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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 28/03/2025, n. 930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 930 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro –
in persona del giudice unico Valeria Totaro ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA
nelle cause riunite iscritte ai nn. 5800/2021 e 3886/2022 r.g. e vertenti
tra
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Francavilla di Parte_1 C.F._1
Sicilia presso lo studio dell'avv. Alessandro Vaccaro che lo rappresenta e difende per procura in atti,
ricorrente
e
(c.f. ) con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Messina presso l'Avvocatura distrettuale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avv.ti Florio Flori, Michela Foti, Giuseppe Basile e Antonello
Monoriti del ruolo professionale per procura in atti,
resistente
oggetto: prestazioni previdenziali in favore dei braccianti agricoli – iscrizione negli elenchi – accertamento negativo di indebito.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 9 dicembre 2021 adiva questo giudice del Parte_1
lavoro e, premesso di aver lavorato negli anni 2015 e 2016 quale bracciante agricolo alle dipendenze dell'azienda agricola , presso i terreni di Controparte_2 quest'ultima siti in Cesarò, c.da Sceti, rispettivamente per n. 102 e n. 54 giornate, usufruendo di regolare contribuzione assistenziale e previdenziale, lamentava l'illegittimità dei provvedimenti prot. n. 0425783 e n. 0425784 con cui l' gli comunicava la cancellazione CP_1
dai relativi elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli e il conseguente disconoscimento delle predette giornate lavorative, a seguito di non meglio precisati accertamenti eseguiti nei confronti della datrice di lavoro, nonché della successiva comunicazione del 30 luglio 2021, con la quale l'Istituto provvedeva a trattenere, sull'indennità di disoccupazione riconosciutagli per l'anno 2020, la somma di circa 1.200 euro quale recupero delle prestazioni erogategli in precedenza e divenute indebite in conseguenza dell'avvenuto disconoscimento. Chiedeva, pertanto, l'accertamento della sussistenza del dedotto rapporto di lavoro e, per l'effetto, del proprio diritto alla reiscrizione dei suddetti elenchi per gli anni 2015 e 2015, con conseguente annullamento e/o disapplicazione degli atti impugnati.
Con successivo ricorso depositato il 20 luglio 2022 l'istante impugnava, altresì, i provvedimenti n. 2016698114174 e n. 2017736706086 con i quali l'Istituto, sulla base dei medesimi accertamenti, gli contestava di aver indebitamente percepito la somma rispettivamente di 2.670,03 euro a titolo di disoccupazione agricola per l'anno 2015 e di 742,18 euro quale disoccupazione agricola per l'anno 2016 e ne chiedeva la restituzione.
Nella resistenza dell'Istituto, riuniti i procedimenti per ragioni di connessione e sostituita l'udienza del 27 marzo 2025 dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., essi vengono decisi con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- Si premette che l'erogazione delle prestazioni previdenziali spettanti ai lavoratori agricoli a tempo determinato (“OTD”) presuppone non soltanto l'effettivo svolgimento di un numero minimo di giornate lavorative nell'anno, ma anche la registrazione delle stesse in appositi elenchi nominativi, che peraltro ha solo valore ricognitivo (v. Cass. n. 276/2008).
L'atto di iscrizione negli elenchi è di per sé utile per l'accesso alle prestazioni previdenziali a carattere immediato collegate al solo requisito assicurativo - indennità di malattia e maternità -
, e costituisce titolo per l'accredito, con riferimento a ciascun anno, dei contributi corrispondenti alle giornate registrate per i rapporti di durata - indennità di disoccupazione, trattamenti pensionistici - (v. oltre Corte Cost. n. 192/2005, Cass. S.U. n. 1186/2000, Cass. n., 24136/2007,
1260/2006, 9004/2003).
In particolare, ai sensi dell'art. 32 legge n. 246/1949, per l'erogazione delle indennità di disoccupazione è necessario lo svolgimento di 102 giornate di lavoro nel biennio costituito dall'anno cui si riferisce l'indennità e dall'anno precedente.
In caso di mancanza di iscrizione o di cancellazione con effetto retroattivo, come nella specie, il lavoratore che chieda la reiscrizione non beneficia di alcuna agevolazione probatoria e deve dimostrare in modo rigoroso l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto soggettivo invocato (v. Cass. n. 21514/2017, n. 2739/2016, n.
13877/2012).
Va poi rilevato che nel giudizio instaurato per ottenere l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale ritenga indebitamente percepito, è a carico esclusivo dell'accipiens l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la
2 prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto (v. Cass. n. 2739/2016).
