Sentenza 25 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 25/01/2025, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile
Il Tribunale di Potenza, in persona della dott.ssa Rosa Maria Verrastro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 318/2021 avente ad oggetto “appalto" e vertente
TRA
Parte 1 in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avv.
Paolino Vincenzo, con studio in Rionero in Vulture, ed ivi elettivamente domiciliato, giusta delibera di Giunta e mandato in atti;
OPPONENTE
ED
Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore De Bonis, con studio in Potenza, ed ivi elettivamente domiciliato, giusta delibera della Giunta Esecutiva e mandato in atti;
OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come ei rispettivi atti.
FATTO E DIRITTO
Parte 1Con atto di citazione notificato il 26.1.2021, il proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n- 913/2020, notificato il 18.12.2020, con il quale era al medesimo ingiunto il pagamento della somma complessiva di € 550.330,68 oltre interessi legali e spese del procedimento monitorio, somma dovuta a titolo di oneri, gravanti sul Pt 1 derivanti dalla gestione, da parte della
CP 1 del servizio in forma associata per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, lo spazzamento di strade ed il trasporto dei rifiuti urbani, aggiudicato a seguito di procedura di evidenza pubblica, alla RTI Ciclat Trasporti Ambiente Società Cooperativa.
L'opponente domandava la revoca del decreto ingiuntivo, eccependo l'insussistenza del credito per avere l'Ente gestore corrisposto, all'appaltatore, somme eccedenti il corrispettivo dovuto, come previsto nel contratto di appalto e per non avere la stessa riscosso i contributi CONAI che era obbligo dell'appaltatore versare alla committente e, per il tramite di questa, ai Comuni associati.
La parte opponente depositava copiosa documentazione contenente la rideterminazione dei compensi, espunte voci di spesa che non avrebbero trovato riscontro negli atti di gara, evidenziando l'assenza di puntuale controllo sulla fatturazione dell'aggiudicatario e trascuratezza nel recepire i numerosi rilievi, che, proprio sulla condotta dell'aggiudicatario, erano state formulata dal Pt 1 nel corso del tempo.
Si costituiva in giudizio la opposta la quale, in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità, per tardività, della spiegata opposizione, in quanto il ricorso era stato notificato a mezzo PEC il 15.12.2020, mentre l'atto di citazione risultava a sua volta notificato solo il 26.1.2020, oltre il termine di legge.
Nel merito, la parte opposta domandava il rigetto della spiegata opposizione in quanto infondata, trovando, per converso, prova documentale i crediti vantati dall'Unione nei confronti del Pt 1
La causa era istruita mediante acquisizioni documentali e prova testimoniale e all'udienza del
24.9.2025 era riservata a sentenza su concorde richiesta delle parti.
L'opposizione è ammissibile e, nel merito, fondata;
di conseguenza, deve essere revocato il decreto ingiuntivo opposto, con rideterminazione del credito nella minore somma, peraltro già corrisposta dal
Parte 1
In via del tutto preliminare si osserva come la nota di precisazione del credito con la quale era rideterminato il credito per effetto di un pagamento da parte del Comune opponente, sia stata depositata dall'Unione dopo l'intervenuta emissione del decreto ingiuntivo, oggetto della odierna opposizione che, infatti, è stato emesso per maggiore importo.
Risulta documentalmente come il Pt 1 abbia versato, per il medesimo titolo di cui al ricorso (oneri dovuti sino al 31.5.2020) la somma complessiva di € 396.838,10, dei quali € 177.290,00 prima ancora della instaurazione del presente giudizio, ed € 219.548,10 – somma della quale si era dichiarato in atti ancora creditore- con mandato di pagamento 00123 del 12.3.2021.
1. L'ammissibilità della opposizione.
Dai documenti depositati in corso di causa e dalle allegazioni fattuali non contestate delle parti costituite emerge come:
l'Unione abbia notificato a mezzo PEC ad un indirizzo estratto dal registro IPA il decreto ingiuntivo una prima volta il 15.12.2020; successivamente, ha eseguito una nuova notifica a mezzo di ufficiale giudiziario in data 18.12.2020; l'atto di citazione è stato notificato il 26.1.2020, tempestivamente rispetto alla seconda notifica, ma in ritardo di un giorno rispetto alla prima, il cui termine sarebbe scaduto il 25.1.2020,
La prima notifica, tuttavia, è nulla, con la conseguenza che essa, per il notificato, non si è validamente perfezionata, con la conseguenza che non può farsi decorrere dal 15.12. il termine di decorrenza della opposizione.
In diritto ed in via generale, la notifica del decreto ingiuntivo produce gli stessi effetti sostanziali e processuali della domanda giudiziale e fa decorrere il termine per la proposizione della opposizione, sempre che la notifica sia valida.
La prima notifica a mezzo PEC del decreto ingiuntivo è stata eseguita il 15.12.2020 nella vigenza dell'art. 28 del D.L. 76/2020, il quale, testualmente e nella parte di interesse prevede che: 1. 66
Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,
n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni...c) all'articolo 16-ter, comma 1-bis, le parole "del comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "dei commi 1 e 1-ter" e dopo il comma 1-bis e' aggiunto il seguente: "1-ter. Fermo restando quanto previsto dal regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, in materia di rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato, in caso di mancata indicazione nell'elenco di cui all'articolo 16, comma 12, la notificazione alle pubbliche amministrazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale e' validamente effettuata, a tutti gli effetti, al domicilio digitale indicato nell'elenco previsto dall'articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82, e, ove nel predetto elenco risultino indicati, per la stessa amministrazione pubblica, piu' domicili digitali, la notificazione e' effettuata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata primario indicato, secondo le previsioni delle Linee guida di AgID, nella sezione ente dell'amministrazione pubblica destinataria...".
Per comprendere il senso e la ratio delle norma, la quale individua la notifica all'indirizzo IPA solo come residuale, appare utile riportare alcuni passaggi motivazionali di un precedente di legittimità
Nella sentenza n. 23445/2021 si legge : “...Il D.L. 29 novembre 2008, n. 185, prevedeva che le pubbliche amministrazioni, qualora non avessero provveduto ai sensi del menzionato art. 47 CAD, avrebbero dovuto istituire una casella (o un indirizzo) di posta elettronica certificata, da comunicare al Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione (CNIPA), il quale avrebbe provveduto alla pubblicazione di tali caselle in un elenco consultabile per via telematica (art. 16, comma 8);la L. 24 dicembre 2012, n. 228, ha successivamente inserito l'IndicePA tra i pubblici elenchi, rendendolo utilizzabile per tutte le notifiche;
il D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, art. 6 ter, ha poi ha inserito l'IPA nel Codice dell'amministrazione digitale;
dal D.Lgs. 13 dicembre 2017, è stato poi ridenominato "Indice dei domicili digitali delle P.A. e dei gestori di pubblici servizi" e definito
"pubblico elenco di fiducia"; per quello che interessa in questa sede, l'IPA era equiparato agli elenchi pubblici dai quali poter acquisire gli indirizzi PEC validi per le notifiche telematiche, dal D.L. n. 179 del 2012, art. 16 ter. ....Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16 sexies (convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, come introdotto dal D.L. n. 90 del 2014, art. 52, a sua volta convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114) stabiliva che "salvo quanto previsto dall'art. 366 c.p.c., quando la legge prevede che le notificazioni degli atti in materia civile al difensore siano eseguite, ad istanza di parte, presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario, alla notificazione con le predette modalità può procedersi esclusivamente quando non sia possibile, per causa imputabile al destinatario, la notificazione presso l'indirizzo di posta elettronica certificata, risultante dagli elenchi di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art.
6-bis, nonché dal registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ministero della giustizia"; pertanto, fatto salvo quanto disposto dall'art. 366 c.p.c., per il giudizio di cassazione, la notificazione degli atti destinati a soggetti tenuti a "munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata" doveva eseguirsi presso il medesimo indirizzo PEC "comunicato"; come rilevato dalla ricorrente, ai sensi del D.L. n. 179 del 2012, art. 16, suddetto comma 12, nel testo risultante dalla modifica attuata con D.L. n. 90 del 2014, le amministrazioni pubbliche avrebbero dovuto comunicare, entro il 30 novembre 2014, al Ministero della Giustizia l'indirizzo PEC valido ai fini della notifica telematica nei loro confronti, da inserire in un apposito elenco. La disposizione era, però, priva di sanzione;
il comma 1 dell'art. 16 ter, prevede che "a decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, artt.
