Sentenza 3 febbraio 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 03/02/2020, n. 4428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4428 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2020 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da TI OL, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 03/09/2019 del Tribunale di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Claudio Cerroni;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Domenico Seccia, che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente alla verifica dell'aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. 309 del 1990 udito per il ricorrente l'avv. Luca Di Graziano, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso
RIITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 3 settembre 2019 il Tribunale di Catania, quale Giudice del riesame delle misure cautelarsi personali, ha rigettato la relativa richiesta di riesame proposta da OL TI, indagato per il reato di cui agli artt. 73, comma 4 e 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nei confronti dell'ordinanza del 16 agosto 2019 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltagirone, il quale aveva disposto la misura degli arresti domiciliari con ausilio elettronico.
2. Avverso la predetta decisione è stato proposto ricorso per cassazione con due articolati motivi di impugnazione (ancorché il secondo motivo di censura sia graficamente indicato come terzo in numeri romani).
2.1. Col primo motivo il ricorrente, lamentando vizio motivazionale, ha evidenziato la carenza di elementi idonei a comprovare l'esistenza dell'esigenza cautelare di cui all'art. 274, lett. c) cod. proc. pen., e tali da fondare il concreto ed attuale pericolo di reiterazione nel reato.
2.2. Col secondo motivo, quanto alla contestata aggravante di cui all'art. 80, comma 2 cit., non era stato seguito alcun percorso argomentativo idoneo al fine di determinare se la quantità di stupefacente integrasse l'aggravante in questione, dovendosi calcolare il quantitativo medio di Thc presente nella sostanza confrontandolo con le tabelle ministeriali.
3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'annullamento con rinvio, limitatamente alla verifica dell'aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. 309 del 1990.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso è infondato.
4.1. In relazione al primo motivo di censura, l'ordinanza impugnata ha osservato che il pericolo di reiterazione si poneva in grado intenso, tenuto conto delle modalità del fatto e del quantitativo di sostanza stupefacente, sì che poteva ben presumersi il collegamento dell'indagato con un gruppo criminale dedito al relativo spaccio, col quale mettersi in contatto in difetto di misura restrittiva della libertà personale.
4.1.1. Ciò posto, il provvedimento impugnato è invero esente da censura. Al riguardo, infatti, il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale (la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti), ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (Sez. 5, n. 11250 del 19/11/2018, dep. 2019, Avolio, Rv. 277242). In specie l'ordinanza ha correttamente evidenziato che la quantità di stupefacente ritrovato e le modalità complessive del fatto davano conto, "in grado intenso", delle possibilità di ricaduta e di reiterazione (tenuto invero conto anche del rintraccio, all'interno del casolare di pertinenza dell'indagato, di materiale in sé idoneo al confezionamento ed all'imballaggio dello stupefacente, vista tra l'altro l'identità delle buste di cellophane ivi trovate rispetto a quelle utilizzate per la conservazione della sostanza, rinvenuta in una botola esterna al fabbricato). In definitiva, quindi, il giudizio sul pericolo di recidiva non richiede la previsione di una specifica occasione per delinquere, ma una valutazione prognostica fondata su elementi concreti, desunti dall'analisi della personalità dell'indagato, dall'esame delle sue concrete condizioni di vita, da dati ambientali o di contesto, nonché dalle modalità dei fatti per cui si procede (cfr. ad es. Sez. 2, n. 55216 del 18/09/2018, S., Rv. 274085). Ed in proposito la motivazione ha dato conto di ciò, proprio in ragione del quantitativo di stupefacente allo stato riconducibile all'indagato, laddove la ragionevole prospettiva accusatoria ha inteso avvalorare l'esistenza di legami con gruppi malavitosi interessati alla successiva diffusione delle sostanze illecite.
4.2. In ordine al secondo motivo di impugnazione, vero è che, in tema di reati concernenti le sostanze stupefacenti, l'accertamento svolto con narcotest consente di provare la natura stupefacente di una determinata sostanza, ma non fornisce la prova relativa alla quantità del principio attivo contenuto (Sez. 6, n. 6069 del 16/12/2016, dep. 2017, Corvino e altro, Rv. 269007). Peraltro, in tema di traffico di sostanze stupefacenti, durante le indagini preliminari ed ai fini della valutazione dei gravi indizi di colpevolezza necessari per l'applicazione di una misura cautelare, non occorre una formale perizia sulla qualità della sostanza, essendo sufficiente allo scopo il narcotest eseguito dalla sezione narcotici della polizia (Sez. 4, n. 22652 del 04/04/2017, Morabito, Rv. 270486). In specie l'accertamento, nei termini richiamati, è appunto intervenuto tramite narcotest in occasione tra l'altro dell'arresto eseguito nella flagranza, ferma restando ogni successiva eventuale verifica tramite il possibile esperimento di perizia chimica tossicologica (cfr. Sez. 3, n. 22498 del 17/03/2015, Ristucchi e altro, Rv. 263784).
4.2.1. D'altronde, al riguardo, nell'istanza di riesame è stata contestata da un lato la gravità indiziaria, e dall'altro l'esistenza di esigenze cautelari. Alcunché, al contrario, è stato specificamente dedotto in tema di sussistenza, o meno, dell'aggravante ad effetto speciale, che senz'altro va ritenuto punto distinto (cfr. Sez. 6, n. 73 del 21/09/2011, dep. 2012, Aguì, Rv. 251780). In proposito, altresì, va ricordato che, in tema di impugnazioni avverso i provvedimenti de libertate, pur nella peculiarità del contesto decisorio del giudizio di riesame resa manifesta dall'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., il ricorrente ha l'onere di specificare le doglianze attinenti al merito (sul fatto, sulle fonti di prova e sulla relativa valutazione), onde provocare il giudice del riesame a fornire risposte adeguate e complete, sulle quali la Corte di cassazione può essere chiamata ad esprimersi. Pertanto, in mancanza di tale devoluzione, è inammissibile il ricorso che sottoponga alla Corte di legittimità censure su tali punti, che non possono trovare risposte per carenza di cognizione in fatto addebitabile alla mancata osservanza del predetto onere, in relazione ai limiti del giudizio di cassazione, ex art. 606 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 16395 del 10/01/2018, Contardo, Rv. 272982). Vero è, in proposito, che l'ordinanza impugnata ha rilevato che l'ingente quantitativo di sostanza del tipo marijuana è superiore al limite quantitativo determinato dalla tabella allegata al d.m. 11 aprile 2006, e come tale idoneo a giustificare la contestazione di cui all'art. 80, comma 2, cit., e che il ricorso ha invece lamentato l'assenza di argomento logico-giuridico ovvero la mancanza di motivazione in relazione al Thc della sostanza o al valore soglia previsto dalla normativa. Peraltro, come è stato osservato (v. supra), la doglianza - che palesa insoddisfazione per quanto dedotto dall'ordinanza del Tribunale catanese - è sorta da un difetto di puntuale specificazione delle censure, e quindi da una mancata adeguata sollecitazione al Giudice del riesame. Non vi può quindi essere allo stato giuridico spazio al riguardo in questa sede di legittimità.
5. L'impugnazione va pertanto complessivamente disattesa. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr