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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 18/03/2025, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
Udienza del 18/03/2025 RGN 714 /2017
Nessuno è comparso.
Il giudice, all'esito della camera di consiglio, decide come da sentenza che segue. TRIBUNALE DI MATERA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Matera, nella persona del Giudice del Lavoro dott. Sabino Digregorio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al NRG. 714/2017 vertente
TRA
(c.f.: ) nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Dellorusso;
-RICORRENTE -
E nato a [...] il [...] e residente in [...], Controparte_1
titolare dell'omonima Azienda Agricola (C.F.: – P.IVA : C.F._2
), rappresentato e difeso dall'avv. Erminio Marzovilli;
P.IVA_1
-RESISTENTE -
OGGETTO: retribuzione bracciante agricolo.
FATTO E DIRITTO
I - Con ricorso depositato il 29 maggio 2017, Parte_1
(originariamente difesa dall'avv. Michele Castello) rassegnava le seguenti conclusioni:
“1) ACCERTARE E DICHIARARE che la ricorrente, sig.ra ,dal Parte_1
01/09/2006 al 31/12/2011 ha prestato ininterrotta attività di lavoro subordinato non regolarizzato e comunque illegittimamente regolarizzato, qualificato e retribuito alle dipendenze dell'Azienda MAZZOTTA, in persona del titolare pro tempore, secondo le modalità indicate in premessa del presente atto e di cui ai conteggi in atti;
2) DICHIARARE ingiusto ed illegittimo il trattamento retributivo adottato nei confronti del ricorrente, giusta CCNL di settore ed art. 36 Cost.;
3) in ogni caso, ACCERTARE E DICHIARARE che nel periodo di lavoro intercorso è stato attribuito un inquadramento non corrispondente alle mansioni concretamente svolte di operaio agricolo specializzato indicato nei conteggi in atti o alle mansioni come ritenute di giustizia;
3a) ACCERTARE e DICHIARARE che per i periodi non regolarizzati derivano in ogni caso alla ricorrente le differenze a titolo di retribuzione in relazione all'orario di lavoro concretamente svolto, straordinario, diurno, ferie, ratei di tredicesima equattordicesima, riposi non goduti, lavoro festivo, TFR, come dettagliati nei conteggi in atti o come diversamente riconosciute di giustizia previo l'espletamento di CTU contabile;
3b) ACCERTARE e DICHIARARE che per i periodi regolarizzati derivano in ogni caso alla ricorrente le differenze a titolo di retribuzione in relazione all'orario di lavoro concretamente svolto, straordinario, diurno, ferie, ratei di tredicesima e quattordicesima, riposi non goduti, lavoro festivo, TFR, come dettagliati nei conteggi in atti o come diversamente riconosciute di giustizia previo l'espletamento di CTU contabile;
4) conseguentemente, CONDANNARE la società convenuta, AZIENDA MAZZOTTA, in persona del titolare pro tempore, a corrispondere alla ricorrente, in relazione all'intero periodo lavorato alle dipendenze della convenuta medesima, a titolo di retribuzione in relazione all'orario concretamente svolto, straordinario, diurno, ferie, ratei di tredicesima e quattordicesima, riposi non goduti, lavoro festivo, TFR, come dettagliati nei conteggi in atti, o come diversamente riconosciute di giustizia, secondo
l'inquadramento indicato nei medesimi conteggi in atti o secondo l'inquadramento ritenuto di giustizia, l'importo ammontante a €.34.944,24 (risultante dalla differenza tra spettante risultato dai conteggi e percepito, indicato nei medesimi conteggi) al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e al lordo dell'IRPEF o alla diversa somma di giustizia, previo espletamento della CTU contabile;
5) conseguente CONDANNARE la convenuta, azienda in persona del CP_1
legale titolare p.t. a regolarizzare a norma di legge i periodi non regolarizzati indicati nelle premesse del presente atto;
6) in subordine, a dimostrazione avvenuta in giudizio della quantità, qualità e natura delle prestazioni eseguite dalla ricorrente, dichiarare sussistere i presupposti per l'azione di risarcimento da fatto illecito, o quanto meno da indebito arricchimento ex art. 2041 e 2042 c.c. da parte della convenuta, azienda
e conseguentemente nei limiti di tale arricchimento, costituito dal CP_1
risparmio conseguito in ragione dell'art. 36 della Costituzione e delle leggi in materia, avuto riguardo alla quantità, qualità e modalità di esecuzioni delle prestazioni effettuate dalla ricorrente, condannare la convenuta, in persona del titolare pro tempore , al pagamento dell'indennizzo della correlativa diminuzione patrimoniale subita dalla ricorrente nella misura di cui ai conteggi in atti o nella diversa maggiore
o minore misura ritenuta di giustizia ex ar. 36 Costituzione o di equità.
