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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 14/07/2025, n. 1076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1076 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo – Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Lupo Presidente
2) Dott.ssa Rossana Guzzo Consigliera
3) Dott. Alfonso Pinto Consigliere relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 547 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2022, promossa
DA
nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso da sé medesimo per averne titolo ex art. 86 c.p.c. e dall'avv.
Gabriele Messina Vitrano;
appellante
CONTRO
(P.IVA ) in persona del legale rappresentante p.t., con Controparte_1 P.IVA_1 sede in , via Roccazzo n. 77, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Puntarello;
CP_1 appellata appellante incidentale
Oggetto: prestazione d'opera intellettuale
Conclusioni: per l'appellante “Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, in totale riforma della impugnata ordinanza e per l'effetto dichiarare:
In via preliminare: - accogliere l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della Ordinanza ex art.702 bis c.p.c. impugnata e disporne la immediata sospensione per
i motivi sopra illustrati;
In Via Preliminare subordinata: - Accogliere l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della Ordinanza ex art.702 bis c.p.c. impugnata e disporne la immediata sospensione dietro cauzione della somma di Euro
5.000,00 o quella maggiore o minore che questa Ecc.ma Corte vorrà determinare per i motivi sopra illustrati;
Nel Merito: - Accogliere, per i motivi di fatto e di diritto rassegnati, il presente appello e per l'effetto riformare integralmente come sopra indicato
l'Ordinanza ex art.702 bis c.p.c. emessa al termine del procedimento conclusosi innanzi al Tribunale di Palermo e rubricato al NRG.14143/2019 incluso il capo attinente la statuizione sulle spese del giudizio;
- Ritenere e dichiarare che il Prof. vanta nei Pt_1
1 confronti di un credito pari alla somma di Euro 1.276.985,36 o quella somma CP_1 maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia per l'attività professionale comunque svolta;
- Conseguentemente condannare l' in persona del legale CP_1 rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore dell'avv. della Parte_1 somma pari a euro 1.276.985,36 o quella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia oltre interessi ex art.3 D. lgs. n.231/2002; - Condannare al CP_1 pagamento delle spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi del giudizio e con distrazione in favore del procuratore Avv. Gabriele Messina Virano limitatamente al presente giudizio di appello”.
Per l'appellata: “In via preliminare: I) Disporre l'immediata espunzione dal fascicolo di causa dei seguenti documenti, giacché inammissibili per le ragioni dedotte nell'ambito dei motivi I, III e V A) di cui alla presente comparsa di costituzione e risposta: - file in formato .pdf denominato “tentativo di conciliazione 30-2017 Avv. - Parte_1
(documento “nuovo” prodotto per la prima volta nel presente giudizio di CP_1 appello); - file in formato .jpg denominato “ricevuta comunicazione coa” (documento
“nuovo” prodotto per la prima volta nel presente giudizio di appello); - documenti prodotti da controparte in uno con le note conclusive depositate nel giudizio di prime cure, dichiarati inammissibili dal Tribunale di Palermo e inopinatamente riprodotti nella presente sede processuale (da doc. n. 1 a doc. n. 7 ter allegati alla memoria avversaria del 20.01.2021); - file denominato “verbale tentativo di conciliazione” (in realtà nota prot. n. 90868 del 9.11.2017 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di ), CP_1 dichiarato inutilizzabile dal Tribunale di Palermo e inopinatamente riprodotto nella presente sede processuale;
- file denominato “comunicazione di conciliazione”, identica al summenzionato file denominato “verbale tentativo di conciliazione”, la cui inutilizzabilità, come detto, è già stata pronunciata dal Tribunale di Palermo;
- file denominato “pec avvio conciliazione”, identico al doc. n. 1 ex adverso allegato alle note conclusive depositate in prime cure e, come detto, dichiarato inammissibile dal Tribunale di Palermo;
Sempre preliminarmente: II) Rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza di prime cure ex adverso impugnata, e ciò per tutte le ragioni illustrate in narrativa;
III) Ritenere e dichiarare l'inammissibilità dell'appello promosso dal Prof. Avv. con atto di citazione del 22.03.2022, e ciò per tutte le Parte_1 ragioni dedotte mercé il II motivo in diritto di cui al presente atto;
Nel merito: IV)
Comunque, alla luce di tutte le ragioni illustrate in narrativa, rigettare dell'appello promosso dal Prof. Avv. con atto di citazione del 22.03.2022, giacché Parte_1
2 infondato in fatto e in diritto, nonché carente di supporto giuridico e probatorio e, per
l'effetto, confermare l'ordinanza del 19.02.2022, con cui è stato definito il giudizio n.
14143/2019 R.G. Tribunale di Palermo, comunicata il 22.02.2022, provvedendo ad emendarla unicamente nelle parti indicate nel motivo in diritto sub V A), e ciò in accoglimento dell'appello incidentale ivi articolato;
V) In subordine e con riserva di gravame, accogliere i motivi di appello incidentale condizionato spiegati dall'odierna deducente ai punti V B) e VIII) della presente comparsa di costituzione e risposta e, quindi, comunque rigettare con ogni statuizione l'azione promossa ex adverso, ritenendo
e dichiarando come le domande articolate da controparte risultino infondate in fatto e in diritto, oltre che prescritte, e ciò per le ragioni meglio articolate in narrativa;
VI) In ulteriore subordine e sempre con riserva di gravame, accogliere le eccezioni, richieste e difese articolate (rectius riproposte) nell'ambito del motivo in diritto sub IX di cui alla presente comparsa di costituzione e risposta, e ciò: - ritenendo e dichiarando che nulla è dovuto a controparte in relazione ai giudizi R.G. n. 5475/2004 e 758/2005 Tar Sicilia –
Palermo, R.G. n. 8690/2007 e 8686/2007 Tar Lazio Roma ed R.G. 383/2008 e 384/2008
Consiglio di Stato;
- e comunque rideterminando i compensi eventualmente dovuti in favore di controparte, tenendo conto del reale valore degli affari cui si riferiscono le pretese creditorie dalla stessa avanzate, nonché della tipologia e del numero di attività che dovessero risultare provate;
VII) Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi del presente giudizio, oltre rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e
C.P.A. nella misura di legge.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 19 febbraio 2022 il Tribunale di Palermo rigettò il ricorso proposto dall'avv. che aveva chiesto la condanna di Parte_1 al pagamento del complessivo importo di euro 1.276.985,36, per attività CP_1 professionali, giudiziali (per avere rappresentato la seconda in alcuni giudizi amministrativi) e stragiudiziali (per l'attività prestata in favore della società giusta convenzione del 4 marzo 2005).
A tanto pervenne dichiarando la nullità del disciplinare d'incarico del 4 marzo
2005, con il quale l'avv. era stato incaricato di svolgere attività di assistenza e Pt_1 supporto legale al RUP, nell'ambito dell'appalto per la realizzazione di tre linee tranviarie, la cui costruzione, nella città di , era stata affidata ad CP_1 CP_1
Il Tribunale dichiarò ancora la prescrizione integrale di ogni credito vantato dal professionista in ragione del decorso infruttuoso dei relativi termini e, in ogni caso,
3 l'infondatezza della domanda stante la carenza degli elementi di prova offerti in giudizio.
