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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 11/04/2025, n. 1256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1256 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3768/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott. Stefano Guglielmi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3768/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 ZERAUSCHEK SIMONE e dell'avv. FOCACCI AVERARDO ( ) VIA IPPOLITO PINDEMONTE 69 50100 FIRENZE;
, C.F._2 elettivamente domiciliato in via Ippolito Pindemonte 69 50124 Firenze presso il difensore avv. ZERAUSCHEK SIMONE
ATTORE contro
(C.F. , con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. DURO CORONI MASSIMILIANO elettivamente domiciliato in VIALE DEI MILLE, 30 FIRENZE presso il difensore avv. DURO CORONI MASSIMILIANO
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione - art. 118 disp. Att. cod. proc. civ.-
Con atto di precetto notificato a mezzo posta elettronica certificata in data 21.3.2024, il intimava al signor di Controparte_1 Parte_2
corrispondergli il complessivo importo per capitale, spese ed interessi di Euro
24.601,45 in forza del decreto ingiuntivo n. 3298/2023 emesso da questo Tribunale in data 9.10.2023 provvisoriamente esecutivo a chiusura del procedimento monitorio iscritto al ruolo con r.g. n. 10106/2023 ritualmente notificato a mezzo posta elettronica pagina 1 di 6 certificata in data 14.10.2023 unitamente ad altro precedente atto di precetto.
Avverso detta intimazione di pagamento, con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo posta elettronica in data 28.3.2025, ha proposto Parte_1 opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, co. 1 c.p.c. adducendo in buona sostanza sia il difetto di solidarietà tra gli ingiunti per essere il credito ivi intimato di natura ereditaria dovendo nel caso trovare applicazione la regola dettata dall'art. 752
c.c. a mente del quale “i coeredi contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e pesi ereditari in proporzione delle loro quote ereditarie (…)” sia la non debenza degli interessi nella misura di mora anziché legale formulando le seguenti conclusioni:
“Voglia il TRIBUNALE DI FIRENZE, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e reietta, a) IN TESI E NEL MERITO accogliere l'opposizione all'atto di precetto notificato in data 21/3/2024 per tutti i motivi esposti in premessa e in narrativa e conseguentemente dichiararlo invalido, ovvero annullarlo, o renderlo nullo e/o inefficacie;
b) SEMPRE IN TESI E NEL MERITO accogliere la domanda di responsabilità ex art. 96 cpc. per avere il Controparte_2
in persona dell'Amministratore p.t., agito giudizialmente almeno con colpa
[...] grave e per l'effetto CONDANNARLO al risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa. IN TUTTI I CASI con vittoria di anticipazioni, spese e competenze di
Avvocato di cui al D.M.n.55/2014 e rimborso spese a forfait 15% oltre CAP ed IVA come per legge”.
Il si costituiva con comparsa depositata per Controparte_1 via telematica in data 8.4.2024 eccependo l'infondatezza in fatto e diritto della domanda quanto al primo motivo di opposizione per essere i comproprietari dell'appartamento ovvero del piano o della porzione di piano, inteso quale unità immobiliare, tenuti tutti ad adempiere le obbligazioni condominiali in via solidale per l'intero; quanto agli interessi per essere questi previsti dal titolo esecutivo nella misura di mora;
quindi rassegnava le seguenti conclusioni: “la S.V. Ill.ma voglia Nel merito: rigettare le domande formulate dal Sig. in quanto infondate in fatto e diritto e per Pt_1
l'effetto confermare l'atto di precetto opposto. In ogni caso con vittoria di spese e competenze”.
All'udienza di prima comparizione del 4.7.2024 in assenza di istanze istruttorie il
Tribunale considerato il concreto oggetto della controversia – materia condominiale in relazione alla quale il D. LVO n. 28/2010 così come riformato dal D.lgs. n. 149/22
pagina 2 di 6 (c.d. Legge Cartabia) ha introdotto la mediazione obbligatoria - invitava parte attrice ad esperire tentativo effettivo di mediazione presso un organismo accreditato ai sensi dell'art. 4 D.Lvo n. 28/2010 con rinvio della causa all'udienza del 12.12.2024 nella quale, preso atto della mancata definizione per via stragiudiziale della controversia, ritenuta la causa matura per la decisione con ordinanza riservata del 13.12.2024, fissava ai sensi degli artt. 189 e 281- quinquies c.p.c. udienza di rimessione della causa in decisione al 13.3.2025, assegnando alle parti i termini previsti dall'art. 189, co. 1 nn. 1, 2 e 3 c.p.c. per il deposito di note scritte di precisazione delle conclusioni nonché di comparse conclusionali e memorie di replica.
