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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 13/02/2025, n. 669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 669 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5810/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario, avv. Cosimina D'Ambrosio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5810/2024
Promossa da
SI.ra , rapp.ta e difesa, disgiuntamente, dagli avv.ti Parte_1
Piergiorgio Braca e Francesco Ruggiero, in virtù di procura in calce al presente atto ed elett.te domiciliati presso lo studio dell'avv. Braca sito in Pellezzano (SA) alla via
A. Gramsci, n. 16 bis,
-intimante-
Contro
Ing. contumace, CP_1
-intimato-
Oggetto: sfratto per revocato comodato
Conclusioni: come da verbale di udienza
Svolgimento del processo
Con atto di intimazione sfratto per revocato comodato, la sig.ra Parte_1 premesso di essere proprietaria dell'appartamento sito in Salerno, al corso
[...]
Garibaldi, 167; che detto immobile, nell'anno 2012-2013, veniva concesso, in favore dell'ing. , per mero spirito di cortesia, in comodato gratuito in forma CP_1
libera e verbale, senza indicazione di una data di cessazione che, comunque, avrebbe dovuto naturalmente risolversi dopo un paio di anni;
che decorsi diversi anni ha,
1 verbalmente, chiesto al il rilascio dell'appartamento, richiesta mai evasa, CP_1
seppur confermando la volontà al rilascio;
che dal momento della risoluzione del contratto di comodato, coincidente con la richiesta di rilascio, la occupazione dell'immobile si qualifica come una occupazione sine titulo e, quindi, abusiva;
che per consolidata giurisprudenza ha diritto ad ottenere, oltre al rilascio dell'immobile, anche una tutela risarcitoria cagionata dalla impossibilità di godere e di disporre del bene per l'altrui occupazione abusiva, tanto esposto, intimava al sig. CP_1
lo sfratto per risoluto o disdetto comodato a tempo indeterminato con invito a lasciare l'immobile immediatamente libero da persone e/o cose e, nel contempo, lo citava a comparire innanzi all'intestato Tribunale per ivi sentir convalidare l'intimato sfratto per risoluto e disdetto comodato o comunque la cessazione del rapporto di comodato e, per l'effetto, convalidare l'intimato sfratto ed ordinare la restituzione dell'immobile; nel merito accertare e, per l'effetto, dichiarare che il sig. CP_1
ha occupato illegittimamente l'immobile a far data dal 03/04/22 e/o comunque
[...]
dalla data in cui ha avuto cognizione della volontà di essa locatrice a disdettare o risolvere il comodato gratuito e a riavere il possesso dell'immobile; accertare e, per l'effetto, dichiarare di aver subito il danno consistente nel mancato godimento del bene e, per l'effetto, accertare e condannare il al pagamento della somma CP_1 mensile di € 1.200,00 per ogni mese di occupazione illegittima fino al rilascio con vittoria di spese di giudizio.
Sebbene ritualmente citato, parte intimata non si costituiva in giudizio.
All'udienza di comparizione il tribunale si riservava sulla richiesta di risoluzione del rapporto contrattuale.
Con ordinanza resa fuori udienza non veniva convalidato lo sfratto, veniva disposto mutamento di rito, concesso termine per deposito di memorie integrative.
In assenza di istanze istruttorie veniva fissata l'udienza di discussione.
Alla odierna udienza, svoltasi in modalità telematica, sulle conclusioni di parte intimante, la causa è stata decisa con contestuale deposito delle motivazioni.
Motivi della decisione
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di . CP_1
Parte attrice, sig.ra nell'anno 2012-2013 ha concesso, in Parte_1
comodato gratuito in favore del sig. , per mero spirito di cortesia e in CP_1
quanto legata da vincolo parentale, l'immobile di sua proprietà sito in Salerno al
2 Corso Garibaldi, concessione che avrebbe dovuto risolversi nel giro di un paio di anni e, decorsi diversi anni, avanzava richiesta di rilascio, prima verbale poi a mezzo comunicazione scritta del 27/10/2022 e 20/04/2023 e, stante l'omesso rilascio, ha adito le vie giudiziali utilizzando lo speciale procedimento di convalida dello sfratto ai sensi del novellato art. 657 c.p.c.
