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Sentenza 16 maggio 2024
Sentenza 16 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 16/05/2024, n. 1445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1445 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2024 |
Testo completo
N. 2960/2021 R.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Torre Annunziata
Prima Sezione CIVILE
R.G. 2960/2021
Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica, in persona del giudice, dott.ssa Ida Perna, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2960/2021 R.G.A.C., avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n.
5758/2020
TRA
(C.F. ), nato a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
Annunziata (NA), il 25.02.1980, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Andrea Manzillo, presso il cui studio elettivamente domicilia in Torre Annunziata (NA), alla Via Melito, n. 3
APPELLANTE
E
in persona del l.r.p.t. (C.F./P.IVA Controparte_1
), con sede legale in Milano, alla Via Polesine n. 13, nella P.IVA_1 qualità di rappresentante incaricata per la gestione sinistri in Italia di
[...] rappresentata e difesa, congiuntamente e Controparte_2 disgiuntamente, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Gianmario Maggi
Tasso, Massimiliano Costantini e Vanessa Sansone, presso il cui studio elettivamente domicilia in Castellammare di Stabia (NA), alla Via Alcide
De Gasperi, n. 3
APPELLATA
E
(C.F. ) Controparte_3 CodiceFiscale_2
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La difesa di parte appellante, mediante note depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 20.11.2023, concludeva chiedendo l'adozione dei seguenti provvedimenti: “a) dichiarare lo spiegato appello ammissibile, proponibile e procedibile;
b) nel merito dichiarare l'appello fondato e di conseguenza riformare la sentenza n° 5758/20 depositata dal Giudice di
Pace di Torre Annunziata, Dr.ssa Lettieri in data 18/12/2020 e per l'effetto dichiarare il proprietario del veicolo Piaggio 50 TG 7C , unico ed esclusivo responsabile del sinistro per cui è causa e, conseguentemente, condannare la convenuta P_
. in persona del legale rapp.tep.t, in solido con Controparte_4 P_3
al pagamento in favore del sig. a titolo di risarcimento
[...] Parte_1 subiti al proprio veicolo della somma di euro 3.835,40 o di quella ritenuta secondo giustizia, all'attualità, oltre interessi di mora al tasso legale dalla domanda al soddisfo;
c) con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa del doppio grado di giudizio. In via istruttoria: ammettere, C.T.U. tecnica- quantificativa sul veicolo attoreo al fine di quantificare i danni subiti e la compatibilità degli stessi”; con le proprie note, del pari depositate ex art. 127 ter c.p.c., la difesa di parte appellata, concludeva chiedendo adottarsi i Controparte_1 seguenti provvedimenti: “In via principale, nel merito: - dichiarare l'infondatezza dell'appello svolto dall'attore appellante e, per l'effetto, confermare in toto la sentenza
n. 5758/2020, emessa in data 20.10.2020 dal Giudice di Pace di Torre
Annunziata, in persona della Dott.ssa Lettieri, e depositata in data 18.12.2020, a conclusione del giudizio sub R.G. n. 6358/2018. Nella denegata ipotesi in cui
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l'appello fosse ritenuto ammissibile: In via principale, nel merito: - rigettare integralmente le domande avanzate dal Sig. in quanto infondate in Parte_1 fatto e in diritto. Nel merito, in via subordinata: - rigettare parzialmente le domande attoree in ragione dell'effettivo grado di responsabilità accertato a carico delle parti nonché dell'effettivo pregiudizio subìto. In via istruttoria: - ammettere, si opus, C.T.U. tencica sul venicolo attoreo al fine di qantificare i danni subiti, la compatibilità con essi del sinistro per cui è causa nonché il valore ante sinistro. In ogni caso, con rifusione di spese e compensi di giudizio, oltre 15% rimborso spese generali, Iva e CPA, come per legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti, Parte_1 conveniva in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Torre
[...]
Annunziata, in persona del Controparte_3 Controparte_2
l.r.p.t., e in persona del l.r.p.t., nella qualità Controparte_6 di rappresentante incaricata della gestione dei sinistri di Controparte_2 al fine di far accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del
[...] predetto , nella qualitas di proprietario del motociclo Piaggio 50, P_3 targato 7C, assicurato con la citata compagnia, nella causazione del sinistro avvenuto in data 10.06.2017, alle ore 10:00 circa, in Torre
Annunziata (NA), alla Via Provinciale Andolfi, allorquando il conducente del citato motociclo, nel mentre percorreva la predetta via, “senza il rispetto per le dovute regole stradali di distanza di sicurezza, tamponava il motociclo “Honda
SH 125”, tg. EH41918 che percorreva la stessa strada con medesima direzione”; deduceva l'attore che, “a causa dell'impatto, il motociclo “Honda SH 125”, tg.