A tale udienza tenutasi in forma cartolare secondo le modalità previste dall'art. 127
– ter c.p.c. le parti hanno precisato le proprie rispettive conclusioni ed il Tribunale ha quindi trattenuto in decisione la causa.
I
Il Tribunale osserva che sulla scorta delle emergenze di fatto e dei seguenti principi di diritto, la domanda attorea in parola è infondata e va respinta, con conseguente declaratoria come da dispositivo, per i seguenti motivi.
E' pacifico in giurisprudenza che l'obbligo di contribuire alle spese condominiali gravi sul titolare dell'unità immobiliare intesa come cosa unica e poiché i comproprietari costituiscono, rispetto al condominio, un insieme contitolare della medesima unità immobiliare, ciascuno di essi sia tenuto in solido verso il condominio;
non rileva invero il fatto che l'obbligazione derivi dalla legge anziché dal contratto, perché la regola della solidarietà riguarda ogni tipo di obbligazione e non soltanto le obbligazioni da contratto: come tale, essa è destinata ad includere anche l'obbligazione di partecipare alle spese per l'amministrazione della cosa comune, le quali trovano la loro fonte talvolta nella delibera dell'assemblea o nell'attività dell'amministratore, e talvolta direttamente nella legge. E neppure rileva che il debito si innesti su una situazione, la comunione ordinaria, dominata dal principio della quota.
In particolare, il fatto che esistano delle quote, assume rilievo esclusivamente nell'ambito dei rapporti interni tra comunisti;
la misura della quota individuata secondo legge o contratto, non implica in alcun modo un'attuazione parziaria dell'obbligazione per quanto attiene ai rapporti esterni con il creditore.
Come già più volte affermato invero dalla Corte di Cassazione la riprova della pagina 3 di 6 solidarietà tra comproprietari nei confronti del creditore per le obbligazioni assunte dai comproprietari per la cosa comune, si ricava dall'art. 1115 c.c., il quale - nel richiamare la solidarietà non come semplice dato di fatto ma come effetto giuridico - contiene anche un tratto peculiare del debito dei comproprietari per la cosa comune rispetto al generale funzionamento dei condebiti ad attuazione solidale, con la previsione della facoltà accordata a ciascun partecipante di esigere l'estinzione delle obbligazioni in solido contratte per la cosa comune, prelevando la somma occorrente dal prezzo di vendita della cosa stessa.
Del resto, l'esistenza del vincolo di solidarietà non è ostacolato neppure dal fatto che «le quote dell'unità immobiliare siano pervenute ai comproprietari in forza di due distinti titoli successori, giacché la diversità dei titoli di provenienza concerne il modo di acquisto del bene in comunione, ma non tocca la contitolarità del debito per le obbligazioni assunte dai comproprietari in relazione alla cosa comune né incide sul modo di attuazione dell'obbligazione nei rapporti con il condominio creditore» (Cfr.
Cass. 21 ottobre 2011 n. 21907).
Orbene, nel caso qui in scrutinio, i richiamati principi di diritto non possono essere derogati, come preteso da parte attrice opponente, dalla regola di diritto dettata dall'art. 752 c.c. a mente del quale «i coeredi contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e pesi ereditari in proporzione delle loro quote ereditarie, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto» giacché vi è prova in atti, peraltro, neppure puntualmente contestata, circa il fatto che lo stesso opponente fosse divenuto comproprietario dell'immobile per la quota di un sesto, al pari dei fratelli e della madre, già in data 5.11.2009, a seguito del decesso del padre (Cfr. Persona_1
visura storica catastale e ivi il riferimento alla denuncia di successione - allegata sub
Doc. n. 1 comparsa di costituzione di parte convenuta) ovvero in data antecedente alla formazione del credito azionato dal Condominio con l'atto di precetto qui opposto.
Quanto agli interessi dovuti nella misura di mora, in questa sede di opposizione pre- esecutiva, il Tribunale non può che osservare come gli stessi siano effettivamente previsti nel titolo esecutivo azionato.
Alla luce di quanto precede, nella fattispecie, la domanda deve perciò essere rigettata.
II
Venendo infine alle spese di giudizio, queste vanno decise alla stregua degli artt. 91
pagina 4 di 6 e ss cod. proc. civ., a mente di tali disposizioni il soccombente va condannato a rifondere le spese della parte vittoriosa, salvo che ricorrano gravi ed eccezionali motivi da indicare espressamente in motivazione.
