TRIB
Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 22/09/2025, n. 3547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3547 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1490/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Palermo
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Got dott. Maria Rosalia Grassadonia, all'udienza del 22 settembre 2025 ,
ha pronunciato ex art 429 cpc la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1490/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI Parte_1 C.F._1
STEFANO GIUSEPPE
Ricorrente
contro
(C.F. ), Resistente contumace CP_1 C.F._2
Oggetto: occupazione senza titolo
P.Q.M.
Il Giudice Unico ogni contraria domanda, eccezione e difesa reietta, definitivamente pronunciando
1) In accoglimento della domanda del ricorrente, dichiara che la parte resistente detiene senza titolo l'immobile oggetto del giudizio.
pagina 1 di 6 2) Ordina al resistente di rilasciare l'immobile oggetto del giudizio (adibito a capannone) , sito in
Palermo, Via Giovanni Salemi n.7, libero e sgombero da persone o cose nella libera disponibilità
del ricorrente.
3) Fissa per il rilascio la data del 30 ottobre 2025
4) Rigetta la domanda proposta dal ricorrente di condannare il resistente al pagamento dell'indennità di occupazione
5)Condanna il resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio che si liquidano in complessivi euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre euro 180,00 per spese,
oltre iva , cpa e spese forfettarie.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, l'odierno ricorrente premetteva di essere proprietario dell'immobile sito in Palermo, Via Giovanni Salemi n.7, adibito a capannone, e che aveva consegnato tale immobile al Sig. in quanto avevano concordato di stipulare un contratto di locazione CP_1
per un canone di € 950,00 mensili .
Il ricorrente esponeva che , dopo essersi immesso nel possesso dell'immobile de quo e CP_1
dopo avere pagato per un certo periodo di tempo il canone, non stipulava alcun contratto di locazione,
sospendendo ogni pagamento a far data dal Gennaio 2024.
Il ricorrente precisava di avere inviato formale comunicazione al al fine di regolarizzare la CP_1
posizione dello stesso con la stipula di un contratto di locazione, comunicazione che non sortiva effetto alcuno.
Ciò premesso, chiedeva al Tribunale di :
- Ritenere e dichiarare che il Sig. occupa senza titolo l'immobile sito in Palermo, Via CP_1
Giovanni Salemi n.7, di proprietà dell'odierno ricorrente;
- Condannare, conseguentemente, a rilasciare l'immobile sito in Palermo, Via Giovanni CP_1
Salemi n.7, libero e sgombro da persone e da cose immediatamente;
pagina 2 di 6 -Condannare, altresì, , al risarcimento del danno conseguente alla occupazione CP_1
dell'immobile de quo, danno corrispondente ai canoni di locazione e/o indennità di occupazione dell'immobile de quo, pari ad € 950,00 mensili decorrenti dal Gennaio 2024 e sino all'effettivo rilascio,
o pari a quell'altra somma che l'On. Tribunale riterrà equa determinare, sino alla data dell'effettivo rilascio.
La causa veniva istruita ed infine rinviata per la decisione.
All'udienza del 22 settembre 2025, viene emessa sentenza ex art 429 cpc.
La domanda del ricorrente con cui ha chiesto di ordinare al resistente il rilascio dell'immobile oggetto del giudizio è fondata e va accolta per i motivi che seguono .
Secondo l'orientamento espresso dalla Suprema Corte (Cass. 13605/2000; Cass. 4416/2007) in tema di difesa della proprietà, l'azione di rivendicazione e quella di restituzione, pur tendendo al medesimo risultato pratico del recupero della materiale disponibilità del bene, hanno natura e presupposti diversi:
con la prima, di carattere reale, l'attore assume di essere proprietario del bene e, non essendone in possesso, agisce contro chiunque di fatto ne disponga onde conseguirne nuovamente il possesso, previo riconoscimento del suo diritto di proprietà; con la seconda, di natura personale, l'attore non mira ad ottenere il riconoscimento di tale diritto, del quale non deve, pertanto, fornire la prova, ma solo ad ottenere la riconsegna del bene stesso, e, quindi, può limitarsi alla dimostrazione dell'avvenuta consegna in base ad un titolo e del successivo venir meno di questo per qualsiasi causa, o ad allegare l'insussistenza "ab origine" di qualsiasi titolo", essendo onere del convenuto di dimostrare la esistenza di un valido titolo legittimante l'occupazione ed il godimento del bene.
Alla luce di tali considerazioni, appare evidente che l'azione intrapresa dall'odierna parte ricorrente non è un'azione di rivendica, bensì un'azione di restituzione di un immobile del quale la medesima dichiara di essere proprietaria , affermando che un altro soggetto lo detiene sine titulo.
Nella fattispecie risulta che la parte resistente abbia avuto le chiavi dell'immobile dal ricorrente che quindi ne aveva la disponibilità e con il quale vi era l'accordo di stipulare un contratto di locazione . pagina 3 di 6 Dall'istruttoria svolta è risultato che il resistente occupi attualmente l'immobile oggetto del giudizio che è un capannone svolgendo attività di riparazione/vendita macchine d'epoca.
Nel caso in esame, non risultando esistente un contratto di locazione intercorso tra le parti, va dichiarato che la parte resistente occupa senza titolo l'immobile oggetto del giudizio, pertanto, va condannata al rilascio dell'immobile libero e sgombero da persone o cose nella piena disponibilità del ricorrente .
Si fissa per il rilascio la data del 30 ottobre 2025.
Per quanto riguarda la domanda relativa alla condanna del resistente al pagamento dell'indennità per l'occupazione , si osserva quanto segue.
Le Sezioni Unite della Cassazione , con la recente sentenza 15 novembre 2022 n 33645, hanno statuito che “nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare,
esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato”, lasciando al giudicante l'opportunità di una valutazione equitativa sul quantum
ma, sicuramente, nei casi in cui sia stata comunque fornita la prova dell'an del pregiudizio subìto.
I principi di diritto affermati dalle Sezioni Unite sono i seguenti:
-"nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta";
-"nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare,
pagina 4 di 6 esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato";
-"nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da mancato guadagno è lo specifico pregiudizio subito, quale quello che, in mancanza dell'occupazione, egli avrebbe concesso il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o che lo avrebbe venduto ad un prezzo più
conveniente di quello di mercato"".
Tanto chiarito, la domanda di condanna al risarcimento del danno proposta dal ricorrente deve essere rigettata. Se, come detto, il danno non deve intendersi come danno in re ipsa, ma come danno "presunto o normale", con l'onere, comunque, per l'attore di allegare specifiche circostanze dalle quali desumere la perdita di una concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante la concessione del godimento del bene ad altri dietro corrispettivo, nella fattispecie in esame il ricorrente si è limitato a quantificare il danno da occupazione abusiva mediante il rinvio generico al valore locativo del bene, adducendo che vi sia stato un danno per il solo fatto della violazione del diritto di proprietà, rifacendosi espressamente proprio alla "vecchia" teoria del danno in re ipsa, per cui l'evento dannoso sarebbe immanente alla violazione del diritto stesso ed alla indisponibilità del cespite.
Nella fattispecie il ricorrente ha non provato in giudizio di avere subito un danno, dalle prove assunte non è risultato l'ammontare di quanto corrisposto dal resistente in passato, non è risultata neppure la data di inizio dell'occupazione, né il ricorrente ha prodotto valutazioni dell'OMI dell'Agenzia
dell'Entrate.
Per i motivi esposti, si ritiene di non potere accogliere la domanda di condannare il resistente al pagamento dell'indennità di occupazione.
