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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/05/2025, n. 4149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4149 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Maria Lucantonio, all'esito di riserva su scambio di note, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I grado, iscritta al n. rg 18753/2023; promossa da: , rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1
Leopoldo Spedaliere e Luciano Spedaliere;
contro
, in persona del legale rappresentate p.t., CP_1 convenutae contumace;
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 18.10.2023, la ricorrente in epigrafe chiedeva “accertarsi e dichiararsi il proprio diritto al TFR e ai ratei di 13^ mensilità, di giorni di ferie e di ore di permessi maturati al 30/6/22 e non percepiti/goduti, e per l'effetto condannarsi la convenuta al pagamento, in proprio favore, della somma di € 17.008,64 di cui € 9.718,09 per T.F.R., oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Esponeva di aver prestato la propria attività lavorativa presso la società a far data dal 19/5/18 al 30/6/22, svolgendo le CP_1 mansio a amministrativa, con inquadramento al livello Quadro del Ccnl Anpit Cisal. Evidenziava che la società resistente, ubicata in via Arenaccia n.68, era esercente nel settore del commercio, vendendo sia all'ingrosso che al dettaglio giocattoli, articoli di cartoleria e per la scuola, articoli da spiaggia. Dichiarava che in data 30/6/2022 era stata licenziata per giustificato motivo oggettivo. Deduceva che al momento di cessazione del proprio rapporto di lavoro, aveva maturato giorni di ferie ed ore di permesso non godute, anche in relazione agli anni precedenti, poiché durante lo svolgimento della propria attività lavorativa aveva usufruito esclusivamente di 10 giorni di ferie all'anno e solo occasionalmente dei permessi. Evidenziava di non aver mai percepito l'importo lordo di € 17.008,64, così come riportato nel foglio paga relativo al mese di giugno 2022 e neppure l'importo di € 14.642,40 riportato nella CU 2023, che riportava dati retributivi e fiscali non veritieri. Deduceva che non gli era stato mai versato l'importo di € 14.642,40 che, nella CU evidenziata era riportato nel riquadro
“trattamento di fine rapporto, indennità equipollenti, altre indennità e prestazioni in forma di capitale soggette a tassazione separata” ed era definito “indennità, acconti, anticipazioni e somme erogate nell'anno”. Esponeva di aver contattato più volte, ma infruttuosamente, il sign. , l'amministratore della Controparte_2 società resistente, che er ottenere le spettanze richieste. Infine, a seguito di visura camerale, allegava che la società resistente era stata sottoposta a liquidazione giudiziale con sent.n.19, emessa in data 29/2/24 del Tribunale di Napoli, Sezione Fallimentare, e che era stato nominato curatore il Dr , fissando in data Persona_1
13/6/24 l'udienza di verifica per le domande tempestive. Evidenziava, pertanto, di agire nel presente giudizio per ottenere la corresponsione del TFR e delle spettanze di fine rapporto. La società covenuta, seppur ritualmente evocata in giudizio non si costituiva al presente giudizio, pertanto, all'udienza del 13.11.2024 ne veniva dichiarata la contumacia. Dopo il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., da parte della ricorrente, la causa veniva decisa.
La domanda deve trovare accoglimento. Preliminarmente, occorre precisare che la presente controversia ha ad oggetto le differenze retributive non corrisposte dal datore di lavoro, differenze correlate in particolare ai ratei di 13^ mensilità, di giorni di ferie e di ore di permessi maturati sino alla cessazione del proprio rapporto di lavoro in data 30/6/22 e non percepiti e il diritto alla corresponsione del TFR. Orbene, come precisato dalla Cassazione, l'onere della prova dell'avvenuta corresponsione della retribuzione e del tfr spettante al lavoratore grava sul datore di lavoro, poiché “ Il lavoratore deve solo allegare gli estremi che consentano la valutazione della prestazione (Cass.sez.lav., sent. n. 23064 del 5/11/2007). Dunque, il lavoratore deve esclusivamente provare l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato nei parametri necessari e sufficienti e cioè la durata le mansioni corrispondenti ad un certo determinato livello retributivo e le ore lavorate, mentre il datore di lavoro deve provare in modo rigoroso il pagamento della retribuzione dovuta. Occorre ribadire quanto precisato dalla Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l'ordinanza n. 10663, depositata il 19 aprile 2024, in merito al principio secondo cui “… una volta accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, la prova rigorosa del pagamento della retribuzione spetta al datore di lavoro, il quale se non può provare di aver corrisposto la retribuzione dovuta al dipendente mediante la normale documentazione liberatoria rappresentata dalle regolamentari buste paga recanti la firma dell'accipiente, deve fornire idonea documentazione dei relativi pagamenti che abbia in effetti eseguito in relazione ai singoli crediti vantati dal lavoratore (Cass. n. 4512 del 1992) …” Pertanto, le attestazioni riportate nel Cu e nel foglio paga della ricorrente non costituiscono prova dell'avvenuto pagamento da parte della società resistente, poiché “ la semplice indicazione del TFR nel CUD o nelle buste paga del lavoratore non è sufficiente a provare che il pagamento sia effettivamente avvenuto. Ciò perché questi documenti sono emessi dal datore di lavoro, che è la parte stessa interessata a dimostrare l'avvenuta estinzione del debito. Pertanto, senza un atto di quietanza da parte del lavoratore, che confermi esplicitamente di aver ricevuto la somma dovuta, non si può ritenere che il TFR sia stato effettivamente corrisposto.” (Corte di Cass, sez. lavoro, ordinanza n.7186/2024)
Nel caso di specie, dai documenti allegati dalla ricorrente risultano evidenti le seguenti circostanze: il periodo di lavoro svolto dalla stessa, il suo inquadramento, e le mansioni da ella svolte. Mentre parte convenuta non costituendosi non ha fornito la prova dell'avvenuto pagamento in favore della ricorrente delle spettanze maturate. In ordine al quantum delle somme dovute, appaiono corretti i conteggi effettuati dalla ricorrente in merito alle ore e ai giorni di lavoro svolto, ed in merito alle somme dovute a titolo di TFR, riportate in ricorso. Pertanto, il ricorso deve trovare integrale accoglimento, con conseguente condanna della società resistente a versare, in favore della ricorrente, gli importi calcolati dalla stessa. Le spese seguono il criterio della soccombenza.
PQM
- Accerta il diritto della ricorrente ad ottenere la corresponsione del TFR e dei ratei di 13^ mensilità, di giorni di ferie e di ore di permessi maturati a far data dal 19/05/2018 al 30/6/22 e non percepiti;
, e per l'effetto condanna la società resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di euro 17.008,64, di cui € 9.718,09 per T.F.R , oltre interessi e rivalutazione come per legge;
- Condanna altresì la resistente al pagamento delle spese di CP_3 lite, che liquida in euro 2.695,00 , oltre rimborso spese generali, iva e cpa, con attribuzione.
Così deciso in data 28/5/2025. il Giudice Dott. Maria Lucantonio
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Maria Lucantonio, all'esito di riserva su scambio di note, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I grado, iscritta al n. rg 18753/2023; promossa da: , rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1
Leopoldo Spedaliere e Luciano Spedaliere;
contro
, in persona del legale rappresentate p.t., CP_1 convenutae contumace;
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 18.10.2023, la ricorrente in epigrafe chiedeva “accertarsi e dichiararsi il proprio diritto al TFR e ai ratei di 13^ mensilità, di giorni di ferie e di ore di permessi maturati al 30/6/22 e non percepiti/goduti, e per l'effetto condannarsi la convenuta al pagamento, in proprio favore, della somma di € 17.008,64 di cui € 9.718,09 per T.F.R., oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Esponeva di aver prestato la propria attività lavorativa presso la società a far data dal 19/5/18 al 30/6/22, svolgendo le CP_1 mansio a amministrativa, con inquadramento al livello Quadro del Ccnl Anpit Cisal. Evidenziava che la società resistente, ubicata in via Arenaccia n.68, era esercente nel settore del commercio, vendendo sia all'ingrosso che al dettaglio giocattoli, articoli di cartoleria e per la scuola, articoli da spiaggia. Dichiarava che in data 30/6/2022 era stata licenziata per giustificato motivo oggettivo. Deduceva che al momento di cessazione del proprio rapporto di lavoro, aveva maturato giorni di ferie ed ore di permesso non godute, anche in relazione agli anni precedenti, poiché durante lo svolgimento della propria attività lavorativa aveva usufruito esclusivamente di 10 giorni di ferie all'anno e solo occasionalmente dei permessi. Evidenziava di non aver mai percepito l'importo lordo di € 17.008,64, così come riportato nel foglio paga relativo al mese di giugno 2022 e neppure l'importo di € 14.642,40 riportato nella CU 2023, che riportava dati retributivi e fiscali non veritieri. Deduceva che non gli era stato mai versato l'importo di € 14.642,40 che, nella CU evidenziata era riportato nel riquadro
“trattamento di fine rapporto, indennità equipollenti, altre indennità e prestazioni in forma di capitale soggette a tassazione separata” ed era definito “indennità, acconti, anticipazioni e somme erogate nell'anno”. Esponeva di aver contattato più volte, ma infruttuosamente, il sign. , l'amministratore della Controparte_2 società resistente, che er ottenere le spettanze richieste. Infine, a seguito di visura camerale, allegava che la società resistente era stata sottoposta a liquidazione giudiziale con sent.n.19, emessa in data 29/2/24 del Tribunale di Napoli, Sezione Fallimentare, e che era stato nominato curatore il Dr , fissando in data Persona_1
13/6/24 l'udienza di verifica per le domande tempestive. Evidenziava, pertanto, di agire nel presente giudizio per ottenere la corresponsione del TFR e delle spettanze di fine rapporto. La società covenuta, seppur ritualmente evocata in giudizio non si costituiva al presente giudizio, pertanto, all'udienza del 13.11.2024 ne veniva dichiarata la contumacia. Dopo il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., da parte della ricorrente, la causa veniva decisa.