Il criterio della causalità non ha una funzione sanzionatoria, prescindendo dall'elemento soggettivo della colpa del soccombente, rispondendo principalmente ad una funzione indennitaria o ripristinatoria, nel senso che la parte vittoriosa deve essere tenuta indenne delle spese sostenute per l'accertamento del suo buon diritto (o per l'accertamento dell'inesistenza del diritto altrui), pena la vanificazione del principio di rilevanza costituzionale del diritto di difesa in giudizio posto dall'art. 24 Cost. (cfr.
Cass. civ. sez. 3 15.07.2008 n. 19456; Cass. civ., sez. 3, 20.02.2014 n. 4074; Cass. civ., sez. 2, 15.11.2013 n. 25781; Cass. civ., sez 3, 21.10.2009 n. 22381).
Nel caso di specie, il convenuto opposto è Controparte_3
risultato sostanzialmente vittorioso sulla domanda: in applicazione del principio di causalità va dunque condannato a rifondere integralmente le spese del Parte_2
processo sostenuta dal liquidate con riguardo al Controparte_3
decisum.
Pertanto, applicati i parametri del d.m. 147/2022, avuto riguardo all'opera difensiva effettivamente prestata ed al valore effettivo della causa (compreso nello scaglione di valore da Euro 5.200,01 ad Euro 26.000,00) tenuto conto dell'assenza di questioni in fatto e in diritto di particolare complessità si reputa congruo liquidare gli onorari per le quattro fasi di giudizio nella complessiva somma di Euro 3.500,00 a titolo di compenso, oltre 15% del compenso per rimborso forfetario spese generali, c.p.a. ed i.v.a. se e come dovuta in ragione del regime fiscale applicabile.
P. Q. M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando per quanto di ragione, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa, assorbita e respinta, così decide:
- rigetta l'opposizione svolta da Parte_2
-letti ed applicati gli artt. 91 e ss c.p.c., condanna
- a rimborsare in favore del le Parte_2 Controparte_1
spese processuali del presente giudizio che liquida, tenuto conto di quanto previsto dal
D.M. n. 147/2022, in complessivi Euro 3.500,00, oltre 15% del compenso per pagina 5 di 6 rimborso forfetario spese generali, c.p.a. ed i.v.a. se e come dovuta in ragione del regime fiscale applicabile.
Così deciso in data 11.4.2025 dal Tribunale di Firenze.
Il giudice dott. Stefano GUGLIELMI
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott. Stefano Guglielmi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3768/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 ZERAUSCHEK SIMONE e dell'avv. FOCACCI AVERARDO ( ) VIA IPPOLITO PINDEMONTE 69 50100 FIRENZE;
, C.F._2 elettivamente domiciliato in via Ippolito Pindemonte 69 50124 Firenze presso il difensore avv. ZERAUSCHEK SIMONE
ATTORE contro
(C.F. , con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. DURO CORONI MASSIMILIANO elettivamente domiciliato in VIALE DEI MILLE, 30 FIRENZE presso il difensore avv. DURO CORONI MASSIMILIANO
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione - art. 118 disp. Att. cod. proc. civ.-
Con atto di precetto notificato a mezzo posta elettronica certificata in data 21.3.2024, il intimava al signor di Controparte_1 Parte_2
corrispondergli il complessivo importo per capitale, spese ed interessi di Euro
24.601,45 in forza del decreto ingiuntivo n. 3298/2023 emesso da questo Tribunale in data 9.10.2023 provvisoriamente esecutivo a chiusura del procedimento monitorio iscritto al ruolo con r.g. n. 10106/2023 ritualmente notificato a mezzo posta elettronica pagina 1 di 6 certificata in data 14.10.2023 unitamente ad altro precedente atto di precetto.
Avverso detta intimazione di pagamento, con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo posta elettronica in data 28.3.2025, ha proposto Parte_1 opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, co. 1 c.p.c. adducendo in buona sostanza sia il difetto di solidarietà tra gli ingiunti per essere il credito ivi intimato di natura ereditaria dovendo nel caso trovare applicazione la regola dettata dall'art. 752
c.c. a mente del quale “i coeredi contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e pesi ereditari in proporzione delle loro quote ereditarie (…)” sia la non debenza degli interessi nella misura di mora anziché legale formulando le seguenti conclusioni:
“Voglia il TRIBUNALE DI FIRENZE, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e reietta, a) IN TESI E NEL MERITO accogliere l'opposizione all'atto di precetto notificato in data 21/3/2024 per tutti i motivi esposti in premessa e in narrativa e conseguentemente dichiararlo invalido, ovvero annullarlo, o renderlo nullo e/o inefficacie;
b) SEMPRE IN TESI E NEL MERITO accogliere la domanda di responsabilità ex art. 96 cpc. per avere il Controparte_2
in persona dell'Amministratore p.t., agito giudizialmente almeno con colpa
[...] grave e per l'effetto CONDANNARLO al risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa. IN TUTTI I CASI con vittoria di anticipazioni, spese e competenze di
Avvocato di cui al D.M.n.55/2014 e rimborso spese a forfait 15% oltre CAP ed IVA come per legge”.
Il si costituiva con comparsa depositata per Controparte_1 via telematica in data 8.4.2024 eccependo l'infondatezza in fatto e diritto della domanda quanto al primo motivo di opposizione per essere i comproprietari dell'appartamento ovvero del piano o della porzione di piano, inteso quale unità immobiliare, tenuti tutti ad adempiere le obbligazioni condominiali in via solidale per l'intero; quanto agli interessi per essere questi previsti dal titolo esecutivo nella misura di mora;
quindi rassegnava le seguenti conclusioni: “la S.V. Ill.ma voglia Nel merito: rigettare le domande formulate dal Sig. in quanto infondate in fatto e diritto e per Pt_1
l'effetto confermare l'atto di precetto opposto. In ogni caso con vittoria di spese e competenze”.
All'udienza di prima comparizione del 4.7.2024 in assenza di istanze istruttorie il
Tribunale considerato il concreto oggetto della controversia – materia condominiale in relazione alla quale il D. LVO n. 28/2010 così come riformato dal D.lgs. n. 149/22
pagina 2 di 6 (c.d. Legge Cartabia) ha introdotto la mediazione obbligatoria - invitava parte attrice ad esperire tentativo effettivo di mediazione presso un organismo accreditato ai sensi dell'art. 4 D.Lvo n. 28/2010 con rinvio della causa all'udienza del 12.12.2024 nella quale, preso atto della mancata definizione per via stragiudiziale della controversia, ritenuta la causa matura per la decisione con ordinanza riservata del 13.12.2024, fissava ai sensi degli artt. 189 e 281- quinquies c.p.c. udienza di rimessione della causa in decisione al 13.3.2025, assegnando alle parti i termini previsti dall'art. 189, co. 1 nn. 1, 2 e 3 c.p.c. per il deposito di note scritte di precisazione delle conclusioni nonché di comparse conclusionali e memorie di replica.
A tale udienza tenutasi in forma cartolare secondo le modalità previste dall'art. 127
– ter c.p.c. le parti hanno precisato le proprie rispettive conclusioni ed il Tribunale ha quindi trattenuto in decisione la causa.
I
Il Tribunale osserva che sulla scorta delle emergenze di fatto e dei seguenti principi di diritto, la domanda attorea in parola è infondata e va respinta, con conseguente declaratoria come da dispositivo, per i seguenti motivi.
E' pacifico in giurisprudenza che l'obbligo di contribuire alle spese condominiali gravi sul titolare dell'unità immobiliare intesa come cosa unica e poiché i comproprietari costituiscono, rispetto al condominio, un insieme contitolare della medesima unità immobiliare, ciascuno di essi sia tenuto in solido verso il condominio;
non rileva invero il fatto che l'obbligazione derivi dalla legge anziché dal contratto, perché la regola della solidarietà riguarda ogni tipo di obbligazione e non soltanto le obbligazioni da contratto: come tale, essa è destinata ad includere anche l'obbligazione di partecipare alle spese per l'amministrazione della cosa comune, le quali trovano la loro fonte talvolta nella delibera dell'assemblea o nell'attività dell'amministratore, e talvolta direttamente nella legge. E neppure rileva che il debito si innesti su una situazione, la comunione ordinaria, dominata dal principio della quota.
In particolare, il fatto che esistano delle quote, assume rilievo esclusivamente nell'ambito dei rapporti interni tra comunisti;
la misura della quota individuata secondo legge o contratto, non implica in alcun modo un'attuazione parziaria dell'obbligazione per quanto attiene ai rapporti esterni con il creditore.
Come già più volte affermato invero dalla Corte di Cassazione la riprova della pagina 3 di 6 solidarietà tra comproprietari nei confronti del creditore per le obbligazioni assunte dai comproprietari per la cosa comune, si ricava dall'art. 1115 c.c., il quale - nel richiamare la solidarietà non come semplice dato di fatto ma come effetto giuridico - contiene anche un tratto peculiare del debito dei comproprietari per la cosa comune rispetto al generale funzionamento dei condebiti ad attuazione solidale, con la previsione della facoltà accordata a ciascun partecipante di esigere l'estinzione delle obbligazioni in solido contratte per la cosa comune, prelevando la somma occorrente dal prezzo di vendita della cosa stessa.
Del resto, l'esistenza del vincolo di solidarietà non è ostacolato neppure dal fatto che «le quote dell'unità immobiliare siano pervenute ai comproprietari in forza di due distinti titoli successori, giacché la diversità dei titoli di provenienza concerne il modo di acquisto del bene in comunione, ma non tocca la contitolarità del debito per le obbligazioni assunte dai comproprietari in relazione alla cosa comune né incide sul modo di attuazione dell'obbligazione nei rapporti con il condominio creditore» (Cfr.
Cass. 21 ottobre 2011 n. 21907).
Orbene, nel caso qui in scrutinio, i richiamati principi di diritto non possono essere derogati, come preteso da parte attrice opponente, dalla regola di diritto dettata dall'art. 752 c.c. a mente del quale «i coeredi contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e pesi ereditari in proporzione delle loro quote ereditarie, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto» giacché vi è prova in atti, peraltro, neppure puntualmente contestata, circa il fatto che lo stesso opponente fosse divenuto comproprietario dell'immobile per la quota di un sesto, al pari dei fratelli e della madre, già in data 5.11.2009, a seguito del decesso del padre (Cfr. Persona_1
visura storica catastale e ivi il riferimento alla denuncia di successione - allegata sub
Doc. n. 1 comparsa di costituzione di parte convenuta) ovvero in data antecedente alla formazione del credito azionato dal Condominio con l'atto di precetto qui opposto.
Quanto agli interessi dovuti nella misura di mora, in questa sede di opposizione pre- esecutiva, il Tribunale non può che osservare come gli stessi siano effettivamente previsti nel titolo esecutivo azionato.
Alla luce di quanto precede, nella fattispecie, la domanda deve perciò essere rigettata.
II
Venendo infine alle spese di giudizio, queste vanno decise alla stregua degli artt. 91
pagina 4 di 6 e ss cod. proc. civ., a mente di tali disposizioni il soccombente va condannato a rifondere le spese della parte vittoriosa, salvo che ricorrano gravi ed eccezionali motivi da indicare espressamente in motivazione.
Il criterio della causalità non ha una funzione sanzionatoria, prescindendo dall'elemento soggettivo della colpa del soccombente, rispondendo principalmente ad una funzione indennitaria o ripristinatoria, nel senso che la parte vittoriosa deve essere tenuta indenne delle spese sostenute per l'accertamento del suo buon diritto (o per l'accertamento dell'inesistenza del diritto altrui), pena la vanificazione del principio di rilevanza costituzionale del diritto di difesa in giudizio posto dall'art. 24 Cost. (cfr.
Cass. civ. sez. 3 15.07.2008 n. 19456; Cass. civ., sez. 3, 20.02.2014 n. 4074; Cass. civ., sez. 2, 15.11.2013 n. 25781; Cass. civ., sez 3, 21.10.2009 n. 22381).
Nel caso di specie, il convenuto opposto è Controparte_3
risultato sostanzialmente vittorioso sulla domanda: in applicazione del principio di causalità va dunque condannato a rifondere integralmente le spese del Parte_2
processo sostenuta dal liquidate con riguardo al Controparte_3
decisum.
Pertanto, applicati i parametri del d.m. 147/2022, avuto riguardo all'opera difensiva effettivamente prestata ed al valore effettivo della causa (compreso nello scaglione di valore da Euro 5.200,01 ad Euro 26.000,00) tenuto conto dell'assenza di questioni in fatto e in diritto di particolare complessità si reputa congruo liquidare gli onorari per le quattro fasi di giudizio nella complessiva somma di Euro 3.500,00 a titolo di compenso, oltre 15% del compenso per rimborso forfetario spese generali, c.p.a. ed i.v.a. se e come dovuta in ragione del regime fiscale applicabile.
P. Q. M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando per quanto di ragione, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa, assorbita e respinta, così decide:
- rigetta l'opposizione svolta da Parte_2
-letti ed applicati gli artt. 91 e ss c.p.c., condanna
- a rimborsare in favore del le Parte_2 Controparte_1
spese processuali del presente giudizio che liquida, tenuto conto di quanto previsto dal
D.M. n. 147/2022, in complessivi Euro 3.500,00, oltre 15% del compenso per pagina 5 di 6 rimborso forfetario spese generali, c.p.a. ed i.v.a. se e come dovuta in ragione del regime fiscale applicabile.
Così deciso in data 11.4.2025 dal Tribunale di Firenze.
Il giudice dott. Stefano GUGLIELMI
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