Articolo 71 della Legge 27 dicembre 1953, n. 968
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Versione
15 gennaio 1954
Art. 71. Ulteriori benefici tributari per le case di abitazione non di lusso
Alle case di abitazione, anche se comprendono uffici e negozi, distrutte e ricostruite con o senza il contributo dello Stato, purche' non abbiano carattere di lusso, a norma del decreto interministeriale 7 gennaio 1950, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13, del 17 gennaio, sono concessi gli ulteriori seguenti benefici:
a) imposta fissa di registro e riduzione ad un quarto
dell'imposta ipotecaria per gli acquisti di aree edificabili e per i contratti di appalto, quando abbiano per oggetto la ricostruzione degli edifici suddetti. Sulla parte del suolo attiguo al fabbricato ricostruito, la quale ecceda il doppio dell'area coperta, e' dovuta, a ricostruzione ultimata, l'imposta ordinaria di registro ed ipotecaria;
b) riduzione a meta' dell'imposta di registro e al quarto dell'imposta ipotecaria, per i trasferimenti che abbiano luogo entro sei anni dalla dichiarazione di abitabilita'.
Entrata in vigore il 15 gennaio 1954
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