È pacifico che il procedimento di convalida di licenza o sfratto per finita locazione, ex art. 657 c,p,c, è esperibile, a seguito delle innovazioni introdotte dal D. Lgs n.
149/del 2022, anche nei confronti del “comodatario di beni immobili” , ma la novella legislativa nulla statuisce in proposito, rimettendo all'evoluzione giurisprudenziale la soluzione di ogni questione interpretativa ed ermeneutica.
In tal senso il Tribunale di Roma, con ordinanza del 23/05/2023 ha convalidato lo sfratto per scadenza del contratto di comodato senza un termine di scadenza rilevando che il rilascio dell'immobile concesso in comodato doveva avvenire a semplice richiesta, e che, l'intimante ha inviato comunicazione scritta in tal senso.
Sulla stessa scia anche il Tribunale di Milano con sentenza n. 8325/2023, ritenendo che non vi sia alcuna ratio legis logica nel limitare la portata della riforma solo ai contratti di comodato con indicazione del termine di scadenza, sfavorendo, in tal modo incomprensibile i contratti di comodato precario, ad nutum, senza la previsione di alcun termine di scadenza.
D'altronde, avendo il legislatore inserito la parola “comodato” senza alcuna limitazione, si ritiene ammissibile lo speciale procedimento azionato anche nell'ipotesi di comodato senza l'indicazione di un termine di scadenza.
Esaminando ancora l'utilizzabilità del procedimento di convalida di sfratto nel caso di comodato si premette che nulla questio con riguardo al comodato con “data di scadenza del contratto”, mentre si impongono alcune considerazioni in relazione alla particolare fisionomia del contratto di comodato precario quale fissata dall'art. 1810
c.c. in base al quale “se non è stato convenuto un termine né questo risulta dall'uso a cui la cosa doveva essere destinata, il comodatario è tenuto a restituirla non appena il comodante la richiede”.
Orbene, pare evidente che anche in questi casi la questione non sia dissimile da quella che concerne l'adozione del procedimento di convalida di sfratto per il comodato con determinazione della scadenza contrattuale. Infatti, alla luce di quanto detto, deve opinarsi, dunque, che nella fattispecie la scadenza contrattuale coincide con la
3 richiesta di restituzione del bene immobile concesso in godimento senza alcun termine, ad nutum, con la conseguente successiva possibilità di fare ricorso al novellato art. 657 c.p.c., in caso di mancata restituzione del bene in oggetto, in quanto la condizione di risolubilità ad libitum è espressamente prevista dall'art. 1810 c.c. .
In proposito la Suprema Corte ha statuito che il comodato precario è caratterizzato dalla circostanza che la determinazione del termine di efficacia del vinculum iuris costituito tra le parti è rimessa in via potestativa alla sola volontà del comodante che ha la facoltà di manifestarla ad nutum con la semplice richiesta di restituzione del bene, senza che assuma rilievo la circostanza che l'immobile sia stato adibito a casa familiare (Cass. Civ. 15986/2010). In ogni caso è pacifico in giurisprudenza come nella richiesta di convalida dell'intimazione di sfratto sia implicitamente contenuta anche la domanda di risoluzione e rilascio.
Tanto premesso, nel caso in esame è indiscutibile che la sig.ra è Parte_1 proprietaria dell'immobile oggetto di causa così come è pacifico che il sig. CP_1 occupa l'immobile di proprietà della e tanto si rinviene anche e soprattutto Parte_1
dalla comunicazione inviata dallo stesso nella quale comunicava di CP_1 procedere al più presto al rilascio dell'immobile ritardo causato nella esecuzione di lavori di ristrutturazione della nuova abitazione.
Pertanto, acclarato quanto sopra, va senz'altro dichiarato risolto il contratto e/o comunque cessato il rapporto di comodato fra le parti in causa.
Rilevato che nella comparsa conclusionale del 30/01/2025 oltre che ad essere ribadito nelle note scritte di udienza, i difensori di parte ricorrente hanno dichiarato che l'immobile è stato rilasciato in data 22/01/2024 non occorre provvedere sulla data del rilascio.