Con vittoria di spese di giudizio, competenze con IVA e CAP come per legge;
con riserva di denuncia agli enti previdenziali competenti per le decisioni del caso;
7) da ultimo, manlevare la sig.ra , nella denegata ipotesi di non Parte_1
accoglimento della domanda, dall'eventuale condanna al pagamento delle spese processuali, in considerazione della posizione reddituale di cui alla deduzione in premessa, nonché da dichiarazione allegata in produzione (doc. 8-9)”.
Con comparsa depositata il 23 febbraio 2028 si costituiva Controparte_1
(originariamente difeso dall'av. ) il quale rassegnava le seguenti Controparte_2
conclusioni: “Voglia il Giudice adito così provvedere in ordine all'avversa domanda:
a) in via preliminare, dichiarare l'improcedibilità della domanda;
b) nel merito, rigettare le domande perché prescritte e, comunque, infondate in fatto e diritto;
c) con vittoria di spese e competenze del giudizio. Ammesse le prove come da ordinanza del 16 gennaio 2020 ed escusso Testimone_1
in data 13 giugno 2023, dopo alcuni rinvii per bonario componimento, alle udienze del
4 marzo 2025 e del 18 marzo 2025 nessuno compariva.
II - Il presente giudizio va dichiarato estinto, non essendo le parti costituite comparse all'udienza del 18 marzo 2025, precedentemente fissata il 4 marzo 2025 ex art. 309 c.p.c..: in particolare, va pronunciata la cancellazione della causa dal ruolo e disposta l'estinzione del giudizio.
Ed infatti l'art. 181, primo comma, c.p.c., come modificato nel 2008 (dall'art. 50, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legga
6 agosto 2008, n. 133), stabilisce: "Se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa un'udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo". Il successivo art. 309 c.p.c. stabilisce: "Se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza, il giudice provvede a norma del primo comma dell'art. 181".
Le norme citate trovano applicazione anche nel processo del lavoro e nei processi ad esso assimilati (come quello per le controversie in materia di locazioni: art. 447-bis c.p.c., e per le controversie agrarie: art. 47 legge 3-5-1982, n. 203), essendo questi (non già "procedimenti speciali", bensì) processi ordinari di cognizione a rito speciale (arg. ex art. 40 c.p.c).
La giurisprudenza di legittimità è da tempo consolidata nel senso che "la disciplina dell'inattività delle parti dettata dal codice di procedura civile, con riguardo sia al giudizio di primo grado che a quello di appello, si applica anche alle controversie di lavoro, non ostandovi la specialità del rito né i principi cui essa si ispira". (cf. Cass. sent. 9.3.2009, n. 5643; Cass. SS.UU. sent. 25.5.1993, n. 5839).
Dal tenore letterale dell'art. 181 c.p.c., ed in particolare dall'uso della congiuntiva "e" emerge che le pronunce da emettere sono due: a) l'ordine di cancellazione dalla causa dal ruolo;
b) la dichiarazione di estinzione del processo, che devono evidentemente essere emesse d'ufficio, senza alcuna sollecitazione di parte, mentre non viene specificata la forma di tali provvedimenti.
III - Anteriormente alla novella del 2008, l'art. 181 c.p.c. stabiliva, al contrario,
l'adozione del solo provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo, in virtù del quale il processo non veniva subito definito, ma rimaneva pendente, sia pure in stato di quiescenza, nell'attesa della riassunzione ad iniziativa di una delle parti ovvero della estinzione, decorso il termine di un anno.
La norma stabiliva, altresì, espressamente che il provvedimento di cancellazione fosse adottato con ordinanza non impugnabile, in ogni caso, coerente con la natura del ordinatoria del provvedimento, che non poneva termine al processo.
L'attuale formulazione dell'art. 181 c.p.c., al contrario, espressamente contempla la previsione della dichiarazione di estinzione del processo, come pronuncia immediatamente conseguente all'ordine di cancellazione dalla causa dal ruolo, ossia l'adozione di un provvedimento che pone termine al processo e preclude una sua riassunzione.
Si pone, dunque, il problema della forma del provvedimento di estinzione, ed in particolar modo se esso vada adottato con ordinanza ovvero con sentenza, come appare preferibile a questo giudice.
IV - Tale dubbio si giustifica, in particolar modo, alla luce del fatto che la novella del 2008 ha del tutto abrogato il riferimento alla forma del provvedimento come
"ordinanza non impugnabile", abrogazione che è diretta conseguenza del fatto che la nuova prescrizione dell'immediata dichiarazione di estinzione impedisce la riassunzione della causa ex art. 307 c.p.c., mentre la non impugnabilità dell'ordinanza con cui si ordina la cancellazione della causa si giustificava, nella previgente disciplina, con il fatto che il processo poteva proseguire con la riassunzione, sicché un eventuale errore nel disporre la cancellazione non poteva procurare pregiudizio alle parti.
L'introduzione della previsione della immediata dichiarazione di estinzione pone l'esigenza di un controllo del provvedimento dichiarativo dell'estinzione, poiché esso pone fine al processo e non si può escludere che il giudice incorra in errore sull'esistenza dei presupposti di legge per provvedere in tal senso, come nel caso di omessa comunicazione della fissazione della nuova udienza.
Alla luce di ciò si giustifica la scelta del legislatore di eliminare la previsione della forma di ordinanza non impugnabile del provvedimento di estinzione, giacché nelle altre ipotesi contemplate dal vigente ordinamento processuale il provvedimento che dichiara l'estinzione è suscettibile di controllo mediante un'impugnazione.
Nei procedimenti in cui tribunale giudica in composizione collegiale, il provvedimento con cui si dichiara l'estinzione del processo (quale che ne sia la causa) è sempre l'ordinanza, se è emesso dal giudice istruttore, mentre è sempre la sentenza, se è adottato dal collegio (cf. art. 176, primo comma, c.p.c., art. 178, secondo comma, c.p.c., art. 279, primo comma, c.p.c., art. 279, secondo comma, c.p.c., art. 307, quarto comma,
c.p.c., ed art. 308 c.p.c., primo e secondo comma, c.p.c).
Quando provvede il giudice istruttore, la tutela delle parti è assicurata dal reclamo ex art. 178 c.p.c., mentre contro la sentenza del collegio, sia che venga pronunciata a seguito del reclamo all'ordinanza del giudice istruttore, ai sensi dell'art. 308 c.p.c., sia che venga pronunciata quando la causa è già stata rimessa dal giudice istruttore e, quindi, nella fase decisoria, è possibile proporre unicamente l'appello.
In ogni caso, la sentenza del collegio (sia quella resa su reclamo ex artt. 178 e 308
c.p.c., sia quella resa ex artt. 279 e 307 c.p.c.) è una sentenza definitiva e di mero rito, non di merito, ed è comunque un provvedimento decisorio, poiché decide sulla domanda giudiziale, negando, per ragioni processuali, la tutela giurisdizionale chiesta dalla parte.
V - Coerentemente, dunque, la legge prescrive la forma della sentenza, che è la forma tipica del provvedimento decisorio del processo di cognizione ordinario, forma corrispondente alla funzione del provvedimento, ed alla quale si coordina il sistema delle impugnazioni.
Nei procedimenti in cui, invece, il tribunale giudica in composizione monocratica, il giudice designato cumula le funzioni del giudice istruttore e quelle del collegio, ex art. 281-quater c.p.c., e, mancando il collegio, non può trovare applicazione l'art. 178 c.p.c., laddove esso prevede la reclamabilità al collegio dell'ordinanza del giudice istruttore che dichiari l'estinzione del processo (cf. Cass. 22.6.2007, n. 14592).
