistiti dalla Garanzia del
Fondo Rischi. Tuttavia, “nell'espropriazione presso terzi, l'indicazione dell'esistenza di un vincolo di destinazione che può determinare l'impignorabilità del credito aggredito in via esecutiva, non fa venir meno il carattere di positività della dichiarazione resa dal terzo ai sensi dell'art. 547 c.p.c., e comunque il terzo debitore dell'esecutato non è legittimato a far valere la predetta impignorabilità, neanche sotto il profilo dell'esistenza di vincoli di destinazione, essendo tale questione relativa al rapporto tra creditore esecutante e debitore esecutato, al quale soltanto spettano gli appositi rimedi oppositivi previsti dalla legge” (Cass. Civile sent. n. 28625/2023); vedi conforme, tra le altre, Cass.
Civile Sentenza n. 9643/2023; Cass. Civile Ord. n. 23631/2018).
Ad ogni modo, parte attrice, che deduce di avere in essere sei finanziamenti garantiti da Confidi, non produce nulla attestante un collegamento tra i suddetti finanziamenti ed i conti correnti accesi presso le filiali nn. 40385 e 40404: nessun richiamo a detti conti correnti si rinviene nella Pt_1 documentazione in atti, non viene indicato l'eventuale residuo dei singoli finanziamenti coperti da garanzia di cui, asseritamente, ai conti correnti oggetto di causa, né viene data prova dell'avvenuta comunicazione di escussione della garanzia in relazione a detti conti correnti ed altre azioni di recupero di cui alla Convenzione per inadempimento del contraente finanziato.
Non fondato risulta, infine, quanto dedotto in merito al difetto di disponibilità da parte di
[...]
delle somme giacenti sul conto corrente acceso presso la filiale n. 50245. Sul punto, parte Pt_1 attrice sostiene che sarebbe mera depositaria di tali somme per conto di Parte_1 Parte_2 in LCA.
L'unico documento prodotto al riguardo da parte attrice (doc. 18) non è idoneo a dare fondamento a quanto dalla stessa sostenuto. Trattasi, infatti, di una Convenzione sottoscritta tra e Cassa CP_5
Di Risparmio di Fabriano e per la concessione di linee di credito garantite ad Parte_3 imprese artigiane. Nessun collegamento al conto corrente di cui trattasi.
Né parte attrice allega o produce ulteriori elementi idonei a fondare la propria tesi.
Pacifico, invero, che presso la filiale n. 50245 di vi è conto corrente intestato al Parte_1 debitore esecutato con un saldo attivo dichiarato di € 15.491,27. Ininfluente, dunque, la circostanza - non provata- addotta dalla parte, stante l'effettiva disponibilità di somme di denaro in detto conto corrente.
Si respinge l'istanza ex art. 96 c.p.c. proposta dai convenuti e Controparte_3
e da in mancanza della prova del pregiudizio sofferto. Controparte_4 CP_2
Respinta o assorbita ogni ulteriore istanza.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 cpc e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Pesaro definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa domanda, eccezione, istanza e deduzione disattesa così provvede:
dichiara la contumacia di (CF: ),BANCA DI CREDITO Controparte_7 P.IVA_5
COOPERATIVO DI RECANATI E CF: ,BANCA DI Controparte_18 P.IVA_6
E DELLA ZA PA (CF: ),BANCA CP_19 P.IVA_7 Controparte_9
(CF: ),BPER (CF: ), (CF:
[...] P.IVA_8 CP_9 P.IVA_9 CP_11
); P.IVA_10 respinge l'opposizione proposta da;
Parte_1
condanna a rifondere le spese di lite in favore di che liquida Parte_1 CP_1 complessivamente in euro 6450,00 di cui euro 1250,00 per la fase di studio, euro 1200,00 per la fase introduttiva, euro 2000,00 per la fase di trattazione, euro 2000,00 per la fase decisoria oltre iva, cap e rimb. sp.gen., in favore di . che liquida Controparte_21 Controparte_12 complessivamente in euro 4450,00 di cui euro1250 per la fase di studio, euro 1200 per la fase introduttiva, euro 2000,00 per la fase di trattazione, oltre iva, cap e rimb. sp.gen.,in favore di CP_2
che liquida complessivamente in euro 4450,00 di cui euro 1250,00 per la fase di studio, euro
[...]
1200,00 per la fase introduttiva, euro 2000,00 per la fase di trattazione, oltre iva, cap e rimb. sp.gen.,in favore di e che liquida complessivamente Controparte_4 Controparte_22 in € 6.450,00 di cui € 1250,00 per la fase di studio, euro 1200,00 per la fase introduttiva, euro
2000,00 per la fase di trattazione e euro 2000,00 per la fase decisoria oltre iva cap e rimb. sp.gen. ed in favore di le spese di lite della presente procedura che liquida complessivamente Controparte_6 in € 2450,00 di cui € 1250,00 per la fase di studio ed 1200,00 euro per la fase introduttiva oltre iva, cap e rimb. sp. gen.
Così deciso in data 22.12.25
Il Giudice
Dott.ssa RI Carbini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESARO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico Dott.ssa RI Carbini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al R.G. N. 503/2024 promossa da:
(Piva: ) con il patrocinio dell'Avv. PAOLO COPPARI e Parte_1 P.IVA_1 con elezione di domicilio presso il suo studio in Ancona, Via Leopardi n. 2
-ATTORE opponente- contro
(CF: ) con il patrocinio dell'Avv. ENRICO MARCELLI CP_1 C.F._1
e con elezione di domicilio presso il suo studio in Pesaro, Via Sabbatini n. 8
- CONVENUTO opposto - nonché contro
(CF: ) con il patrocinio dell'Avv. GIULIA MONTESI CP_2 C.F._2
e con elezione di domicilio presso il suo studio in Forlì, Corso della Repubblica n. 155
- CONVENUTO opposto- nonché contro
(PIva: ) e DOTT. Controparte_3 P.IVA_2 CP_4
, entrambi con il patrocinio dell'Avv. GIANNI PADULA e con elezione di domicilio
[...] presso lo studio dell'Avv. Mengucci Mauro in Pesaro, Piazza Lazzarini n. 19
- CONVENUTO opposto- nonché contro Controparte_5
(PIva:
[...]
) con il patrocinio dell'Avv. BRUNO MANDRELLI e con elezione di domicilio presso P.IVA_3 il suo studio in Macerata, Via Marche n. 80
- CONVENUTO opposto-
nonché contro
(CF: ) con il patrocinio degli Avv.ti ANDREA AMBROZ e Controparte_6 P.IVA_4
UI IA con elezione di domicilio presso la filiale di di Pesaro, Via Controparte_6
Branca n. 1
- CONVENUTO opposto- nonché contro
(CF: ) Controparte_7 P.IVA_5
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E OOP. (CF: CP_8
) P.IVA_6
BANCA DI DESIO E DELLA ZA PA (CF: ) P.IVA_7
(CF: ) Controparte_9 P.IVA_8
(CF: ) CP_10 P.IVA_9
(CF: ) CP_11 P.IVA_10
- CONVENUTI contumaci-
Oggetto: Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) mobiliare.
CONCLUSIONI
Per parte attrice opponente, conclusioni come da note depositate telematicamente il 03.10.2025, in particolare:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale Civile di Pesaro, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,
1.In via principale: per le ampie ragioni esposte al punto “A” dell'atto di citazione1, dichiarare il vincolo di impignorabilità delle somme versate in garanzia ex L. 662/1996 presenti nei conti correnti intestati a “ ” ed accesi presso le Controparte_12
Filiali di nn. 40385 e 40404; Parte_1
2.In via subordinata: richiamando le motivazioni espresse al punto “B” dell'atto di citazione2, dichiarare il vincolo di impignorabilità delle somme versate in garanzia ex L. 662/1996 presenti nei conti correnti intestati a “ ” ed accesi Controparte_12 presso le Filiali di nn. 40385 e 40404; Parte_1
3. Ancora in via principale: per le motivazioni esposte al punto “C” dell'atto di citazione3, dichiarare il difetto di disponibilità da parte di delle somme giacenti sul conto Parte_1 corrente intestato a “ ” ed acceso Controparte_12 presso la Filiale n. 50245;
4. Sempre in via principale: nell'accoglimento delle conclusioni surriferite, acclarata l'illegittimità CP_ del provvedimento di assegnazione delle somme nell'alveo del procedimento esecutivo R.G.
:360/2023 già pendente presso il Tribunale Civile di Pesaro e dunque accertata l'indebita
[...] attribuzione di tali importi, disporre la reintegrazione dei conti correnti de quibus intestati presso
alla “ ”, con il Parte_1 Controparte_12 ripristino della situazione contabile quo ante ad esito della condanna dei beneficiari alla loro restituzione”.
5. In ogni caso, Con vittoria di spese e competenze di giudizio, maggiorate come per legge di spese generali, Cpa e Iva sulle voci imponibili”.
Per il convenuto opposto , conclusioni come da atto depositato telematicamente il CP_1
29.09.2025, in particolare:
“Per la causali esposte in tutti gli atti difensivi e/o per ogni altra ragione che sarà di giustizia, voglia
l'Ecc.mo Tribunale di Pesaro, contraris reiectis, preliminarmente:
a) dichiarare la carenza di legittimazione passiva del Dott. ; CP_1
b) dichiarare improcedibile l'opposizione proposta da :p.a. per mancanza di Controparte_14 interesse da parte del terzo pignorato.
In subordine nel merito, respingere l'opposizione proposta da perché del tutto Controparte_15 infondata e comunque non provata e per l'effetto confermare il provvedimento di assegnazione delle somme del G.E. Dott. NU SC emesso nel procedimento esecutivo R.G. Es. Mob. n.360/2023 già pendente presso il Tribunale Civile di Pesaro.
Con vittoria di spese”.
Per i convenuti nonché per conclusioni come da Controparte_3 Controparte_4 comparsa di costituzione e memoria ex art. 171 ter cpc 1 termine, depositata telematicamente il
11.10.2024, in particolare: “…questa difesa chiede che l'ill.mo G.I. voglia:
- respingere le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi sopra indicati e, conseguentemente, confermare l'ordinanza di assegnazione emessa dal Dott. NU
SC in data 13.12.2023 e pubblicata in data 14.12.2023, nonché l'ordinanza, sempre a firma del
Dott. SC NU, emessa a conclusione del procedimento di opposizione ex art. 617 c.p.c.;
- condannare la , per tutti i motivi di cui sopra, ex art. 96 c.p.c. avendo la Controparte_16 medesima riproposto le stesse eccezioni su cui il G.E. già aveva provveduto in sede di assegnazione
e di opposizione ex art. 617 e non avendo la stessa allegato alcuna nuova eccezione e/o allegazione documentale con conseguente azione in giudizio con colpa e mala fede;
con condanna alle spese e competenze di causa, oltre accessori di legge”.
Per il convenuto , conclusioni come da comparsa di costituzione, in particolare: CP_2
“… questa difesa, chiede che il Giudice del Tribunale di Pesaro Voglia:
In via preliminare di rito:
- dichiarare la citazione di nulla per difetto di vocatio in ius nei confronti del Dott. Parte_1
CP_2
Nel merito:
- rigettare e respingere tutte le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi sopra indicati e, conseguentemente, confermare l'ordinanza di assegnazione emessa dal Dott.
NU SC in data 13.12.2023 e pubblicata in data 14.12.2023, nonché l'ordinanza, sempre a firma del Dott. SC NU, emessa a conclusione del procedimento di opposizione ex art. 617
c.p.c.;
- condannare la , per tutti i motivi di cui sopra, ex art. 96 c.p.c. avendo la Controparte_16 medesima riproposto le stesse eccezioni su cui il G.E. già aveva provveduto in sede di assegnazione
e di opposizione ex art. 617 e non avendo la stessa allegato alcuna nuova eccezione e/o allegazione documentale con conseguente azione in giudizio con colpa e mala fede;
con condanna alle spese e competenze di causa, oltre accessori di legge”.
Per il convenuto ( , conclusioni come da note Controparte_12 CP_5 depositate telematicamente in data 2.10.2025:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, respingere le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e competenze”.
Per il convenuto , conclusioni come da comparsa di costituzione, in particolare: Controparte_6 “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, accertare e dichiarare la legittimità e la ritualità della condotta di e data la dichiarazione negativa, dichiararne Controparte_6
l'estromissione dal presente giudizio”.
Motivi della decisione
, a seguito di notifica di pignoramento presso terzi nei confronti di CP_1 [...]