6-bis, 6-quater e 62, dall'art. 16, comma 12, del presente Decreto, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, art. 16, comma 6, convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, nonché il Registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal
Ministero della Giustizia"; il D.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40, art. 14, comma 2 (Regolamento recante le regole tecnico-operative per l'attuazione del PAT), prevede che le notificazioni alle amministrazioni non costituite in giudizio sono eseguite agli indirizzi PEC di cui al D.L. n. 179 del
2012, art. 16, comma 12, fermo quanto previsto dal R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611;il D.L. n. 179 del
2012, art. 16 ter - in seguito alla modifica ad opera del D.L. n. 90 del 2014 - non include più tra gli elenchi rilevanti ai fini dell'estrazione degli indirizzi validi per la notificazione di atti processuali l'Indice PA e si limita a richiamare della L. n. 2 del 2009, art. 16, comma 6, che riguarda il registro delle imprese;
permane la regolarità della notificazione alle P.A. eseguita presso l'indirizzo digitale estratto dall'elenco di cui del menzionato D.L. n. 179 del 2012, art. 16, comma 12 (ReGIndE o
Registro Generale degli Indirizzi Elettronici); il "ReG IndE" contiene, fra l'altro, gli indirizzi di posta elettronica certificata di quelle pubbliche amministrazioni che hanno comunicato di voler ricevere le notificazioni per via telematica, in conformità con quanto previsto del medesimo D.L. n. 179 del 2012, art. 16 ter, comma 1 bis;
da ultimo, il legislatore al fine agevolare la individuazione di un domicilio elettronico idoneo alla notificazione telematica, ha previsto al D.L. n. 76 del 2020, art. 28, comma 1, lett. c), (D.L. 16 luglio 2020, n. 76, contenente "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione", non applicabile al caso in esame ratione temporis), che "in caso di mancata indicazione nell'elenco di cui all'art. 16, comma 12 (nel ReG IndE), la notificazione alle pubbliche amministrazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale è validamente effettuata, a tutti gli effetti, al domicilio digitale indicato nell'elenco previsto dal D.Lgs.
7 marzo 2005, n. 82, art.
6-ter (nell'Indice PA); secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, riferito alle ipotesi in cui l'indirizzo del destinatario sia stato inserito nel Reginde, è nulla la notifica eseguita presso un diverso indirizzo di posta elettronica tratto da altri registri, come quello IPA (Cass. 5 aprile 2019, n. 9562, afferma che l'unico registro valido è quello inserito nel Reginde;
Cass. n. 23738 del 2018, si riferisce alla notifica eseguita a un indirizzo diverso da quello del Reginde) .... in questi termini deve essere interpretato anche il citato decreto L. 16 luglio
2020, n. 76, contenente "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione"...".
Di conseguenza, la prima notifica del decreto ingiuntivo, all'indirizzo estratto dal registro IPA, in difetto delle condizioni di residualità descritte, che non sono neanche allegate, va considerata nulla ed improduttiva dell'effetto della decorrenza iniziale del termine di 40 giorni, il cui dies a quo va individuato nella data di perfezionamento della seconda notifica, rispetto alla quale la c proposizione della opposizione è tempestiva.
2. Il merito della pretesa creditoria.
Il decreto ingiuntivo è stato ottenuto sulla scorta, essenzialmente: della convenzione stipulata con l'aggiudicatario, dei disciplinari riguardanti i rapporti tra l'Unione ed i Comuni Associati, delle fatture emesse da Ciclat dal 27.12.2018 all'11.5.2020, dei pagamenti eseguiti nel tempo dal Comune opponente, dalla attestazione del responsabile del servizio, quanto alla sussistenza del credito.
Non risultano depositati gli atti di gara, né, in particolare, il capitolato speciale di appalto, il quale viene puntualmente menzionato dai funzionari responsabili del Comune opposto e della stessa
CP_1 per rilevare la non debenza di alcune delle voci di spesa fatturate, invece, dall'aggiudicatario.
Il contratto di appalto depositato non contiene alcuna descrizione della modalità tecniche di espletamento del servizio, così da poter desumere quali fossero le obbligazioni assunte dal aggiudicatario e quali fossero, invece, le obbligazioni a carico del Pt 1 utilizzatore del servizio. Non risultano depositati piani di lavoro dell'aggiudicatario, o documenti contabili sulla scorta dei quali questi ha redatto le fatture, poi poste a fondamento del decreto ingiuntivo.
Tale circostanza è dirimente, poiché la prova del credito, nelle sue connotazioni oggettive e soggettive
è, nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, a carico del creditore opposto. Il Parte 1 ha depositato in atti una serie di dettagliate relazioni, redatte dai responsabili preposti alla verifica ed al controllo della contabilità dell'appalto.
Tali note evidenziano criticità rilevanti e, principalmente, una certa superficialità nei controlli eseguiti sino al 2020, dall'Unione, cui era demandata la gestione dell'appalto integrato.
In particolare, nella nota a firma del dipendente addetto per l' Controparte_1 alle verifiche Contr sull'appalto ovvero direttore dell'esecuzione delegato alle verifiche della CP 2
,
corretta esecuzione dei servizi (figura distinta dal RUP ed obbligatoria in caso di appalti di particolare
Persona 1 una serie di rilevanza), emerge come questi avesse rappresentato alla RUP arch. anomalie.
Ebbene, il primo rilevava: l'incompletezza dei dati della fatturazione relativa al 2020; la discrasia tra certificati di pagamento e corrispondenti fatture (sovraffatturazione); il mancato accertamento del chilometraggio percorso dai mezzi di trasporto dei rifiuti (voce che compare sistematicamente nelle fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo); l'addebito, alla Stazione Appaltante, di costi non contrattualizzati come la pressature dell'indifferenziato, la pesatura sfalci, l'aumento del numero di ore dei dipendenti mai autorizzato, viaggio cartoni, ritiro ingombranti da Comune a trasferenza.
Era rilevata anche la mancata corresponsione dei contributi CONAI che l'aggiudicatario avrebbe dovuto versare e che i Comuni dovevano ricevere. (cfr. nota depositata come allegato n. 1 alla memoria depositata dall'opponente il 20.4.2023)
Va rimarcato come la circostanza del mancato versamento dei contributi CONAI era evidenziato anche in una nota, parimenti depositata dall'opponente, proveniente dalla Unione che stigmatizzata anche ulteriori anomalie della fatturazione dei servizi nel periodo 1.10.2017 – 31.1.2021 . (cfr. nota datata 14.12.2022)
In netta soluzione di continuità si pone la nota redatta e datata 17.5.2018 inviata alla Unione, nella quale il responsabile del Comune Ing. Persona 2 evidenziava le numerose criticità nella
Pt 1 e puntualmente rilevava come alcune prestazioni, fatturazione dei servizi addebitati anche al di quelle fatturate, non potessero gravare sull'aggiudicataria, essendo obbligazioni e servizi da realizzare a cura e spesse dell'aggiudicatario, proprio in forza del Capitolato Speciale che non è stato allegato dal creditore opposto.
Persona 1 che compare come redattrice di alcune segnalazioni, RUP, ha La teste architetto dichiarato: di essere subentrata al precedente responsabile nel 2020; che avevaParte 2
sollecitato l'aggiudicataria a trasferire la quota dovuta dei contributi CONAI, che non le risultava che vi fosse mai stata una compensazione tra tali contributi ed il canone spettante alla aggiudicataria;
che in ogni caso tale procedura era illegittima, in quanto si trattava di due distinte voci di spesa, gravanti su diversi capitoli di bilancio. La teste Testimone 1 responsabile amministrativa e contabile del Comune dal 2000, ha dichiarato: che all'inizio il Comune non riceveva neanche i certificati di pagamento da parte della
Unione, che aveva iniziato ad inviarli solo dopo la nomina del DEC;
che il Comune aveva sin dall'inizio segnalato la difformità dei servizi rispetto a quanto previsto nel capitolato;
che, dopo l'invio dei certificati, le difformità erano state compiutamente rilevate;
che alcune prestazioni erano fatturate separatamente ed invece dovevano considerarsi ricomprese nel canone complessivo offerto;
che quanto al contributo CONAI, esso non era stato versato.
Rispetto alla deposizioni sin qui descritte, dissonante e poco attendibile appare la deposizione resa dal precedente responsabile dei controlli sull'aggiudicatario, in carica prima dell'insediamento nel 2020 dell' arch. Per 1 ovvero il quale ha dichiarato che, a suo dire, Parte 2 '
l'aggiudicatario versava il CONAI mediante scomputo dal canone convenuto, che il Pt 1 era obbligato ad allestire il proprio Centro di raccolta, ove invece mancava l'allaccio ENEL e, infine, che la pressatura era più conveniente per la committente perché la compressione dei rifiuti determinava minori spese di trasporto.
Appare evidente come, in difetto del deposito del capitolato tecnico di gara e della offerta dell'aggiudicatario, ed in presenza di puntuali contestazioni, documentalmente provate dell'opponente, anche mediante atti provenienti dalla opposta, non possa ritersi adeguatamente provato il credito dell'Unione nell'importo di cui al decreto ingiuntivo opposto che va, pertanto, revocato.
In base all'evidenza disponibile, il credito in capo alla opposta Unione non può che essere accertato nella minore somma già corrisposta dal Parte 1 in base a propri conteggi, con la conseguenza che a null'altro il primo deve considerarsi tenuto. (l'importo totale dei pagamenti eseguiti è pari ad € 396.838,10) Solo per completezza di esame, va precisato come il mancato deposito di atti da parte dell'opposto dai quali desumere la fondatezza della pretesa creditoria dell'aggiudicatario (e dell'Unione) e segnatamente in mancanza di deposito della offerta tecnica, del capitolato speciale di gara, dei certificati di pagamento, dei rapporti giornalieri/settimanali/mensili dell'aggiudicatario, della documentazione contabile relativa ai chilometri percorsi dai mezzi utilizzati, non solo impedisce di ritenere raggiunta la prova del credito nella somma azionata, ma preclude anche la nomina di eventuale CTU, cui non è dato ricorrere in difetto dell'assolvimento dell'onere probatorio ad opera della parte che domanda il riconoscimento di un diritto in giudizio.
In merito alla disciplina delle spese di lite, la circostanza della sussistenza del debito, seppure di importo inferiore in capo alla opponente, integra gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione in quota di ½ delle spese di lite che, per la restante parte, vanno poste a carico della parte opposta ed in favore della parte opponente. ( sul tema Cass. nn. 17854/2020 e n. 15916/2021)
Le spese sono liquidate, al netto della disposta compensazione, in € 8.000,00 oltre spese forfettarie
IVA e CPA come per legge ed oltre spese vive queste quantificate in € 634,00, somma determinata in base ai criteri di cui al DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, applicati in valori sostanzialmente prossimi alla media tra minimi e medi di tariffa, tenuto conto del livello di difficoltà non seriale delle questioni giuridiche affrontate e delle attività processuali in concreto svolte ( studio, introduttiva, trattazione e decisionale).
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla opposizione al decreto ingiuntivo n. 913/2020 proposta da , ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così Parte 1
provvede:
1. Revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2. Ridetermina il credito in capo alla parte opposta in € 396.838,10 somma già versata dal Pt 1
opponente, con conseguente estinzione del credito riconoscibile;
3. Condanna l'opposto al pagamento della metà delle spese di lite in favore della parte opposta, quota che liquida in € 8,000,00, oltre spese forfettarie IVA e CPA come per legge, ed oltre spese vive pari ad € 634,00.
Potenza, 25.1.2025
Il giudice
Dott.ssa Rosa Maria Verrastro