Quanto all'indennità per l'occupazione senza titolo, le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione (sent. n. 33645/2022) hanno statuito che, in caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno emergente è la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione a terzi, dietro corrispettivo (restando, invece, non risarcibile il venir meno della mera facoltà di non uso, quale manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, suscettibile di reintegrazione attraverso la sola tutela reale); e che il fatto costitutivo del diritto al risarcimento del lucro cessante è lo specifico pregiudizio
4 subito, rappresentato dall'impossibilità di concedere il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o di venderlo ad un prezzo più conveniente di quello di mercato. Entrambe le voci di danno, inoltre, devono formare oggetto di allegazione, dovendosi dedurre, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato).
Nel caso di specie l'attrice si è limitata ad asserire di aver diritto all'indennità di occupazione senza allegare, neppure genericamente, che la mancata restituzione dell'immobile da parte del convenuto le avrebbe impedito di godere direttamente dell'immobile o di locarlo o venderlo a terzi.
Per cui tale domanda di risarcimento non può trovare accoglimento, quindi, va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno –Prima Sezione Civile- definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 5810/2024 r.g. tra -attrice– e Parte_1
–convenuto- ogni altra istanza, eccezione, deduzione reietta o CP_1
assorbita così provvede:
1) Accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto, dichiara risolto o comunque cessato il rapporto di comodato intercorso tra la sig.ra e il Parte_1
sig. relativo all'immobile sito in Salerno al C.so Garibaldi , 167; CP_1
2) Non occorre provvedere sulla domanda di rilascio poiché l'immobile è stato rilasciato in data 22/01/2024;
3) Rigetta la domanda proposta dall'attrice diretta a sentir condannare il convenuto a versare la somma a titolo di indennità di occupazione illegittima dell'immobile oggetto di causa;
4) Condanna il convenuto, sig. , al pagamento delle spese di lite, in CP_1
favore dei procuratori di parte attrice, dichiaratosi antistatari, che si liquidano in €
145,50 per esborsi ed € 3.850,00 per compenso professionale oltre accessori come per legge.
Salerno lì, 13/02/2025
5 Il GOP
Avv. Cosimina D'Ambrosio
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario, avv. Cosimina D'Ambrosio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5810/2024
Promossa da
SI.ra , rapp.ta e difesa, disgiuntamente, dagli avv.ti Parte_1
Piergiorgio Braca e Francesco Ruggiero, in virtù di procura in calce al presente atto ed elett.te domiciliati presso lo studio dell'avv. Braca sito in Pellezzano (SA) alla via
A. Gramsci, n. 16 bis,
-intimante-
Contro
Ing. contumace, CP_1
-intimato-
Oggetto: sfratto per revocato comodato
Conclusioni: come da verbale di udienza
Svolgimento del processo
Con atto di intimazione sfratto per revocato comodato, la sig.ra Parte_1 premesso di essere proprietaria dell'appartamento sito in Salerno, al corso
[...]
Garibaldi, 167; che detto immobile, nell'anno 2012-2013, veniva concesso, in favore dell'ing. , per mero spirito di cortesia, in comodato gratuito in forma CP_1
libera e verbale, senza indicazione di una data di cessazione che, comunque, avrebbe dovuto naturalmente risolversi dopo un paio di anni;
che decorsi diversi anni ha,
1 verbalmente, chiesto al il rilascio dell'appartamento, richiesta mai evasa, CP_1
seppur confermando la volontà al rilascio;
che dal momento della risoluzione del contratto di comodato, coincidente con la richiesta di rilascio, la occupazione dell'immobile si qualifica come una occupazione sine titulo e, quindi, abusiva;
che per consolidata giurisprudenza ha diritto ad ottenere, oltre al rilascio dell'immobile, anche una tutela risarcitoria cagionata dalla impossibilità di godere e di disporre del bene per l'altrui occupazione abusiva, tanto esposto, intimava al sig. CP_1
lo sfratto per risoluto o disdetto comodato a tempo indeterminato con invito a lasciare l'immobile immediatamente libero da persone e/o cose e, nel contempo, lo citava a comparire innanzi all'intestato Tribunale per ivi sentir convalidare l'intimato sfratto per risoluto e disdetto comodato o comunque la cessazione del rapporto di comodato e, per l'effetto, convalidare l'intimato sfratto ed ordinare la restituzione dell'immobile; nel merito accertare e, per l'effetto, dichiarare che il sig. CP_1
ha occupato illegittimamente l'immobile a far data dal 03/04/22 e/o comunque
[...]