, quale debitore esecutato, nonché nei confronti di Controparte_12 CP_16
, , , , Controparte_9 CP_10 Controparte_17 Controparte_7 [...]
, Controparte_18 CP_11 Controparte_19
e , quali terzi pignorati, incardinava avanti a codesto Tribunale
[...] Controparte_6 procedimento esecutivo iscritto al RGE mob. n. 360/2023. A detta procedura veniva riunita l'esecuzione immobiliare presso terzi promossa da e nei confronti delle Controparte_3 CP_3 medesime parti. Intervenivano, inoltre, i creditori e . Controparte_4 CP_2
Il Giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 13.12.2023, accertato il debito, per ciò che qui rileva, del terzo pignorato nella misura pari alle somme giacenti sui rapporti intestati alla Parte_1 debitrice, assegnava ai creditori procedenti ed intervenuti le somme dovute dal terzo . Parte_1
A seguito di ricorso ex art. 617 c.p.c. proposto da , con cui questa richiedeva la Parte_1 nullità dell'ordinanza di assegnazione appena richiamata adducendo la sussistenza di un vincolo di impignorabilità delle somme versate in garanzia ex L. 662/1996, indisponibilità delle somme relativamente al c/c acceso presso la Filiale 50245 ed una errata liquidazione delle somme, il G.E. emetteva ordinanza del 31.01.2024 con cui, rilevata la mancanza di interesse del terzo pignorato a formulare eccezione al fine di paralizzare il diritto del creditore procedente nonché la mancanza di riferimenti circa l'eccezione di impignorabilità e la mancata allegazione di crediti da opporre in compensazione, disponeva non luogo a provvedere ai sensi dell'art. 618 II comma c.p.c. e concedeva termini per l'introduzione del giudizio di merito, integrando l'ordinanza precedente con assegnazione ai creditori procedenti ed intervenuti delle somme dovute da depositate presso la Parte_1 filiale 40385.
Di qui l'odierna causa di opposizione agli atti esecutivi.
In particolare, parte opponente censura la pronuncia del Giudice dell'esecuzione sostenendo l'impignorabilità delle somme presenti nei conti correnti intestati a presso le filiali di CP_5 nn. 40385 e 40404: sul punto, parte attrice, considerando che il Fondo di Parte_1
Garanzia per le PMI risulta regolato dall'art. 2 comma 100 lett. A della legge 662/1996, sostiene che gli importi esistenti in tali conti correnti siano da ritenersi attinti dal detto Fondo, da cui ne discenderebbe la natura di fondi pubblici e, conseguentemente, l'invocata impignorabilità. Viene, inoltre, invocata l'indisponibilità da parte della debitrice esecutata delle somme presenti nei conti correnti intestati a presso le filiali di nn. 40385 e 40404 di cui CP_5 Parte_1 sopra: in merito, parte attrice invoca l'esistenza della convenzione stipulata in data 21.06.2007 tra e la debitrice esecutata al fine di agevolare l'accesso al credito Parte_1 Controparte_12 delle imprese associate. Tale indisponibilità sarebbe dovuta alla specifica destinazione di scopo dei rapporti di cui trattasi intestati alla debitrice esecutata definita dalla richiamata convenzione.
Parte attrice solleva, infine, il difetto di disponibilità da parte di delle somme giacenti Parte_1 sul conto corrente acceso presso la filiale n. 50245, deducendo, sul punto, che è mera Parte_1 depositaria delle somme ivi giacenti per conto di Parte_2
a cui è inibito detenere in autonomia rapporti riferibili alla propria clientela per la
[...] revoca della licenza bancaria. Sostiene, dunque, che in tale rapporto operano garanzie in favore di in LCA e, dunque, non ha alcun potere dispositivo sul rapporto in Parte_2 Parte_1 questione.