L'impraticabilità del rimedio del reclamo comporta che il provvedimento dichiarativo dell'estinzione non debba avere la forma dell'ordinanza, poiché altrimenti esso, da un lato, non sarebbe impugnabile con il reclamo, e, dall'altro, non sarebbe impugnabile nemmeno con l'appello, atteso che le ordinanze non sono appellabili (artt. 279, quarto comma, 323 e 339 c.p.c.), salvo espresse disposizioni di legge che stabiliscano diversamente.
Né, d'altro canto ancora, simile provvedimento sarebbe impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., dal momento che esso, in quanto contiene una decisione di mero rito, sul rapporto processuale e non sul rapporto sostanziale dedotto in giudizio, non è idoneo a produrre cosa giudicata sostanziale (art. 2909 c.c.).
VI - Si deve, pertanto, concludere che la forma appropriata che il provvedimento in questione deve assumere non è quella della ordinanza, ma quella della sentenza, trattandosi dell'unica forma idonea al raggiungimento dello scopo del provvedimento, giacché esso definisce il processo (davanti al giudice che lo emette) con una decisione in rito, che deve essere suscettibile di impugnazione, la quale non può essere altra che l'appello, mezzo generale di impugnazione delle "sentenze".
Sulla scorta delle considerazioni che precedono va, pertanto, pronunciata sentenza di estinzione del presente giudizio, ricorrendo, nel caso di specie i presupposti previsti dal combinato disposto degli artt. 181 e 309 c.p.c. (nel senso qui delineato, cfr. anche Trib.
Roma 5 dicembre 2011 n. n. 23676, in De Jure), e ciò tenuto conto della regolare comunicazione, da parte della cancelleria, del provvedimento di fissazione della nuova udienza previsto dall'art. 181 c.p.c..
Non sussiste alcuna situazione di soccombenza che giustifichi l'adozione di alcuna pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
visti gli artt. 309 e 181 c.p.c., ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
Matera, lì 18 marzo 2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Sabino Digregorio
Nessuno è comparso.
Il giudice, all'esito della camera di consiglio, decide come da sentenza che segue. TRIBUNALE DI MATERA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Matera, nella persona del Giudice del Lavoro dott. Sabino Digregorio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al NRG. 714/2017 vertente
TRA
(c.f.: ) nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Dellorusso;
-RICORRENTE -
E nato a [...] il [...] e residente in [...], Controparte_1
titolare dell'omonima Azienda Agricola (C.F.: – P.IVA : C.F._2
), rappresentato e difeso dall'avv. Erminio Marzovilli;
P.IVA_1
-RESISTENTE -
OGGETTO: retribuzione bracciante agricolo.
FATTO E DIRITTO
I - Con ricorso depositato il 29 maggio 2017, Parte_1
(originariamente difesa dall'avv. Michele Castello) rassegnava le seguenti conclusioni:
“1) ACCERTARE E DICHIARARE che la ricorrente, sig.ra ,dal Parte_1
01/09/2006 al 31/12/2011 ha prestato ininterrotta attività di lavoro subordinato non regolarizzato e comunque illegittimamente regolarizzato, qualificato e retribuito alle dipendenze dell'Azienda MAZZOTTA, in persona del titolare pro tempore, secondo le modalità indicate in premessa del presente atto e di cui ai conteggi in atti;
2) DICHIARARE ingiusto ed illegittimo il trattamento retributivo adottato nei confronti del ricorrente, giusta CCNL di settore ed art. 36 Cost.;
3) in ogni caso, ACCERTARE E DICHIARARE che nel periodo di lavoro intercorso è stato attribuito un inquadramento non corrispondente alle mansioni concretamente svolte di operaio agricolo specializzato indicato nei conteggi in atti o alle mansioni come ritenute di giustizia;
3a) ACCERTARE e DICHIARARE che per i periodi non regolarizzati derivano in ogni caso alla ricorrente le differenze a titolo di retribuzione in relazione all'orario di lavoro concretamente svolto, straordinario, diurno, ferie, ratei di tredicesima equattordicesima, riposi non goduti, lavoro festivo, TFR, come dettagliati nei conteggi in atti o come diversamente riconosciute di giustizia previo l'espletamento di CTU contabile;
3b) ACCERTARE e DICHIARARE che per i periodi regolarizzati derivano in ogni caso alla ricorrente le differenze a titolo di retribuzione in relazione all'orario di lavoro concretamente svolto, straordinario, diurno, ferie, ratei di tredicesima e quattordicesima, riposi non goduti, lavoro festivo, TFR, come dettagliati nei conteggi in atti o come diversamente riconosciute di giustizia previo l'espletamento di CTU contabile;
4) conseguentemente, CONDANNARE la società convenuta, AZIENDA MAZZOTTA, in persona del titolare pro tempore, a corrispondere alla ricorrente, in relazione all'intero periodo lavorato alle dipendenze della convenuta medesima, a titolo di retribuzione in relazione all'orario concretamente svolto, straordinario, diurno, ferie, ratei di tredicesima e quattordicesima, riposi non goduti, lavoro festivo, TFR, come dettagliati nei conteggi in atti, o come diversamente riconosciute di giustizia, secondo
l'inquadramento indicato nei medesimi conteggi in atti o secondo l'inquadramento ritenuto di giustizia, l'importo ammontante a €.34.944,24 (risultante dalla differenza tra spettante risultato dai conteggi e percepito, indicato nei medesimi conteggi) al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e al lordo dell'IRPEF o alla diversa somma di giustizia, previo espletamento della CTU contabile;
5) conseguente CONDANNARE la convenuta, azienda in persona del CP_1
legale titolare p.t. a regolarizzare a norma di legge i periodi non regolarizzati indicati nelle premesse del presente atto;
6) in subordine, a dimostrazione avvenuta in giudizio della quantità, qualità e natura delle prestazioni eseguite dalla ricorrente, dichiarare sussistere i presupposti per l'azione di risarcimento da fatto illecito, o quanto meno da indebito arricchimento ex art. 2041 e 2042 c.c. da parte della convenuta, azienda
e conseguentemente nei limiti di tale arricchimento, costituito dal CP_1
risparmio conseguito in ragione dell'art. 36 della Costituzione e delle leggi in materia, avuto riguardo alla quantità, qualità e modalità di esecuzioni delle prestazioni effettuate dalla ricorrente, condannare la convenuta, in persona del titolare pro tempore , al pagamento dell'indennizzo della correlativa diminuzione patrimoniale subita dalla ricorrente nella misura di cui ai conteggi in atti o nella diversa maggiore
o minore misura ritenuta di giustizia ex ar. 36 Costituzione o di equità.
Con vittoria di spese di giudizio, competenze con IVA e CAP come per legge;
con riserva di denuncia agli enti previdenziali competenti per le decisioni del caso;
7) da ultimo, manlevare la sig.ra , nella denegata ipotesi di non Parte_1
accoglimento della domanda, dall'eventuale condanna al pagamento delle spese processuali, in considerazione della posizione reddituale di cui alla deduzione in premessa, nonché da dichiarazione allegata in produzione (doc. 8-9)”.
Con comparsa depositata il 23 febbraio 2028 si costituiva Controparte_1
(originariamente difeso dall'av. ) il quale rassegnava le seguenti Controparte_2
conclusioni: “Voglia il Giudice adito così provvedere in ordine all'avversa domanda:
a) in via preliminare, dichiarare l'improcedibilità della domanda;
b) nel merito, rigettare le domande perché prescritte e, comunque, infondate in fatto e diritto;
c) con vittoria di spese e competenze del giudizio. Ammesse le prove come da ordinanza del 16 gennaio 2020 ed escusso Testimone_1
in data 13 giugno 2023, dopo alcuni rinvii per bonario componimento, alle udienze del
4 marzo 2025 e del 18 marzo 2025 nessuno compariva.
II - Il presente giudizio va dichiarato estinto, non essendo le parti costituite comparse all'udienza del 18 marzo 2025, precedentemente fissata il 4 marzo 2025 ex art. 309 c.p.c..: in particolare, va pronunciata la cancellazione della causa dal ruolo e disposta l'estinzione del giudizio.
Ed infatti l'art. 181, primo comma, c.p.c., come modificato nel 2008 (dall'art. 50, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legga
6 agosto 2008, n. 133), stabilisce: "Se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa un'udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo". Il successivo art. 309 c.p.c. stabilisce: "Se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza, il giudice provvede a norma del primo comma dell'art. 181".
Le norme citate trovano applicazione anche nel processo del lavoro e nei processi ad esso assimilati (come quello per le controversie in materia di locazioni: art. 447-bis c.p.c., e per le controversie agrarie: art. 47 legge 3-5-1982, n. 203), essendo questi (non già "procedimenti speciali", bensì) processi ordinari di cognizione a rito speciale (arg. ex art. 40 c.p.c).
La giurisprudenza di legittimità è da tempo consolidata nel senso che "la disciplina dell'inattività delle parti dettata dal codice di procedura civile, con riguardo sia al giudizio di primo grado che a quello di appello, si applica anche alle controversie di lavoro, non ostandovi la specialità del rito né i principi cui essa si ispira". (cf. Cass. sent. 9.3.2009, n. 5643; Cass. SS.UU. sent. 25.5.1993, n. 5839).
Dal tenore letterale dell'art. 181 c.p.c., ed in particolare dall'uso della congiuntiva "e" emerge che le pronunce da emettere sono due: a) l'ordine di cancellazione dalla causa dal ruolo;
b) la dichiarazione di estinzione del processo, che devono evidentemente essere emesse d'ufficio, senza alcuna sollecitazione di parte, mentre non viene specificata la forma di tali provvedimenti.
III - Anteriormente alla novella del 2008, l'art. 181 c.p.c. stabiliva, al contrario,
l'adozione del solo provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo, in virtù del quale il processo non veniva subito definito, ma rimaneva pendente, sia pure in stato di quiescenza, nell'attesa della riassunzione ad iniziativa di una delle parti ovvero della estinzione, decorso il termine di un anno.
La norma stabiliva, altresì, espressamente che il provvedimento di cancellazione fosse adottato con ordinanza non impugnabile, in ogni caso, coerente con la natura del ordinatoria del provvedimento, che non poneva termine al processo.
L'attuale formulazione dell'art. 181 c.p.c., al contrario, espressamente contempla la previsione della dichiarazione di estinzione del processo, come pronuncia immediatamente conseguente all'ordine di cancellazione dalla causa dal ruolo, ossia l'adozione di un provvedimento che pone termine al processo e preclude una sua riassunzione.
Si pone, dunque, il problema della forma del provvedimento di estinzione, ed in particolar modo se esso vada adottato con ordinanza ovvero con sentenza, come appare preferibile a questo giudice.
IV - Tale dubbio si giustifica, in particolar modo, alla luce del fatto che la novella del 2008 ha del tutto abrogato il riferimento alla forma del provvedimento come
"ordinanza non impugnabile", abrogazione che è diretta conseguenza del fatto che la nuova prescrizione dell'immediata dichiarazione di estinzione impedisce la riassunzione della causa ex art. 307 c.p.c., mentre la non impugnabilità dell'ordinanza con cui si ordina la cancellazione della causa si giustificava, nella previgente disciplina, con il fatto che il processo poteva proseguire con la riassunzione, sicché un eventuale errore nel disporre la cancellazione non poteva procurare pregiudizio alle parti.
L'introduzione della previsione della immediata dichiarazione di estinzione pone l'esigenza di un controllo del provvedimento dichiarativo dell'estinzione, poiché esso pone fine al processo e non si può escludere che il giudice incorra in errore sull'esistenza dei presupposti di legge per provvedere in tal senso, come nel caso di omessa comunicazione della fissazione della nuova udienza.
Alla luce di ciò si giustifica la scelta del legislatore di eliminare la previsione della forma di ordinanza non impugnabile del provvedimento di estinzione, giacché nelle altre ipotesi contemplate dal vigente ordinamento processuale il provvedimento che dichiara l'estinzione è suscettibile di controllo mediante un'impugnazione.