EH41918, urtava con la sua parte laterale sinistra, la parte laterale sinistra dell'autoveicolo “Ford C-Max”, tg. EF309PD, di proprietà dell'istante che, nel frattempo, percorreva via Provinciale Andolfi, con direzione opposta” e che, per effetto dell'urto, il veicolo attoreo “finiva la propria corsa urtando, con la propria parte anteriore destra, un ostacolo fisso posto al margine della carreggiata”; sicché, alla stregua della prospettazione attorea, l'autovettura di proprietà
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del “riportava danni e ammaccature nella parte laterale sinistra, per effetto Pt_1 dell'urto diretto, nonché nella parte anteriore destra, per effetto dell'urto indiretto, per un totale di Euro 3.835,40”. Pertanto, stante l'infruttuoso esito del previo tentativo di definizione stragiudiziale della lite, l'istante conveniva in giudizio in persona del l.r.p.t., Controparte_3 Controparte_2
e in persona del l.r.p.t., chiedendo la Controparte_6 condanna della predetta compagnia di assicurazioni al risarcimento, in suo favore, di tutti i danni patrimoniali occorsi all'auto di sua proprietà,
“nella misura di € 3.835,40, ovvero nel diverso importo, maggiore o minore, che il
Giudice, in giustizia ed equità, dovesse liquidare, e di quanto altro eventualmente meglio specificato in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro sino all'effettivo soddisfo”, con vittoria delle spese di giudizio e con relativa attribuzione ai procuratori anticipatari.
Si costituiva in persona del legale Controparte_6 rappresentante p.t., nella qualità suindicata, onde resistere all'avversa pretesa.
Raccolta la prova testimoniale, il primo Giudice, con la pronuncia n.
5758/2020, depositata in data 18.12.2020, rigettava la domanda attorea, in quanto non provata, nonché compensava inter partes le spese di giudizio.
Avverso tale sentenza, con atto di appello ritualmente notificato alle controparti, ha proposto impugnazione innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale per i motivi ivi meglio dettagliati;
pertanto, ha chiesto la riforma della pronuncia gravata, al fine di sentir accolta la pretesa risarcitoria spiegata nel giudizio di prime cure e, per l'effetto, far condannare gli appellati, in solido tra loro, al pagamento, in favore di
, “della somma di euro 3.835,40 o di quella ritenuta secondo Parte_1 giustizia, oltre interessi di mora al tasso legale dalla domanda al soddisfo”, con vittoria di spese, diritti e onorari di causa del doppio grado di giudizio.
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in persona del l.r.p.t., si è costituita nel presente Controparte_1 giudizio, nella qualità di rappresentante incaricata per la gestione sinistri in Italia di (in luogo di Controparte_2 Controparte_6
, contestando la fondatezza dello spiegato appello, di cui ha
[...] chiesto il rigetto, con vittoria delle spese di lite.
Non si è costituito Controparte_3
Acquisito il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di prime cure, all'esito del deposito, ex art. 127 ter c.p.c., delle note in sostituzione della udienza del 20.11.2023, sulle conclusioni di cui in epigrafe, il Tribunale, con ordinanza depositata il 16.12.2023, ha riservato la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c., per il deposito degli scritti difensivi finali (a decorrere dal 27.12.2023).
***
1. Preliminarmente, occorre osservare che l'appellato, P_3
quantunque ritualmente evocato in giudizio con atto di
[...] citazione in appello notificato in data 26.05.2021 e rinotificato in data
09.03.2022, non ha inteso costituirsi;
pertanto, occorre dichiararne la contumacia.
2. Ancora preliminarmente, valga rammentare che in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale o incidentale), né è stato oggetto di riproposizione, né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato interno (cfr. artt. 329, 346
e 336 c.p.c.), con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione in proposito.
3. Tanto premesso, nel merito, l'appello è infondato e deve essere respinto per le seguenti ragioni.
Con il primo motivo di gravame, parte appellante si duole della
“Violazione degli artt. 116 c.p.c. e 2697 c.c. – Arbitraria ed erronea valutazione delle risultanze probatorie, violazione delle norme sul procedimento”.
