TRIB
Sentenza 12 luglio 2025
Sentenza 12 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/07/2025, n. 1088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1088 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2025 |
Testo completo
n. rg7090 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Eva SCALFATI - Presidente-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel -
Dott.ssa - Giulia D'Alessandro Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7090 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
[...]
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1
dall'avv. CIBELLI MARIA presso il quale elettivamente domicilia in
Pozzuoli alla traversa via Solfatara n.11,
E
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, CP_1
dall'avv. CIBELLI MARIA presso il quale elettivamente domicilia in
Pozzuoli alla traversa via Solfatara n.11,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 07/04/2025 e Parte_1 [...]
premettendo di aver contratto matrimonio in Pozzuoli il CP_1
21/05/2012 e che dalla loro unione nascevano due minori: , Per_1
nato il [...], e ata il 3.06.2015, riferendo che tra le parti, in Per_2
1 seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli in data 28.09.2022, era intervenuta separazione in forza di Pt_2
n.6663/2022 del 29.09.2022 resa nel procedimento RG 16030/2022, chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“I coniugi con il divorzio continueranno ad avere l'obbligo del reciproco rispetto;
1. La Signora é casalinga percettrice di assegno di inclusione e di assegno Pt_1
unico al 100%; mentre il Sig. è disoccupato svolge lavori saltuari e CP_1
vive con la madre.
2. Relativamente all'affido entrambi-i genitori avranno l'affido condiviso dei minori con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale sui figli minori
e Per_1 Per_2
3. Relativamente alla casa coniugale si precisa che l'abitazione è un alloggio comunale di cui risulta assegnataria la Signora che la abita con i suoi Pt_1
figli e sita in Pozzuoli alla Via I. Calpurnio 23; mentre il Sig. CP_1
risiede in Giugliano in Campania alla Via Vicinale Reginella Parco Fiore
70.
4. Per la regolamentazione delle visite padre-figli verrà adottato un regime di visita libero dato l'ottimo rapporto esistente tra di loro;
solo in caso di disaccordo si seguirà il seguente calendario. Il padre terrà con sé i figli il martedì e il giovedì dalle 16,00 alle 20,00 per due fine settimana a settimane
2 alterne dal sabato mattina alle ore 12,00 fino alla domenica alle ore 20,00 con pernottamento. Per il periodo estivo il Sig. terra con sé i figli per CP_1
15 giorni consecutivi o frazionati a luglio o agosto da comunicare alla signora entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno. Per le festività natalizie il Pt_1
padre terra con sé i figli, ad anni alterni, il 31 dicembre e il 1° gennaio e
l'anno successivo il 24 e il 25 dicembre. Lo stesso dicasi per le festività pasquali il padre terra con sé i figli ad anni alterni il giorno di Pasqua e
l'anno successivo il giorno di Pasquetta con orari da concordare.
Si precisa nell'esclusivo interesse dei minori che in accordo tra i genitori, e soprattutto nel rispetto della volontà dei minori e delle loro esigenze personali, scolastiche e extrascolastiche i giorni, gli orari potranno variare.
•
5. Il Sig. si obbliga a versare alla moglie quale contributo per il CP_1
mantenimento dei figli minori la somma mensile di euro 400,00. Detta somma, rimasta invariata rispetto alla separazione in quanto viene integrata con la metà dell'assegno unico spettante al Signor visto che è CP_1
devoluto al 100% alla Signora verrà versata entro e non oltre il 27 Pt_1
di ogni mese e verrà rivalutata annualmente, secondo gli indici Istat.
Entrambi i coniugi si obbligano a contribuire al 50% delle spese straordinarie relative ai figli, come da protocollo del Tribunale di Napoli.
•
6. Entrambi i coniugi rinunciano espressamente all'assegno divorzile avendo entrambi capacità di reddito per la giovane età.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare;
) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi dei minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
3 Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto del minore
, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme Per_1
ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai ricorrenti a Pozzuoli il 21/05/2012 (atto n.37, parte II, s. A, reg. Atti Matrimonio anno 2012);
• omologa le condizioni pattuite dai coniugi,
• prende atto delle ulteriori pattuizioni,
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Pozzuoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238,
49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 27/06/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Eva SCALFATI
4 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Eva SCALFATI - Presidente-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel -
Dott.ssa - Giulia D'Alessandro Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7090 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
[...]
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1
dall'avv. CIBELLI MARIA presso il quale elettivamente domicilia in
Pozzuoli alla traversa via Solfatara n.11,
E
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, CP_1
dall'avv. CIBELLI MARIA presso il quale elettivamente domicilia in
Pozzuoli alla traversa via Solfatara n.11,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 07/04/2025 e Parte_1 [...]
premettendo di aver contratto matrimonio in Pozzuoli il CP_1
21/05/2012 e che dalla loro unione nascevano due minori: , Per_1
nato il [...], e ata il 3.06.2015, riferendo che tra le parti, in Per_2
1 seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli in data 28.09.2022, era intervenuta separazione in forza di Pt_2
n.6663/2022 del 29.09.2022 resa nel procedimento RG 16030/2022, chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“I coniugi con il divorzio continueranno ad avere l'obbligo del reciproco rispetto;
1. La Signora é casalinga percettrice di assegno di inclusione e di assegno Pt_1
unico al 100%; mentre il Sig. è disoccupato svolge lavori saltuari e CP_1
vive con la madre.
2. Relativamente all'affido entrambi-i genitori avranno l'affido condiviso dei minori con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale sui figli minori
e Per_1 Per_2
3. Relativamente alla casa coniugale si precisa che l'abitazione è un alloggio comunale di cui risulta assegnataria la Signora che la abita con i suoi Pt_1
figli e sita in Pozzuoli alla Via I. Calpurnio 23; mentre il Sig. CP_1
risiede in Giugliano in Campania alla Via Vicinale Reginella Parco Fiore
70.
4. Per la regolamentazione delle visite padre-figli verrà adottato un regime di visita libero dato l'ottimo rapporto esistente tra di loro;
solo in caso di disaccordo si seguirà il seguente calendario. Il padre terrà con sé i figli il martedì e il giovedì dalle 16,00 alle 20,00 per due fine settimana a settimane
2 alterne dal sabato mattina alle ore 12,00 fino alla domenica alle ore 20,00 con pernottamento. Per il periodo estivo il Sig. terra con sé i figli per CP_1
15 giorni consecutivi o frazionati a luglio o agosto da comunicare alla signora entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno. Per le festività natalizie il Pt_1
padre terra con sé i figli, ad anni alterni, il 31 dicembre e il 1° gennaio e
l'anno successivo il 24 e il 25 dicembre. Lo stesso dicasi per le festività pasquali il padre terra con sé i figli ad anni alterni il giorno di Pasqua e
l'anno successivo il giorno di Pasquetta con orari da concordare.
Si precisa nell'esclusivo interesse dei minori che in accordo tra i genitori, e soprattutto nel rispetto della volontà dei minori e delle loro esigenze personali, scolastiche e extrascolastiche i giorni, gli orari potranno variare.
•
5. Il Sig. si obbliga a versare alla moglie quale contributo per il CP_1
mantenimento dei figli minori la somma mensile di euro 400,00. Detta somma, rimasta invariata rispetto alla separazione in quanto viene integrata con la metà dell'assegno unico spettante al Signor visto che è CP_1
devoluto al 100% alla Signora verrà versata entro e non oltre il 27 Pt_1
di ogni mese e verrà rivalutata annualmente, secondo gli indici Istat.
Entrambi i coniugi si obbligano a contribuire al 50% delle spese straordinarie relative ai figli, come da protocollo del Tribunale di Napoli.
•
6. Entrambi i coniugi rinunciano espressamente all'assegno divorzile avendo entrambi capacità di reddito per la giovane età.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare;
) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi dei minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
3 Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto del minore
, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme Per_1
ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai ricorrenti a Pozzuoli il 21/05/2012 (atto n.37, parte II, s. A, reg. Atti Matrimonio anno 2012);
• omologa le condizioni pattuite dai coniugi,
• prende atto delle ulteriori pattuizioni,
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Pozzuoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238,
49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 27/06/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Eva SCALFATI
4 5