Si costituivano , e , CP_1 Controparte_3 Controparte_4 CP_2
( e , le cui difese comuni si Controparte_12 CP_5 Controparte_6 possono così riassumere:
-in via preliminare, le difese di e eccepiscono il difetto di CP_2 Controparte_20 vocatio in ius, essendo l'atto di citazione rivolto in via esclusiva nei confronti di;
chiedono, CP_1 pertanto, la rispettiva estromissione dal giudizio;
-nel merito, le parti costituite sostengono l'infondatezza delle pretese di parte attrice: in particolare, deducono l'infondatezza e la mancanza di supporto probatorio di quanto dedotto sulla impignorabilità
e indisponibilità delle somme nei conti correnti sopra citati nonché del difetto di disponibilità da parte di delle somme giacenti sul conto acceso presso la filiale n. 50245. Parte_1
La difesa di evidenzia, inoltre, come le doglianze di parte attrice non siano di competenza CP_5 del terzo pignorato.
evidenzia esclusivamente la correttezza della propria condotta e, stante la propria Controparte_6 dichiarazione ex art. 547 c.p.c. negativa, chiede la estromissione dal giudizio.
Depositate dalle parti le memorie ex art. 171 ter c.p.c., in data 20.11.2024 si teneva udienza di prima comparizione parti e, con ordinanza del 21.11.2024, respinte le istanze istruttorie avanzate dalle parti, si rinviava all'udienza del 17.09.2025 per la rimessione della causa in decisione. All'esito, venivano concessi i termini ex art. 281 quinquies c.p.c., con rinvio all'udienza cartolare del 03.12.2025 per la decisione, con concessione del termine sino a 2 gg. prima per note di trattazione scritta. La causa veniva, quindi, trattenuta in decisione.
L'opposizione va respinta, essendo risultata infondata. In particolare, infondato risulta quanto dedotto da parte attrice in merito al vincolo di impignorabilità delle somme versate nei conti correnti accesi presso le filiali di nn. 40385 e 40404. Parte_1
In primis, non vi è nessun elemento da cui dedurre che gli importi presenti nei suddetti conti correnti siano stati attinti dal Fondo di Garanzia per le PMI di cui alla Legge 662/1996, art. 2, comma 100 lett. A: l'attrice non ha allegato alcunché al riguardo né ha prodotto qualsivoglia elemento per dare fondamento alla propria tesi.
Fermo quanto appena rilevato, si evidenzia comunque che in tale disposizione non viene esplicitamente disposto un vincolo di impignorabilità delle somme del fondo di garanzia di cui alla norma stessa.
Ad ogni modo, a prescindere dal testo e dal tenore della norma impropriamente richiamata dall'attrice, è il contenuto della Convenzione sottoscritta tra e in data Pt_1 Controparte_12
21.06.2007, richiamata e prodotta dalla stessa parte attrice al doc. 4, a smentire la tesi attorea.
In tale Convenzione viene, infatti, stabilito come il cd Fondo Rischi (ovvero conto corrente bancario fruttifero dedicato – vedasi punto 7.1 della convenziona) sia alimentato “di norma da versamenti effettuati da Confidi, nonché da eventuali contributi e/o liberalità che siano riconosciute a Confidi in conformità con le disposizioni della statuto sociale di quest'ultimo” (punto 7.3 della Convenzione).
Non si rinviene alcun cenno alla normativa richiamata e invocata da . Parte_1
Infondato risulta, inoltre, quanto sostenuto dall'attrice opponente in punto al vincolo di indisponibilità da parte della debitrice esecutata delle somme presenti nei conti correnti intestati a presso CP_5 le filiali di nn. 40385 e 40404. Parte_1
Vero che, come da punto 7.1 della già richiamata Convenzione, e CP_16 Controparte_12 si danno atto e convengono che le somme accreditate sul Fondo Rischi sono vincolate fino
[...] all'integrale pagamento degli importi dovuti in relazione ai finanziamenti assistiti dalla Garanzia del
Fondo Rischi. Tuttavia, “nell'espropriazione presso terzi, l'indicazione dell'esistenza di un vincolo di destinazione che può determinare l'impignorabilità del credito aggredito in via esecutiva, non fa venir meno il carattere di positività della dichiarazione resa dal terzo ai sensi dell'art. 547 c.p.c., e comunque il terzo debitore dell'esecutato non è legittimato a far valere la predetta impignorabilità, neanche sotto il profilo dell'esistenza di vincoli di destinazione, essendo tale questione relativa al rapporto tra creditore esecutante e debitore esecutato, al quale soltanto spettano gli appositi rimedi oppositivi previsti dalla legge” (Cass. Civile sent. n. 28625/2023); vedi conforme, tra le altre, Cass.