dalla data in cui ha avuto cognizione della volontà di essa locatrice a disdettare o risolvere il comodato gratuito e a riavere il possesso dell'immobile; accertare e, per l'effetto, dichiarare di aver subito il danno consistente nel mancato godimento del bene e, per l'effetto, accertare e condannare il al pagamento della somma CP_1 mensile di € 1.200,00 per ogni mese di occupazione illegittima fino al rilascio con vittoria di spese di giudizio.
Sebbene ritualmente citato, parte intimata non si costituiva in giudizio.
All'udienza di comparizione il tribunale si riservava sulla richiesta di risoluzione del rapporto contrattuale.
Con ordinanza resa fuori udienza non veniva convalidato lo sfratto, veniva disposto mutamento di rito, concesso termine per deposito di memorie integrative.
In assenza di istanze istruttorie veniva fissata l'udienza di discussione.
Alla odierna udienza, svoltasi in modalità telematica, sulle conclusioni di parte intimante, la causa è stata decisa con contestuale deposito delle motivazioni.
Motivi della decisione
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di . CP_1
Parte attrice, sig.ra nell'anno 2012-2013 ha concesso, in Parte_1
comodato gratuito in favore del sig. , per mero spirito di cortesia e in CP_1
quanto legata da vincolo parentale, l'immobile di sua proprietà sito in Salerno al
2 Corso Garibaldi, concessione che avrebbe dovuto risolversi nel giro di un paio di anni e, decorsi diversi anni, avanzava richiesta di rilascio, prima verbale poi a mezzo comunicazione scritta del 27/10/2022 e 20/04/2023 e, stante l'omesso rilascio, ha adito le vie giudiziali utilizzando lo speciale procedimento di convalida dello sfratto ai sensi del novellato art. 657 c.p.c.
È pacifico che il procedimento di convalida di licenza o sfratto per finita locazione, ex art. 657 c,p,c, è esperibile, a seguito delle innovazioni introdotte dal D. Lgs n.
149/del 2022, anche nei confronti del “comodatario di beni immobili” , ma la novella legislativa nulla statuisce in proposito, rimettendo all'evoluzione giurisprudenziale la soluzione di ogni questione interpretativa ed ermeneutica.
In tal senso il Tribunale di Roma, con ordinanza del 23/05/2023 ha convalidato lo sfratto per scadenza del contratto di comodato senza un termine di scadenza rilevando che il rilascio dell'immobile concesso in comodato doveva avvenire a semplice richiesta, e che, l'intimante ha inviato comunicazione scritta in tal senso.
Sulla stessa scia anche il Tribunale di Milano con sentenza n. 8325/2023, ritenendo che non vi sia alcuna ratio legis logica nel limitare la portata della riforma solo ai contratti di comodato con indicazione del termine di scadenza, sfavorendo, in tal modo incomprensibile i contratti di comodato precario, ad nutum, senza la previsione di alcun termine di scadenza.
D'altronde, avendo il legislatore inserito la parola “comodato” senza alcuna limitazione, si ritiene ammissibile lo speciale procedimento azionato anche nell'ipotesi di comodato senza l'indicazione di un termine di scadenza.
Esaminando ancora l'utilizzabilità del procedimento di convalida di sfratto nel caso di comodato si premette che nulla questio con riguardo al comodato con “data di scadenza del contratto”, mentre si impongono alcune considerazioni in relazione alla particolare fisionomia del contratto di comodato precario quale fissata dall'art. 1810
c.c. in base al quale “se non è stato convenuto un termine né questo risulta dall'uso a cui la cosa doveva essere destinata, il comodatario è tenuto a restituirla non appena il comodante la richiede”.