Ciò posto, l'art. 22, comma 1, del D.L. n. 7/1970, convertito nella L. n. 83/1970 e applicabile ratione temporis, prevede che per contestare in sede giurisdizionale i provvedimenti definitivi di disconoscimento, diniego di iscrizione negli elenchi o cancellazione “l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”. Nel caso di avvenuta presentazione, da parte del privato, di ricorsi amministrativi contro tali provvedimenti, il termine in questione decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, la quale va fatta coincidere con la notifica della decisione, se pronunziata nei termini previsti o con la scadenza di questi nel caso di loro inutile decorso, equiparando la legge una tale evenienza a un provvedimento tacito di rigetto, da quel momento conosciuto o, comunque, conoscibile dall'interessato (in questi termini Cass. n. 15813/2009 e n. 8650/ 2008).
La giurisprudenza di legittimità, con orientamento ormai consolidato, ha affermato che il termine fissato dal citato art. 22 ha natura di decadenza sostanziale (in quanto relativo al compimento di un atto di esercizio di un diritto soggettivo), così da non essere suscettibile di sanatoria ex art. 8 della L. n. 533 del 1973 (v. tra le tante Cass. n. 10393/2005, n. 15813/2009)
e, riguardando una materia sottratta alla disponibilità delle parti, è anche rilevabile di ufficio dal giudice in ogni stato e grado del giudizio, a norma dell'art. 2969 c.c. (v. Cass. n. 17653/2020,
n. 9622/2015).
Questa interpretazione è già stata ritenuta dalla Corte costituzionale (sent. n. 192 del
2005) non configgente con i precetti degli artt. 3 e 38 Cost., in base al rilievo che la previsione degli indicati termini decadenziali è giustificata dall'esigenza di accertare nel più breve tempo possibile la sussistenza del diritto, avuto riguardo alla natura e alla funzione dell'atto di iscrizione.
Nella fattispecie considerata, dalla documentazione prodotta dal resistente e non specificamente contestata – utilizzabile nonostante la tardiva costituzione dell'Istituto, non potendo essa rappresentare ex se un ostacolo all'acquisizione d'ufficio da parte del giudice di documenti indispensabili ai fini della decisione, nel rispetto dell'onere di deduzione in giudizio dei fatti (v. ex multis Cass. n. 24813/2022 e i precedenti in essa richiamati) – risulta che contrariamente a quanto indicato in ricorso, i provvedimenti, qui impugnati, di disconoscimento delle giornate di lavoro agricolo sono stati notificati al ricorrente in data 29 luglio 2021, con raccomandate n. 68979078612-6 e 68979078613-7 entrambe spedite all'indirizzo del lavoratore (via Regina Margherita 69, Francavilla di Sicilia ME, corrispondente a quello indicato in ricorso) e ricevute da lui personalmente.
3 Ne consegue che è da tale data e non da quella, successiva, indicata in ricorso (31 agosto
2021) rimasta peraltro priva di riscontro probatorio, che va computato il termine di 120 giorni per la proposizione del ricorso giurisdizionale ovvero quello di 30 giorni per il ricorso amministrativo.
Ebbene, nella specie lo ha impugnato tali provvedimenti dapprima con ricorso alla Pt_1
Commissione Provinciale INPS del 10 settembre 2021 e poi con successivo ricorso del 21 settembre 2021 al Comitato Provinciale (definiti rispettivamente con decreto di rigetto n. 12908 del 12 ottobre 2021 e con delibera n. 2118116 del 20 ottobre 2021) e, dunque, quando il termine di 30 giorni di cui all'art. 11 del d.lgs n. 375/1993 era ormai scaduto.
Ne consegue che il ricorso giurisdizionale risulta proposto ben oltre il termine di 120 giorni stabilito dalla legge;
per l'effetto la situazione giuridica si è ormai consolidata contro le ragioni dello stesso e non è più modificabile.
Pertanto, essendo divenuto inoppugnabile il provvedimento di cancellazione, è ormai precluso l'accertamento giudiziale dello svolgimento da parte dell'istante di giornate lavorative negli anni 2015 e 2016 utili per la fruizione della DS.
Ogni ulteriore questione, anche preliminare, rimane assorbita.
3.- Non ricorrendo le condizioni previste dall'art. 152 disp. att. c.p.c., alla soccombenza segue la condanna al pagamento delle spese dei giudizi riuniti che ai sensi del D.M. n. 55/2014
e s.m.i. si liquidano, tenuto conto della natura, del valore e dell'attività svolta, ma applicando i minimi in considerazione della semplicità delle questioni trattate, in 4.628,5 euro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibili le domande e condanna al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 4.628,5 euro, oltre Parte_1
spese generali e accessori di legge.
Messina, 28.3.2025
Il Giudice del Lavoro
Valeria Totaro
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