2. Avverso tale ordinanza, ha proposto appello l'avv. , sulla scorta Parte_1 di sette motivi di impugnazione, così di seguito sintetizzabili:
I. errore del primo giudice per aver ritenuto non utilizzabile la documentazione allegata nelle note conclusive del giudizio di primo grado;
II. erronea declaratoria di inammissibilità della richiesta di mutamento del rito (da sommario di cognizione ad ordinario) in quanto asseritamente tardiva;
III. erronea declaratoria di nullità della delibera e del disciplinare di incarico per mancato espletamento della procedura di evidenza pubblica;
IV. erronea declaratoria di prescrizione del credito per le prestazioni professionali rese, sebbene l'incarico avesse avuto termine il 6 ottobre
2015 con il collaudo delle opere;
V. erroneità per non aver rilevato che, in ragione dell'unicità del contratto, il termine prescrizionale decorresse dal giorno in cui era stato espletato complessivamente l'incarico, nonché per non aver riconosciuto il valore interruttivo del tentativo di conciliazione esperito;
VI. erroneità per non aver considerato le ammissioni formulate da CP_1 riguardo all'effettivo adempimento delle prestazioni professionali;
VII. erroneità in ordine alla statuizione delle spese del giudizio.
3. Con comparsa del 15 settembre 2022, si è costituita resistendo al CP_1 gravame, di cui ha richiesto il rigetto, e formulando appello incidentale condizionato, sulla scorta di due motivi di impugnazione, così di seguito sintetizzabili:
I. errore del primo giudice per aver ritenuto che la prescrizione decorresse unitariamente e non singolarmente per ogni incarico eseguito;
II. errore del primo giudice per non aver accolto l'eccezione di nullità formulato in virtù della violazione degli artt. 191 e 153 TUEL., nonché degli artt. 284 e 288 del r.d. 3 marzo 1934, n. 383.
4. In assenza di incombenti istruttori, mutato il relatore, all'udienza del 21 marzo
2025, – sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata posta in decisione, con l'assegnazione di termini di 53 gg per il deposito di comparse conclusionali e di 20 gg per il deposito di memorie di replica.
5. Così tratteggiato l'oggetto del contendere, per una più agevole comprensione
4 del gravame, è opportuno precisare che la causa trae origine dall'incarico di assistenza legale espletato dall'avv. in favore di Parte_1 CP_1
Con la deliberazione del Consiglio comunale del Comune di Palermo n. 205 del 3 ottobre 1997 ad enne affidata la competenza per la progettazione, la realizzazione, CP_1 nonché la successiva gestione di tre linee tranviarie, denominate , CP_2 Persona_1
e
[...] Per_2
Tenuto conto di tale delibera, con il disciplinare d'incarico sottoscritto fra le parti il 4 marzo 2005, il RUP dell' conferì all'avv. un ampio incarico di CP_1 Pt_1 consulenza ed assistenza legale, comprendente il supporto alla cura di ogni adempimento amministrativo utile alla pubblicazione del bando di gara, nonché poteri di rappresentanza e difesa in giudizio, al fine di far fronte ad eventuali problematiche concernenti le materie affidate.
Avendo curato, pertanto, una numerosa serie di incarichi e attività sia stragiudiziali sia giudiziali, in assenza dell'integrale versamento dei compensi per le prestazioni eseguite, l'avv. propose ricorso ex art. 702 bis c.p.c., chiedendo la Pt_1 condanna al pagamento della società di trasporti per il complessivo importo di euro
1.276.985,36, specificando, in particolare, di aver rappresentato e difeso l'ente nei seguenti giudizi: Tar Sicilia - Palermo, RG 690/2006; Consiglio di Giustizia
Amministrativa (CGA), RG 1430/2006; Tar Sicilia - , RG 5475/2004; Tar Sicilia CP_1
- Palermo, RG 785/2005; Tar Lazio - Roma, RG 8690/2007; Tar Lazio - Roma, RG
8686/2007; Consiglio di Stato, RG 383/2008; Consiglio di Stato, RG 384/2008; Tar
Sicilia - Palermo, RG 1590/2008.
Si costituì deducendo, in particolare, la nullità della delibera e del CP_1 disciplinare, per aver disposto l'affidamento diretto dell'incarico professionale senza indire una procedura comparativa ad evidenza pubblica, nonché la prescrizione integrale del credito asseritamente vantato.
Il Tribunale di Palermo, richiamate anche le anomalie già rilevate da nella CP_3 delibera n. CP -5 del 30.09.2014, rigettò il ricorso proposto, ritenendo illegittimo l'affidamento diretto dell'incarico professionale - qualificabile come attività di supporto tecnico-amministrativo al Rup, di valore ben superiore ad euro 100.000,00 - in quanto in contrasto con il disposto dell'art. 17 l. n. 109/1994.
Evidenziò pure l'integrale prescrizione del credito e la mancanza di elementi di prova idonei a dimostrare l'interruzione dei relativi termini – stante anche il deposito tardivo di alcuni allegati da parte del ricorrente - nonché la complessiva carenza delle
5 allegazioni prodotte, del tutto insufficiente a valutare l'entità delle attività giudiziali eseguite.
6. Così tratteggiato l'oggetto del contendere, appare opportuno, - così entrando nel merito delle doglianze - affrontare congiuntamente l'eccezione di nullità dell'ordinanza appellata (sollevata dall' nei propri atti difensivi conclusivi) e del Pt_1 primo e del secondo motivo di impugnazione.
L'appellante ha sostenuto, appunto, nelle difese conclusive che l'ordinanza emessa nel primo giudizio sarebbe nulla per il mancato rispetto dell'art. 14 comma II
d.lgs.. 150/2011, per non avere il Tribunale deciso in composizione collegiale.
Con i primi due motivi, invece, l'appellante si duole che il Tribunale abbia ritenuto inammissibile, in quanto tardiva, la documentazione prodotta dopo il rinvio della causa per la decisione.
Rappresenta che, per la natura del giudizio, non potevano sussistere barriere istruttorie nel procedimento a cognizione sommaria ex art. 702 bis c.p.c., sicché la produzione documentale, anche successiva al rinvio della causa per la decisione, era stata considerata tardiva erroneamente.
Evidenzia, poi, che nelle controversie aventi ad oggetto i compensi per l'attività professionale dell'avvocato, in considerazione delle peculiarità del rito, ancor meno era possibile ritenere sussistente una preclusione istruttoria pur dopo il rinvio della causa per la decisione.
Soggiunge, quindi, che il Tribunale avrebbe dovuto certamente disporre la conversione del rito in ordinario, avuto riguardo alla complessità delle difese articolate da on la costituzione. CP_1
I motivi sono, nel complesso, infondati.
E' ben vero che, nel procedimento sommario di cognizione, non sussistono le preclusioni istruttorie proprie del rito ordinario: “in tema di procedimento sommario di cognizione, poiché non è contemplata alcuna sanzione processuale in relazione al mancato rispetto del requisito di specifica indicazione dei mezzi di prova e dei documenti di cui il ricorrente ed il resistente intendano, rispettivamente, avvalersi, né in relazione alla mancata allegazione di detti documenti, al ricorso o alla comparsa di risposta, risulta ammissibile la produzione documentale successiva al deposito del primo atto difensivo e fino alla pronuncia dell'ordinanza di cui all'art. 702-ter c.p.c. (Cass. Sez. 2 -
, Ordinanza n. 19226 del 12/07/2024; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 46 del 07/01/2021).
Tuttavia, nella fattispecie in esame, la tardività della produzione documentale
6 dell'appellante, erroneamente rilevata in prime cure, non conduce ad una decisione diversa per le seguenti ragioni.
Si rileva, anzitutto, che l'appellante non ha proposto il procedimento sommario di cognizione sulla scorta di quanto previsto dagli artt. 14 e ss. del d.lgs. 150/2011 (rubricato
“controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato”) bensì un normale ricorso ai sensi degli articoli 702 bis e ss. c.p.c.., tanto risultando – anzitutto – dal mancato richiamo, nel corpo del ricorso introduttivo, del rito peculiare in tema di liquidazione dei compensi al difensore.
Che l'appellante abbia promosso un procedimento sommario di cognizione ex art. 702 bis e ss c.p.c. si desume anche dalla circostanza per cui, nel corso del giudizio di prime cure (si veda memoria del 21 gennaio 2021), l'avv. abbia chiesto la Pt_1 conversione del rito in quello ordinario, ciò che è del tutto inammissibile nei procedimenti esperiti ai sensi dell'art. 14 del d.lgs.. 150/2011.
Aggiungasi, ancora, che l'avv. ha impugnato con appello l'ordinanza di Pt_1 prime cure, ma il gravame sarebbe del tutto inammissibile se fosse vero che egli aveva proposto un ricorso sommario ex art. 14 d.lgs. 150 del 2011, stante l'inappellabilità della relativa pronuncia ai sensi del comma 4 di detta disposizione.
Infatti “in tema di liquidazione degli onorari e diritti di avvocato, nel caso in cui il ricorrente abbia introdotto il giudizio con le forme del rito sommario ordinario, ex art.
702 bis c.p.c., piuttosto che con quelle del rito speciale, di cui all'art. 14 del d. lgs. n. 150 del 2011, il provvedimento di primo grado deve essere impugnato con l'appello, ai sensi dell'art. 702 quater c.p.c. non potendo essere proposto ricorso per cassazione "per saltum" se non nel caso di accordo delle parti, e ciò in ragione del consolidato principio di ultrattività del rito che - quale specificazione del più generale principio per cui
l'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile deve avvenire in base al principio dell'apparenza, cioè con riguardo esclusivo alla qualificazione, anche implicita, dell'azione e del provvedimento compiuta dal giudice - trova fondamento nel fatto che il mutamento del rito con cui il processo è erroneamente iniziato compete esclusivamente al giudice” (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 210 del 08/01/2019).
Tanto precisato, le censure proposte sul punto risultano certamente contraddittorie.
In primo luogo, infatti, l'appellante lascia intendere che il ricorso introduttivo era stato introdotto con la ritualità propria del rito ex art. 14 d.lgs. 150/2011 e ciò per giustificare l'erroneità della comminatoria, a suo carico, delle preclusioni istruttorie, non
7 presenti in tale rito speciale.
È noto, infatti, che “per il procedimento di cui all'art. 14 del D. Lgs. n. 150 del
2011, per il quale la legge dispone l'obbligo di attenersi alle forme del procedimento sommario, senza quindi alcuna possibilità di conversione (come disposto dall'art. 3, co.
1 del D. Lgs. n. 150/2011, nella formulazione applicabile ratione temporis), nemmeno è dato invocare quell'esigenza di “discovery” probatoria funzionale a permettere una tempestiva valutazione del giudice circa la sottoposizione del giudizio alle regole del procedimento sommario il che non giustifica, vieppiù, l'introduzione in via meramente interpretativa di una preclusione processuale.” (Cass. Sez. 2 -, Ordinanza n. 19226 del
12/07/2024)
E, però, lo stesso appellante lamenta l'omessa conversione, da parte del Tribunale, del rito speciale (comunque prescelto) in quello ordinario, così – dunque - facendo intendere di avere proposto un procedimento sommario ex art. 702 bis per così dire
“semplice”.
È, quindi, del tutto contraddittoria l'invocazione della nullità dell'ordinanza, in quanto assunta dal Tribunale in composizione monocratica anziché collegiale, per come richiesto dall'art. 14 d.lgs. 150/2011, nel testo ratione temporis vigente.
Sul punto, piuttosto che individuarsi una precisa e univoca censura ai fini del mutamento del rito, si ravvisa l'intento di volere ricondurre, ma solo adesso, nell'alveo della ritualità speciale prevista al richiamato art. 14 il procedimento, a suo tempo chiaramente introdotto nelle forme degli artt. 702 bis e ss. c.p.c..
Mancando, dunque, in questa parte del gravame coerenza e univocità nell'impugnativa ai fini del mutamento del rito, è immune dalle censure svolte dell'appellante l'applicazione, da parte del primo giudice, delle disposizioni relative al mero procedimento sommario di cognizione (artt. 702 bis e s.s. c.p.c.).
Solo per completezza va aggiunto adesso che “dall'adozione di un rito errato non deriva alcuna nullità, né la stessa può essere dedotta quale motivo di impugnazione, a meno che l'errore di rito non abbia inciso sul contraddittorio o sull'esercizio del diritto di difesa o non abbia, in generale, cagionato un qualsivoglia altro specifico pregiudizio processuale alla parte” (Cass. n. 19136/2005 e, più di recente, Cass. 9268/2023; Cass.
12567/2021).
Ora, nella specie – come accennato nella prima parte di questo capo - la mancata ammissione della produzione documentale nel corso del giudizio di primo grado è superata dalla facoltà per le parti, prevista dall'art. 702 quater c.p.c. ed esercitata
8 dall'appellante, di produrre in appello nuovi mezzi di prova, perché la Corte ne valuti l'ammissibilità ai fini della decisione della causa.
Ne discende che, essendosi l'appellante avvalso di tale facoltà, con il deposito della documentazione dichiarata inammissibile nel primo giudizio e l'indicazione di ulteriori mezzi di prova – non introdotti nel primo grado –l'ammissione di tali mezzi di prova e la loro valutazione ai fini della decisione impone di escludere, per un verso,
l'esistenza di alcuna effettiva compressione del diritto di difesa dell' e di Pt_1 affermare, per altro verso, il superamento di ogni possibile censura sul punto.
6. Con il terzo, quarto e quinto motivo di impugnazione – che, per ragioni di connessione logica, è opportuno trattare congiuntamente - l'appellante si duole che il
Tribunale abbia ritenuto nulla la delibera e il disciplinare di incarico del 4 marzo 2005.
Rappresenta che, ai tempi del conferimento dell'incarico (appunto avvenuto nel
2005) non aveva ancora assunto la forma della società in house, sicché CP_1
l'affidamento di servizi legali non era ancora soggetto all'obbligo di una procedura ad evidenza pubblica.
Evidenzia, ancora, che l'incarico affidatogli si era concluso a tutti gli effetti con il collaudo dell'opera, effettuato il 6 ottobre 2015 e, quindi, il credito da lui vantato non poteva ritenersi prescritto, considerato che il ricorso introduttivo era stato depositato il 9 agosto 2019.
Sostiene ancora che, considerati i pagamenti in acconto versati da l'unicità CP_1 del contratto sottoscritto fra le parti, il termine prescrizionale decennale delle sue spettanze sarebbe dovuto decorrere dal giorno in cui era stato espletato complessivamente l'incarico e non certo dalla data di esecuzione delle singole prestazioni.
Soggiunge che, in ogni caso, l'istanza di conciliazione ex art. 13, comma 9, legge n.247/2012, presentata all'Organismo di Conciliazione presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di , avrebbe interrotto il termine prescrizionale. CP_1
I motivi sono infondati, anche se la motivazione contenuta nella sentenza impugnata deve essere, in parte, corretta.
Mette conto premettere che, a mente dell'art. 17 della legge del 11/02/1994 - nr.
109 – nel testo ratione temporis vigente – “le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva nonchè alla direzione dei lavori ed agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile unico del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale di cui all'art. 14, sono espletate” tra gli altri “d ) da liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui
9 alla legge 23 novembre 1939, n. 1815”.
A mente dei commi 10 e 11 della citata disposizione “10. Per l'affidamento di incarichi di progettazione di importo pari o superiore alla soglia di applicazione della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici di servizi, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni, ovvero, per i soggetti tenuti all'applicazione del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158 , e successive modificazioni, le disposizioni ivi previste (14).
11. Per l'affidamento di incarichi di progettazione il cui importo stimato sia compreso tra 100.000 euro e la soglia di applicazione della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici di servizi, il regolamento disciplina le modalità di aggiudicazione che le stazioni appaltanti devono rispettare, in alternativa alla procedura del pubblico incanto, in modo che sia assicurata adeguata pubblicità agli stessi e siano contemperati i principi generali della trasparenza e del buon andamento con l'esigenza di garantire la proporzionalità tra le modalità procedurali e il corrispettivo dell'incarico
(15)”.
Ciò debitamente premesso, non vi è dubbio che l'incarico conferito all'avv. rientrasse nell'alveo di applicabilità di tale disposizione, trattandosi di attività si Pt_1 supporto al rup nell'ambito del più volte richiamato appalto pubblico per la realizzazione di tre linee tranviarie nella città di . CP_1
La richiamata disposizione - già in vigore al momento della sottoscrizione del disciplinare - aveva individuato una soglia massima per l'attribuzione diretta dell'incarico, fissata in euro 100.000,00.
Sicché, al di sopra di tale importo, ai sensi dell'art. 17, l'affidamento avrebbe potuto aver luogo solo a seguito di una procedura comparativa per l'appalto di servizi, coerentemente a quanto già previsto nella direttiva 92/50/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992 e nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 ss.mm.ii. (cfr. comma 10 dell'art. 17 l. 109/1994).
Tanto precisato, appare inconferente anche la pretesa inapplicabilità della suddetta normativa nei confronti di non avendo quest'ultima – a dire dell'appellante - CP_1 ancora assunto, a quel tempo, la forma di società in house, tenuto conto del controllo esclusivo, su di essa esercitata, da parte del Comune di Palermo.
Va infatti ricordato che l'art. 2, comma 2, della legge regionale siciliana nr. 7 del
2002, nell'atto di recepire nell'ordinamento regionale la legge nazionale n. 109/1994, ha provveduto a specificare che ricadessero nell'ambito soggettivo di applicazione della
10 legge “gli enti locali territoriali e/o istituzionali e loro associazioni e consorzi, agli enti ed aziende da questi dipendenti e comunque sottoposti a vigilanza, nonché agli altri organismi di diritto pubblico e soggetti di diritto privato a prevalente o intera partecipazione pubblica".
Non è in discussione, infatti, che osse, già all'epoca, società “a prevalente CP_1
o intera partecipazione pubblica”.
In secondo luogo – ove voglia prescindersi da tale, dirimente aspetto – non vi è dubbio che l' rientrasse comunque nell'ambito della categoria dell'organismo di CP_1 diritto pubblico considerati i noti criteri discretivi elaborati dalla Suprema Corte
(Cassazione civile sez. un., 28/03/2019, n.8673) in base a quanto sostenuto dall'Anac con delibera n. CP -5 del 30.09.2014, richiamata nella sentenza gravata.
Da tanto discende la nullità del contratto posto a fondamento della richiesta di compenso per l'attività stragiudiziale in quanto “in materia di appalto di opere pubbliche, le disposizioni disciplinanti l'attività di progettazione nell'ambito del contratto, in quanto rispondenti a finalità pubblicistiche, sono, in linea di principio, norme imperative, ai sensi dell'articolo 1418, comma 1, del Cc, e non possono essere derogate dai contraenti se non nei casi e nei modi previsti dalle norme medesime” (Cassazione civile sez. I,
15/02/2021, n.3839; Cassazione civile sez. I, 12/08/2010, n.18644).
La pretesa del compenso relativo all'attività giudiziale prestata è fondata, però. solo in parte sul mandato conferito con il disciplinare di incarico, essendo retta soprattutto dal mandato professionale basato sulle procure alle liti conferite da a cui validità CP_1
– stante l'indubbia autonomia dei rapporti – non può essere infirmata dall' invalidità del disciplinare.
Nondimeno la pretesa non può essere riconosciuta non essendo stata documentato il compimento delle attività concretamente riconducibili all'opera dell'appellante che, oltre tutto, in alcuni di essi agiva quale codifensore ed avrebbe dovuto, quindi, dimostrare l'attività allo stesso riconducibile, non essendo prodotti copia degli atti processuali dallo stesso predisposti né copia dei verbali di udienza.
La carenza di prova e l'incompleto deposito degli atti di causa non consente, dunque, neanche di effettuare una precisa valutazione dell'attività concretamente svolta, impedendo di stabilire la congruità dei compensi richiesti siccome, in via alternativa, una loro rideterminazione.
Difatti, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento di un credito per prestazioni professionali, incombe sul
11 professionista non solo la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, ma anche dell'effettivo espletamento dello stesso, nonché dell'entità delle prestazioni svolte (cfr.
Cass. 9314/2024 e Cass. n. 21522/2019).
Per ragioni completezza è, in ogni caso, necessario evidenziare che, nonostante il corredo probatorio introdotto in questo grado di giudizio, ogni diritto al compenso, vantato dall' appellante, risulta irrimediabilmente prescritto.
È evidente, anzitutto, che – per ciò che riguarda l'attività di collaborazione al RUP
- non è possibile sostenere che la prescrizione debba decorrere dal 2015, così come preteso dall'appellante, in virtù della ribadita nullità del disciplinare d'incarico, con la conseguente inefficacia anche delle clausola che ancorava il compenso al collaudo dell'opera.
Per ciò che riguarda, invece, l'attività giudiziale, non è stata in concreto provata quale attività l'avv. avrebbe eseguito dal 2008 in poi, ovverossia all'indomani Pt_1 della pubblicazione delle sentenze dallo stesso allegate, terminative dei giudizi per i quali ha chiesto il compenso.
Ne deriva che, anche a voler far decorrere complessivamente il termine prescrizionale dal 2008, è evidente che siano trascorsi più di dieci anni dall'instaurazione del giudizio di prime cure e, segnatamente, dalla notifica all'appellata del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza del primo grado, avvenuto nel gennaio 2020.
Nessuna delle allegazioni prodotte dall'appellante, invero, è idonea a dimostrare che tali termini siano stati medio tempore interrotti.
In primo luogo, per quanto concerne i vari solleciti di pagamento, si ribadisce come non sia mai stata fornita prova del loro effettivo invio, né, in via residuale, che fossero comunque entrati nella sfera di conoscibilità dell'odierna appellata (art. 1335
c..c.)
Anche la corresponsione di alcuni pagamenti in acconto, indicati dall' appellante, risultano correlati a fatture emesse negli anni 2006-2009 e, dunque, sono in alcun modo decisivi del credito fatto valere in questa sede.
In secondo luogo, non appare neanche utile a dimostrare il contrario le ulteriori allegazioni dell'appellante, relative al procedimento di conciliazione instaurato davanti al
COA di Palermo, non essendo noto il contenuto della pretesa avanzata in quella sede e della corrispondenza con quella fatta valere in questo giudizio.
E', peraltro, significativo evidenziare che non è stata fornita la dimostrazione dell'invio dell'istanza conciliativa al Consiglio dell'Ordine nell'apposito file .eml e .xml
12 delle ricevute di invio e di consegna.
Ed invero, secondo l'orientamento della Suprema Corte – chiaramente estensibile anche ad atti non propriamente giudiziari - l'atto notificato a mezzo di posta elettronica certificata deve essere depositato con modalità telematiche, unitamente alle ricevute di accettazione e consegna in formato ".eml" o ".msg" e all'inserimento dei dati identificativi del file “.xml”, al fine di verificare l'effettiva disponibilità informatica dell'atto da parte del destinatario (cfr. Cass. ord. n. 16189 del 08/06/2023).
Avuto riguardo a tale condivisibile principio, occorre rilevare che – a conferma delle lacune probatorie evidenziate – anche le altre allegazioni prodotte non dimostrano l'effettivo esperimento di un tentativo di conciliazione specificamente ricollegabile alla controversia oggetto di causa.
Difatti, per tutti i verbali depositati della procedura conciliativa n. 30/2017, intercorsa tra le parti, non è presente alcun riferimento che consenta di individuare i precisi contenuti dell'oggetto del tentativo di conciliazione, rendendo impossibile appurare, in modo certo e inconfutabile, che lo stesso coincidesse con l'odierna materia del contendere.
Il rigetto di tali motivi comporta l'assorbimento integrale dei residui motivi di appello, nonché dell'appello incidentale condizionato proposto da con conseguente CP_1 integrale conferma della sentenza di primo grado e statuizione secondo soccombenza delle spese del grado.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione II civile, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti, così provvede: conferma l'ordinanza del 19 febbraio 2022 emessa dal Tribunale di Palermo appellata, in via principale, da con atto di citazione notificato il 22 marzo 2022 Parte_1 nonché, in via incidentale, da CP_1 condanna l'appellante a pagare all'appellata le spese di lite, liquidate in complessivi euro
12.033,00 oltre accessori come per legge. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma
1 quater del D.P.R. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L.
24/12/2012 n. 228.
13 Così deciso, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di
Appello di Palermo, il 3 luglio 2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
Alfonso Pinto Giuseppe Lupo
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo – Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Lupo Presidente
2) Dott.ssa Rossana Guzzo Consigliera
3) Dott. Alfonso Pinto Consigliere relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 547 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2022, promossa
DA
nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso da sé medesimo per averne titolo ex art. 86 c.p.c. e dall'avv.
Gabriele Messina Vitrano;
appellante
CONTRO
(P.IVA ) in persona del legale rappresentante p.t., con Controparte_1 P.IVA_1 sede in , via Roccazzo n. 77, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Puntarello;
CP_1 appellata appellante incidentale
Oggetto: prestazione d'opera intellettuale
Conclusioni: per l'appellante “Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, in totale riforma della impugnata ordinanza e per l'effetto dichiarare:
In via preliminare: - accogliere l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della Ordinanza ex art.702 bis c.p.c. impugnata e disporne la immediata sospensione per
i motivi sopra illustrati;
In Via Preliminare subordinata: - Accogliere l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della Ordinanza ex art.702 bis c.p.c. impugnata e disporne la immediata sospensione dietro cauzione della somma di Euro
5.000,00 o quella maggiore o minore che questa Ecc.ma Corte vorrà determinare per i motivi sopra illustrati;
Nel Merito: - Accogliere, per i motivi di fatto e di diritto rassegnati, il presente appello e per l'effetto riformare integralmente come sopra indicato
l'Ordinanza ex art.702 bis c.p.c. emessa al termine del procedimento conclusosi innanzi al Tribunale di Palermo e rubricato al NRG.14143/2019 incluso il capo attinente la statuizione sulle spese del giudizio;
- Ritenere e dichiarare che il Prof. vanta nei Pt_1
1 confronti di un credito pari alla somma di Euro 1.276.985,36 o quella somma CP_1 maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia per l'attività professionale comunque svolta;
- Conseguentemente condannare l' in persona del legale CP_1 rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore dell'avv. della Parte_1 somma pari a euro 1.276.985,36 o quella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia oltre interessi ex art.3 D. lgs. n.231/2002; - Condannare al CP_1 pagamento delle spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi del giudizio e con distrazione in favore del procuratore Avv. Gabriele Messina Virano limitatamente al presente giudizio di appello”.
Per l'appellata: “In via preliminare: I) Disporre l'immediata espunzione dal fascicolo di causa dei seguenti documenti, giacché inammissibili per le ragioni dedotte nell'ambito dei motivi I, III e V A) di cui alla presente comparsa di costituzione e risposta: - file in formato .pdf denominato “tentativo di conciliazione 30-2017 Avv. - Parte_1
(documento “nuovo” prodotto per la prima volta nel presente giudizio di CP_1 appello); - file in formato .jpg denominato “ricevuta comunicazione coa” (documento
“nuovo” prodotto per la prima volta nel presente giudizio di appello); - documenti prodotti da controparte in uno con le note conclusive depositate nel giudizio di prime cure, dichiarati inammissibili dal Tribunale di Palermo e inopinatamente riprodotti nella presente sede processuale (da doc. n. 1 a doc. n. 7 ter allegati alla memoria avversaria del 20.01.2021); - file denominato “verbale tentativo di conciliazione” (in realtà nota prot. n. 90868 del 9.11.2017 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di ), CP_1 dichiarato inutilizzabile dal Tribunale di Palermo e inopinatamente riprodotto nella presente sede processuale;
- file denominato “comunicazione di conciliazione”, identica al summenzionato file denominato “verbale tentativo di conciliazione”, la cui inutilizzabilità, come detto, è già stata pronunciata dal Tribunale di Palermo;
- file denominato “pec avvio conciliazione”, identico al doc. n. 1 ex adverso allegato alle note conclusive depositate in prime cure e, come detto, dichiarato inammissibile dal Tribunale di Palermo;
Sempre preliminarmente: II) Rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza di prime cure ex adverso impugnata, e ciò per tutte le ragioni illustrate in narrativa;
III) Ritenere e dichiarare l'inammissibilità dell'appello promosso dal Prof. Avv. con atto di citazione del 22.03.2022, e ciò per tutte le Parte_1 ragioni dedotte mercé il II motivo in diritto di cui al presente atto;
Nel merito: IV)
Comunque, alla luce di tutte le ragioni illustrate in narrativa, rigettare dell'appello promosso dal Prof. Avv. con atto di citazione del 22.03.2022, giacché Parte_1
2 infondato in fatto e in diritto, nonché carente di supporto giuridico e probatorio e, per
l'effetto, confermare l'ordinanza del 19.02.2022, con cui è stato definito il giudizio n.
14143/2019 R.G. Tribunale di Palermo, comunicata il 22.02.2022, provvedendo ad emendarla unicamente nelle parti indicate nel motivo in diritto sub V A), e ciò in accoglimento dell'appello incidentale ivi articolato;
V) In subordine e con riserva di gravame, accogliere i motivi di appello incidentale condizionato spiegati dall'odierna deducente ai punti V B) e VIII) della presente comparsa di costituzione e risposta e, quindi, comunque rigettare con ogni statuizione l'azione promossa ex adverso, ritenendo
e dichiarando come le domande articolate da controparte risultino infondate in fatto e in diritto, oltre che prescritte, e ciò per le ragioni meglio articolate in narrativa;
VI) In ulteriore subordine e sempre con riserva di gravame, accogliere le eccezioni, richieste e difese articolate (rectius riproposte) nell'ambito del motivo in diritto sub IX di cui alla presente comparsa di costituzione e risposta, e ciò: - ritenendo e dichiarando che nulla è dovuto a controparte in relazione ai giudizi R.G. n. 5475/2004 e 758/2005 Tar Sicilia –
Palermo, R.G. n. 8690/2007 e 8686/2007 Tar Lazio Roma ed R.G. 383/2008 e 384/2008
Consiglio di Stato;
- e comunque rideterminando i compensi eventualmente dovuti in favore di controparte, tenendo conto del reale valore degli affari cui si riferiscono le pretese creditorie dalla stessa avanzate, nonché della tipologia e del numero di attività che dovessero risultare provate;
VII) Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi del presente giudizio, oltre rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e
C.P.A. nella misura di legge.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 19 febbraio 2022 il Tribunale di Palermo rigettò il ricorso proposto dall'avv. che aveva chiesto la condanna di Parte_1 al pagamento del complessivo importo di euro 1.276.985,36, per attività CP_1 professionali, giudiziali (per avere rappresentato la seconda in alcuni giudizi amministrativi) e stragiudiziali (per l'attività prestata in favore della società giusta convenzione del 4 marzo 2005).
A tanto pervenne dichiarando la nullità del disciplinare d'incarico del 4 marzo
2005, con il quale l'avv. era stato incaricato di svolgere attività di assistenza e Pt_1 supporto legale al RUP, nell'ambito dell'appalto per la realizzazione di tre linee tranviarie, la cui costruzione, nella città di , era stata affidata ad CP_1 CP_1
Il Tribunale dichiarò ancora la prescrizione integrale di ogni credito vantato dal professionista in ragione del decorso infruttuoso dei relativi termini e, in ogni caso,
3 l'infondatezza della domanda stante la carenza degli elementi di prova offerti in giudizio.
