Sentenza 28 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 28/02/2025, n. 342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 342 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario designato, dott.ssa Maria
Sciarrone, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. di R.G. 3290/2017 vertente
TRA
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Nisticò Parte_1 CodiceFiscale_1
(C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Davoli Marina, CodiceFiscale_2 viale Cassiodoro, 41, per mandato in calce all'atto di citazione
- parte attrice -
E
in persona del Sindaco e legale rappresentante p.t. (C.F. e Controparte_1
P.IVA ) elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale del in P.IVA_1 CP_1 CP_1 alla Via Giovanni Jannoni, Palazzo De Nobili, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati Saverio Molica (C.F. ) Giacomo Farrelli CodiceFiscale_3
(C.F. ) e Annamaria Paladino (C.F. ), in virtù CodiceFiscale_4 CodiceFiscale_5 di procura in calce all'atto di citazione e in forza di deliberazione della G.C. n. 312 del 11 agosto
2017
- parte convenuta -
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Eliana Corapi CP_2 CodiceFiscale_6
(C.F. con studio in Soverato (CZ), Via Olimpia, I traversa, n. 3, come da CodiceFiscale_7 procura rilasciata ex art. 83 c.p.c. ed allegata alla busta di deposito della comparsa di costituzione di nuovo difensore
- parte convenuta -
E
(P. IVA , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata CP_3 P.IVA_2
e difesa dall'avv. Antonello Bevilacqua (C.F. ), elettivamente domiciliata CodiceFiscale_8
1
R.G. n. 3290/2017
- parte convenuta -
E in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Reggio Calabria, Controparte_4
Contrada Bovetto
- parte convenuta non costituita -
Oggetto: risarcimento danni
Conclusioni delle parti:
Come da atti e da verbali
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Fatti controversi
Con atto di citazione ritualmente notificato, la signora ha chiesto al giudicante la Parte_2 condanna dei convenuti in solido tra loro, al risarcimento - previo accertamento della responsabilità del , nonché di quella del conducente dell'autobus di linea Controparte_1 Controparte_4
, odierno convenuto - in suo favore dei danni subìti, in conseguenza del sinistro CP_5 occorsole in data 20 marzo 2014, verso le ore 7:20 circa, rispetto al quale ha dedotto che, nello scendere dall'autobus di proprietà delle autolinee conducente , in Controparte_4 CP_5 prossimità della fermata, “poggiava il piede sinistro su una grossa buca insistente sull'asfalto non visibile né tantomeno segnalata”. A causa del sinistro, si procurava lesioni di cui alla certificazione prodotta e consistiti (secondo il referto ospedaliero) in “distorsione collo piede sinistro”.
I danni venivano quantizzati nella somma complessiva di €. 24.804,43 (comprensiva di spese mediche sostenute e documentate pari ad € 2.039,12) o nella somma che sarebbe stata accertata in corso di causa e ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese di lite.
Costituitosi in giudizio, il convenuto eccepiva, in via preliminare, la nullità dell'atto di CP_5 citazione, sull'assunto che parte attrice avrebbe totalmente omesso le ragioni di diritto poste a fondamento delle proprie difese risarcitorie e contestava nel merito – per i motivi specificatamente indicati in comparsa di risposta e qui da intendersi richiamati – tutti gli assunti attorei, così chiedendone il rigetto. In particolare, il convenuto (i) contestava la ricostruzione fattuale della vicenda, assumendo che parte attrice fosse scesa dall'autobus, senza inciampare in alcuna buca e senza riportare alcuna lesione;
(ii) assumeva che la causa della dedotta caduta non poteva che essere ascritta unicamente alla condotta della stessa attrice e (iii) contestava, in ogni caso, il proprio coinvolgimento sull'assunto che l'asserita caduta era avvenuta al più a causa della presenza della buca sull'asfalto e, pertanto, per motivi estranei al trasporto e alla circolazione del mezzo. In via
2
R.G. n. 3290/2017 subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, chiedeva che venisse dichiarata tenuta a manlevarlo e tenerlo indenne. Con vittoria di spese. CP_3
Costituitisi in giudizio, il convenuto , come rappresentato, eccepiva Controparte_1 preliminarmente (i) la nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 163-bis c.p.c., (ii) il difetto di legittimazione attiva sull'assunto che parte attrice non avesse subito alcuna deminutio patrimoniale, avendo il suo datore di lavoro corrisposto la retribuzione del periodo di malattia e per essere stata soddisfatta dall'assicurazione sanitaria obbligatoria per il danno alla salute e (iii) il difetto di legittimazione passiva, sull'assunto che, ad incidere in maniera determinante ed esclusiva nella causazione dell'evento dedotto dall'attrice, era il fatto colposo del terzo (responsabilità esclusiva del conducente dell'autobus). Nel merito, poi - per i motivi specificamente indicati in comparsa di risposta e qui da intendersi richiamati - ogni proprio coinvolgimento, sostenendo, innanzitutto, l'insussistenza del nesso di causalità e correlata responsabilità esclusiva della danneggiata per evidente conoscenza dei luoghi di causa ed abitualità del percorso. Deduceva ancora parte convenuta il concorso di colpa del danneggiato nonché l'eccessiva e spropositata pretesa risarcitoria, sia in ordine all'an che al quantum. Con vittoria di spese.
Si costituiva contestando nel merito la domanda attorea – per i motivi CP_3 specificatamente indicati in comparsa di risposta e qui da intendersi richiamati – chiedendone il rigetto. Assumeva, in particolare, che alcuna responsabilità potesse addebitarsi alla convenuta avendo il conducente dell'autobus effettuato una regolare sosta prevista dalle linee Controparte_4 che effettuava giornalmente.
La benché ritualmente citata, non si costituiva in giudizio e non compariva. Controparte_4
Instauratosi il contradditorio, a seguito di rinnovazione della citazione a nonché Controparte_4 nei confronti del per la sollevata eccezione ex art. 163-bis c.p.c., il diverso giudicante CP_1 concedeva i termini per il deposito delle memorie istruttorie.
Conclusa la fase istruttoria con l'acquisizione dei documenti, ivi compresa ex art. 213 c.p.c. di ogni documento presso l'INAIL attestante l'avvenuta liquidazione effettuata dall'ente in favore di parte attrice in conseguenza dei fatti dedotti in causa, e l'escussione delle prove orali delle parti, all'esito delle quali questo giudicante ha disposto la Ctu medico legale, impregiudicata ogni valutazione da rimettersi alla fase decisoria, la causa veniva quindi rinviata all'udienza del 23 luglio 2024.
Alla detta udienza disposto da questo giudice ultimo assegnatario lo svolgimento tramite trattazione scritta, le parti con note scritte precisavano le conclusioni e questo giudice tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini ex articolo 190 c.p.c.
Merito della lite
Ritiene il Tribunale che la controversia debba essere definita considerando, per evidenti esigenze di economia processuale, soltanto i profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione. Al
3
R.G. n. 3290/2017 fine di adempiere all'obbligo della motivazione, infatti, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. civ. Sez. I, 15/04/2011, n. 8767; Cass. civ. Sez. III, 20/11/2009, n. 24542). La causa, pertanto, può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'articolo 276 c.p.c. "( cfr. Cass. sez. un. n. 9936/2014; Cass.
Sentenza n. 21174/2021; Cass. civ., sez. trib., n. 363/2019; Cass. n. 30745/2019; Cass. sez. trib.
n. 363/2019; Cass. sez. trib. n. 11458/2018 fra le altre).
Ma ancora, la ratio decidendi della presente sentenza consiste nel dedurre da una serie di elementi noti non contestati, un elemento ignoto, all'esito di un ragionamento presuntivo e comunque frutto di un impianto logico probabilistico. Al riguardo condivide questo giudicante il principio assolutamente consolidato secondo cui, al fine di controllare la validità del ragionamento presuntivo, non è necessario che tutti gli elementi noti siano convergenti verso un unico risultato, in quanto il giudice deve svolgere una valutazione globale degli indizi, alla luce del complessivo contesto sostanziale e processuale. Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, allorquando la prova addotta sia costituita da presunzioni, queste, anche da sole, possono formare il convincimento del giudice del merito (Cass. Sentenza 12002/2017; Cass. 26022/2011).
In via preliminare e assorbente, questo giudice ritiene di inquadrare la vicenda che ci occupa nella fattispecie giuridica di cui all'art. 2051 c.c., in ordine alla responsabilità oggettiva del custode che, nel caso di specie, è rappresentato dal , per il quale ne ravvisa e ne esamina Controparte_1 la responsabilità in via esclusiva.
Invero, fermo quanto si dirà in prosieguo, non può non considerarsi, al fine di corroborare l'esclusiva responsabilità dell'ente comunale, la circostanza – peraltro rimasta incontestata – che quest'ultimo, in fase stragiudiziale, avesse offerto, per il tramite del proprio liquidatore, una somma di denaro in via conciliativa all'odierna attrice in uno all'ulteriore correlato passaggio – parimenti documentato e non contestato – di riparazione della buca da cui la vicenda per cui è causa.