Orbene, pare evidente che anche in questi casi la questione non sia dissimile da quella che concerne l'adozione del procedimento di convalida di sfratto per il comodato con determinazione della scadenza contrattuale. Infatti, alla luce di quanto detto, deve opinarsi, dunque, che nella fattispecie la scadenza contrattuale coincide con la
3 richiesta di restituzione del bene immobile concesso in godimento senza alcun termine, ad nutum, con la conseguente successiva possibilità di fare ricorso al novellato art. 657 c.p.c., in caso di mancata restituzione del bene in oggetto, in quanto la condizione di risolubilità ad libitum è espressamente prevista dall'art. 1810 c.c. .
In proposito la Suprema Corte ha statuito che il comodato precario è caratterizzato dalla circostanza che la determinazione del termine di efficacia del vinculum iuris costituito tra le parti è rimessa in via potestativa alla sola volontà del comodante che ha la facoltà di manifestarla ad nutum con la semplice richiesta di restituzione del bene, senza che assuma rilievo la circostanza che l'immobile sia stato adibito a casa familiare (Cass. Civ. 15986/2010). In ogni caso è pacifico in giurisprudenza come nella richiesta di convalida dell'intimazione di sfratto sia implicitamente contenuta anche la domanda di risoluzione e rilascio.
Tanto premesso, nel caso in esame è indiscutibile che la sig.ra è Parte_1 proprietaria dell'immobile oggetto di causa così come è pacifico che il sig. CP_1 occupa l'immobile di proprietà della e tanto si rinviene anche e soprattutto Parte_1
dalla comunicazione inviata dallo stesso nella quale comunicava di CP_1 procedere al più presto al rilascio dell'immobile ritardo causato nella esecuzione di lavori di ristrutturazione della nuova abitazione.
Pertanto, acclarato quanto sopra, va senz'altro dichiarato risolto il contratto e/o comunque cessato il rapporto di comodato fra le parti in causa.
Rilevato che nella comparsa conclusionale del 30/01/2025 oltre che ad essere ribadito nelle note scritte di udienza, i difensori di parte ricorrente hanno dichiarato che l'immobile è stato rilasciato in data 22/01/2024 non occorre provvedere sulla data del rilascio.
Quanto all'indennità per l'occupazione senza titolo, le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione (sent. n. 33645/2022) hanno statuito che, in caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno emergente è la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione a terzi, dietro corrispettivo (restando, invece, non risarcibile il venir meno della mera facoltà di non uso, quale manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, suscettibile di reintegrazione attraverso la sola tutela reale); e che il fatto costitutivo del diritto al risarcimento del lucro cessante è lo specifico pregiudizio
4 subito, rappresentato dall'impossibilità di concedere il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o di venderlo ad un prezzo più conveniente di quello di mercato. Entrambe le voci di danno, inoltre, devono formare oggetto di allegazione, dovendosi dedurre, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato).
Nel caso di specie l'attrice si è limitata ad asserire di aver diritto all'indennità di occupazione senza allegare, neppure genericamente, che la mancata restituzione dell'immobile da parte del convenuto le avrebbe impedito di godere direttamente dell'immobile o di locarlo o venderlo a terzi.
Per cui tale domanda di risarcimento non può trovare accoglimento, quindi, va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno –Prima Sezione Civile- definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 5810/2024 r.g. tra -attrice– e Parte_1
–convenuto- ogni altra istanza, eccezione, deduzione reietta o CP_1
assorbita così provvede:
1) Accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto, dichiara risolto o comunque cessato il rapporto di comodato intercorso tra la sig.ra e il Parte_1
sig. relativo all'immobile sito in Salerno al C.so Garibaldi , 167; CP_1
2) Non occorre provvedere sulla domanda di rilascio poiché l'immobile è stato rilasciato in data 22/01/2024;
3) Rigetta la domanda proposta dall'attrice diretta a sentir condannare il convenuto a versare la somma a titolo di indennità di occupazione illegittima dell'immobile oggetto di causa;
4) Condanna il convenuto, sig. , al pagamento delle spese di lite, in CP_1
favore dei procuratori di parte attrice, dichiaratosi antistatari, che si liquidano in €
145,50 per esborsi ed € 3.850,00 per compenso professionale oltre accessori come per legge.
Salerno lì, 13/02/2025
5 Il GOP
Avv. Cosimina D'Ambrosio
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