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Sentenza 18 gennaio 2024
Sentenza 18 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/01/2024, n. 512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 512 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO -V.le Giulio Cesare n.54
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Proc.N.10869/2023 R. Gen
Il Giudice designato dott.ssa Cristina Monterosso nella causa
TRA
elett.te domiciliata in Roma, Via Calabria n. 56, presso lo Parte_1 studio dell'Avv. Flavio La Gioia dal quale è rappresentata e difesa per delega allegata al ricorso
RICORRENTE
E
in Persona del legale con Controparte_1 sede in Roma via Ciro il Grande 21
RESISTENTE CONTUMACE
all'udienza del 18.1.2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA DISPOSITIVO
Dichiara che la ricorrente è nelle condizioni di handicap ex Parte_1 art.3 comma 3 L.104/1992 da giugno 2022 Rigetta la domanda di accertamento delle condizioni sanitarie ex art.1 Legge 18/1980. Compensa tra le parti le spese legali della procedura ad eccezione delle spese di CTU della fase di opposizione che vengono liquidate come da decreto a carico della parte ricorrente. Roma, 18.1.2024
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso FATTO
Con ricorso ex art.445 bis c.p.c. depositato in data 6.9.2022 e ritualmente notificato, adiva il giudice del lavoro di Roma e, premesso Parte_1 che si trovava nelle condizioni sanitarie per beneficiare della indennità di accompagnamento e dell'handicap grave e che aveva esperito con esito negativo la procedura amministrativa (domanda del 27.10.2020) ottenendo il riconoscimento del 100% di invalidità e dell'handicap ex art.3 comma 1 Legge 104/1992 impugnava l'accertamento della Commissione medica CP_1
e chiedeva il riconoscimento delle condizioni sanitarie ex art. 3 comma 3 Legge 104/1992 e ex art.1 L.18/1980 per il beneficio della indennità di accompagnamento dalla data della domanda. L' rimaneva contumace CP_1
Veniva disposta CTU medico legale e all'esito della stessa, il CTU depositava consulenza che accertava la non sussistenza delle condizioni ex art.1 L.18/80 e la sussistenza dell'handicap grave ex art.3 comma 3 legge 104/1992 dal GIUGNO 2022. Con atto depositato in data 15.3.2023 la parte ricorrente contestava le conclusioni del CTU limitatamente al mancato riconoscimento delle condizioni ex art.1 L.18/1980 e con successivo ricorso depositato in data 28.3.2023 e ritualmente notificato a il 27.4.2023 , adiva il giudice del CP_1 lavoro per sentire accertare e dichiarare la sussistenza delle condizioni ex art. 1 L.18/80 dalla domanda con condanna dell' al pagamento dei ratei CP_1 maturati . L' rimaneva contumace anche nel giudizio di opposizione. CP_1
Veniva disposta CTU e concesso un termine per note la causa veniva discussa alla udienza del 18.1.2024 e all'esito della camera di consiglio veniva pronunciata sentenza.
DIRITTO Preliminarmente si rileva che in fase di ATP è stata riconosciuta la condizione di handicap grave della ricorrente e che detto accertamento non è stato contestato dalle parti avendo parte ricorrente avanzato opposizione solo in relazione al mancato riconoscimento delle condizioni ex art.1 L.18/1980 . La domanda di riconoscimento delle condizioni ex art.1 L.18/1980 deve invece essere rigettata per mancanza dei requisiti medico-legali. Le conclusioni formulate dalla CTU disposta nella presente fase di opposizione - che conseguono ad opportuni ed approfonditi accertamenti diagnostici condotti con retti criteri tecnici e con iter logico ineccepibile - possono esser condivise e poste a base della decisione e alle stesse pertanto questo giudice si riporta integralmente. In sede di relazione il CTU ha infatti esaminato tutta la documentazione medica anche la più recente depositata da parte ricorrente ed ha fondato il suo parere anche sulla base degli esiti della visita medica effettuata. Il CTU ha quindi accertato che parte ricorrente è affetta dalle seguenti patologie: “SPONDILODISCOARTROSI IN SOGGETTO CON FRATTURA DEL SOMA DI D12 ACCERTATA STRUMENTALMENTE CON DISCRETA LIMITAZIONE FUNZIONALE. ESITI
DI ARTROPROTESI GINOCCHIA E ANCA DESTRA PER FRATTURA TRAUMATICA DELL'1/3 SUPERIORE CON SUSSEGUENTE INFEZIONE PERIPROTESICA E SUCCESSIVO REIMPIANTO. IPOTIRODISMO POST-CHIRURGICO PER TIROIDECTOMIA TOTALE IN
