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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 05/06/2025, n. 1746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1746 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 2743/2022
Tribunale Ordinario di Nola
I Sezione Civile
Verbale di udienza
Il giorno 5 giugno 2025, nella I sezione civile del Tribunale di Nola, all'udienza del Giudice dott.ssa Simona Esposito, è chiamata la causa
TRA
, Parte_1
opponente
E
in persona del l. r. p. t. CP_1
opposta
Il Giudice preso atto delle note scritte depositate dai difensori costituiti ai fini della partecipazione all'odierna udienza fissata per la discussione orale ex art. 281- sexies c.p.c.; letti gli atti e i documenti di causa;
viste le conclusioni rassegnate;
P.Q.M.
decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
1
R.G. 2743/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Simona Esposito, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A definitiva ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 2743/2022
r.g.a.c.
TRA
(C.F.: ), quale Parte_1 C.F._1
titolare della omonima ditta individuale, rappresentato e difeso, giusta procura allegata telematicamente all' atto di citazione in opposizione, dagli Avvocati
Cristiano Romano e Giuseppe Romano, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Grottaminarda (AV) alla via Castello, n. 33 opponente contro
c.f. ), in persona l. r. p. t., rappresentata e difesa, CP_1 P.IVA_1
giusta procura allegata telematicamente, dall'Avv. Saverio Abete ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Sant'Anastasia (NA) al vico delle
Rose, n. 4 opposta
Conclusioni: come da note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta tenendo conto del disposto di cui al n. 4) dell'art. 132, co. 2, c.p.c., nel quale è stato soppresso il riferimento allo
“svolgimento del processo” stabilendosi che la sentenza deve contenere solo “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, come sostituito dall'art. 45, co. 17 della l. n. 69/2009.
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R.G. 2743/2022
Con atto di citazione ritualmente notificato , in Parte_1
qualità di titolare della omonima ditta individuale, ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 537/2022 emesso dal Tribunale di Nola in data 14 marzo 2022 e notificato il 15 marzo 2022, con il quale gli è stato ingiunto il pagamento della somma di euro 20.408,54 in favore della per rapporti CP_1
di fornitura di merce.
L'opponente ha eccepito in via preliminare l'incompetenza territoriale del
Tribunale di Nola assumendo che, trattandosi di una controversia relativa al pagamento di una somma di denaro non determinata nel suo ammontare, il
Giudice competente dovrebbe individuarsi nel domicilio della società debitrice e non in quello della società creditrice;
nel merito ha eccepito l'inidoneità delle fatture a costituire piena prova del credito nel giudizio di opposizione;
ha contestato, inoltre, alla società ricorrente di non aver prodotto i documenti di trasporto ovvero le bolle di consegna e, comunque, di non aver fornito la prova dell'avvenuta consegna della merce che assume aver venduto (pag. 4 atto di citazione). Ha, pertanto, concluso per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria delle spese di lite.
Si è costituita in giudizio la società opposta la quale, in via preliminare, ha evidenziato che nei quattro contratti di vendita sottoscritti dall'opponente le parti avevano individuato il Tribunale di Nola quale foro esclusivo per la risoluzione di eventuali controversie;
nel merito ha rilevato la totale infondatezza della avversa opposizione rappresentando di aver regolarmente consegnato la merce oggetto di compravendita alla opponente;
ha spiegato domanda riconvenzionale per la condanna della controparte al pagamento della penale di cui all'articolo 13 dei contratti di vendita. Ha concluso per il rigetto dell'opposizione e la integrale conferma del decreto ingiuntivo impugnato, e vittoria delle spese di lite.
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R.G. 2743/2022
Concessa la provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 648 c.p.c., in mancanza di istanze istruttorie la causa veniva rinviata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. alla odierna udienza.
In via del tutto preliminare occorre dichiarare l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dall'opponente, che ha contestato l'applicabilità del criterio di cui agli articoli 1182, 3° comma c.c. e 20 c.p.c.