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Ebbene, a dispetto delle censurate incongruenze in cui il Giudice di primo grado sarebbe incorso nella disamina della domanda e nella valutazione della prova, il Tribunale ritiene - sulla scorta di una complessiva rivalutazione del materiale probatorio acquisito sulla dinamica del presunto sinistro, come riferita dal teste escusso - corretto il ragionamento logico-giuridico, in forza del quale il Giudice della gravata sentenza ha ritenuto non provati i fatti costitutivi della domanda risarcitoria attorea.
Difatti, la genericità delle dichiarazioni rese dall'unico teste escusso nel procedimento di primo grado, in ordine ad Controparte_7 aspetti fondamentali per la ricostruzione della dinamica del sinistro, ne mina l'attendibilità sotto il profilo oggettivo, con la conseguenza che le asserzioni unilaterali delle parti istanti sono, di fatto, rimaste prive di qualsivoglia riscontro di carattere probatorio. Invero, il predetto testimone di parte attrice ha così dichiarato: “ADR: Sono a conoscenza dei fatti di causa perché mi trovavo a bordo dell'autovettura C-Max, di colore grigio scuro insieme a mio cognato sig. e a seguito dell'incidente non abbiamo Parte_1 subito lesioni;
ADR: Ricordo che era la metà del mese di giugno dell'anno 2017, erano circa le 10:00 del mattino quando io e mio cognato percorrevamo, a bordo della sua autovettura via Provinciale Andolfi con direzione Boscoreale;
ADR: Ho Org_1 visto che un motorino Piaggio 50, condotto da un uomo, che percorreva Via Andolfi, tamponava un motorino Honda SH;
ADR: Entrambi i motorini percorrevano via
Andolfi con direzione opposta alla nostra;
ADR: A causa dell'impatto ricevuto, il motorino Honda SH urtava con la sua parte laterale sinistra, la parte laterale sinistra dell'autovettura C-Max che, a seguito, finiva contro un dissuasore posto vicino al marciapiede, con la sua parte anteriore destra;
ADR: Ricordo che a seguito dell'incidente l'autovettura C-Max riportava dei danni nella parte laterale sinistra e in quella anteriore destra”; ADR: Riconosco dai rilievi fotografici mostratimi i danni riportati dal C-Max, che sottoscrivo;
ADR: Nessuno ha subito lesioni” (cfr.
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verbale di udienza del 02.12.2019, fascicolo di ufficio relativo al giudizio di primo grado).
Orbene, come reso evidente dal tenore delle dichiarazioni sopra riportate, il teste ha reso una testimonianza eccessivamente generica, non precisando alcunché in ordine alla dinamica del sinistro e alle modalità e ai punti dell'impatto fra i veicoli involti (limitandosi a dichiarare, genericamente, che “il motorino Honda SH urtava con la sua parte laterale sinistra, la parte laterale sinistra dell'autovettura C-Max”), né chiarendo la manovra tentata dal conducente del veicolo attoreo che, per effetto dell'urto, “finiva contro un ostacolo posto vicino al marciapiede, con la parte anteriore destra”), né specificando le condizioni del traffico veicolare al momento dell'incidente, né, ancora, precisando la tipologia dei danni occorsi all'autovettura danneggiata (limitandosi a dichiarare, genericamente, che “a seguito dell'incidente l'autovettura C-Max riportava danni alla parte laterale sinistra e alla parte anteriore destra”).
Le dichiarazioni testimoniali dell'unico teste escusso non convincono, dunque, quanto all'affidabilità del narrato: esse si limitano a un racconto stringato e laconico del sinistro e sono estremamente parsimoniose di riferimenti ulteriori o di circostanze di contorno, che valgano ad avallarne la genuinità.
Inoltre, non va sottaciuto che né l'atto introduttivo del procedimento di primo grado, né la lettera di messa in mora inoltrata alla compagnia assicuratrice prima del giudizio, né il modello CAI prodotto dall'attore ora appellante (cfr. produzione per relativa al giudizio di Parte_1 prime cure) recano l'indicazione della presenza, al momento dell'incidente, di peraltro cognata dell'attore e Persona_1 qualificatasi terza trasportata sull'automobile di proprietà dell'istante, allorché ebbe a verificarsi il sinistro per cui è causa, dipoi citata come testimone, e ciò nonostante le previsioni del cosiddetto codice delle assicurazioni in ordine alla necessità di fornire informazioni anche in
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ordine al nominativo di eventuali testimoni nell'ambito della denuncia di sinistro o comunque nel primo atto formale del danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione (cfr. art. 135, comma 3 bis, d.lgs.
n. 209/2005).
Ne consegue che, in assenza di altri e più convincenti argomenti istruttori
- non potendosi ritenere idoneo in tal senso il modello di constatazione amichevole di incidente versato in atti dall'attore e attuale appellante,
(cfr. produzione attorea relativa al giudizio di primo Parte_1 grado), in quanto oggetto di specifica e puntuale contestazione, ad opera della compagnia assicuratrice appellata - resta sostanzialmente non provato il danno, come dedotto e descritto in citazione, e il nesso di causalità tra la condotta colposa di controparte e il danno stesso: il fatto storico e le conseguenze da esso derivate sono rimasti sostanzialmente privi di adeguata prova.
Né tale lacuna probatoria si potrebbe ritenere colmata a mezzo della
CTU richiesta dalla difesa di parte appellante, atteso che, secondo un consolidato, nonché condivisibile orientamento giurisprudenziale, “la consulenza tecnica d'ufficio ha la funzione di fornire all'attività valutativa del giudice
l'apporto di cognizioni tecniche che egli non possiede, ma non è certo destinata ad esonerare le parti dalla prova dei fatti dalle stesse dedotti e posti alla base delle rispettive richieste, fatti che devono essere dimostrati dalle medesime parti alla stregua dei criteri di ripartizione dell'onere delle prova previsti dall'art. 2697 c.c.” (ex multis,
Cass., Sez. L, 05.10.2006, n. 21412). Sicché, in tema di consulenza tecnica
d'ufficio, il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, la quale, ove ricorrente, non integra gli estremi di una istanza istruttoria, non essendo la CTU qualificabile come mezzo di prova in senso proprio, a disporre una nuova CTU, atteso che il rinnovo dell'indagine tecnica rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito, sicché non è neppure necessaria una espressa pronunzia al fine di motivare il non accoglimento della richiesta (Cass. 24/09/2010, n. 20227; Cass.
19/07/2013, n.17693; Cass. 01/10/2019 n. 24487).
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Alla stregua delle considerazioni che precedono, l'appello va rigettato, con conseguente conferma della statuizione di rigetto della pretesa attorea resa nel giudizio di primo grado.
Ogni altra questione resta assorbita.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'appellante nella misura indicata in dispositivo e si liquidano d'ufficio nella misura indicata in dispositivo, con applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. n. 147/2022 (ratione temporis applicabile, stante l'avvenuto completamento delle prestazioni professionali in data successiva al 23.10.2022, data di entrata in vigore del predetto D.M.), per le cause di cognizione del Tribunale di valore ricompreso nello scaglione tra Euro 1.101,00 ed Euro 5.200,00, in ragione dell'attività difensiva concretamente svolta e della semplicità delle questioni trattate, nonché tenuto conto del mancato compimento di attività istruttoria in questa fase.
Infine, considerati la natura impugnatoria del presente procedimento e l'esito dello stesso, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n.
115/2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante soccombente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 bis, d.p.r. cit., se dovuto
(cfr. Cass., Sez. un., 20.02.2020, n. 4315, secondo cui la debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione è normativamente condizionata a due presupposti: il primo, di natura processuale, costituito dall'adozione di una pronuncia di integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, la cui sussistenza è oggetto dell'attestazione resa dal Giudice dell'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n.
115/2002, cit.; il secondo, di diritto sostanziale tributario, consistente nell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato
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iniziale, il cui accertamento spetta, invece, all'amministrazione giudiziaria).
L'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, infatti, ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, a mente del quale “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice Parte_1 di Pace di Torre Annunziata n. 5758/2020, depositata il 18.12.2020, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- dichiara la contumacia di Controparte_3
- rigetta l'appello;
- condanna al rimborso, in favore di Parte_1 Controparte_1
in persona del l.r.p.t., delle spese di lite del presente grado di
[...] giudizio, che si liquidano in Euro 852,00 a titolo di compensi professionali del procuratore, oltre iva e cpa come per legge, e rimborso spese generali al 15%;
- dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, T.U. Spese di Giustizia, se dovuto.
Così deciso in Torre Annunziata il 14 maggio 2024.