RAGIONE DI NEOPLASIA MALIGNA IN BUON CONTROLLO FARMACOLOGICO E SENZA RIPRESA DI MALATTIA.” Il CTU ha poi precisato: “… Non vi è dubbio che la ricorrente presenti un articolato quadro morboso che insiste principalmente sulla colonna vertebrale e sulle giunture degli arti inferiori, ove è stata radiologicamente riscontrata la frattura della XII vertebra deformata a cuneo manifestazioni spondilodiscoartrosiche in portatrice di protesi all'anca destra, stavolta ben posizionata e alle ginocchia, ove a destra si rileva un discreto deficit flessorio, minore a sinistra e tale condizione motoria , unitamente alle altre patologie poste in diagnosi, riducono totalmente e permanentemente la validità psicofisica dell'esaminata e quindi trattasi per l'appunto, come già stabilito, di un soggetto ultrasessantacinquenne con difficoltà persistente grave (100%) che non riesce a portare a termine le funzioni ed i compiti propri della sua età, e su tale aspetto concordo pienamente con il giudizio espresso dal CTU che mi ha preceduto, ma è bene dirlo sin da subito che ella non ha ancora maturato i rigorosi requisiti onde godere della cosiddetta indennità di accompagnamento, che come è noto può essere riconosciuta a coloro che non deambulano autonomamente – neppure con l'ausilio di presidi ortopedici - e non è il caso della Sig.ra oppure non riescono a compiere in autonomia, i cosiddetti atti Pt_1 quotidiani della vit A questo punto appare opportuno ricordare che sulla base delle previsioni dell'art. 1 della Legge 18/80, dalle indicazioni fornite dai documenti esplicativi e dall'interpretazione anche estensiva della Giurisprudenza per la concessione della cosiddetta Indennità di accompagnamento, deve sussistere l'impossibilità di deambulare senza l'ausilio di un accompagnatore (intesa come una oggettiva incapacità a svolgere la complessa funzione motoria della deambulazione - e non è il caso in argomento), ovvero una incapacità a compiere gli atti ordinari della vita quotidiana che si identificano con quelli più semplici ovvero fondamentali come il vestirsi a seconda delle stagioni, svestirsi, lavarsi, espletare i bisogni fisiologici autonomamente, farsi il bidet o usare le vaschette idro-sanitarie, passare dal letto alla poltrona senza l'aiuto di una terza persona, mantenere il decoro della persona, assumere le medicine all'ora indicata e secondo la prescrizione, leggere, usare il telefono e intrattenere in qualche modo un rapporto con parenti e amici, salvaguardo la dignità della sua persona, etc. Quando viene a mancare l'autonomia nel compierle, ne deriva l'esigenza di un'assistenza continua per assicurare un minimo delle condizioni vitali. Aggiungo che qualcheduna di queste azioni elementari potranno essere svolte con maggior disagio e fatica e che solo occasionalmente e per breve tempo, ella possa ricorrere all'aiuto umano di una terza persona, ma non è esattamente questo il tenore e lo spirito che il Legislatore volle imprimere al precetto normativo oggetto di causa. Quanto al possibile uso della carrozzina, la stessa aiuta a ridurre l'affaticamento degli arti inferiori per gli spostamenti in casa e fuori. Alla luce di quanto precede la Sig.ra non ha perfezionato i rigorosi requisiti Parte_1 contemplati dall'art. 1 della legge n. ccessive modifiche e/o integrazioni per percepire l'indennità di accompagnamento.”
Le conclusioni del CTU devono quindi essere condivise e deve quindi ritenersi che non sussistano le condizioni di invalidità utili per il requisito ex art.1 L.18/80 . Né al riguardo la CTU è stata specificamente contestata da parte ricorrente. Per tale motivo l'opposizione deve essere rigettata. Le spese, avuto riguardo al parziale accoglimento della domanda in origine avanzata, essendo stato riconosciuto l'handicap grave in fase di ATP devono essere compensate ad eccezione delle spese di CTU della presente fase di opposizione ad ATP ( essendo la CTU della fase di ATP stata posta a carico di ) che, avuto riguardo all'assenza di dichiarazione di esenzione dalle CP_1 spese ex art.152 disp att. C.p.c. da parte della ricorrente devono essere poste a carico di parte ricorrente.
