Sentenza 23 giugno 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/06/2004, n. 11713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11713 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAVAGNANI Erminio - Presidente -
Dott. BATTIMIELLO Bruno - Consigliere -
Dott. MINICHIELLO Florindo - Consigliere -
Dott. COLETTI Gabriella - Consigliere -
Dott. MORCAVALLO Ulpiano - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OL RM, domiciliata in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato ALFONSO LUIGI MARRA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 3041/01 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 09/07/01 - R.G.N. 40895/95;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 29/04/04 dal Consigliere Dott. Ulpiano MORCAVALLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IANNELLI Domenico che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Napoli, pronunciando sull'appello di OL AR, quale tutrice di UR LE, ha ritenuto, relativamente a ratei di prestazioni assistenziali dovuti dal Ministero dell'interno, ma versati con ritardo rispetto al momento di maturazione del relativo credito e, tuttavia, senza le necessario maggiorazioni per interessi e rivalutazione, che il diritto a tali accessori sia soggetto a prescrizione quinquennale. In applicazione di questo principio, ha rigettato l'appello proposto avverso la sentenza pretorile che, decidendo sulla domanda avente ad oggetto il pagamento dei suddetti accessori, aveva ritenuto applicabile siffatta prescrizione. La parte privata suindicata ha proposto ricorso per Cassazione con un unico motivo;
il Ministero ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
La parte ricorrente, denunciando la violazione degli art. 129 r.d.l. 4 ottobre 1935 n. 1827, 429, terzo comma, cod. proc. civ., 2946 e 2948 cod. civ. nonché illogica motivazione, assume che nel caso di specie operi, non la prescrizione breve applicata dal giudice a quo, ma quella decennale, con decorrenza, per le somme calcolate sul primo rateo dal centoventunesimo giorno successivo alla presentazione della domanda di prestazione e, per le somme calcolate con riferimento ai ratei successivi, dalla scadenza di ciascuno di essi. Il ricorso è fondato.
Va innanzitutto rilevato che la presente fattispecie si sottrae all'applicabilità dell'art. 16, sesto comma, della legge n. 412/'91, stante - alla stregua delle indicazioni della sentenza e di parte ricorrente - l'anteriorità, rispetto ad essa, della data di maturazione dei ratei delle prestazioni corrisposti in ritardo (v. Cass., sez. un. n. 5895/'96). Si osserva, poi, che le Sezioni unite di questa Corte, con sentenza 25 luglio 2002, n. 10955, dando, da un lato, continuità ad orientamenti sostanzialmente consolidati della giurisprudenza di legittimità in tema di durata della prescrizione del diritto ad interessi e rivalutazione dovuti su ratei di prestazioni assistenziali corrisposti in ritardo e, dall'altro lato, risolvendo il contrasto insorto nella stessa giurisprudenza circa il potere officioso di applicazione ed norme di previsione di un termine prescrizionale diverso da quello invocato dalla parte che abbia eccepito il relativo fatto estintivo del diritto in contestazione, hanno sancito i seguenti principi:
"a) a seguito della sentenza n. 156 del 1991 della Corte Costituzionale - che ha esteso anche ai crediti previdenziali la disciplina dettata dall'art. 429 cod. proc. civ. in materia di crediti di lavoro - la rivalutazione monetaria e gli interessi legali costituiscono una componente essenziale del credito dell'assicurato, nel senso che esso, maggiorato di tali elementi, rappresenta, nel tempo, l'originario credito dell'assicurato nel suo reale valore man mano aggiornato;
la disciplina legale applicabile è pertanto sempre ed unicamente quella per lo specifico credito previdenziale dedotto in giudizio, con la conseguente impossibilità di ritenere assoggettata la porzione di credito contabilmente imputabile a rivalutazione e interessi ad un regime prescrizionale diverso da quello proprio ascrivibile a somma capitale.
b) alle componenti essenziali di ratei di prestazioni previdenziali o assistenziali non liquidate si applica la prescrizione ordinaria decennale e non quella quinquennale, che presuppone la liquidità del credito, da intendere non secondo la nozione comune desumibile dall'art. 1282 c.c., ma quale effetto del completamento del procedimento amministrativo di erogazione della spesa e cioè come messa a disposizione delle somme a favore dell'avente diritto, secondo quanto reso palese dal disposto dell'art. 129 del r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, a norma del quale si prescrivono in cinque anni, a favore dell'istituto, le rate di pensione "non riscosse". Ne consegue che il diritto di credito relativo a qualsiasi somma (ivi compresa quella per rivalutazione e interessi, costituente parte integrante del credito base) che non sia stata posta in riscossione si prescrive nel termine di dieci anni, trattandosi di credito non liquido ai sensi e per gli effetti del citato art. 129. c) Il credito per la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, dovuti sui ratei delle prestazioni assistenziali, spettanti agli invalidi civili e loro corrisposti in ritardo, si prescrive in dieci anni a decorrere, per le somme calcolate sul primo rateo, dal centoventunesimo giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa di prestazione e, per le somme calcolate con riferimento ai ratei successivi, dalla scadenza di ciascuno di essi, senza che possa attribuirsi al mero pagamento dei ratei arretrati l'effetto interruttivo di cui all'art. 2944 c.c., salvo che il solvens non abbia considerato parziale il pagamento stesso, con riserva di provvedere successivamente al versamento di somme ulteriori;
e senza che possa il pagamento della sola somma capitale ritenersi sufficiente a costituire liquidazione della prestazione, tale da determinare l'applicabilità della prescrizione quinquennale. d) In tema di prescrizione estintiva, elemento costitutivo della relativa eccezione è l'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio, mentre la determinazione della durata di questa, necessaria per il verificarsi dell'effetto estintivo, si configura come una quaestio iuris concernente l'identificazione del diritto stesso e del regime prescrizionale per esso previsto dalla legge. Ne consegue che la riserva alla parte del potere di sollevare l'eccezione implica che ad essa sia fatto onere soltanto di allegare il menzionato elemento costitutivo e di manifestare la volontà di profittare di quell'effetto, non anche di indicare direttamente o indirettamente (cioè attraverso specifica menzione della durata dell'inerzia) le norme applicabili al caso di specie, l'identificazione delle quali spetta al potere - dovere del giudice, di guisa che, da un lato, non incorre nelle preclusioni di cui agli artt. 416 e 437 c.p.c. la parte che, proposta originariamente un'eccezione di prescrizione quinquennale, invochi nel successivo corso del giudizio la prescrizione ordinaria decennale, o viceversa;
e, dall'altro lato, il riferimento della parte ad uno di tali termini non priva il giudice del potere officioso di applicazione (previa attivazione del contraddittorio sulla relativa questione) di una norma di previsione di un termine diverso".
Alla stregua di questi principi - dai quali non reputa la Corte di doversi discostare -, il ricorso merita accoglimento, perché il Tribunale ha erroneamente ritenuto applicabile la prescrizione quinquennale, estranea, invece, al caso di specie, nel quale, peraltro, neanche l'adempimento parziale dell'obbligazione da parte Ministero, avente ad oggetto il pagamento dei ratei arretrati nella sola misura della somma capitale, poteva indurre a ritenere intervenuta la "liquidazione", ai sensi e per gli effetti di cui sopra, della prestazione ulteriore, riferibile solo contabilmente al titolo degli interessi e della rivalutazione, ma causalmente imputabile, come s'è detto, allo stesso titolo della prestazione principale, quale parte integrante della medesima. Difettano le condizioni per provvedere alla decisione della causa nel merito, poiché la ritenuta applicabilità di una norma di previsione della durata del termine prescrizionale, diversa da quella applicata dal giudice del merito, implica rinnovazione, nella ricordata osservanza del principio del contraddittorio, degli accertamenti necessari per stabilire, in relazione alla diversa dimensione temporale del fatto estintivo, se questo siasi effettivamente compiuto e, in ipotesi negativa, in quale diversa misura debba essere quantificato il credito vantato dalla parte privata: ciò che compete esclusivamente al giudice del merito, giusta il principio per cui la cassazione sostitutiva con pronuncia nel merito non può avere luogo quando la pronuncia caducatoria renda rilevante Tesarne di questioni non esaminate dal giudice a quo (Cass. 2 giugno 2000, n. 7367; Id., 25 marzo 1996, n. 2629; id., 16 marzo 1996, n. 2238; id., 24 novembre 1995, n. 12145). La Cassazione non può, dunque, avvenire che con rinvio ad altro giudice, il quale procederà a tali accertamenti, uniformandosi ai sopra riferiti principi di diritto.
Allo stesso giudice - che si designa nella Corte d'appello di Napoli, in funzione di giudice del lavoro - si rimette altresì, ai sensi dell'art. 385, terzo comma, cod. proc. civ., il regolamento delle spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d'appello di Napoli. Così deciso in Roma, il 29 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2004