Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 12/06/2025, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 496/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RI - SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Anna lucia Fanelli Presidente
dott.ssa Gloria Carlesso Giudice relatore dott.ssa Sabrina Cicero Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso con ricorso congiunto depositato il 27 giugno 2025
Da
nata il [...] in [...] (C.F. Parte_1
) residente in [...]/SESLJAN N. 116 C.F._1
Comune DUINO AURISINA-OBČINA VI AB (TS).
E
nato il [...] in [...] (C.F. Parte_2
) residente in [...]/SESLJAN N. 116 C.F._2
Comune DUINO AURISINA-OBČINA VI AB (TS)
Entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Paola Valle, c.f. C.F._3
(indirizzo di posta elettronica certificata: presso il cui Email_1 studio in Trieste alla Via C. de Rittmeyer, 5, eleggono domicilio
FIGLI:
nata il [...] in [...] (C.F. Parte_3
) C.F._4
nato il [...] in [...] (C.F. Parte_4
) C.F._5
Residenti in FRAZIONE SISTIANA/SESLJAN N. 116 Comune DUINO AURIS- OBČINA VI AB (TS) con l'intervento del Pubblico Ministero,
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Condizioni
1.AFFIDAMENTO: i figli minori vengono affidati a entrambi i genitori;
2. MODALITA' AFFIDAMENTO:
a. Collocamento e residenza: i minori continueranno a convivere con la madre, con cui manterranno la residenza.
b. le modalità di visita del padre/minori: le modalità dei tempi di permanenza dei minori presso il padre sono così strutturate e tengono conto dell'età dei minori:
- ogni lunedì, il padre preleverà presso l'abitazione della madre Pt_4 indicativamente verso le 07:50-08:00 per condurlo a scuola. Lo stesso giorno lo preleverà al termine delle ore scolastiche e ricondurrà presso la residenza/parchetto all'incirca verso le 16:00-16:30.
- ogni martedì, il padre preleverà dalla casa materna verso le 07:50-8:00 per Pt_3 portarla a scuola. Il padre preleverà verso le 15:00-15:30 dello stesso giorno anche sempre presso l'abitazione materna/parchetto e andrà a riprendere Pt_4 Pt_3
a scuola. La porterà a lezione di (in caso di cambio attività sportiva Per_1
l'accompagnerà e la preleverà secondo le giornate e orari individuandi della nuova attività); riporterà poi presso l'abitazione materna entro le 19:30/20:00, Pt_4 avendo già provveduto a farlo cenare. potrà invece pernottare presso il padre. Pt_3
Il padre si impegna a riconsegnare alla madre il materiale sportivo dei figli in modo che venga adeguatamente lavato per la volta successiva. Le parti concordano che a decorrere da marzo 2026 anche presso il padre nella stessa giornata Persona_2 in cui vi pernotta anche . Pt_3
-Ogni mercoledì, il padre porterà a scuola, prelevandola dall'abitazione Pt_3 materna come sopra indicato. L'andrà a riprendere al termine dell'orario scolastico per portarla in Ludoteca o, se la minore non volesse andarci, previa comunicazione alla madre, la condurrà presso la residenza o ove sia la madre.
-Ogni giovedì, il padre preleverà entro le 07:50-8:00 per condurlo all'asilo. Lo Pt_4 andrà a riprendere dopo la fine delle lezioni e condurrà presso la casa materna/parchetto verso le 16:00-16:30.
-Ogni venerdì, il padre preleverà presso la casa materna verso le 7.50-8.00 e Pt_3 la condurrà a scuola. L'andrà a riprendere per portarla in Ludoteca, o se la minore non volesse partecipare, previa comunicazione, la condurrà presso la residenza o ove sia la madre. - Tutti i sabati e le domeniche per tre volte al mese consecutive, con prelievo presso l'abitazione materna indicativamente entro le 9.00, consegna entro le 16.30, sempre presso la residenza o ove sarà indicato dalla madre. Il IV fine settimana di ogni mese, i minori lo trascorreranno con la madre. Le parti tuttavia potranno accordarsi per modificare la seguente struttura in caso di bisogno. Le parti concordano che, se nel giorno seguente al pernotto dei minori presso un genitore, le insegnanti chiamassero i genitori per andare a prenderli perché stanchi o malati, sarà onere del genitore con cui il minore ha trascorso la notte ad andare a prenderli a scuola. Le parti si impegnano a essere puntuali al momento dei cambi genitoriali. salvo per quanto riguarda i fine settimana in cui i bambini dormono un po' più del solito. Le parti concordano che in occasione dei cambi genitoriali sia onere del padre accompagnare i figli dalla madre presso la loro residenza o ovunque si trovi (nel weekend potrebbe essere a casa della nonna all'ora della riconsegna) con il di lei impegno di comunicargli il luogo e l'orario il giorno prima, salvo emergenze. Il padre si impegna a non bere prima di prendere i figli e durante i periodi di permanenza dei minori presso di lui.