PQM
Dichiara che la ricorrente è nelle condizioni di handicap ex Parte_1 art.3 comma 3 L.104/1992 da giugno 2022 Rigetta la domanda di accertamento delle condizioni sanitarie ex art.1 Legge
18/1980. Compensa tra le parti le spese legali della procedura ad eccezione delle spese di CTU della fase di opposizione che vengono liquidate come da decreto a carico della parte ricorrente. Roma, 18.1.2024
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso
IV SEZIONE LAVORO -V.le Giulio Cesare n.54
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Proc.N.10869/2023 R. Gen
Il Giudice designato dott.ssa Cristina Monterosso nella causa
TRA
elett.te domiciliata in Roma, Via Calabria n. 56, presso lo Parte_1 studio dell'Avv. Flavio La Gioia dal quale è rappresentata e difesa per delega allegata al ricorso
RICORRENTE
E
in Persona del legale con Controparte_1 sede in Roma via Ciro il Grande 21
RESISTENTE CONTUMACE
all'udienza del 18.1.2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA DISPOSITIVO
Dichiara che la ricorrente è nelle condizioni di handicap ex Parte_1 art.3 comma 3 L.104/1992 da giugno 2022 Rigetta la domanda di accertamento delle condizioni sanitarie ex art.1 Legge 18/1980. Compensa tra le parti le spese legali della procedura ad eccezione delle spese di CTU della fase di opposizione che vengono liquidate come da decreto a carico della parte ricorrente. Roma, 18.1.2024
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso FATTO
Con ricorso ex art.445 bis c.p.c. depositato in data 6.9.2022 e ritualmente notificato, adiva il giudice del lavoro di Roma e, premesso Parte_1 che si trovava nelle condizioni sanitarie per beneficiare della indennità di accompagnamento e dell'handicap grave e che aveva esperito con esito negativo la procedura amministrativa (domanda del 27.10.2020) ottenendo il riconoscimento del 100% di invalidità e dell'handicap ex art.3 comma 1 Legge 104/1992 impugnava l'accertamento della Commissione medica CP_1
e chiedeva il riconoscimento delle condizioni sanitarie ex art. 3 comma 3 Legge 104/1992 e ex art.1 L.18/1980 per il beneficio della indennità di accompagnamento dalla data della domanda. L' rimaneva contumace CP_1
Veniva disposta CTU medico legale e all'esito della stessa, il CTU depositava consulenza che accertava la non sussistenza delle condizioni ex art.1 L.18/80 e la sussistenza dell'handicap grave ex art.3 comma 3 legge 104/1992 dal GIUGNO 2022. Con atto depositato in data 15.3.2023 la parte ricorrente contestava le conclusioni del CTU limitatamente al mancato riconoscimento delle condizioni ex art.1 L.18/1980 e con successivo ricorso depositato in data 28.3.2023 e ritualmente notificato a il 27.4.2023 , adiva il giudice del CP_1 lavoro per sentire accertare e dichiarare la sussistenza delle condizioni ex art. 1 L.18/80 dalla domanda con condanna dell' al pagamento dei ratei CP_1 maturati . L' rimaneva contumace anche nel giudizio di opposizione. CP_1
Veniva disposta CTU e concesso un termine per note la causa veniva discussa alla udienza del 18.1.2024 e all'esito della camera di consiglio veniva pronunciata sentenza.
DIRITTO Preliminarmente si rileva che in fase di ATP è stata riconosciuta la condizione di handicap grave della ricorrente e che detto accertamento non è stato contestato dalle parti avendo parte ricorrente avanzato opposizione solo in relazione al mancato riconoscimento delle condizioni ex art.1 L.18/1980 . La domanda di riconoscimento delle condizioni ex art.1 L.18/1980 deve invece essere rigettata per mancanza dei requisiti medico-legali. Le conclusioni formulate dalla CTU disposta nella presente fase di opposizione - che conseguono ad opportuni ed approfonditi accertamenti diagnostici condotti con retti criteri tecnici e con iter logico ineccepibile - possono esser condivise e poste a base della decisione e alle stesse pertanto questo giudice si riporta integralmente. In sede di relazione il CTU ha infatti esaminato tutta la documentazione medica anche la più recente depositata da parte ricorrente ed ha fondato il suo parere anche sulla base degli esiti della visita medica effettuata. Il CTU ha quindi accertato che parte ricorrente è affetta dalle seguenti patologie: “SPONDILODISCOARTROSI IN SOGGETTO CON FRATTURA DEL SOMA DI D12 ACCERTATA STRUMENTALMENTE CON DISCRETA LIMITAZIONE FUNZIONALE. ESITI
DI ARTROPROTESI GINOCCHIA E ANCA DESTRA PER FRATTURA TRAUMATICA DELL'1/3 SUPERIORE CON SUSSEGUENTE INFEZIONE PERIPROTESICA E SUCCESSIVO REIMPIANTO. IPOTIRODISMO POST-CHIRURGICO PER TIROIDECTOMIA TOTALE IN