Difatti le condizioni generali di vendita sottoscritte dalle parti in uno con gli ordini della merce in esame stabiliscono quale foro esclusivamente competente il
Tribunale di Nola, disponendo all'art. 16 che: “Per ogni eventuale controversia relativa alla sottoscrizione e/o interpretazione e/o esecuzione e/o risoluzione del presente contratto, è competente in modo esclusivo il Tribunale di Nola con esclusione di qualsiasi altro foro alternativo o concorrente” (clausola espressamente sottoscritta dall' opponente).
Peraltro, anche a tacere della clausola compromissoria, il foro nolano sarebbe risultato competente in virtù degli artt. 20 c.p.c. e 1182, 3 comma c.p.c. essendo il credito definito nel quantum, mediante il deposito degli ordini di consegna e le relative fatture.
A ciò si aggiunga che l'eccezione sollevata dall'opponente risulta comunque incompleta non risultando contestato il foro alternativo di cui all'art. 20 c.p.c.
(luogo in cui è sorta l'obbligazione) e non essendo indicato in maniera specifica il Tribunale munito di competenza.
Venendo all'esame del merito, l'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata, con conseguente integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Come è noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo introduce una fase di cognizione piena successiva alla fase sommaria monitoria, per effetto della quale la posizione formale delle parti risulta invertita rispetto a quella assunta sul piano sostanziale. Infatti, nel giudizio di opposizione l'opponente, sebbene ricopra la
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R.G. 2743/2022
posizione formale di attore in quanto introduce con la propria opposizione il giudizio a cognizione piena, assume nella sostanza la veste di convenuto;
viceversa, l'opposto, seppur resistendo nella posizione formale di convenuto, assume dal punto di vista sostanziale la veste di attore, facendo valere una propria domanda.
Tale ricostruzione assume notevole rilevanza in punto di riparto dell'onere della prova gravante sulle parti.
Secondo i principi generali in tema di riparto degli oneri probatori espressi dall'art. 2697 c.c. (così come puntualizzati dal diritto vivente nella sentenza a
SS.UU. n. 13533/2001), infatti, al creditore che deduce l'inadempimento da parte del debitore spetta dimostrare il fatto costitutivo del credito, laddove al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte;
sicché il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni.
Pertanto, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto;
in questo senso, ex multis, Corte di Cass., sent. n. 21101 del 2015 e Tribunale di Palermo, sent. n. 85 del 2018).
Facendo applicazione di tali principi alla presente fattispecie, deve concludersi per l'infondatezza dell'opposizione e per la sussistenza di una adeguata prova del credito azionato in via monitoria.
Difatti la attrice in senso sostanziale, ha regolarmente prodotto a CP_1
sostegno della propria pretesa sia gli ordini di vendita sia le relative fatture.
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R.G. 2743/2022
Per quanto difettino in atti le bolle di consegna della merce, ritiene il Tribunale che la società opponente non abbia contestato validamente la mancata consegna della stessa essendosi limitata a formulare un'eccezione generica e meramente formale assumendo che l'opposta in sede monitoria non ha fornito la prova dell'avvenuta consegna della merce che assume aver venduto (pag. 4 atto di citazione); tale contestazione, con la quale l' opponente censura la mancanza di adeguata prova dei fatti costitutivi della avversa pretesa, non è idonea a soddisfare il requisito della contestazione specifica in ordine alla circostanza della consegna della merce sicché, in applicazione del principio di non contestazione di cui all'articolo 115 c.p.c., la consegna può dirsi provata (le contestazioni specifiche formulate nella fase decisionale sono da ritenersi, infatti, tardive).
Per quanto sopra esposto ed in applicazione del disposto di cui all'art. 115 c.p.c. comma 1° c.p.c., deve ritenersi che l' opposta abbia fornito la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa ex art. 2697 c.c. mentre l' opponente non ha fornito la prova della ricorrenza di fatti estintivi, modificativi o impeditivi, sicchè
l' opposizione va rigettata ed il decreto ingiuntivo confermato, con il conseguente acquisto di definitiva efficacia esecutiva.
Va, infine, dichiarata inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dalla per il pagamento delle penali di cui all'articolo 13 dei contratti di CP_1
fornitura, formulata nella comparsa di costituzione e risposta;
va, sul punto, ricordato che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo soltanto l'opponente, nella sua posizione sostanziale di convenuto, può proporre domande riconvenzionali mentre l'opposto, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può avanzare domande diverse da quelle fatte valere con l'ingiunzione: all'opposto è invero consentito, con la comparsa di costituzione e risposta,
l'esercizio dello ius variandi soltanto quando l'opponente abbia a sua volta proposto una domanda riconvenzionale, o quando lo stesso abbia introdotto, con
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R.G. 2743/2022
l'atto di opposizione, difese, in fatto o in diritto, finalizzate al rigetto della domanda, ma integranti un tema di indagine tale da giustificare, da parte dell'opposto, una domanda nuova (cfr. Cass. civ., sez. II, 17 aprile 2012, n. 6009;
Cass. civ., sez. III, 30 marzo 2010, n. 7624).
Nella fattispecie, tali elementi non ricorrono, tenuto conto che la domanda riconvenzionale determina un ampliamento del thema decidendum fissato con il ricorso monitorio e che risulta essere scollegata, dal punto di vista logico funzionale, dalle difese formulate dalla opponente nel giudizio di opposizione.
Le spese di lite seguono la maggiore soccombenza dell' opponente e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei D.M. 55/2014 (aggiornato dal D.M.
147/2022), avuto riguardo al valore della controversia e con applicazione dei parametri minimi per la fase istruttoria e decisionale e medi per le residue, in ragione della attività difensiva in concreto svolta.
Non sussistono, infine, i presupposti per la condanna dell' opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c., richiesta dalla opposta, non ravvisandosi, nella fattispecie, la prova della temerarietà della lite e dei danni che si assumono subiti, da un lato, né, dall' altro, una condotta abusiva rispetto allo strumento processuale idonea a giustificare il ricorso al rimedio ufficioso di cui all' art. 96, 3° comma c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 537/2022 che acquista, per l'effetto, definitiva efficacia esecutiva;
- dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale spiegata dall' opposta;
- condanna l' opponente al pagamento, in favore dell' opposta, delle spese di lite, che si liquidano ai sensi del D.M. 55 del 2014 in euro 3.387,00 per
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R.G. 2743/2022
compensi, oltre rimborso forfettario spese generali (nella misura del 15% sui compensi), I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Nola, 5 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Simona Esposito
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Tribunale Ordinario di Nola
I Sezione Civile
Verbale di udienza
Il giorno 5 giugno 2025, nella I sezione civile del Tribunale di Nola, all'udienza del Giudice dott.ssa Simona Esposito, è chiamata la causa
TRA
, Parte_1
opponente
E
in persona del l. r. p. t. CP_1
opposta
Il Giudice preso atto delle note scritte depositate dai difensori costituiti ai fini della partecipazione all'odierna udienza fissata per la discussione orale ex art. 281- sexies c.p.c.; letti gli atti e i documenti di causa;
viste le conclusioni rassegnate;
P.Q.M.
decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Simona Esposito, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A definitiva ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 2743/2022
r.g.a.c.
TRA
(C.F.: ), quale Parte_1 C.F._1
titolare della omonima ditta individuale, rappresentato e difeso, giusta procura allegata telematicamente all' atto di citazione in opposizione, dagli Avvocati
Cristiano Romano e Giuseppe Romano, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Grottaminarda (AV) alla via Castello, n. 33 opponente contro
c.f. ), in persona l. r. p. t., rappresentata e difesa, CP_1 P.IVA_1
giusta procura allegata telematicamente, dall'Avv. Saverio Abete ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Sant'Anastasia (NA) al vico delle
Rose, n. 4 opposta
Conclusioni: come da note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta tenendo conto del disposto di cui al n. 4) dell'art. 132, co. 2, c.p.c., nel quale è stato soppresso il riferimento allo
“svolgimento del processo” stabilendosi che la sentenza deve contenere solo “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, come sostituito dall'art. 45, co. 17 della l. n. 69/2009.
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Con atto di citazione ritualmente notificato , in Parte_1
qualità di titolare della omonima ditta individuale, ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 537/2022 emesso dal Tribunale di Nola in data 14 marzo 2022 e notificato il 15 marzo 2022, con il quale gli è stato ingiunto il pagamento della somma di euro 20.408,54 in favore della per rapporti CP_1
di fornitura di merce.
L'opponente ha eccepito in via preliminare l'incompetenza territoriale del
Tribunale di Nola assumendo che, trattandosi di una controversia relativa al pagamento di una somma di denaro non determinata nel suo ammontare, il
Giudice competente dovrebbe individuarsi nel domicilio della società debitrice e non in quello della società creditrice;
nel merito ha eccepito l'inidoneità delle fatture a costituire piena prova del credito nel giudizio di opposizione;
ha contestato, inoltre, alla società ricorrente di non aver prodotto i documenti di trasporto ovvero le bolle di consegna e, comunque, di non aver fornito la prova dell'avvenuta consegna della merce che assume aver venduto (pag. 4 atto di citazione). Ha, pertanto, concluso per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria delle spese di lite.
Si è costituita in giudizio la società opposta la quale, in via preliminare, ha evidenziato che nei quattro contratti di vendita sottoscritti dall'opponente le parti avevano individuato il Tribunale di Nola quale foro esclusivo per la risoluzione di eventuali controversie;
nel merito ha rilevato la totale infondatezza della avversa opposizione rappresentando di aver regolarmente consegnato la merce oggetto di compravendita alla opponente;
ha spiegato domanda riconvenzionale per la condanna della controparte al pagamento della penale di cui all'articolo 13 dei contratti di vendita. Ha concluso per il rigetto dell'opposizione e la integrale conferma del decreto ingiuntivo impugnato, e vittoria delle spese di lite.
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Concessa la provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 648 c.p.c., in mancanza di istanze istruttorie la causa veniva rinviata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. alla odierna udienza.
In via del tutto preliminare occorre dichiarare l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dall'opponente, che ha contestato l'applicabilità del criterio di cui agli articoli 1182, 3° comma c.c. e 20 c.p.c.
Difatti le condizioni generali di vendita sottoscritte dalle parti in uno con gli ordini della merce in esame stabiliscono quale foro esclusivamente competente il
Tribunale di Nola, disponendo all'art. 16 che: “Per ogni eventuale controversia relativa alla sottoscrizione e/o interpretazione e/o esecuzione e/o risoluzione del presente contratto, è competente in modo esclusivo il Tribunale di Nola con esclusione di qualsiasi altro foro alternativo o concorrente” (clausola espressamente sottoscritta dall' opponente).
Peraltro, anche a tacere della clausola compromissoria, il foro nolano sarebbe risultato competente in virtù degli artt. 20 c.p.c. e 1182, 3 comma c.p.c. essendo il credito definito nel quantum, mediante il deposito degli ordini di consegna e le relative fatture.
A ciò si aggiunga che l'eccezione sollevata dall'opponente risulta comunque incompleta non risultando contestato il foro alternativo di cui all'art. 20 c.p.c.
(luogo in cui è sorta l'obbligazione) e non essendo indicato in maniera specifica il Tribunale munito di competenza.
Venendo all'esame del merito, l'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata, con conseguente integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Come è noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo introduce una fase di cognizione piena successiva alla fase sommaria monitoria, per effetto della quale la posizione formale delle parti risulta invertita rispetto a quella assunta sul piano sostanziale. Infatti, nel giudizio di opposizione l'opponente, sebbene ricopra la
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posizione formale di attore in quanto introduce con la propria opposizione il giudizio a cognizione piena, assume nella sostanza la veste di convenuto;
viceversa, l'opposto, seppur resistendo nella posizione formale di convenuto, assume dal punto di vista sostanziale la veste di attore, facendo valere una propria domanda.
Tale ricostruzione assume notevole rilevanza in punto di riparto dell'onere della prova gravante sulle parti.
Secondo i principi generali in tema di riparto degli oneri probatori espressi dall'art. 2697 c.c. (così come puntualizzati dal diritto vivente nella sentenza a
SS.UU. n. 13533/2001), infatti, al creditore che deduce l'inadempimento da parte del debitore spetta dimostrare il fatto costitutivo del credito, laddove al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte;
sicché il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni.
Pertanto, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto;
in questo senso, ex multis, Corte di Cass., sent. n. 21101 del 2015 e Tribunale di Palermo, sent. n. 85 del 2018).
Facendo applicazione di tali principi alla presente fattispecie, deve concludersi per l'infondatezza dell'opposizione e per la sussistenza di una adeguata prova del credito azionato in via monitoria.
Difatti la attrice in senso sostanziale, ha regolarmente prodotto a CP_1
sostegno della propria pretesa sia gli ordini di vendita sia le relative fatture.
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R.G. 2743/2022
Per quanto difettino in atti le bolle di consegna della merce, ritiene il Tribunale che la società opponente non abbia contestato validamente la mancata consegna della stessa essendosi limitata a formulare un'eccezione generica e meramente formale assumendo che l'opposta in sede monitoria non ha fornito la prova dell'avvenuta consegna della merce che assume aver venduto (pag. 4 atto di citazione); tale contestazione, con la quale l' opponente censura la mancanza di adeguata prova dei fatti costitutivi della avversa pretesa, non è idonea a soddisfare il requisito della contestazione specifica in ordine alla circostanza della consegna della merce sicché, in applicazione del principio di non contestazione di cui all'articolo 115 c.p.c., la consegna può dirsi provata (le contestazioni specifiche formulate nella fase decisionale sono da ritenersi, infatti, tardive).
Per quanto sopra esposto ed in applicazione del disposto di cui all'art. 115 c.p.c. comma 1° c.p.c., deve ritenersi che l' opposta abbia fornito la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa ex art. 2697 c.c. mentre l' opponente non ha fornito la prova della ricorrenza di fatti estintivi, modificativi o impeditivi, sicchè
l' opposizione va rigettata ed il decreto ingiuntivo confermato, con il conseguente acquisto di definitiva efficacia esecutiva.
Va, infine, dichiarata inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dalla per il pagamento delle penali di cui all'articolo 13 dei contratti di CP_1
fornitura, formulata nella comparsa di costituzione e risposta;
va, sul punto, ricordato che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo soltanto l'opponente, nella sua posizione sostanziale di convenuto, può proporre domande riconvenzionali mentre l'opposto, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può avanzare domande diverse da quelle fatte valere con l'ingiunzione: all'opposto è invero consentito, con la comparsa di costituzione e risposta,
l'esercizio dello ius variandi soltanto quando l'opponente abbia a sua volta proposto una domanda riconvenzionale, o quando lo stesso abbia introdotto, con
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l'atto di opposizione, difese, in fatto o in diritto, finalizzate al rigetto della domanda, ma integranti un tema di indagine tale da giustificare, da parte dell'opposto, una domanda nuova (cfr. Cass. civ., sez. II, 17 aprile 2012, n. 6009;
Cass. civ., sez. III, 30 marzo 2010, n. 7624).
Nella fattispecie, tali elementi non ricorrono, tenuto conto che la domanda riconvenzionale determina un ampliamento del thema decidendum fissato con il ricorso monitorio e che risulta essere scollegata, dal punto di vista logico funzionale, dalle difese formulate dalla opponente nel giudizio di opposizione.
Le spese di lite seguono la maggiore soccombenza dell' opponente e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei D.M. 55/2014 (aggiornato dal D.M.
147/2022), avuto riguardo al valore della controversia e con applicazione dei parametri minimi per la fase istruttoria e decisionale e medi per le residue, in ragione della attività difensiva in concreto svolta.
Non sussistono, infine, i presupposti per la condanna dell' opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c., richiesta dalla opposta, non ravvisandosi, nella fattispecie, la prova della temerarietà della lite e dei danni che si assumono subiti, da un lato, né, dall' altro, una condotta abusiva rispetto allo strumento processuale idonea a giustificare il ricorso al rimedio ufficioso di cui all' art. 96, 3° comma c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 537/2022 che acquista, per l'effetto, definitiva efficacia esecutiva;
- dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale spiegata dall' opposta;
- condanna l' opponente al pagamento, in favore dell' opposta, delle spese di lite, che si liquidano ai sensi del D.M. 55 del 2014 in euro 3.387,00 per
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R.G. 2743/2022
compensi, oltre rimborso forfettario spese generali (nella misura del 15% sui compensi), I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Nola, 5 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Simona Esposito
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