Decreto cautelare 10 agosto 2021
Ordinanza cautelare 20 settembre 2021
Decreto cautelare 30 ottobre 2021
Decreto presidenziale 15 novembre 2021
Ordinanza cautelare 26 novembre 2021
Sentenza 19 maggio 2022
Rigetto
Sentenza 19 dicembre 2022
Ordinanza collegiale 8 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 19/05/2022, n. 796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 796 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/05/2022
N. 00796/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01185/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1185 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
MO GI BU, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Parato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, Ministero dell’Interno-Dipartimento della Pubblica Sicurezza, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi, ex lege , dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, presso la medesima per legge domiciliati;
per l'annullamento
A) quanto al ricorso principale:
- della nota prot. n. 61079 del 28.7.2021, con cui viene comunicata al ricorrente per conoscenza la disposizione di servizio avente ad oggetto il suo trasferimento d’ufficio per incompatibilità ex art. 53 D.P.R. n. 335/1982 dal Commissariato P.S. di Nardò ad altro ufficio della Provincia da individuare;
B) per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 29.10.2021:
- del decreto del Capo della Polizia prot. n. 25448 del 27.10.2021, notificato il 28.10.2021, con cui viene disposto il trasferimento d’ufficio del ricorrente ai sensi dell’art.53 D.P.R. 335/1982, con effetto immediato, al Commissariato di P.S. di Gallipoli.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della P.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 aprile 2022 il dott. Andrea Vitucci e udito l’avv. V. Parato per la parte ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Col gravame principale il ricorrente, assistente della Polizia di Stato, si duole della nota datoriale prot. n. 61079 del 28 luglio 2021, con cui si è ritenuto che l’incarico di componente del Consiglio di amministrazione del Consorzio di Gestione dell’Area Marina protetta “Porto Cesareo”, svolto dal ricorrente in rappresentanza della Provincia di Lecce, sia valutabile come incarico di amministratore locale e, come tale, rilevante ai sensi dell’art. 53 D.P.R. n. 335/1982, articolo che prevede che il personale della Polizia di Stato «… non può prestare servizio nella circoscrizione ove è stato eletto per tutta la durata del mandato amministrativo o politico, e, comunque, per un periodo non inferiore a tre anni, e deve essere trasferito nella sede più vicina, compatibilmente con la qualifica rivestita » (comma 2). In tale nota si è ritenuto che, poiché il predetto Consorzio ricade nella competenza del Commissariato di Nardò, sede di servizio del ricorrente, l’interessato va trasferito presso altra sede.
2) Con decreto monocratico n. 485 del 10 agosto 2021, veniva respinta la domanda di tutela interinale immediata, considerato che l’atto suddetto aveva carattere endoprocedimentale e non era ancora stato adottato il provvedimento conclusivo che disponeva il trasferimento del ricorrente.
3) Con i motivi aggiunti è stato impugnato il decreto n. 25448 del 27 ottobre 2021, con cui il ricorrente è stato trasferito dal Commissariato di Nardò a quello di Gallipoli, ai sensi del cit. art. 53 D.P.R. n. 335/1982.
4) Si è costituita in giudizio l’Amministrazione datrice di lavoro.
5) All’udienza pubblica del 28 aprile 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.
6) Osserva il Collegio quanto segue.
7) Il ricorso principale è inammissibile perché rivolto contro un atto endoprocedimentale, come già rilevato in sede di domanda di tutela monocratica con il cit. decreto n. 485 del 10 agosto 2021.
8) Vanno quindi scrutinati i motivi aggiunti, proposti avverso l’atto di trasferimento e con i quali si deduce che:
- a) l’art. 53 D.P.R. n. 335/1982 prevede, al comma 1, che « Il personale di cui al presente decreto legislativo, candidato alle elezioni politiche ed amministrative, non può prestare servizio per tre anni nell'ambito della circoscrizione nella quale si è presentato come candidato » e, al comma 2, che « Il personale non può prestare servizio nella circoscrizione ove è stato eletto per tutta la durata del mandato amministrativo o politico, e, comunque, per un periodo non inferiore a tre anni, e deve essere trasferito nella sede più vicina, compatibilmente con la qualifica rivestita »;
- b) la predetta norma riguarda coloro che siano amministratori locali in quanto eletti e non coloro che, come il ricorrente, siano stati designati da un organo amministrativo;
- c) peraltro, il Consorzio di che trattasi non ha competenze amministrative e gestionali, ma è un ente senza scopo di lucro istituito con D.M. 12.12.1997 dal Ministero dell’Ambiente, con funzioni di tutela del paesaggio e dell’ambiente marino, che non ha nulla a che vedere con i compiti istituzionali del Commissariato di Nardò e che non ricade nella previsione di cui all’art. 31 D. Lgs. n. 267/2000, che fa invece riferimento ai consorzi per la gestione coordinata dei servizi pubblici.
9) In relazione ai suddetti motivi aggiunti, si osserva quanto segue:
- a) l’art. 31, D. Lgs. n. 267/2000, prevede che « 1. Gli enti locali per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni possono costituire un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'articolo 114, in quanto compatibili. Al consorzio possono partecipare altri enti pubblici, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti », il che significa che un consorzio, come quello per cui è causa, costituito per la tutela del paesaggio e dell’ambiente marino, è chiamato al disimpegno dei compiti istituzionali di cui al cit. art. 31;
- b) l’art. 77, D. Lgs. n. 267/2000, ai fini della individuazione delle tutele per i cittadini chiamati a « ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali » (v. comma 1), definisce, al comma 2, gli amministratori locali e, tra essi, annovera « i sindaci, anche metropolitani, i presidenti delle province, i consiglieri dei comuni anche metropolitani e delle province, i componenti delle giunte comunali, metropolitane e provinciali, i presidenti dei consigli comunali, metropolitani e provinciali, i presidenti, i consiglieri e gli assessori delle comunità montane, i componenti degli organi delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, nonché i componenti degli organi di decentramento »;
- c) è allora evidente che il ricorrente sia un amministratore locale;
- d) l’oggetto della controversia si concentra, quindi, sulla portata dell’art. 53 D.P.R. n. 335/1982, che, nella sua dizione letterale, contempla i soli amministratori locali che siano stati eletti e non anche quelli designati, come avvenuto nel caso di specie;
- e) trattandosi di norma speciale che definisce una specifica causa di incompatibilità, la stessa va interpretata in senso letterale, con la conseguenza che non può ritenersi applicabile alle cariche non elettive, come quella per cui è causa;
- f) prova ne sia che il cit. art. 53 prevede l’incompatibilità non solo nel caso di elezione, ma anche nel caso in cui il soggetto interessato sia stato solo candidato alle elezioni, per il che è evidente che la ratio sottesa alla disposizione in parola è di evitare lo svolgimento delle funzioni di poliziotto nel luogo dove si è cercato (comma 1) o si è ottenuto (comma 2) il consenso elettorale.
10) Il ricorso per motivi aggiunti va quindi accolto e, per l’effetto, va annullato il trasferimento del ricorrente dal Commissariato di Nardò a quello di Gallipoli.
11) Le spese di lite possono essere compensate, considerata la peculiarità della vicenda esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso principale e sul ricorso per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, così provvede:
- dichiara inammissibile il ricorso principale;
- accoglie il ricorso per motivi aggiunti e, per l’effetto, annulla il trasferimento del ricorrente dal Commissariato di Nardò a quello di Gallipoli;
- compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Andrea Vitucci, Primo Referendario, Estensore
Nino Dello Preite, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Vitucci | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO