Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 03/04/2025, n. 355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 355 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 10139 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da
- C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
08/02/1965, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Antonella Laconi, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Lidia Arru, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
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1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 04/07/1998, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Senorbì, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e Parte_1 [...]
, dando atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati: CP_1
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e potranno fissare la propria residenza dove riterranno opportuno, obbligandosi tuttavia a comunicare reciprocamente eventuali cambi di residenza e/o domicilio.
A tale proposito comunica sin d'ora che trasferirà il Parte_1 proprio domicilio in Cagliari, via Quintino Sella n. 90, nell'appartamento di sua esclusiva proprietà ove fisserà la propria residenza anagrafica.
2) I coniugi concordano che la casa coniugale sita in Cagliari, nella via dei
Carbonari n. 18, con tutti gli arredi, ed il posto auto sopra individuato vengano Per_ assegnati a che continuerà ad abitarvi con i figli e Controparte_1
Per_2
3) I figli potranno vedere il padre liberamente e trascorrere con lui il tempo che, insieme allo stesso, verrà concordato.
4) preleverà dall'abitazione tutti i suoi effetti e oggetti Parte_1 personali.
5) Quanto alla definizione dei rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti, i coniugi, al fine di risolvere definitivamente la crisi coniugale, convengono che
Pag. 2 di 3 verserà a l'importo di euro 34.000,00 Parte_1 Controparte_1
(trentaquattromila/00) cioè il 50% del risparmio familiare e di quanto ricevuto a titolo di donazione, in costanza di matrimonio, dalla madre e dalle zie del medesimo. Pt_1
I coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi ulteriore pretesa di natura patrimoniale.
6) Il pagamento di quanto sopra dovrà avvenire, mediante bonifico bancario sul conto corrente di , entro il termine di giorni dieci Controparte_1 dall'avvenuta notifica del decreto di omologa della separazione.
7) si obbliga a corrispondere mensilmente (entro il giorno 30) Parte_1
a la somma di euro 680,00 (seicentottanta/00), tramite Controparte_1 bonifico bancario o altro mezzo di pagamento concordato tra le parti, a titolo di mantenimento di entrambi i figli, non ancora economicamente autonomi, somma da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT.
8) I coniugi convengono, inoltre, che le spese straordinarie, concordate rifacendosi per l'individuazione ed il rimborso alle linee guida adottate dal Consiglio
Nazionale Forense, ben note ai coniugi, rimarranno a carico di CP_1
per il 56%, mentre il rimanente 44% rimarrà a carico di
[...] Parte_1
.
[...]
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 03/04/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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