2. Avverso tale ordinanza, ha proposto appello l'avv. , sulla scorta Parte_1 di sette motivi di impugnazione, così di seguito sintetizzabili:
I. errore del primo giudice per aver ritenuto non utilizzabile la documentazione allegata nelle note conclusive del giudizio di primo grado;
II. erronea declaratoria di inammissibilità della richiesta di mutamento del rito (da sommario di cognizione ad ordinario) in quanto asseritamente tardiva;
III. erronea declaratoria di nullità della delibera e del disciplinare di incarico per mancato espletamento della procedura di evidenza pubblica;
IV. erronea declaratoria di prescrizione del credito per le prestazioni professionali rese, sebbene l'incarico avesse avuto termine il 6 ottobre
2015 con il collaudo delle opere;
V. erroneità per non aver rilevato che, in ragione dell'unicità del contratto, il termine prescrizionale decorresse dal giorno in cui era stato espletato complessivamente l'incarico, nonché per non aver riconosciuto il valore interruttivo del tentativo di conciliazione esperito;
VI. erroneità per non aver considerato le ammissioni formulate da CP_1 riguardo all'effettivo adempimento delle prestazioni professionali;
VII. erroneità in ordine alla statuizione delle spese del giudizio.
3. Con comparsa del 15 settembre 2022, si è costituita resistendo al CP_1 gravame, di cui ha richiesto il rigetto, e formulando appello incidentale condizionato, sulla scorta di due motivi di impugnazione, così di seguito sintetizzabili:
I. errore del primo giudice per aver ritenuto che la prescrizione decorresse unitariamente e non singolarmente per ogni incarico eseguito;
II. errore del primo giudice per non aver accolto l'eccezione di nullità formulato in virtù della violazione degli artt. 191 e 153 TUEL., nonché degli artt. 284 e 288 del r.d. 3 marzo 1934, n. 383.
4. In assenza di incombenti istruttori, mutato il relatore, all'udienza del 21 marzo
2025, – sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata posta in decisione, con l'assegnazione di termini di 53 gg per il deposito di comparse conclusionali e di 20 gg per il deposito di memorie di replica.
5. Così tratteggiato l'oggetto del contendere, per una più agevole comprensione
4 del gravame, è opportuno precisare che la causa trae origine dall'incarico di assistenza legale espletato dall'avv. in favore di Parte_1 CP_1
Con la deliberazione del Consiglio comunale del Comune di Palermo n. 205 del 3 ottobre 1997 ad enne affidata la competenza per la progettazione, la realizzazione, CP_1 nonché la successiva gestione di tre linee tranviarie, denominate , CP_2 Persona_1
e
[...] Per_2
Tenuto conto di tale delibera, con il disciplinare d'incarico sottoscritto fra le parti il 4 marzo 2005, il RUP dell' conferì all'avv. un ampio incarico di CP_1 Pt_1 consulenza ed assistenza legale, comprendente il supporto alla cura di ogni adempimento amministrativo utile alla pubblicazione del bando di gara, nonché poteri di rappresentanza e difesa in giudizio, al fine di far fronte ad eventuali problematiche concernenti le materie affidate.
Avendo curato, pertanto, una numerosa serie di incarichi e attività sia stragiudiziali sia giudiziali, in assenza dell'integrale versamento dei compensi per le prestazioni eseguite, l'avv. propose ricorso ex art. 702 bis c.p.c., chiedendo la Pt_1 condanna al pagamento della società di trasporti per il complessivo importo di euro
1.276.985,36, specificando, in particolare, di aver rappresentato e difeso l'ente nei seguenti giudizi: Tar Sicilia - Palermo, RG 690/2006; Consiglio di Giustizia
Amministrativa (CGA), RG 1430/2006; Tar Sicilia - , RG 5475/2004; Tar Sicilia CP_1
- Palermo, RG 785/2005; Tar Lazio - Roma, RG 8690/2007; Tar Lazio - Roma, RG
8686/2007; Consiglio di Stato, RG 383/2008; Consiglio di Stato, RG 384/2008; Tar
Sicilia - Palermo, RG 1590/2008.
Si costituì deducendo, in particolare, la nullità della delibera e del CP_1 disciplinare, per aver disposto l'affidamento diretto dell'incarico professionale senza indire una procedura comparativa ad evidenza pubblica, nonché la prescrizione integrale del credito asseritamente vantato.
Il Tribunale di Palermo, richiamate anche le anomalie già rilevate da nella CP_3 delibera n. CP -5 del 30.09.2014, rigettò il ricorso proposto, ritenendo illegittimo l'affidamento diretto dell'incarico professionale - qualificabile come attività di supporto tecnico-amministrativo al Rup, di valore ben superiore ad euro 100.000,00 - in quanto in contrasto con il disposto dell'art. 17 l. n. 109/1994.
Evidenziò pure l'integrale prescrizione del credito e la mancanza di elementi di prova idonei a dimostrare l'interruzione dei relativi termini – stante anche il deposito tardivo di alcuni allegati da parte del ricorrente - nonché la complessiva carenza delle
5 allegazioni prodotte, del tutto insufficiente a valutare l'entità delle attività giudiziali eseguite.
6. Così tratteggiato l'oggetto del contendere, appare opportuno, - così entrando nel merito delle doglianze - affrontare congiuntamente l'eccezione di nullità dell'ordinanza appellata (sollevata dall' nei propri atti difensivi conclusivi) e del Pt_1 primo e del secondo motivo di impugnazione.
L'appellante ha sostenuto, appunto, nelle difese conclusive che l'ordinanza emessa nel primo giudizio sarebbe nulla per il mancato rispetto dell'art. 14 comma II
d.lgs.. 150/2011, per non avere il Tribunale deciso in composizione collegiale.
Con i primi due motivi, invece, l'appellante si duole che il Tribunale abbia ritenuto inammissibile, in quanto tardiva, la documentazione prodotta dopo il rinvio della causa per la decisione.
Rappresenta che, per la natura del giudizio, non potevano sussistere barriere istruttorie nel procedimento a cognizione sommaria ex art. 702 bis c.p.c., sicché la produzione documentale, anche successiva al rinvio della causa per la decisione, era stata considerata tardiva erroneamente.
Evidenzia, poi, che nelle controversie aventi ad oggetto i compensi per l'attività professionale dell'avvocato, in considerazione delle peculiarità del rito, ancor meno era possibile ritenere sussistente una preclusione istruttoria pur dopo il rinvio della causa per la decisione.
Soggiunge, quindi, che il Tribunale avrebbe dovuto certamente disporre la conversione del rito in ordinario, avuto riguardo alla complessità delle difese articolate da on la costituzione. CP_1
I motivi sono, nel complesso, infondati.
E' ben vero che, nel procedimento sommario di cognizione, non sussistono le preclusioni istruttorie proprie del rito ordinario: “in tema di procedimento sommario di cognizione, poiché non è contemplata alcuna sanzione processuale in relazione al mancato rispetto del requisito di specifica indicazione dei mezzi di prova e dei documenti di cui il ricorrente ed il resistente intendano, rispettivamente, avvalersi, né in relazione alla mancata allegazione di detti documenti, al ricorso o alla comparsa di risposta, risulta ammissibile la produzione documentale successiva al deposito del primo atto difensivo e fino alla pronuncia dell'ordinanza di cui all'art. 702-ter c.p.c. (Cass. Sez. 2 -
, Ordinanza n. 19226 del 12/07/2024; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 46 del 07/01/2021).
Tuttavia, nella fattispecie in esame, la tardività della produzione documentale
6 dell'appellante, erroneamente rilevata in prime cure, non conduce ad una decisione diversa per le seguenti ragioni.
Si rileva, anzitutto, che l'appellante non ha proposto il procedimento sommario di cognizione sulla scorta di quanto previsto dagli artt. 14 e ss. del d.lgs. 150/2011 (rubricato
“controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato”) bensì un normale ricorso ai sensi degli articoli 702 bis e ss. c.p.c.., tanto risultando – anzitutto – dal mancato richiamo, nel corpo del ricorso introduttivo, del rito peculiare in tema di liquidazione dei compensi al difensore.
Che l'appellante abbia promosso un procedimento sommario di cognizione ex art. 702 bis e ss c.p.c. si desume anche dalla circostanza per cui, nel corso del giudizio di prime cure (si veda memoria del 21 gennaio 2021), l'avv. abbia chiesto la Pt_1 conversione del rito in quello ordinario, ciò che è del tutto inammissibile nei procedimenti esperiti ai sensi dell'art. 14 del d.lgs.. 150/2011.
Aggiungasi, ancora, che l'avv. ha impugnato con appello l'ordinanza di Pt_1 prime cure, ma il gravame sarebbe del tutto inammissibile se fosse vero che egli aveva proposto un ricorso sommario ex art. 14 d.lgs. 150 del 2011, stante l'inappellabilità della relativa pronuncia ai sensi del comma 4 di detta disposizione.
Infatti “in tema di liquidazione degli onorari e diritti di avvocato, nel caso in cui il ricorrente abbia introdotto il giudizio con le forme del rito sommario ordinario, ex art.
702 bis c.p.c., piuttosto che con quelle del rito speciale, di cui all'art. 14 del d. lgs. n. 150 del 2011, il provvedimento di primo grado deve essere impugnato con l'appello, ai sensi dell'art. 702 quater c.p.c. non potendo essere proposto ricorso per cassazione "per saltum" se non nel caso di accordo delle parti, e ciò in ragione del consolidato principio di ultrattività del rito che - quale specificazione del più generale principio per cui
l'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile deve avvenire in base al principio dell'apparenza, cioè con riguardo esclusivo alla qualificazione, anche implicita, dell'azione e del provvedimento compiuta dal giudice - trova fondamento nel fatto che il mutamento del rito con cui il processo è erroneamente iniziato compete esclusivamente al giudice” (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 210 del 08/01/2019).
Tanto precisato, le censure proposte sul punto risultano certamente contraddittorie.
In primo luogo, infatti, l'appellante lascia intendere che il ricorso introduttivo era stato introdotto con la ritualità propria del rito ex art. 14 d.lgs. 150/2011 e ciò per giustificare l'erroneità della comminatoria, a suo carico, delle preclusioni istruttorie, non
7 presenti in tale rito speciale.
È noto, infatti, che “per il procedimento di cui all'art. 14 del D. Lgs. n. 150 del
2011, per il quale la legge dispone l'obbligo di attenersi alle forme del procedimento sommario, senza quindi alcuna possibilità di conversione (come disposto dall'art. 3, co.
1 del D. Lgs. n. 150/2011, nella formulazione applicabile ratione temporis), nemmeno è dato invocare quell'esigenza di “discovery” probatoria funzionale a permettere una tempestiva valutazione del giudice circa la sottoposizione del giudizio alle regole del procedimento sommario il che non giustifica, vieppiù, l'introduzione in via meramente interpretativa di una preclusione processuale.” (Cass. Sez. 2 -, Ordinanza n. 19226 del
12/07/2024)
E, però, lo stesso appellante lamenta l'omessa conversione, da parte del Tribunale, del rito speciale (comunque prescelto) in quello ordinario, così – dunque - facendo intendere di avere proposto un procedimento sommario ex art. 702 bis per così dire
“semplice”.
È, quindi, del tutto contraddittoria l'invocazione della nullità dell'ordinanza, in quanto assunta dal Tribunale in composizione monocratica anziché collegiale, per come richiesto dall'art. 14 d.lgs. 150/2011, nel testo ratione temporis vigente.
Sul punto, piuttosto che individuarsi una precisa e univoca censura ai fini del mutamento del rito, si ravvisa l'intento di volere ricondurre, ma solo adesso, nell'alveo della ritualità speciale prevista al richiamato art. 14 il procedimento, a suo tempo chiaramente introdotto nelle forme degli artt. 702 bis e ss. c.p.c..
Mancando, dunque, in questa parte del gravame coerenza e univocità nell'impugnativa ai fini del mutamento del rito, è immune dalle censure svolte dell'appellante l'applicazione, da parte del primo giudice, delle disposizioni relative al mero procedimento sommario di cognizione (artt. 702 bis e s.s. c.p.c.).
Solo per completezza va aggiunto adesso che “dall'adozione di un rito errato non deriva alcuna nullità, né la stessa può essere dedotta quale motivo di impugnazione, a meno che l'errore di rito non abbia inciso sul contraddittorio o sull'esercizio del diritto di difesa o non abbia, in generale, cagionato un qualsivoglia altro specifico pregiudizio processuale alla parte” (Cass. n. 19136/2005 e, più di recente, Cass. 9268/2023; Cass.
12567/2021).
Ora, nella specie – come accennato nella prima parte di questo capo - la mancata ammissione della produzione documentale nel corso del giudizio di primo grado è superata dalla facoltà per le parti, prevista dall'art. 702 quater c.p.c. ed esercitata
8 dall'appellante, di produrre in appello nuovi mezzi di prova, perché la Corte ne valuti l'ammissibilità ai fini della decisione della causa.
Ne discende che, essendosi l'appellante avvalso di tale facoltà, con il deposito della documentazione dichiarata inammissibile nel primo giudizio e l'indicazione di ulteriori mezzi di prova – non introdotti nel primo grado –l'ammissione di tali mezzi di prova e la loro valutazione ai fini della decisione impone di escludere, per un verso,
l'esistenza di alcuna effettiva compressione del diritto di difesa dell' e di Pt_1 affermare, per altro verso, il superamento di ogni possibile censura sul punto.
6. Con il terzo, quarto e quinto motivo di impugnazione – che, per ragioni di connessione logica, è opportuno trattare congiuntamente - l'appellante si duole che il
Tribunale abbia ritenuto nulla la delibera e il disciplinare di incarico del 4 marzo 2005.
Rappresenta che, ai tempi del conferimento dell'incarico (appunto avvenuto nel
2005) non aveva ancora assunto la forma della società in house, sicché CP_1
l'affidamento di servizi legali non era ancora soggetto all'obbligo di una procedura ad evidenza pubblica.
Evidenzia, ancora, che l'incarico affidatogli si era concluso a tutti gli effetti con il collaudo dell'opera, effettuato il 6 ottobre 2015 e, quindi, il credito da lui vantato non poteva ritenersi prescritto, considerato che il ricorso introduttivo era stato depositato il 9 agosto 2019.
Sostiene ancora che, considerati i pagamenti in acconto versati da l'unicità CP_1 del contratto sottoscritto fra le parti, il termine prescrizionale decennale delle sue spettanze sarebbe dovuto decorrere dal giorno in cui era stato espletato complessivamente l'incarico e non certo dalla data di esecuzione delle singole prestazioni.
Soggiunge che, in ogni caso, l'istanza di conciliazione ex art. 13, comma 9, legge n.247/2012, presentata all'Organismo di Conciliazione presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di , avrebbe interrotto il termine prescrizionale. CP_1
I motivi sono infondati, anche se la motivazione contenuta nella sentenza impugnata deve essere, in parte, corretta.
Mette conto premettere che, a mente dell'art. 17 della legge del 11/02/1994 - nr.
109 – nel testo ratione temporis vigente – “le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva nonchè alla direzione dei lavori ed agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile unico del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale di cui all'art. 14, sono espletate” tra gli altri “d ) da liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui
9 alla legge 23 novembre 1939, n. 1815”.
A mente dei commi 10 e 11 della citata disposizione “10. Per l'affidamento di incarichi di progettazione di importo pari o superiore alla soglia di applicazione della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici di servizi, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni, ovvero, per i soggetti tenuti all'applicazione del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158 , e successive modificazioni, le disposizioni ivi previste (14).
11. Per l'affidamento di incarichi di progettazione il cui importo stimato sia compreso tra 100.000 euro e la soglia di applicazione della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici di servizi, il regolamento disciplina le modalità di aggiudicazione che le stazioni appaltanti devono rispettare, in alternativa alla procedura del pubblico incanto, in modo che sia assicurata adeguata pubblicità agli stessi e siano contemperati i principi generali della trasparenza e del buon andamento con l'esigenza di garantire la proporzionalità tra le modalità procedurali e il corrispettivo dell'incarico
(15)”.
Ciò debitamente premesso, non vi è dubbio che l'incarico conferito all'avv. rientrasse nell'alveo di applicabilità di tale disposizione, trattandosi di attività si Pt_1 supporto al rup nell'ambito del più volte richiamato appalto pubblico per la realizzazione di tre linee tranviarie nella città di . CP_1
La richiamata disposizione - già in vigore al momento della sottoscrizione del disciplinare - aveva individuato una soglia massima per l'attribuzione diretta dell'incarico, fissata in euro 100.000,00.
Sicché, al di sopra di tale importo, ai sensi dell'art. 17, l'affidamento avrebbe potuto aver luogo solo a seguito di una procedura comparativa per l'appalto di servizi, coerentemente a quanto già previsto nella direttiva 92/50/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992 e nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 ss.mm.ii. (cfr. comma 10 dell'art. 17 l. 109/1994).
Tanto precisato, appare inconferente anche la pretesa inapplicabilità della suddetta normativa nei confronti di non avendo quest'ultima – a dire dell'appellante - CP_1 ancora assunto, a quel tempo, la forma di società in house, tenuto conto del controllo esclusivo, su di essa esercitata, da parte del Comune di Palermo.
Va infatti ricordato che l'art. 2, comma 2, della legge regionale siciliana nr. 7 del
2002, nell'atto di recepire nell'ordinamento regionale la legge nazionale n. 109/1994, ha provveduto a specificare che ricadessero nell'ambito soggettivo di applicazione della
10 legge “gli enti locali territoriali e/o istituzionali e loro associazioni e consorzi, agli enti ed aziende da questi dipendenti e comunque sottoposti a vigilanza, nonché agli altri organismi di diritto pubblico e soggetti di diritto privato a prevalente o intera partecipazione pubblica".
Non è in discussione, infatti, che osse, già all'epoca, società “a prevalente CP_1
o intera partecipazione pubblica”.
In secondo luogo – ove voglia prescindersi da tale, dirimente aspetto – non vi è dubbio che l' rientrasse comunque nell'ambito della categoria dell'organismo di CP_1 diritto pubblico considerati i noti criteri discretivi elaborati dalla Suprema Corte
(Cassazione civile sez. un., 28/03/2019, n.8673) in base a quanto sostenuto dall'Anac con delibera n. CP -5 del 30.09.2014, richiamata nella sentenza gravata.
Da tanto discende la nullità del contratto posto a fondamento della richiesta di compenso per l'attività stragiudiziale in quanto “in materia di appalto di opere pubbliche, le disposizioni disciplinanti l'attività di progettazione nell'ambito del contratto, in quanto rispondenti a finalità pubblicistiche, sono, in linea di principio, norme imperative, ai sensi dell'articolo 1418, comma 1, del Cc, e non possono essere derogate dai contraenti se non nei casi e nei modi previsti dalle norme medesime” (Cassazione civile sez. I,
15/02/2021, n.3839; Cassazione civile sez. I, 12/08/2010, n.18644).
La pretesa del compenso relativo all'attività giudiziale prestata è fondata, però. solo in parte sul mandato conferito con il disciplinare di incarico, essendo retta soprattutto dal mandato professionale basato sulle procure alle liti conferite da a cui validità CP_1
– stante l'indubbia autonomia dei rapporti – non può essere infirmata dall' invalidità del disciplinare.
Nondimeno la pretesa non può essere riconosciuta non essendo stata documentato il compimento delle attività concretamente riconducibili all'opera dell'appellante che, oltre tutto, in alcuni di essi agiva quale codifensore ed avrebbe dovuto, quindi, dimostrare l'attività allo stesso riconducibile, non essendo prodotti copia degli atti processuali dallo stesso predisposti né copia dei verbali di udienza.
La carenza di prova e l'incompleto deposito degli atti di causa non consente, dunque, neanche di effettuare una precisa valutazione dell'attività concretamente svolta, impedendo di stabilire la congruità dei compensi richiesti siccome, in via alternativa, una loro rideterminazione.
Difatti, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento di un credito per prestazioni professionali, incombe sul
11 professionista non solo la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, ma anche dell'effettivo espletamento dello stesso, nonché dell'entità delle prestazioni svolte (cfr.
Cass. 9314/2024 e Cass. n. 21522/2019).
Per ragioni completezza è, in ogni caso, necessario evidenziare che, nonostante il corredo probatorio introdotto in questo grado di giudizio, ogni diritto al compenso, vantato dall' appellante, risulta irrimediabilmente prescritto.
È evidente, anzitutto, che – per ciò che riguarda l'attività di collaborazione al RUP
- non è possibile sostenere che la prescrizione debba decorrere dal 2015, così come preteso dall'appellante, in virtù della ribadita nullità del disciplinare d'incarico, con la conseguente inefficacia anche delle clausola che ancorava il compenso al collaudo dell'opera.
Per ciò che riguarda, invece, l'attività giudiziale, non è stata in concreto provata quale attività l'avv. avrebbe eseguito dal 2008 in poi, ovverossia all'indomani Pt_1 della pubblicazione delle sentenze dallo stesso allegate, terminative dei giudizi per i quali ha chiesto il compenso.
Ne deriva che, anche a voler far decorrere complessivamente il termine prescrizionale dal 2008, è evidente che siano trascorsi più di dieci anni dall'instaurazione del giudizio di prime cure e, segnatamente, dalla notifica all'appellata del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza del primo grado, avvenuto nel gennaio 2020.
Nessuna delle allegazioni prodotte dall'appellante, invero, è idonea a dimostrare che tali termini siano stati medio tempore interrotti.
In primo luogo, per quanto concerne i vari solleciti di pagamento, si ribadisce come non sia mai stata fornita prova del loro effettivo invio, né, in via residuale, che fossero comunque entrati nella sfera di conoscibilità dell'odierna appellata (art. 1335
c..c.)
Anche la corresponsione di alcuni pagamenti in acconto, indicati dall' appellante, risultano correlati a fatture emesse negli anni 2006-2009 e, dunque, sono in alcun modo decisivi del credito fatto valere in questa sede.
In secondo luogo, non appare neanche utile a dimostrare il contrario le ulteriori allegazioni dell'appellante, relative al procedimento di conciliazione instaurato davanti al
COA di Palermo, non essendo noto il contenuto della pretesa avanzata in quella sede e della corrispondenza con quella fatta valere in questo giudizio.
E', peraltro, significativo evidenziare che non è stata fornita la dimostrazione dell'invio dell'istanza conciliativa al Consiglio dell'Ordine nell'apposito file .eml e .xml
12 delle ricevute di invio e di consegna.
Ed invero, secondo l'orientamento della Suprema Corte – chiaramente estensibile anche ad atti non propriamente giudiziari - l'atto notificato a mezzo di posta elettronica certificata deve essere depositato con modalità telematiche, unitamente alle ricevute di accettazione e consegna in formato ".eml" o ".msg" e all'inserimento dei dati identificativi del file “.xml”, al fine di verificare l'effettiva disponibilità informatica dell'atto da parte del destinatario (cfr. Cass. ord. n. 16189 del 08/06/2023).
Avuto riguardo a tale condivisibile principio, occorre rilevare che – a conferma delle lacune probatorie evidenziate – anche le altre allegazioni prodotte non dimostrano l'effettivo esperimento di un tentativo di conciliazione specificamente ricollegabile alla controversia oggetto di causa.
Difatti, per tutti i verbali depositati della procedura conciliativa n. 30/2017, intercorsa tra le parti, non è presente alcun riferimento che consenta di individuare i precisi contenuti dell'oggetto del tentativo di conciliazione, rendendo impossibile appurare, in modo certo e inconfutabile, che lo stesso coincidesse con l'odierna materia del contendere.
Il rigetto di tali motivi comporta l'assorbimento integrale dei residui motivi di appello, nonché dell'appello incidentale condizionato proposto da con conseguente CP_1 integrale conferma della sentenza di primo grado e statuizione secondo soccombenza delle spese del grado.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione II civile, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti, così provvede: conferma l'ordinanza del 19 febbraio 2022 emessa dal Tribunale di Palermo appellata, in via principale, da con atto di citazione notificato il 22 marzo 2022 Parte_1 nonché, in via incidentale, da CP_1 condanna l'appellante a pagare all'appellata le spese di lite, liquidate in complessivi euro
12.033,00 oltre accessori come per legge. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma
1 quater del D.P.R. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L.
24/12/2012 n. 228.
13 Così deciso, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di
Appello di Palermo, il 3 luglio 2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
Alfonso Pinto Giuseppe Lupo
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