Civile Sentenza n. 9643/2023; Cass. Civile Ord. n. 23631/2018).
Ad ogni modo, parte attrice, che deduce di avere in essere sei finanziamenti garantiti da Confidi, non produce nulla attestante un collegamento tra i suddetti finanziamenti ed i conti correnti accesi presso le filiali nn. 40385 e 40404: nessun richiamo a detti conti correnti si rinviene nella Pt_1 documentazione in atti, non viene indicato l'eventuale residuo dei singoli finanziamenti coperti da garanzia di cui, asseritamente, ai conti correnti oggetto di causa, né viene data prova dell'avvenuta comunicazione di escussione della garanzia in relazione a detti conti correnti ed altre azioni di recupero di cui alla Convenzione per inadempimento del contraente finanziato.
Non fondato risulta, infine, quanto dedotto in merito al difetto di disponibilità da parte di
[...]
delle somme giacenti sul conto corrente acceso presso la filiale n. 50245. Sul punto, parte Pt_1 attrice sostiene che sarebbe mera depositaria di tali somme per conto di Parte_1 Parte_2 in LCA.
L'unico documento prodotto al riguardo da parte attrice (doc. 18) non è idoneo a dare fondamento a quanto dalla stessa sostenuto. Trattasi, infatti, di una Convenzione sottoscritta tra e Cassa CP_5
Di Risparmio di Fabriano e per la concessione di linee di credito garantite ad Parte_3 imprese artigiane. Nessun collegamento al conto corrente di cui trattasi.
Né parte attrice allega o produce ulteriori elementi idonei a fondare la propria tesi.
Pacifico, invero, che presso la filiale n. 50245 di vi è conto corrente intestato al Parte_1 debitore esecutato con un saldo attivo dichiarato di € 15.491,27. Ininfluente, dunque, la circostanza - non provata- addotta dalla parte, stante l'effettiva disponibilità di somme di denaro in detto conto corrente.
Si respinge l'istanza ex art. 96 c.p.c. proposta dai convenuti e Controparte_3
e da in mancanza della prova del pregiudizio sofferto. Controparte_4 CP_2
Respinta o assorbita ogni ulteriore istanza.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 cpc e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Pesaro definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa domanda, eccezione, istanza e deduzione disattesa così provvede:
dichiara la contumacia di (CF: ),BANCA DI CREDITO Controparte_7 P.IVA_5
COOPERATIVO DI RECANATI E CF: ,BANCA DI Controparte_18 P.IVA_6
E DELLA ZA PA (CF: ),BANCA CP_19 P.IVA_7 Controparte_9
(CF: ),BPER (CF: ), (CF:
[...] P.IVA_8 CP_9 P.IVA_9 CP_11
); P.IVA_10 respinge l'opposizione proposta da;
Parte_1
condanna a rifondere le spese di lite in favore di che liquida Parte_1 CP_1 complessivamente in euro 6450,00 di cui euro 1250,00 per la fase di studio, euro 1200,00 per la fase introduttiva, euro 2000,00 per la fase di trattazione, euro 2000,00 per la fase decisoria oltre iva, cap e rimb. sp.gen., in favore di . che liquida Controparte_21 Controparte_12 complessivamente in euro 4450,00 di cui euro1250 per la fase di studio, euro 1200 per la fase introduttiva, euro 2000,00 per la fase di trattazione, oltre iva, cap e rimb. sp.gen.,in favore di CP_2
che liquida complessivamente in euro 4450,00 di cui euro 1250,00 per la fase di studio, euro
[...]
1200,00 per la fase introduttiva, euro 2000,00 per la fase di trattazione, oltre iva, cap e rimb. sp.gen.,in favore di e che liquida complessivamente Controparte_4 Controparte_22 in € 6.450,00 di cui € 1250,00 per la fase di studio, euro 1200,00 per la fase introduttiva, euro
2000,00 per la fase di trattazione e euro 2000,00 per la fase decisoria oltre iva cap e rimb. sp.gen. ed in favore di le spese di lite della presente procedura che liquida complessivamente Controparte_6 in € 2450,00 di cui € 1250,00 per la fase di studio ed 1200,00 euro per la fase introduttiva oltre iva, cap e rimb. sp. gen.
Così deciso in data 22.12.25
Il Giudice
Dott.ssa RI Carbini