Il Giudice
dott.ssa Ida Perna
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Torre Annunziata
Prima Sezione CIVILE
R.G. 2960/2021
Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica, in persona del giudice, dott.ssa Ida Perna, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2960/2021 R.G.A.C., avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n.
5758/2020
TRA
(C.F. ), nato a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
Annunziata (NA), il 25.02.1980, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Andrea Manzillo, presso il cui studio elettivamente domicilia in Torre Annunziata (NA), alla Via Melito, n. 3
APPELLANTE
E
in persona del l.r.p.t. (C.F./P.IVA Controparte_1
), con sede legale in Milano, alla Via Polesine n. 13, nella P.IVA_1 qualità di rappresentante incaricata per la gestione sinistri in Italia di
[...] rappresentata e difesa, congiuntamente e Controparte_2 disgiuntamente, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Gianmario Maggi
Tasso, Massimiliano Costantini e Vanessa Sansone, presso il cui studio elettivamente domicilia in Castellammare di Stabia (NA), alla Via Alcide
De Gasperi, n. 3
APPELLATA
E
(C.F. ) Controparte_3 CodiceFiscale_2
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La difesa di parte appellante, mediante note depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 20.11.2023, concludeva chiedendo l'adozione dei seguenti provvedimenti: “a) dichiarare lo spiegato appello ammissibile, proponibile e procedibile;
b) nel merito dichiarare l'appello fondato e di conseguenza riformare la sentenza n° 5758/20 depositata dal Giudice di
Pace di Torre Annunziata, Dr.ssa Lettieri in data 18/12/2020 e per l'effetto dichiarare il proprietario del veicolo Piaggio 50 TG 7C , unico ed esclusivo responsabile del sinistro per cui è causa e, conseguentemente, condannare la convenuta P_
. in persona del legale rapp.tep.t, in solido con Controparte_4 P_3
al pagamento in favore del sig. a titolo di risarcimento
[...] Parte_1 subiti al proprio veicolo della somma di euro 3.835,40 o di quella ritenuta secondo giustizia, all'attualità, oltre interessi di mora al tasso legale dalla domanda al soddisfo;
c) con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa del doppio grado di giudizio. In via istruttoria: ammettere, C.T.U. tecnica- quantificativa sul veicolo attoreo al fine di quantificare i danni subiti e la compatibilità degli stessi”; con le proprie note, del pari depositate ex art. 127 ter c.p.c., la difesa di parte appellata, concludeva chiedendo adottarsi i Controparte_1 seguenti provvedimenti: “In via principale, nel merito: - dichiarare l'infondatezza dell'appello svolto dall'attore appellante e, per l'effetto, confermare in toto la sentenza
n. 5758/2020, emessa in data 20.10.2020 dal Giudice di Pace di Torre
Annunziata, in persona della Dott.ssa Lettieri, e depositata in data 18.12.2020, a conclusione del giudizio sub R.G. n. 6358/2018. Nella denegata ipotesi in cui
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l'appello fosse ritenuto ammissibile: In via principale, nel merito: - rigettare integralmente le domande avanzate dal Sig. in quanto infondate in Parte_1 fatto e in diritto. Nel merito, in via subordinata: - rigettare parzialmente le domande attoree in ragione dell'effettivo grado di responsabilità accertato a carico delle parti nonché dell'effettivo pregiudizio subìto. In via istruttoria: - ammettere, si opus, C.T.U. tencica sul venicolo attoreo al fine di qantificare i danni subiti, la compatibilità con essi del sinistro per cui è causa nonché il valore ante sinistro. In ogni caso, con rifusione di spese e compensi di giudizio, oltre 15% rimborso spese generali, Iva e CPA, come per legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti, Parte_1 conveniva in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Torre
[...]
Annunziata, in persona del Controparte_3 Controparte_2
l.r.p.t., e in persona del l.r.p.t., nella qualità Controparte_6 di rappresentante incaricata della gestione dei sinistri di Controparte_2 al fine di far accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del
[...] predetto , nella qualitas di proprietario del motociclo Piaggio 50, P_3 targato 7C, assicurato con la citata compagnia, nella causazione del sinistro avvenuto in data 10.06.2017, alle ore 10:00 circa, in Torre
Annunziata (NA), alla Via Provinciale Andolfi, allorquando il conducente del citato motociclo, nel mentre percorreva la predetta via, “senza il rispetto per le dovute regole stradali di distanza di sicurezza, tamponava il motociclo “Honda
SH 125”, tg. EH41918 che percorreva la stessa strada con medesima direzione”; deduceva l'attore che, “a causa dell'impatto, il motociclo “Honda SH 125”, tg.
