CA
Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 23/05/2025, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.LAV 101/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento Sezione per le CONTROVERSIE DI
LAVORO, riunita in composizione collegiale nelle persone dei Signori
Magistrati:
Dott. Ugo Cingano Presidente rel.
Dott.ssa Camilla Gattiboni Consigliere
Dott.ssa Adriana De Tommaso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile per le CONTROVERSIE DI LAVORO in grado di appello promossa con ricorso depositato come in atti ed iscritta a ruolo in data 04.10.2022 al n. 101/2022 R.G. LAVORO promossa con ricorso d.d. 04.10.2022
DA
(C.F. e P.IVA Parte_1
, in persona del suo Presidente pro tempore, P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Giacomo Bernardi (C.F.
– PEC: C.F._1
, dall'avv. Monica Manica Email_1
(C.F. – PEC: C.F._2
e dall'avv. Viviana Biasetti (C.F. Email_2
– PEC: C.F._3 Email_3 ed elettivamente domiciliata presso l'avv. Monica Manica nella sede
1 dell'Avvocatura della Provincia di Trento sita in Trento (TN), Piazza
Dante n. 15, giusta mandato telematico in atti.
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa CP_1 C.F._4 dall'Avv. Christian Gecele (C.F. - PEC: C.F._5
del Foro di ed Email_4 Pt_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Trento (TN), via
Grazioli n. 75, giusta mandato telematico in atti
APPELLATO
OGGETTO: Altre ipotesi
Causa ritenuta in decisione sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
DI PARTE APPELLANTE:
- in accoglimento del presente appello, per i motivi tutti esposti, riformare la sentenza del Tribunale di Trento sezione lavoro n.
44/2022 del 5 aprile 2022, nella parte in cui: a) Accoglie l'eccezione, sollevata in via riconvenzionale dalla convenuta di CP_1 compensazione impropria in misura equivalente a quella in cui è stata accolta la domanda di rivalsa proposta in via principale dall'ente ricorrente (punto 2 del Parte_1
P.Q.M.
). b) dichiara l'estinzione dalla data odierna (5 aprile 2022), per compensazione impropria, dei crediti sub 1. e 2. (punto 3 del
P.Q.M.
)
e per l'effetto disporre che la Provincia autonoma di Trento nulla deve alla dott.sa a titolo di risarcimento danni per i fatti di CP_1 causa, ovvero in denegato subordine, ridurre l'importo dovuto nella misura equa di giustizia. Con vittoria e/o compensazione di spese e onorari.
2 DI PARTE APPELLATA:
Voglia la Corte d'Appello di Trento. In via principale: rigettare il gravame con integrale conferma della sentenza impugnata. in via subordinata: ridurre il quantum dell'obbligazione restitutoria a carico della resistente per tutte le eccezioni, ragioni ed i motivi indicati in narrativa e tenuto conto dei controcrediti risarcitori tutti vantati dalla resistente. Spese di lite rifuse, oltre accessori di legge. In via istruttoria: si omette
FATTO E MOTIVI
La conveniva in giudizio innanzi al Parte_1 tribunale di Trento, sez. lavoro, e chiedeva CP_1 pronuncia di condanna al pagamento di€ 42.309,00 anticipati alla convenuta a titolo spese legali da essa sostenute per la propria difesa in un procedimento penale per reati ex artt. 110 e 479 CP.
Si costituiva ritualmente parte convenuta, che insisteva per il rigetto della domanda e proponeva domanda riconvenzionale risarcitoria fondata sul presupposto che il suo comportamento, da cui era scaturito il procedimento penale, era stato posto in essere in adempimento a precise direttive e consolidate prassi degli uffici provinciali .
All'esito dell'istruttoria veniva pronunciata sentenza con la quale il Parte tribunale accertava il diritto della ad ottenere il rimborso richiesto ma lo compensava con equivalente diritto risarcitorio della convenuta. Parte appellava la predetta sentenza al fine di ottenere pronuncia di riforma della decisione.
Si costituiva parte appellata che chiedeva il rigetto dell'impugnazione.
Tuttavia le parti intraprendevano trattative chiedendo vari rinvii.
All'udienza del 24.04.2025 nessuno compariva per cui la causa era rinviata ex art. 309 cpc.
Alla successiva udienza del 08.05.2025 nessuno compariva.
Verificata la regolarità delle comunicazioni, non resta pertanto che dichiarare estinta la causa e disporne la cancellazione dal ruolo.
3
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 101/2022 RG
LAV, così provvede :
Visti gli artt.309 e 181 cpc ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
Trento 08.05.2025
Pres.est.