Fermo quanto sopra, per completezza argomentativa, questo giudice evidenzia che è pacifica l'applicabilità della responsabilità sancita dall'articolo 2051 c.c. per danni da cosa in custodia alla
4
R.G. n. 3290/2017 Pubblica Amministrazione per i beni demaniali, restandone escluse, per giurisprudenza tradizionale, le sole ipotesi in cui sul bene non sia possibile - per la notevole estensione di esso e le sue modalità d'uso - un continuo ed efficace controllo, idoneo ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per gli utenti (v. Corte Cost. n. 156 del 1999) e mantenendo il carattere della demanialità, assieme all'estensione del bene medesimo, soltanto la funzione di circostanza sintomatica dell'impossibilità della custodia (Cass. civ., Sez. III, 09/03/2010, n. 5669).
Stante l'applicabilità della citata disposizione, questo giudice richiama i principi generali espressi dalla Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza n. 20943/2022 in base ai quali la responsabilità ex articolo 2051 c.c. ha natura oggettiva e non presunta (teoria ormai superata) e questo comporta che la capacità di vigilanza e controllo sulla res non è un elemento costitutivo della fattispecie. Il custode, pertanto, può liberarsi dalla responsabilità fornendo la prova liberatoria che consiste nella dimostrazione del caso fortuito e non nella dimostrazione di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Caso fortuito che può dipendere da fatto naturale o del terzo, le sue caratteristiche sono l'imprevedibilità e l'inevitabilità da un punto di vista oggettivo e può derivare anche dalla condotta del danneggiato – allorché essa abbia un'efficienza causale nella produzione dell'evento - che può arrivare ad escludere la responsabilità del custode se abbia costituito, da sola, l'unica causa per cui si è verificato il danno. Il meccanismo probatorio, dunque, contenuto nell'articolo 2051 c.c. secondo le Sezioni Unite postula che, attesa la responsabilità oggettiva del custode (“che prescinde da qualunque connotato di colpa in quanto la capacità di controllo e vigilanza sulla res non è un elemento costitutivo della fattispecie”), incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima. Grava sul convenuto la prova liberatoria costituita dall'allegazione e dimostrazione dell'esistenza del caso fortuito (e non nella dimostrazione di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno), ossia di un fattore esterno, idoneo ad interrompere il citato nesso eziologico, che può essere rappresentato anche dalla condotta del danneggiato. (Si richiamano, in linea con i richiamati principi enunciati dalle Sezioni Unite, due recentissime pronunce Cass. n.
16034/2023 e Cass. n. 15447/2023).
Nel caso che ci occupa, la ricostruzione fattuale della vicenda in uno alle risultanze istruttorie documentali e orali conducono questo giudicante a ritenere di escludere l'efficacia causale di parte attrice nella produzione e causazione dell'evento. Nel caso di specie, difatti, non si registra quella c.d. "efficienza causale del comportamento imprudente [del danneggiato] nel dinamismo causale del danno,
[tale] da rendere possibile che il detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso", così come espressamente statuito da una recente pronuncia della Suprema Corte (cfr.
Cass. 10634/2023) che richiama, a sua volta, le Sezioni Unite.
5
R.G. n. 3290/2017 Ma ancora parte attrice ha pienamente assolto all'onere probatorio gravante sul danneggiato ex art. 2051 cc, che si sostanzia nella duplice dimostrazione dell'esistenza (ed entità) del danno e della sua derivazione causale.
Non sussistono, al contrario, come già puntualizzato, i presupposti perché la danneggiata possa aver concorso colposamente alla causazione del danno. Invero, ferma l'insussistenza dei criteri, sugellati dalle sopra richiamate pronunce di legittimità, v'è che il comportamento tenuto dalla danneggiata non assume i connotati del comportamento abnorme. Segnatamente, ai sensi dell'ormai consolidato principio sancito dalla giurisprudenza di legittimità, "l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione salvo che dia la prova del fortuito, che può consistere pure nel comportamento del danneggiato il quale, tuttavia, determina il completo venir meno del nesso eziologico solo allorquando assuma i connotati del comportamento abnorme" (Cass. 19078/2024; 2376/2024). Tale principio è stato, peraltro, da ultimo confermato da una recentissima pronuncia del Tribunale di
Napoli (cfr. 20 gennaio 2025, n. 575).
Ma ancora, ad ulteriore conferma delle considerazioni sopra espresse, si richiama la pronuncia della Suprema Corte (cfr. Cass. 5417/2021) che definiva una vicenda analoga a quella che ci occupa e per la quale era stata accertata in secondo grado la responsabilità esclusiva dell'ente comunale.
Parte attrice ha, pertanto, diritto a vedersi risarcita da parte del solo convenuto i pregiudizi CP_1 sofferti.
Esaminando il profilo della quantizzazione del danno non patrimoniale, la consulenza medico legale, con motivazione condivisibile, dalla quale il Giudicante non ha motivo di discostarsi in quanto frutto di un iter logico condotto in aderenza ai documenti agli atti ed allo stato di fatto analizzato, ha accertato che possono ritenersi soddisfatti tutti i criteri medico-legali valutativi del nesso di causalità, sia per quanto riguarda l'evento ed il complesso lesivo sopradescritto e sia per quanto attiene alle menomazioni residuanti alla danneggiata.
Sulla base della perizia, testualmente richiamata "si ritiene pertanto di poter quantificare, sulla base della certificazione medica presente agli atti, la durata della malattia sofferta dalla signora in: Parte_2
• Inabilità temporanea assoluta: gg. 25 (venticinque);
• Inabilità temporanea parziale al 50%: gg. 80 (ottanta).
Il tempo trascorso dall'evento e la tipologia lesiva consentono di ritenere l'attrice, allo stato attuale, con esiti non più suscettibili di miglioramento e/o aggravamento, quindi sufficientemente “stabilizzati”, con un danno biologico permanente valutato secondo criteriologia medico legale di analogia e proporzionalità e con riferimento alla Tabella delle menomazioni all'integrità psico-fisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità del
6
R.G. n. 3290/2017 D.M. 3 luglio 2003 ed ai barémes della responsabilità civile in uso (…) stimabile nella misura percentuale complessiva del 4%, non incidendo sulla capacità specifica della persona, sul suo stato di benessere, sulla sue consuete attività.
In Atti sono presenti quattordici fatture per cicli di terapia riabilitativa, visite mediche ed esami strumentali di controllo, consulenze specialistiche, farmaci e presidi ortopedici, per un totale di euro 1097,07 che risultano congrue. È anche presente nel fascicolo di parte una fattura relativa alla consulenza medica di parte di Euro
352,00".
In ordine alla sua liquidazione va, preliminarmente, tenuto presente che la Suprema Corte di
Cassazione ha da diverso tempo chiarito che il danno non patrimoniale deve essere "inteso come danno da lesione di valori inerenti alla persona e non più solo come danno morale soggettivo (Cass.
31/5/2003 n. 8827 e 8828), dovendosi, quindi, ricondurre entro tale voce di danno sia il danno biologico (quale lesione dell'integrità psico fisica della persona) sia il danno morale in senso lato;
che, più recentemente, la Cassazione ha ulteriormente chiarito che, nell'ambito del danno non patrimoniale, il riferimento a determinati tipi di pregiudizi, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale...), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno (Cass SS.UU. n.
26972/2008); che, conseguentemente, è necessario liquidare tale pregiudizio come categoria unitaria non suscettibile di suddivisioni in sottocategorie (ritenendolo comprensivo sia dell'area del c.d. danno biologico sia di quella del c.d. danno morale in senso lato, inteso come sofferenza psicologica non necessariamente transeunte) e che è compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione, valutando, inoltre, congiuntamente, entro il danno biologico, tutte le sofferenze soggettivamente patite dall'attore in relazione alle condizioni personali dello stesso ed ai risvolti che concretamente la lesione all'integrità psico-fisica ha comportato, quali "pregiudizi esistenziali" concernenti aspetti relazionali della vita da ritenersi compresi nel danno biologico c.d. dinamico.
Muovendo da tale premesse, per completezza argomentativa, questo giudicante condivide quanto ribadito dalla Suprema Corte “qualora il giudice, nel soddisfare esigenze di uniformità di trattamento su base nazionale, proceda alla liquidazione equitativa in applicazione delle "tabelle" predisposte dal Tribunale di Milano, nell'effettuare la necessaria personalizzazione di esso, in base alle circostanze del caso concreto, può superare i limiti minimi e massimi degli ordinari parametri previsti dalle dette tabelle solo quando la specifica situazione presa in considerazione si caratterizzi per la presenza di circostanze di cui il parametro tabellare non possa aver già tenuto conto, in quanto elaborato in astratto in base all'oscillazione ipotizzabile in ragione delle diverse situazioni ordinariamente configurabili secondo l'"id quod plerumque accidit", dando adeguatamente conto in motivazione di tali circostanze e di come esse siano state considerate" (Cass., 23/02/2016, n. 3505).
7
R.G. n. 3290/2017 Se, dunque, le ultime Tabelle del Tribunale di Milano - in seguito alle pronunce delle Sezioni Unite del 2008 - fanno riferimento al danno non patrimoniale unitariamente e complessivamente considerato, la possibilità di una personalizzazione si verifica solo nell'ipotesi in cui il danneggiato alleghi e dimostri, in maniera idonea ex articolo 2967 c.c. di aver subìto - in conseguenza dell'accertata lesione - specifici pregiudizi, in termini di sofferenza e di alterazioni esistenziali, attinenti a circostanze che superino la soglia della normalità, esulando dagli standard di vita di una persona media.( cfr. Cass. civ. Sez. III, 20/04/2017, n. 9950).
Orbene, nel caso che ci occupa questo giudice ritiene di non dover procedere né all'aumento per la personalizzazione del danno né all'aumento tabellarmente previsto per il danno morale (Cass. Sez.
3, 17/05/2022 n. 15733).
Il danno non patrimoniale (danno biologico), pertanto, subìto da parte attrice secondo i valori standard delle tabelle milanesi aggiornate al 2024, alla luce delle risultanze della C.T.U. medico legale, viene liquidato nella maniera che segue: danno biologico permanente (4%) pari a € 5.162,00 invalidità temporanea totale per 25 giorni pari ad € 2.875,00 invalidità temporanea parziale al 50 % per 80 giorni pari a € 4.600,00
Il danno non patrimoniale complessivamente subìto ammonta perciò ad € 13.928,00, somma che
è già rivalutata essendo stata calcolata sulla base di valori indicati nelle più recenti tabelle. A tale importo si aggiunge l'importo pari ad € 1.449,07 per spese mediche ritenute congrue dal Ctu ed altre spese indicate dal consulente. Tanto per un totale complessivo di € 15.377,07.
Il sopra considerato importo andrà scomputato dalla somma liquidata a parte attrice da parte dell'INAIL, come allegato negli atti di causa, per complessivi € 3.520,32.
Il danno patrimoniale e non patrimoniale è così pari ad € 11.856,75.
Alla stregua del principio affermato dalla Suprema Corte (SS.UU. 17 febbraio 1995, n. 1712), la quantificazione dal danno anzidetto può essere operata mediante l'attribuzione degli interessi al tasso legale, sulla somma liquidata come equivalente pecuniario del bene danneggiato, devalutata al momento del verificarsi dell'evento dannoso, con applicazione degli indici pubblicati dall'ISTAT.
Deve essere quindi operata, sulla base degli indici ISTAT, una devalutazione dell'importo al momento del fatto illecito ed una successiva rivalutazione, anno per anno, sulla base dei medesimi indici, fino all'attualità; sulle somme così risultanti devono essere poi calcolati, anno per anno, gli interessi al tasso legale. Dalla presente pronuncia al saldo, sono poi dovuti gli interessi legali sulla somma complessiva determinata in base ai calcoli sopra esposti.
8
R.G. n. 3290/2017 Ogni altra questione, deduzione o doglianza si ricompone nella precedente disamina e nel concreto esito della lite, esaurendosi nella trattazione di tutti i temi decisori rilevanti. Ogni altra domanda ed eccezione spiegate in giudizio devono ritenersi assorbite.
Le spese di lite vengono definite secondo il principio della soccombenza in ordine ai rapporti tra l'attrice e il e vengono liquidate come in dispositivo applicando i parametri Controparte_1 ministeriali del D.M. 55/2014 aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022, ai valori minimi per tutte le fasi, considerando che la causa non presentava questioni complesse.
Quanto al rapporto tra parte attrice e gli altri convenuti, ritiene questo Tribunale che il tenore della decisione assunta ne possa giustificare la integrale compensazione.
Le spese di Ctu già liquidate con separato provvedimento vengono poste a carico di parte attrice e del convenuto (cfr. Cass. 16074/2023) Controparte_1
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, domanda, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
Dichiara la contumacia di Controparte_4
Accoglie la domanda di parte attrice e condanna il a pagare, in favore di Controparte_1 parte attrice, la complessiva somma di € 11.856,75 a titolo di risarcimento dei danni, oltre interessi da calcolare nei termini di cui in parte motiva;
condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite in favore di parte Controparte_1 attrice che si liquidano in € 2.804,00 comprensivo di esborsi, oltre rimborso forfettario spese generali IVA e CPA come per legge compensa integralmente le spese di lite in relazione ai rapporti tra parte attrice e gli altri convenuti.
Pone definitivamente le spese di Ctu, già liquidate con separato provvedimento, a carico di parte attrice e del convenuto . Controparte_1
Catanzaro, 28 febbraio 2025
Il Giudice Onorario
Maria Sciarrone
9
R.G. n. 3290/2017