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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 10/03/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. 338 /2024 RG Prev
Tribunale di Sulmona Sez. Previdenza
All'udienza del giorno 10/03/2025 dinanzi al Giudice On. Dott.ssa Anna Maria De Sanctis
sono presenti l'Avv. DI GIROLAMO ALFIERI , per la parte Parte_1
presente per parte resistente l'Avv. CUCCHIELLA in sostituzione per la parte
[...]
Controparte_1
I procuratori delle aprti si riportano ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Si da quindi corso alla discussione all'esito della quale il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona dell'istruttore Dott.ssa Anna Maria De Sanctis così decide.
Il Giudice On.
Dr.ssa Anna Maria De Sanctis
Repubblica Italiana In Nome Del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI SULMONA
Il Giudice On. Dott.ssa Anna Maria De Sanctis, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di prima istanza iscritta al nr. 338 dell'anno 2024 Ruolo Generale Affari
Contenziosi vertente
T R A
in proprio e nella qualità di legale rapp.te della Parte_1 [...]
rappresentato e difeso dall'avv. DI GIROLAMO ALFIERI giusta delega Controparte_2
in atti;
- Ricorrente
E
, in persona del Presidente pro-tempore, domiciliato presso la Sede Provinciale di Sulmona CP_1
alla via Sardi, rappresentato dall'Avvocatura dell' , giusta delega in atti;
CP_1
- Resistente
OGGETTO: opposizione ordinanza di ingiunzione
FATTO E DIRITTO
in proprio e nella qualità di legale rapp.te della Parte_1 Controparte_2
proponeva impugnazione avverso l'ordinanza di ingiunzione emessa dall'
[...] CP_1
n.01-002734577 notificata il 10.05.2024 per mancato o tardivo pagamento dei contributi previdenziali relativi all'anno 2017 per l'importo di euro 8.114,00 chiedeva pertanto accertare e dichiarare l'omessa notifica dell'atto presupposto all'ordinanza e per l'effetto dichiarare la nullità dell'ordinanza di ingiunzione, in caso di rigetto dell'opposizione accertare e dichiarare la violazione dell'art 18 L. n689/1981 e per l'effetto riduzione la sanzione irrogata al minimo edittale di euro6.085,50, con vittoria delle spese processuali.
Si costituiva in giudizio l' , chiedendo pertanto il rigetto del presente ricorso. CP_1
L'opposizione è infondata
Rileva il giudicante come l' ha prodotto la diffida accertativa del 03.10.2018 per omesso CP_1
versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, tale diffida si riferisce all'omesso versamento delle ritenute previdenziali per l'annualità 2016-2017 e stessa diffida accertativa risulta notificata anche alla società in qualità di obbligata in solido.
A seguito di tale diffida, regolarmente notificata , né il ricorrente né la società obbligata solidale hanno provveduto a versare nei tre mesi successivi alla notifica l'importo dovuto a titolo di quote dei lavoratori a carico.
All' risulta infatti che il primo pagamento parziale per ogni avviso di addebito è stato CP_1
effettuato alla fine del 2022, oltre quindi i tre mesi indicati nella diffida che risulta notificata regolarmente sia al ricorrente che alla società per compiuta giacenza.
In merito alla sollevata eccezione di prescrizione, questa non può trovare accoglimento, visto l'avvenuta notifica, in data 09.05.2019, dei provvedimenti di accertamento sia al ricorrente e sia alla società, perfezionatisi per compiuta giacenza .Inoltre risultano notificati in data 10.05.2024 le ordinanze di ingiunzione. Per quanto riguarda il periodo di sospensione del termine prescrizionale dal 23.02.2020 al 31.05.2020 nonché dal 30.12.2020 al 30.06.2021, questi termini si applicano tenuto conto che il termine quinquennale di prescrizione nel periodo Covid 19 era ancora in corso.
Le spese seguono la soccombenza
P. Q. M.
Il Giudice On. Dott.ssa Anna Maria De Sanctis, definitivamente pronunciando sul ricorso proposta da in proprio e nella qualità di legale rappresentante della Parte_1 [...]
e C / in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_2 CP_1
così decide
• rigetta l'opposizione • condanna in proprio e nella qualità di legale rappresentante della Parte_1
al pagamento delle spese legali che liquida in Controparte_2
euro 3.727,00 (DM 147/22 previdenza, scaglione da euro 5.201 ad euro 26.000, senza fase istruttoria, valori medi)
Così deciso a Sulmona, nell'udienza del 10/03/2025
Il Giudice On.
Dr.ssa Anna Maria De Sanctis