c. Festività e giorni di chiusura scolastica: i genitori alterneranno il 24/12 con il 25/12, il 26/12 con il 06/01; il 30/12 con il 31/12; 1/11 con il 3/11 Pasqua/Pasquetta, sempre nel rispetto dei turni lavorati paterni;
le altre festività singolarmente considerate in modo alternato negli anni: se i minori staranno con un genitore il 8/12, l'anno successivo lo stesso giorno lo passeranno con l'altro genitore); le parti individueranno di comune accordo l'orario di riferimento scelto con un anticipo di almeno 5 giorni
(documentabile a mezzo mail o sms). Attesi gli impegni lavorativi paterni, le parti si impegnano a individuare i giorni di permanenza per le festività in modo scritto e con un anticipo di almeno 6 giorni;
in difetto di accordo, i minori rimarranno con la madre.
d. Estate: le visite saranno sospese per un periodo di due settimane d'estate in coincidenza con le ferie della madre trascorrerà con i figli e che gli saranno comunicate entro il 30/5 di ogni anno.
I figli minori, al termine della sessione scolastica, saranno collocati presso centri estivi/spazi gioco concordati in precedenza tra le parti;
verso marzo-aprile le parti danno atto che vengono pubblicati i volantini delle proposte. Le parti si impegnano a concordare documentalmente (WhatsApp, sms, email) i loro orari di gestione dei figli e i loro orari di prelevamento e ripresa presso le citate strutture. Restando comunque valido che il martedì i minori lo trascorreranno con il padre, con pernotto di , Pt_3
e gli ulteriori loro accordi presi in precedenza per i fine settimana. e. assenze scolastiche: le parti concordano che i minori non perdano giornate di scuola per fare viaggi e/o andare a trovare parenti;
in generale concordano che non affrontino viaggi fuori Trieste con il padre fino al 01/09/2026. Dopo il 01/09/2026 i minori potranno viaggiare anche con il padre senza però perdere giorni di scuola;
tuttavia prima di accordarsi per viaggi con il padre per il primo anno le parti valuteranno in primis il benessere di e solo all'esito di condivisa opportunità, il minore effettuerà il Pt_4 viaggio con il padre;
in caso contrario, il padre potrà partire solo con;
Pt_3 laddove in deroga a questa statuizione, le parti si accordassero diversamente, il genitore che terrà con se i minori si impegna a gestirne gli oneri scolastici in modo tale che al rientro a scuola non siano rimasti indietro con il programma e/o i compiti e/o lo studio.
f. Figure di riferimento nell'accudimento dei minori: la madre sarà libera di farsi supportare dai propri familiari nell'accudire i figli. Laddove il padre fosse indisponibile a tenere i figli secondo i termini sopra dettagliati e/o concordati, la madre potrà contattare una baby sitter il cui onere economico sarà a carico del padre per un importo orario di 11€ e senza necessità che la madre gli documenti la spesa. Il padre si impegna a pagare il citato importo alla madre nei dieci giorni successivi al verificarsi dell'evento.
g. Comunicazioni tra i genitori: i genitori dovranno scambiarsi regolarmente le informazioni relative ai figli e concordare congiuntamente decisioni importanti. In caso di allontanamento dalla residenza abituale per più di un giorno, quindi con almeno un pernottamento, l'altro genitore sarà preventivamente avvertito, sugli orari di partenza e arrivo, mezzi di trasporto, località e raggiungibilità telefonica.
h. telefonate: ciascun genitore si impegna a garantire un contatto telefonico all'altro con i figli verso le 19:30 di ogni giorno nelle giornate in cui i minori non vedono l'altro genitore. L'onere della chiamata è a carico del genitore con cui si trovano i figli.
i. Compleanni: - il giorno del compleanno dei figli i genitori trascorreranno con loro parte della giornata e potranno condividere i festeggiamenti, condividendone i costi. -
i minori potranno trascorrere il giorno del compleanno di ciascun genitore con questi,
a prescindere alla calendarizzazione ordinaria dei tempi di permanenza sopra descritta.