Dr. Ugo Cingano Il Cancelliere
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento Sezione per le CONTROVERSIE DI
LAVORO, riunita in composizione collegiale nelle persone dei Signori
Magistrati:
Dott. Ugo Cingano Presidente rel.
Dott.ssa Camilla Gattiboni Consigliere
Dott.ssa Adriana De Tommaso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile per le CONTROVERSIE DI LAVORO in grado di appello promossa con ricorso depositato come in atti ed iscritta a ruolo in data 04.10.2022 al n. 101/2022 R.G. LAVORO promossa con ricorso d.d. 04.10.2022
DA
(C.F. e P.IVA Parte_1
, in persona del suo Presidente pro tempore, P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Giacomo Bernardi (C.F.
– PEC: C.F._1
, dall'avv. Monica Manica Email_1
(C.F. – PEC: C.F._2
e dall'avv. Viviana Biasetti (C.F. Email_2
– PEC: C.F._3 Email_3 ed elettivamente domiciliata presso l'avv. Monica Manica nella sede
1 dell'Avvocatura della Provincia di Trento sita in Trento (TN), Piazza
Dante n. 15, giusta mandato telematico in atti.
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa CP_1 C.F._4 dall'Avv. Christian Gecele (C.F. - PEC: C.F._5
del Foro di ed Email_4 Pt_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Trento (TN), via
Grazioli n. 75, giusta mandato telematico in atti
APPELLATO
OGGETTO: Altre ipotesi
Causa ritenuta in decisione sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
DI PARTE APPELLANTE:
- in accoglimento del presente appello, per i motivi tutti esposti, riformare la sentenza del Tribunale di Trento sezione lavoro n.
44/2022 del 5 aprile 2022, nella parte in cui: a) Accoglie l'eccezione, sollevata in via riconvenzionale dalla convenuta di CP_1 compensazione impropria in misura equivalente a quella in cui è stata accolta la domanda di rivalsa proposta in via principale dall'ente ricorrente (punto 2 del Parte_1
P.Q.M.
). b) dichiara l'estinzione dalla data odierna (5 aprile 2022), per compensazione impropria, dei crediti sub 1. e 2. (punto 3 del
P.Q.M.
)
e per l'effetto disporre che la Provincia autonoma di Trento nulla deve alla dott.sa a titolo di risarcimento danni per i fatti di CP_1 causa, ovvero in denegato subordine, ridurre l'importo dovuto nella misura equa di giustizia. Con vittoria e/o compensazione di spese e onorari.
2 DI PARTE APPELLATA:
Voglia la Corte d'Appello di Trento. In via principale: rigettare il gravame con integrale conferma della sentenza impugnata. in via subordinata: ridurre il quantum dell'obbligazione restitutoria a carico della resistente per tutte le eccezioni, ragioni ed i motivi indicati in narrativa e tenuto conto dei controcrediti risarcitori tutti vantati dalla resistente. Spese di lite rifuse, oltre accessori di legge. In via istruttoria: si omette
FATTO E MOTIVI
La conveniva in giudizio innanzi al Parte_1 tribunale di Trento, sez. lavoro, e chiedeva CP_1 pronuncia di condanna al pagamento di€ 42.309,00 anticipati alla convenuta a titolo spese legali da essa sostenute per la propria difesa in un procedimento penale per reati ex artt. 110 e 479 CP.
Si costituiva ritualmente parte convenuta, che insisteva per il rigetto della domanda e proponeva domanda riconvenzionale risarcitoria fondata sul presupposto che il suo comportamento, da cui era scaturito il procedimento penale, era stato posto in essere in adempimento a precise direttive e consolidate prassi degli uffici provinciali .
All'esito dell'istruttoria veniva pronunciata sentenza con la quale il Parte tribunale accertava il diritto della ad ottenere il rimborso richiesto ma lo compensava con equivalente diritto risarcitorio della convenuta. Parte appellava la predetta sentenza al fine di ottenere pronuncia di riforma della decisione.
Si costituiva parte appellata che chiedeva il rigetto dell'impugnazione.
Tuttavia le parti intraprendevano trattative chiedendo vari rinvii.
All'udienza del 24.04.2025 nessuno compariva per cui la causa era rinviata ex art. 309 cpc.
Alla successiva udienza del 08.05.2025 nessuno compariva.
Verificata la regolarità delle comunicazioni, non resta pertanto che dichiarare estinta la causa e disporne la cancellazione dal ruolo.
3
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 101/2022 RG
LAV, così provvede :
Visti gli artt.309 e 181 cpc ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
Trento 08.05.2025
Pres.est.
Dr. Ugo Cingano Il Cancelliere
4