EH41918, urtava con la sua parte laterale sinistra, la parte laterale sinistra dell'autoveicolo “Ford C-Max”, tg. EF309PD, di proprietà dell'istante che, nel frattempo, percorreva via Provinciale Andolfi, con direzione opposta” e che, per effetto dell'urto, il veicolo attoreo “finiva la propria corsa urtando, con la propria parte anteriore destra, un ostacolo fisso posto al margine della carreggiata”; sicché, alla stregua della prospettazione attorea, l'autovettura di proprietà
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del “riportava danni e ammaccature nella parte laterale sinistra, per effetto Pt_1 dell'urto diretto, nonché nella parte anteriore destra, per effetto dell'urto indiretto, per un totale di Euro 3.835,40”. Pertanto, stante l'infruttuoso esito del previo tentativo di definizione stragiudiziale della lite, l'istante conveniva in giudizio in persona del l.r.p.t., Controparte_3 Controparte_2
e in persona del l.r.p.t., chiedendo la Controparte_6 condanna della predetta compagnia di assicurazioni al risarcimento, in suo favore, di tutti i danni patrimoniali occorsi all'auto di sua proprietà,
“nella misura di € 3.835,40, ovvero nel diverso importo, maggiore o minore, che il
Giudice, in giustizia ed equità, dovesse liquidare, e di quanto altro eventualmente meglio specificato in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro sino all'effettivo soddisfo”, con vittoria delle spese di giudizio e con relativa attribuzione ai procuratori anticipatari.
Si costituiva in persona del legale Controparte_6 rappresentante p.t., nella qualità suindicata, onde resistere all'avversa pretesa.
Raccolta la prova testimoniale, il primo Giudice, con la pronuncia n.
5758/2020, depositata in data 18.12.2020, rigettava la domanda attorea, in quanto non provata, nonché compensava inter partes le spese di giudizio.
Avverso tale sentenza, con atto di appello ritualmente notificato alle controparti, ha proposto impugnazione innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale per i motivi ivi meglio dettagliati;
pertanto, ha chiesto la riforma della pronuncia gravata, al fine di sentir accolta la pretesa risarcitoria spiegata nel giudizio di prime cure e, per l'effetto, far condannare gli appellati, in solido tra loro, al pagamento, in favore di
, “della somma di euro 3.835,40 o di quella ritenuta secondo Parte_1 giustizia, oltre interessi di mora al tasso legale dalla domanda al soddisfo”, con vittoria di spese, diritti e onorari di causa del doppio grado di giudizio.
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in persona del l.r.p.t., si è costituita nel presente Controparte_1 giudizio, nella qualità di rappresentante incaricata per la gestione sinistri in Italia di (in luogo di Controparte_2 Controparte_6
, contestando la fondatezza dello spiegato appello, di cui ha
[...] chiesto il rigetto, con vittoria delle spese di lite.
Non si è costituito Controparte_3
Acquisito il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di prime cure, all'esito del deposito, ex art. 127 ter c.p.c., delle note in sostituzione della udienza del 20.11.2023, sulle conclusioni di cui in epigrafe, il Tribunale, con ordinanza depositata il 16.12.2023, ha riservato la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c., per il deposito degli scritti difensivi finali (a decorrere dal 27.12.2023).
***
1. Preliminarmente, occorre osservare che l'appellato, P_3
quantunque ritualmente evocato in giudizio con atto di
[...] citazione in appello notificato in data 26.05.2021 e rinotificato in data
09.03.2022, non ha inteso costituirsi;
pertanto, occorre dichiararne la contumacia.
2. Ancora preliminarmente, valga rammentare che in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale o incidentale), né è stato oggetto di riproposizione, né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato interno (cfr. artt. 329, 346
e 336 c.p.c.), con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione in proposito.
3. Tanto premesso, nel merito, l'appello è infondato e deve essere respinto per le seguenti ragioni.
Con il primo motivo di gravame, parte appellante si duole della
“Violazione degli artt. 116 c.p.c. e 2697 c.c. – Arbitraria ed erronea valutazione delle risultanze probatorie, violazione delle norme sul procedimento”.