Le spese del giudizio si pongono a carico del resistente soccombente e si liquidano come da dispositivo.
pagina 5 di 6 IL GOT
Dott.ssa Maria Rosalia Grassadonia
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Palermo
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Got dott. Maria Rosalia Grassadonia, all'udienza del 22 settembre 2025 ,
ha pronunciato ex art 429 cpc la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1490/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI Parte_1 C.F._1
STEFANO GIUSEPPE
Ricorrente
contro
(C.F. ), Resistente contumace CP_1 C.F._2
Oggetto: occupazione senza titolo
P.Q.M.
Il Giudice Unico ogni contraria domanda, eccezione e difesa reietta, definitivamente pronunciando
1) In accoglimento della domanda del ricorrente, dichiara che la parte resistente detiene senza titolo l'immobile oggetto del giudizio.
pagina 1 di 6 2) Ordina al resistente di rilasciare l'immobile oggetto del giudizio (adibito a capannone) , sito in
Palermo, Via Giovanni Salemi n.7, libero e sgombero da persone o cose nella libera disponibilità
del ricorrente.
3) Fissa per il rilascio la data del 30 ottobre 2025
4) Rigetta la domanda proposta dal ricorrente di condannare il resistente al pagamento dell'indennità di occupazione
5)Condanna il resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio che si liquidano in complessivi euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre euro 180,00 per spese,
oltre iva , cpa e spese forfettarie.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, l'odierno ricorrente premetteva di essere proprietario dell'immobile sito in Palermo, Via Giovanni Salemi n.7, adibito a capannone, e che aveva consegnato tale immobile al Sig. in quanto avevano concordato di stipulare un contratto di locazione CP_1
per un canone di € 950,00 mensili .
Il ricorrente esponeva che , dopo essersi immesso nel possesso dell'immobile de quo e CP_1
dopo avere pagato per un certo periodo di tempo il canone, non stipulava alcun contratto di locazione,
sospendendo ogni pagamento a far data dal Gennaio 2024.
Il ricorrente precisava di avere inviato formale comunicazione al al fine di regolarizzare la CP_1
posizione dello stesso con la stipula di un contratto di locazione, comunicazione che non sortiva effetto alcuno.
Ciò premesso, chiedeva al Tribunale di :
- Ritenere e dichiarare che il Sig. occupa senza titolo l'immobile sito in Palermo, Via CP_1
Giovanni Salemi n.7, di proprietà dell'odierno ricorrente;
- Condannare, conseguentemente, a rilasciare l'immobile sito in Palermo, Via Giovanni CP_1
Salemi n.7, libero e sgombro da persone e da cose immediatamente;
pagina 2 di 6 -Condannare, altresì, , al risarcimento del danno conseguente alla occupazione CP_1
dell'immobile de quo, danno corrispondente ai canoni di locazione e/o indennità di occupazione dell'immobile de quo, pari ad € 950,00 mensili decorrenti dal Gennaio 2024 e sino all'effettivo rilascio,
o pari a quell'altra somma che l'On. Tribunale riterrà equa determinare, sino alla data dell'effettivo rilascio.
La causa veniva istruita ed infine rinviata per la decisione.
All'udienza del 22 settembre 2025, viene emessa sentenza ex art 429 cpc.
La domanda del ricorrente con cui ha chiesto di ordinare al resistente il rilascio dell'immobile oggetto del giudizio è fondata e va accolta per i motivi che seguono .
Secondo l'orientamento espresso dalla Suprema Corte (Cass. 13605/2000; Cass. 4416/2007) in tema di difesa della proprietà, l'azione di rivendicazione e quella di restituzione, pur tendendo al medesimo risultato pratico del recupero della materiale disponibilità del bene, hanno natura e presupposti diversi:
con la prima, di carattere reale, l'attore assume di essere proprietario del bene e, non essendone in possesso, agisce contro chiunque di fatto ne disponga onde conseguirne nuovamente il possesso, previo riconoscimento del suo diritto di proprietà; con la seconda, di natura personale, l'attore non mira ad ottenere il riconoscimento di tale diritto, del quale non deve, pertanto, fornire la prova, ma solo ad ottenere la riconsegna del bene stesso, e, quindi, può limitarsi alla dimostrazione dell'avvenuta consegna in base ad un titolo e del successivo venir meno di questo per qualsiasi causa, o ad allegare l'insussistenza "ab origine" di qualsiasi titolo", essendo onere del convenuto di dimostrare la esistenza di un valido titolo legittimante l'occupazione ed il godimento del bene.
Alla luce di tali considerazioni, appare evidente che l'azione intrapresa dall'odierna parte ricorrente non è un'azione di rivendica, bensì un'azione di restituzione di un immobile del quale la medesima dichiara di essere proprietaria , affermando che un altro soggetto lo detiene sine titulo.
Nella fattispecie risulta che la parte resistente abbia avuto le chiavi dell'immobile dal ricorrente che quindi ne aveva la disponibilità e con il quale vi era l'accordo di stipulare un contratto di locazione . pagina 3 di 6 Dall'istruttoria svolta è risultato che il resistente occupi attualmente l'immobile oggetto del giudizio che è un capannone svolgendo attività di riparazione/vendita macchine d'epoca.
Nel caso in esame, non risultando esistente un contratto di locazione intercorso tra le parti, va dichiarato che la parte resistente occupa senza titolo l'immobile oggetto del giudizio, pertanto, va condannata al rilascio dell'immobile libero e sgombero da persone o cose nella piena disponibilità del ricorrente .
Si fissa per il rilascio la data del 30 ottobre 2025.
Per quanto riguarda la domanda relativa alla condanna del resistente al pagamento dell'indennità per l'occupazione , si osserva quanto segue.
Le Sezioni Unite della Cassazione , con la recente sentenza 15 novembre 2022 n 33645, hanno statuito che “nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare,
esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato”, lasciando al giudicante l'opportunità di una valutazione equitativa sul quantum
ma, sicuramente, nei casi in cui sia stata comunque fornita la prova dell'an del pregiudizio subìto.
I principi di diritto affermati dalle Sezioni Unite sono i seguenti:
-"nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta";
-"nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare,
pagina 4 di 6 esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato";
-"nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da mancato guadagno è lo specifico pregiudizio subito, quale quello che, in mancanza dell'occupazione, egli avrebbe concesso il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o che lo avrebbe venduto ad un prezzo più
conveniente di quello di mercato"".
Tanto chiarito, la domanda di condanna al risarcimento del danno proposta dal ricorrente deve essere rigettata. Se, come detto, il danno non deve intendersi come danno in re ipsa, ma come danno "presunto o normale", con l'onere, comunque, per l'attore di allegare specifiche circostanze dalle quali desumere la perdita di una concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante la concessione del godimento del bene ad altri dietro corrispettivo, nella fattispecie in esame il ricorrente si è limitato a quantificare il danno da occupazione abusiva mediante il rinvio generico al valore locativo del bene, adducendo che vi sia stato un danno per il solo fatto della violazione del diritto di proprietà, rifacendosi espressamente proprio alla "vecchia" teoria del danno in re ipsa, per cui l'evento dannoso sarebbe immanente alla violazione del diritto stesso ed alla indisponibilità del cespite.
Nella fattispecie il ricorrente ha non provato in giudizio di avere subito un danno, dalle prove assunte non è risultato l'ammontare di quanto corrisposto dal resistente in passato, non è risultata neppure la data di inizio dell'occupazione, né il ricorrente ha prodotto valutazioni dell'OMI dell'Agenzia
dell'Entrate.
Per i motivi esposti, si ritiene di non potere accogliere la domanda di condannare il resistente al pagamento dell'indennità di occupazione.
Le spese del giudizio si pongono a carico del resistente soccombente e si liquidano come da dispositivo.
pagina 5 di 6 IL GOT
Dott.ssa Maria Rosalia Grassadonia
pagina 6 di 6