La domanda deve trovare accoglimento. Preliminarmente, occorre precisare che la presente controversia ha ad oggetto le differenze retributive non corrisposte dal datore di lavoro, differenze correlate in particolare ai ratei di 13^ mensilità, di giorni di ferie e di ore di permessi maturati sino alla cessazione del proprio rapporto di lavoro in data 30/6/22 e non percepiti e il diritto alla corresponsione del TFR. Orbene, come precisato dalla Cassazione, l'onere della prova dell'avvenuta corresponsione della retribuzione e del tfr spettante al lavoratore grava sul datore di lavoro, poiché “ Il lavoratore deve solo allegare gli estremi che consentano la valutazione della prestazione (Cass.sez.lav., sent. n. 23064 del 5/11/2007). Dunque, il lavoratore deve esclusivamente provare l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato nei parametri necessari e sufficienti e cioè la durata le mansioni corrispondenti ad un certo determinato livello retributivo e le ore lavorate, mentre il datore di lavoro deve provare in modo rigoroso il pagamento della retribuzione dovuta. Occorre ribadire quanto precisato dalla Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l'ordinanza n. 10663, depositata il 19 aprile 2024, in merito al principio secondo cui “… una volta accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, la prova rigorosa del pagamento della retribuzione spetta al datore di lavoro, il quale se non può provare di aver corrisposto la retribuzione dovuta al dipendente mediante la normale documentazione liberatoria rappresentata dalle regolamentari buste paga recanti la firma dell'accipiente, deve fornire idonea documentazione dei relativi pagamenti che abbia in effetti eseguito in relazione ai singoli crediti vantati dal lavoratore (Cass. n. 4512 del 1992) …” Pertanto, le attestazioni riportate nel Cu e nel foglio paga della ricorrente non costituiscono prova dell'avvenuto pagamento da parte della società resistente, poiché “ la semplice indicazione del TFR nel CUD o nelle buste paga del lavoratore non è sufficiente a provare che il pagamento sia effettivamente avvenuto. Ciò perché questi documenti sono emessi dal datore di lavoro, che è la parte stessa interessata a dimostrare l'avvenuta estinzione del debito. Pertanto, senza un atto di quietanza da parte del lavoratore, che confermi esplicitamente di aver ricevuto la somma dovuta, non si può ritenere che il TFR sia stato effettivamente corrisposto.” (Corte di Cass, sez. lavoro, ordinanza n.7186/2024)
Nel caso di specie, dai documenti allegati dalla ricorrente risultano evidenti le seguenti circostanze: il periodo di lavoro svolto dalla stessa, il suo inquadramento, e le mansioni da ella svolte. Mentre parte convenuta non costituendosi non ha fornito la prova dell'avvenuto pagamento in favore della ricorrente delle spettanze maturate. In ordine al quantum delle somme dovute, appaiono corretti i conteggi effettuati dalla ricorrente in merito alle ore e ai giorni di lavoro svolto, ed in merito alle somme dovute a titolo di TFR, riportate in ricorso. Pertanto, il ricorso deve trovare integrale accoglimento, con conseguente condanna della società resistente a versare, in favore della ricorrente, gli importi calcolati dalla stessa. Le spese seguono il criterio della soccombenza.
PQM
- Accerta il diritto della ricorrente ad ottenere la corresponsione del TFR e dei ratei di 13^ mensilità, di giorni di ferie e di ore di permessi maturati a far data dal 19/05/2018 al 30/6/22 e non percepiti;
, e per l'effetto condanna la società resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di euro 17.008,64, di cui € 9.718,09 per T.F.R , oltre interessi e rivalutazione come per legge;
- Condanna altresì la resistente al pagamento delle spese di CP_3 lite, che liquida in euro 2.695,00 , oltre rimborso spese generali, iva e cpa, con attribuzione.
Così deciso in data 28/5/2025. il Giudice Dott. Maria Lucantonio