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Ebbene, a dispetto delle censurate incongruenze in cui il Giudice di primo grado sarebbe incorso nella disamina della domanda e nella valutazione della prova, il Tribunale ritiene - sulla scorta di una complessiva rivalutazione del materiale probatorio acquisito sulla dinamica del presunto sinistro, come riferita dal teste escusso - corretto il ragionamento logico-giuridico, in forza del quale il Giudice della gravata sentenza ha ritenuto non provati i fatti costitutivi della domanda risarcitoria attorea.
Difatti, la genericità delle dichiarazioni rese dall'unico teste escusso nel procedimento di primo grado, in ordine ad Controparte_7 aspetti fondamentali per la ricostruzione della dinamica del sinistro, ne mina l'attendibilità sotto il profilo oggettivo, con la conseguenza che le asserzioni unilaterali delle parti istanti sono, di fatto, rimaste prive di qualsivoglia riscontro di carattere probatorio. Invero, il predetto testimone di parte attrice ha così dichiarato: “ADR: Sono a conoscenza dei fatti di causa perché mi trovavo a bordo dell'autovettura C-Max, di colore grigio scuro insieme a mio cognato sig. e a seguito dell'incidente non abbiamo Parte_1 subito lesioni;
ADR: Ricordo che era la metà del mese di giugno dell'anno 2017, erano circa le 10:00 del mattino quando io e mio cognato percorrevamo, a bordo della sua autovettura via Provinciale Andolfi con direzione Boscoreale;
ADR: Ho Org_1 visto che un motorino Piaggio 50, condotto da un uomo, che percorreva Via Andolfi, tamponava un motorino Honda SH;
ADR: Entrambi i motorini percorrevano via
Andolfi con direzione opposta alla nostra;
ADR: A causa dell'impatto ricevuto, il motorino Honda SH urtava con la sua parte laterale sinistra, la parte laterale sinistra dell'autovettura C-Max che, a seguito, finiva contro un dissuasore posto vicino al marciapiede, con la sua parte anteriore destra;
ADR: Ricordo che a seguito dell'incidente l'autovettura C-Max riportava dei danni nella parte laterale sinistra e in quella anteriore destra”; ADR: Riconosco dai rilievi fotografici mostratimi i danni riportati dal C-Max, che sottoscrivo;
ADR: Nessuno ha subito lesioni” (cfr.
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verbale di udienza del 02.12.2019, fascicolo di ufficio relativo al giudizio di primo grado).
Orbene, come reso evidente dal tenore delle dichiarazioni sopra riportate, il teste ha reso una testimonianza eccessivamente generica, non precisando alcunché in ordine alla dinamica del sinistro e alle modalità e ai punti dell'impatto fra i veicoli involti (limitandosi a dichiarare, genericamente, che “il motorino Honda SH urtava con la sua parte laterale sinistra, la parte laterale sinistra dell'autovettura C-Max”), né chiarendo la manovra tentata dal conducente del veicolo attoreo che, per effetto dell'urto, “finiva contro un ostacolo posto vicino al marciapiede, con la parte anteriore destra”), né specificando le condizioni del traffico veicolare al momento dell'incidente, né, ancora, precisando la tipologia dei danni occorsi all'autovettura danneggiata (limitandosi a dichiarare, genericamente, che “a seguito dell'incidente l'autovettura C-Max riportava danni alla parte laterale sinistra e alla parte anteriore destra”).
Le dichiarazioni testimoniali dell'unico teste escusso non convincono, dunque, quanto all'affidabilità del narrato: esse si limitano a un racconto stringato e laconico del sinistro e sono estremamente parsimoniose di riferimenti ulteriori o di circostanze di contorno, che valgano ad avallarne la genuinità.
Inoltre, non va sottaciuto che né l'atto introduttivo del procedimento di primo grado, né la lettera di messa in mora inoltrata alla compagnia assicuratrice prima del giudizio, né il modello CAI prodotto dall'attore ora appellante (cfr. produzione per relativa al giudizio di Parte_1 prime cure) recano l'indicazione della presenza, al momento dell'incidente, di peraltro cognata dell'attore e Persona_1 qualificatasi terza trasportata sull'automobile di proprietà dell'istante, allorché ebbe a verificarsi il sinistro per cui è causa, dipoi citata come testimone, e ciò nonostante le previsioni del cosiddetto codice delle assicurazioni in ordine alla necessità di fornire informazioni anche in
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ordine al nominativo di eventuali testimoni nell'ambito della denuncia di sinistro o comunque nel primo atto formale del danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione (cfr. art. 135, comma 3 bis, d.lgs.
n. 209/2005).
Ne consegue che, in assenza di altri e più convincenti argomenti istruttori
- non potendosi ritenere idoneo in tal senso il modello di constatazione amichevole di incidente versato in atti dall'attore e attuale appellante,
(cfr. produzione attorea relativa al giudizio di primo Parte_1 grado), in quanto oggetto di specifica e puntuale contestazione, ad opera della compagnia assicuratrice appellata - resta sostanzialmente non provato il danno, come dedotto e descritto in citazione, e il nesso di causalità tra la condotta colposa di controparte e il danno stesso: il fatto storico e le conseguenze da esso derivate sono rimasti sostanzialmente privi di adeguata prova.
Né tale lacuna probatoria si potrebbe ritenere colmata a mezzo della
CTU richiesta dalla difesa di parte appellante, atteso che, secondo un consolidato, nonché condivisibile orientamento giurisprudenziale, “la consulenza tecnica d'ufficio ha la funzione di fornire all'attività valutativa del giudice
l'apporto di cognizioni tecniche che egli non possiede, ma non è certo destinata ad esonerare le parti dalla prova dei fatti dalle stesse dedotti e posti alla base delle rispettive richieste, fatti che devono essere dimostrati dalle medesime parti alla stregua dei criteri di ripartizione dell'onere delle prova previsti dall'art. 2697 c.c.” (ex multis,
Cass., Sez. L, 05.10.2006, n. 21412). Sicché, in tema di consulenza tecnica
d'ufficio, il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, la quale, ove ricorrente, non integra gli estremi di una istanza istruttoria, non essendo la CTU qualificabile come mezzo di prova in senso proprio, a disporre una nuova CTU, atteso che il rinnovo dell'indagine tecnica rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito, sicché non è neppure necessaria una espressa pronunzia al fine di motivare il non accoglimento della richiesta (Cass. 24/09/2010, n. 20227; Cass.
19/07/2013, n.17693; Cass. 01/10/2019 n. 24487).
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Alla stregua delle considerazioni che precedono, l'appello va rigettato, con conseguente conferma della statuizione di rigetto della pretesa attorea resa nel giudizio di primo grado.
Ogni altra questione resta assorbita.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'appellante nella misura indicata in dispositivo e si liquidano d'ufficio nella misura indicata in dispositivo, con applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. n. 147/2022 (ratione temporis applicabile, stante l'avvenuto completamento delle prestazioni professionali in data successiva al 23.10.2022, data di entrata in vigore del predetto D.M.), per le cause di cognizione del Tribunale di valore ricompreso nello scaglione tra Euro 1.101,00 ed Euro 5.200,00, in ragione dell'attività difensiva concretamente svolta e della semplicità delle questioni trattate, nonché tenuto conto del mancato compimento di attività istruttoria in questa fase.
Infine, considerati la natura impugnatoria del presente procedimento e l'esito dello stesso, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n.
115/2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante soccombente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 bis, d.p.r. cit., se dovuto
(cfr. Cass., Sez. un., 20.02.2020, n. 4315, secondo cui la debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione è normativamente condizionata a due presupposti: il primo, di natura processuale, costituito dall'adozione di una pronuncia di integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, la cui sussistenza è oggetto dell'attestazione resa dal Giudice dell'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n.
115/2002, cit.; il secondo, di diritto sostanziale tributario, consistente nell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato
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iniziale, il cui accertamento spetta, invece, all'amministrazione giudiziaria).
L'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, infatti, ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, a mente del quale “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice Parte_1 di Pace di Torre Annunziata n. 5758/2020, depositata il 18.12.2020, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- dichiara la contumacia di Controparte_3
- rigetta l'appello;
- condanna al rimborso, in favore di Parte_1 Controparte_1
in persona del l.r.p.t., delle spese di lite del presente grado di
[...] giudizio, che si liquidano in Euro 852,00 a titolo di compensi professionali del procuratore, oltre iva e cpa come per legge, e rimborso spese generali al 15%;
- dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, T.U. Spese di Giustizia, se dovuto.
Così deciso in Torre Annunziata il 14 maggio 2024.
Il Giudice
dott.ssa Ida Perna
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