RAGIONE DI NEOPLASIA MALIGNA IN BUON CONTROLLO FARMACOLOGICO E SENZA RIPRESA DI MALATTIA.” Il CTU ha poi precisato: “… Non vi è dubbio che la ricorrente presenti un articolato quadro morboso che insiste principalmente sulla colonna vertebrale e sulle giunture degli arti inferiori, ove è stata radiologicamente riscontrata la frattura della XII vertebra deformata a cuneo manifestazioni spondilodiscoartrosiche in portatrice di protesi all'anca destra, stavolta ben posizionata e alle ginocchia, ove a destra si rileva un discreto deficit flessorio, minore a sinistra e tale condizione motoria , unitamente alle altre patologie poste in diagnosi, riducono totalmente e permanentemente la validità psicofisica dell'esaminata e quindi trattasi per l'appunto, come già stabilito, di un soggetto ultrasessantacinquenne con difficoltà persistente grave (100%) che non riesce a portare a termine le funzioni ed i compiti propri della sua età, e su tale aspetto concordo pienamente con il giudizio espresso dal CTU che mi ha preceduto, ma è bene dirlo sin da subito che ella non ha ancora maturato i rigorosi requisiti onde godere della cosiddetta indennità di accompagnamento, che come è noto può essere riconosciuta a coloro che non deambulano autonomamente – neppure con l'ausilio di presidi ortopedici - e non è il caso della Sig.ra oppure non riescono a compiere in autonomia, i cosiddetti atti Pt_1 quotidiani della vit A questo punto appare opportuno ricordare che sulla base delle previsioni dell'art. 1 della Legge 18/80, dalle indicazioni fornite dai documenti esplicativi e dall'interpretazione anche estensiva della Giurisprudenza per la concessione della cosiddetta Indennità di accompagnamento, deve sussistere l'impossibilità di deambulare senza l'ausilio di un accompagnatore (intesa come una oggettiva incapacità a svolgere la complessa funzione motoria della deambulazione - e non è il caso in argomento), ovvero una incapacità a compiere gli atti ordinari della vita quotidiana che si identificano con quelli più semplici ovvero fondamentali come il vestirsi a seconda delle stagioni, svestirsi, lavarsi, espletare i bisogni fisiologici autonomamente, farsi il bidet o usare le vaschette idro-sanitarie, passare dal letto alla poltrona senza l'aiuto di una terza persona, mantenere il decoro della persona, assumere le medicine all'ora indicata e secondo la prescrizione, leggere, usare il telefono e intrattenere in qualche modo un rapporto con parenti e amici, salvaguardo la dignità della sua persona, etc. Quando viene a mancare l'autonomia nel compierle, ne deriva l'esigenza di un'assistenza continua per assicurare un minimo delle condizioni vitali. Aggiungo che qualcheduna di queste azioni elementari potranno essere svolte con maggior disagio e fatica e che solo occasionalmente e per breve tempo, ella possa ricorrere all'aiuto umano di una terza persona, ma non è esattamente questo il tenore e lo spirito che il Legislatore volle imprimere al precetto normativo oggetto di causa. Quanto al possibile uso della carrozzina, la stessa aiuta a ridurre l'affaticamento degli arti inferiori per gli spostamenti in casa e fuori. Alla luce di quanto precede la Sig.ra non ha perfezionato i rigorosi requisiti Parte_1 contemplati dall'art. 1 della legge n. ccessive modifiche e/o integrazioni per percepire l'indennità di accompagnamento.”
Le conclusioni del CTU devono quindi essere condivise e deve quindi ritenersi che non sussistano le condizioni di invalidità utili per il requisito ex art.1 L.18/80 . Né al riguardo la CTU è stata specificamente contestata da parte ricorrente. Per tale motivo l'opposizione deve essere rigettata. Le spese, avuto riguardo al parziale accoglimento della domanda in origine avanzata, essendo stato riconosciuto l'handicap grave in fase di ATP devono essere compensate ad eccezione delle spese di CTU della presente fase di opposizione ad ATP ( essendo la CTU della fase di ATP stata posta a carico di ) che, avuto riguardo all'assenza di dichiarazione di esenzione dalle CP_1 spese ex art.152 disp att. C.p.c. da parte della ricorrente devono essere poste a carico di parte ricorrente.
PQM
Dichiara che la ricorrente è nelle condizioni di handicap ex Parte_1 art.3 comma 3 L.104/1992 da giugno 2022 Rigetta la domanda di accertamento delle condizioni sanitarie ex art.1 Legge
18/1980. Compensa tra le parti le spese legali della procedura ad eccezione delle spese di CTU della fase di opposizione che vengono liquidate come da decreto a carico della parte ricorrente. Roma, 18.1.2024
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso