Sentenza 13 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 13/06/2025, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr.ssa Barbara Licitra ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 978/2023 promossa da
(c.f./p.iva , con il patrocinio dell'avv. DE MAIO PIERPAOLO Parte_1 P.IVA_1 contro
(c.f./p.iva , con il patrocinio dell'avv. PONCETTA MONICA Controparte_1 C.F._1
OGGETTO: Subfomitura
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione 27 11 23 chiedeva al Tribunale: Parte_1
IN VIA PRELIMINARE: dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Sondrio in favore di quello di
Milano, per le ragioni esposte in narrativa. IN LIMINE LITIS: non concedersi, se richiesta, la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, in quanto l 'opposizione è fondata su prova scritta e di pronta soluzione. IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO: per i motivi esposti in narrativa, revocare il decreto ingiuntivo n. 258/202 3 emesso il 12.10.2023 in seno al procedimento n. 800/202 3
R.G., dichiarando che nulla è dovuto da Parte_1
- IN VIA SUBORDINATA: accertare e dichiarare l'inadempimento, anche parziale, di CP_1
e, per l'effetto, rideterminare, in virtù del grave inadempimento posto in essere dallo stesso, la
[...] minor somma dovuta da in favore di , anche all'esito dell'istruttoria. Parte_1 Controparte_1
IN OGNI CASO: con rifusione integrale delle spese e competenze del presente procedimento, con richiesta di distrazione delle stesse ex art. 93 c.p.c. a favore del sottoscritto difensore, il quale si dichiara formalmente ed espressamente antistatario.
pagina 1 di 4
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, in accoglimento delle difese sopra illustrate: IN VIA PRELIMINARE: dichiarare, per le ragioni esposte, la provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo n. 258/2023 del 13.10.23 (RG. n. 800/23), ai sensi dell'art. 648 cpc;
IN VIA ULTERIORMENTE PRELIMINARE: rigettare l'eccezione di incompetenza del
Tribunale di Sondrio proposta e rigettare la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, non sussistendone i presupposti;
NEL MERITO: rigettare l'opposizione proposta dalla in quanto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare Parte_1
in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto;
IN OGNI CASO: accertare e dichiarare dovuta al Sig.
dalla la somma ingiunta con il decreto opposto, e per l'effetto Controparte_1 Parte_1 condannare l'opponente al pagamento della stessa somma in favore dell'opposto; In ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa.
Così incardinatosi il contraddittorio, la causa veniva istruita tramite acquisizione documentale ed infine trattenuta in decisione con provvedimento 15 5 25, sulle conclusioni delle parti.
Per parte attrice opponente.
Nel riportarsi integralmente a quanto dedotto, eccepito e prodotto nel proprio atto introduttivo,
l'odierna deducente precisa le domande come segue. Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: IN VIA PRELIMINARE: dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Sondrio in favore di quello di Milano, per le ragioni esposte in narrativa. IN VIA PRINCIPALE, NEL
MERITO: per i motivi esposti in narrativa, revocare il decreto ingiuntivo n. 258/2023 emesso il
12.10.2023 in seno al procedimento n. 800/2023 R.G., dichiarando che nulla è dovuto da Parte_1
IN VIA SUBORDINATA: accertare e dichiarare l'inadempimento, anche parziale, di
[...] CP_1
e, per l'effetto, rideterminare, in virtù del grave inadempimento posto in essere dallo stesso, la
[...] minor somma dovuta da in favore di , anche all'esito dell'istruttoria. Parte_1 Controparte_1
IN OGNI CASO: con rifusione integrale delle spese e competenze del presente procedimento, con richiesta di distrazione delle stesse ex art. 93 c.p.c. a favore del sottoscritto difensore, il quale si dichiara formalmente ed espressamente antistatario.
Per parte convenuta opposta.
pagina 2 di 4 Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, in accoglimento delle difese sopra illustrate:
IN VIA PRELIMINARE: dichiarare, per le ragioni esposte nella comparsa di costituzione e risposta del
15.3.2024, la provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo n. 258/2023 del 13.10.23 (RG. n.
800/23), ai sensi dell'art. 648 cpc;
IN VIA ULTERIORMENTE PRELIMINARE: rigettare l'eccezione di incompetenza del Tribunale di Sondrio proposta e rigettare la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, non sussistendone i presupposti;
NEL MERITO: rigettare l'opposizione proposta dalla in quanto infondata in fatto Parte_1 ed in diritto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto;
IN OGNI CASO: accertare e dichiarare dovuta al Sig. dalla la Controparte_1 Parte_1 somma ingiunta con il decreto opposto, e per l'effetto condannare l'opponente al pagamento della stessa somma in favore dell'opposto; In ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa. Con espressa riserva di ogni diversa domanda nuova, eccezione e conclusione nonché di ogni consentita deduzione sia di merito che istruttoria e di ogni opportuna produzione.
IN VIA ISTRUTTORIA: ammettersi prova per testi sulle circostanze indicate nella comparsa di costituzione e risposta del 15.3.24, da considerare capitoli di prova premesse le parole “Vero che”. Si indicano come testimoni: Sig.ra residente in [...]; Sig. Testimone_1 [...]
residente in [...]. Con riserva di indicarne altri. Tes_2
L'opposizione non appare meritevole di accoglimento.
Quanto alla competenza territoriale del Tribunale adìto, si osserva che l'art. 1182, terzo comma, c.c., secondo cui l'obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro dev'essere adempiuta al domicilio del creditore, si applica nel caso in cui la somma sia determinata nel suo ammontare, ovvero quando il credito in denaro sia determinabile in base ad un semplice calcolo aritmetico e non si renda necessario procedere ad ulteriori accertamenti, come nel caso di specie, come correttamente osservato da parte convenuta opposta.
Nel merito, ha fornito compiuta prova del credito vantato, non solo attraverso il Controparte_1
deposito delle fatture emesse, ma anche a fronte della non contestazione dello svolgimento dei lavori svolti, in ordine ai quali parte opponente ha eccepito unicamente presunti ritardi, non dimostrati.
Vieppiù, parte attrice opponente ha anche provveduto a versare un acconto, così corroborando la fondatezza delle tesi di parte creditrice.
pagina 3 di 4 L'opposizione viene pertanto respinta con conseguente statuizione in ordine alle spese, in base al principio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sondrio, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
rigetta l'opposizione, conferma il decreto ingiuntivo opposto, condanna parte attrice opponente alla rifusione delle spese di lite di parte convenuta opposta, liquidate in euro
8433,00, oltre spese generali, accessori di legge e successive.
Sondrio, 13 6 25
Il Giudice
pagina 4 di 4