Nei procedimenti in cui tribunale giudica in composizione collegiale, il provvedimento con cui si dichiara l'estinzione del processo (quale che ne sia la causa) è sempre l'ordinanza, se è emesso dal giudice istruttore, mentre è sempre la sentenza, se è adottato dal collegio (cf. art. 176, primo comma, c.p.c., art. 178, secondo comma, c.p.c., art. 279, primo comma, c.p.c., art. 279, secondo comma, c.p.c., art. 307, quarto comma,
c.p.c., ed art. 308 c.p.c., primo e secondo comma, c.p.c).
Quando provvede il giudice istruttore, la tutela delle parti è assicurata dal reclamo ex art. 178 c.p.c., mentre contro la sentenza del collegio, sia che venga pronunciata a seguito del reclamo all'ordinanza del giudice istruttore, ai sensi dell'art. 308 c.p.c., sia che venga pronunciata quando la causa è già stata rimessa dal giudice istruttore e, quindi, nella fase decisoria, è possibile proporre unicamente l'appello.
In ogni caso, la sentenza del collegio (sia quella resa su reclamo ex artt. 178 e 308
c.p.c., sia quella resa ex artt. 279 e 307 c.p.c.) è una sentenza definitiva e di mero rito, non di merito, ed è comunque un provvedimento decisorio, poiché decide sulla domanda giudiziale, negando, per ragioni processuali, la tutela giurisdizionale chiesta dalla parte.
V - Coerentemente, dunque, la legge prescrive la forma della sentenza, che è la forma tipica del provvedimento decisorio del processo di cognizione ordinario, forma corrispondente alla funzione del provvedimento, ed alla quale si coordina il sistema delle impugnazioni.
Nei procedimenti in cui, invece, il tribunale giudica in composizione monocratica, il giudice designato cumula le funzioni del giudice istruttore e quelle del collegio, ex art. 281-quater c.p.c., e, mancando il collegio, non può trovare applicazione l'art. 178 c.p.c., laddove esso prevede la reclamabilità al collegio dell'ordinanza del giudice istruttore che dichiari l'estinzione del processo (cf. Cass. 22.6.2007, n. 14592).
L'impraticabilità del rimedio del reclamo comporta che il provvedimento dichiarativo dell'estinzione non debba avere la forma dell'ordinanza, poiché altrimenti esso, da un lato, non sarebbe impugnabile con il reclamo, e, dall'altro, non sarebbe impugnabile nemmeno con l'appello, atteso che le ordinanze non sono appellabili (artt. 279, quarto comma, 323 e 339 c.p.c.), salvo espresse disposizioni di legge che stabiliscano diversamente.
Né, d'altro canto ancora, simile provvedimento sarebbe impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., dal momento che esso, in quanto contiene una decisione di mero rito, sul rapporto processuale e non sul rapporto sostanziale dedotto in giudizio, non è idoneo a produrre cosa giudicata sostanziale (art. 2909 c.c.).
VI - Si deve, pertanto, concludere che la forma appropriata che il provvedimento in questione deve assumere non è quella della ordinanza, ma quella della sentenza, trattandosi dell'unica forma idonea al raggiungimento dello scopo del provvedimento, giacché esso definisce il processo (davanti al giudice che lo emette) con una decisione in rito, che deve essere suscettibile di impugnazione, la quale non può essere altra che l'appello, mezzo generale di impugnazione delle "sentenze".
Sulla scorta delle considerazioni che precedono va, pertanto, pronunciata sentenza di estinzione del presente giudizio, ricorrendo, nel caso di specie i presupposti previsti dal combinato disposto degli artt. 181 e 309 c.p.c. (nel senso qui delineato, cfr. anche Trib.
Roma 5 dicembre 2011 n. n. 23676, in De Jure), e ciò tenuto conto della regolare comunicazione, da parte della cancelleria, del provvedimento di fissazione della nuova udienza previsto dall'art. 181 c.p.c..
Non sussiste alcuna situazione di soccombenza che giustifichi l'adozione di alcuna pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
visti gli artt. 309 e 181 c.p.c., ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
Matera, lì 18 marzo 2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Sabino Digregorio