Sentenza 26 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/07/2001, n. 10268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10268 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2001 |
Testo completo
* Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO1 026 8 0 1 DUCASSAZIONE LA COR E Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo MILEO Presidente R.G.N. 22652/99 - Cron. 22878 Dott. Francesco Antonio MAIORANO Rel. Consigliere GUGLIELMUCCI Consigliere Rep. :Dott. Corrado Dott. Pasquale PICONE Consigliere Ud. 24/04/01 Dott. Bruno BALLETTI Consigliere ha pronunciato la seguente S EN TENZA sul ricorso proposto da: IN IL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ARNO 47, presso lo studio dell'avvocato FRANCO AGOSTINI, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
INAIL ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO CATANIA, RITA RASPANTI, giusta 2001 1930 I delega in atti;
-1- controricorrente avverso la sentenza n. 1291/98 del Tribunale di VELLETRI, depositata il 05/12/98 R.G.N. 1024/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/04/01 dal Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO;
udito l'Avvocato AGOSTINI;
udito l'Avvocato FAVATA per delega CATANIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso ed in subordine rigetto. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di Velletri RI IL conveniva in giudizio l'INAIL, per il riconoscimento della rendita per malattia professionale, tendinopatia ai polsi, contratta nell'esercizio della sua attività di operaia addetta alla macchina cucitrice, con uso di ago e filo presso la Palytex Itala SPA di Pomezia. L'INAIL contrastava la domanda ed il Pretore la rigettava. Il Tribunale di Velletri, investito in grado di appello ad istanza della RI, con sentenza del 5/10/98 22/3/99, rigettava l'appello - precisando che pacifica in causa era l'attività svolta dalla ricorrente e quindi irrilevante era la prova chiesta sul punto. Nel merito l'appellante non aveva dimostrato, nemmeno con le note mediche richiamate, che il consulente di primo grado fosse incorso in un errore diagnostico, limitandosi a dedurre che non si comprendeva come, “attestata una sofferenza al nervo mediano dx al canale del carpo", non avesse poi tratto le conseguenze, valutando il rapporto causale fra detta diagnosi e l'attività lavorativa svolta dall'assicurata. Il CTU in effetti aveva accertato “una iniziale sofferenza del nervo mediano", ma aveva fatto approfondite e condivisibili considerazioni medico legali in ordine alla eventuale riconducibilità della stessa al lavoro di operaia svolto dall'assicurata, giungendo ad escludere la natura professionale della malattia, anche in considerazione del notevole lasso di tempo intercorso dalla cessazione dell'attività, nonché dello stato iniziale della patologia. L'appello quindi doveva essere rigettato. 1 Avverso questa pronuncia propone ricorso per cassazione la RI fondato su un solo motivo. Resiste con controricorso l'INAIL MOTIVI DELLA DECISIONE Lamentando violazione e falsa applicazione dell'art. 3 DPR n. 1124 del 30/6/65, error in procedendo, motivazione insufficiente e contraddittoria, deduce la ricorrente che in grado di appello aveva presentato una dettagliata relazione tecnica di parte ed il Tribunale non solo non aveva disposto nuova consulenza, ma aveva deciso la causa con motivazione generica, insufficiente e contraddittoria. Il CTU aveva inizialmente formulato la diagnosi errata di "miopatia D.N.D.D.", invece di "tenovaginite flessori polso dx e sx" chiamato a chiarimenti riconosceva che si trattava di tenovaginite dei flessori del polso destro e compressione radicolare da "verosimile processo atrosico", ma poi aggiungeva che non riteneva sussistente il nesso di causalità, tenendo conto del fatto che l'assicurata non svolgeva più il suo lavoro da circa sette anni e che si trattava di una iniziale sofferenza del nervo mediano, formulando l'ipotesi che detta sofferenza conseguisse ad una "valida contusione". In sostanza il CTU, riconoscendo l'errore della sua diagnosi iniziale, attribuiva l'infermità non a 23 anni di lavoro come sarta, ma ad una ipotetica, inesistente e mai provata contusione e ad una artrosi semplicemente supposta e per la quale non aveva effettuato alcun accertamento. La sentenza aveva rigettato la richiesta di prova sul lavoro svolto per 23 anni, come addetta alla macchina cucitrice;
aveva 2 ammesso come vero il fatto e quindi la esposizione a rischio, ma lo riteneva irrilevante per il notevole lasso di tempo intercorso dalla cessazione dell'attività e per lo stadio iniziale della malattia: il primo fatto era irrilevante ed il secondo poteva aveva influenza solo sulla percentuale di inabilità. La sentenza quindi doveva essere cassata. Il ricorso è infondato. Questa Corte ha avuto più volte modo di affermare che, in tema di trattamento di invalidità, costituisce accertamento di fatto la valutazione espressa dal giudice di merito in ordine alla obiettiva esistenza delle infermità, alla loro natura ed entità, nonché alla incidenza delle stesse sulla capacità di utilizzazione delle energie lavorative. Tale accertamento è incensurabile in questa sede quando è sorretto da motivazione, immune da vizi logici e giuridici, che consenta di identificare l'iter argomentativo posto a fondamento della decisione, non potendo il giudice di legittimità riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, ma solo verificare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'apprezzamento dei fatti compiuto dal giudice di merito. Il Tribunale, nel caso di specie, ha richiamato il parere motivato del consulente ed ha indicato chiaramente la "ratio decidendi", precisando che doveva essere esclusa la natura professionale della malattia “in considerazione del notevole lasso di tempo intercorso dalla cessazione dell'attività da parte dell'assicurata (sette anni) nonché dello stato iniziale della patologia stessa", con la conseguenza sottintesa che la stessa poteva essere insorta nel frattempo per causa 3 diversa dal lavoro. Si tratta di una valutazione di puro fatto, sorretta da un ragionamento immune da vizi logici e non adeguatamente censurata dalla ricorrente, che non spiega perché sarebbero irrilevanti le due circostanze del notevole lasso di tempo e della fase iniziale della malattia;
se la malattia è sorta da poco tempo è logico ritenere che la stessa non ha rapporto causale con il lavoro interrotto diversi anni prima;
ed in ogni caso la parte non fornisce elementi per individuare sintomi di ingiustizia nella decisione impugnata. Il ricorso va quindi rigettato. Non vi è luogo a provvedere in ordine alla spese, ai sensi dell'art. 152 disp. att. CPC.
P. Q. M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e dichiara non luogo a provvedere in ordine alle spese. Roma 24 aprile 2001 H CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Maionan Vincenzoincendo Mileo IL CANCELLIERE Depositain in Cancelleria 26 LUG. 2001. IL CANCELLIERE S A D S T E , A O E O I T T T S O T E I D G R N E E I A D D M O 4 E D