l. Scuola e viaggi di Istruzione - Entrambi i genitori avranno la responsabilità di seguire i figli nell'andamento scolastico e dovranno scambiarsi a vicenda le informazioni sui minori e sulle convocazioni scolastiche, cui dovranno prendere parte contestualmente, evitando la doppia comunicazione che può costituire motivo di scontro. - I viaggi di istruzione scolastica fanno parte delle attività didattiche programmate dalla scuola e come tali non possono essere osteggiate da un genitore e dovranno prevedere la partecipazione economica di entrambi.
m. ulteriori aspetti: - deleghe: le deleghe per il ritiro a scuola dovranno essere condivise;
le parti prestano sin d'ora il loro assenso alla delega alla nonna materna e paterna. - compiti: per quanto concerne i compiti e in generale gli oneri scolastici, entrambi i genitori dovranno farsi carico di seguire i figli nell'esecuzione dei compiti, durante tutti i periodi di permanenza, assumendo una funzione normativa e di guida e stimolando il figlio all'autonomia. Rispetto al futuro orientamento scolastico dei minori, ogni scelta andrà concordata tra i genitori, tenendo conto delle preferenze dei minori e delle esigenze logistiche di chi si occupa prevalentemente degli accompagnamenti. -
Malattia: i genitori si impegnano a informarsi tempestivamente circa lo stato di salute dei minori e le figure di cura e assistenza e sull'andamento delle terapie. Qualora i minori, nonostante la malattia, siano trasportabili, verranno mantenuti gli accordi rispetto ai turni di responsabilità.
- Questioni educative, attività sportive, culturali e religiose: Sulle questioni educative, le parti richiamano l'obbligo della comunicazione, confronto e condivisione. Le informazioni sulla vita, sulle attività e su ogni altro aspetto riguardante i minori, devono essere comunicate all'altro da chi ne viene a conoscenza per primo, così come le convocazioni, le riunioni e le forme di partecipazione alla vita dei figli, cui i genitori potranno/dovranno prendere parte contestualmente. Circa le informazioni scolastiche, le parti si attiveranno personalmente per assumere le necessarie informazioni sul registro elettronico, non avendo l'una verso l'altra alcun obbligo circa le informazioni ivi reperibili.
- Carta d'identità dei minori: le parti concordano che la carta d'identità dei minori rimanga nella disponibilità materna;
si impegnano a farne un duplicato presso il centro civico da lasciare al padre.
- Espatri: le parti si prestano reciproco assenso ad espatri dei minori in giornate presso
Slovenia e Croazia con obbligo peraltro per il padre laddove decida di condurre i minori oltre confine, di informarne la madre preventivamente.
- Nonni paterni: le parti concordano che i nonni paterni possano stare con i nipoti in ogni momento delle giornate /orari di pertinenza genitoriale paterna e in ogni altro momento se concordato tra le parti.
3) CASA FAMILIARE: Le parti concordano che la casa familiare condotta in locazione con contratto a nome di , rimanga nel suo esclusivo godimento e venga Parte_1 lei assegnata;
si impegna a rilasciarla libero da sé, dai propri Parte_2 effetti personali e beni, e dal cane di sua proprietà entro il 02/06/2025 e a togliere entro lo stesso termine la propria residenza dal nucleo familiare. Concordano che per ogni giorno di ritardo nel cambiare la propria residenza, Parte_2 corrisponda a € 20. Parte_1
Il padre si impegna, atteso il suo prolungato tempo per rilasciare l'alloggio familiare, a corrispondere alla madre € 200 entro il 10/4 con bonifico per supportarla nelle sue maggiori spese per gli spostamenti in macchina.
4) CONTRNBUTO AL MANTENIMENTO: Ordinario: ORDINARIO:
[...]
contribuirà al mantenimento dei figli mediante corresponsione a Parte_2 [...]
di mensili € 600,00 (€300 A ), con decorrenza marzo 2025, importo Pt_1 Per_3 adeguabile annualmente ex indici ISTAT con decorrenza odierna, da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese con bonifico sul conto corrente bancario intestato a nome di
, presso l'Istituto Bancario Intesa San Paolo con IBAN: Parte_1
[...]. Fatto salvo quanto previsto al sottostante lettera sub c), : il padre contribuirà in misura del 60% al pagamento di tutte le Parte_5 spese straordinarie per i figli, individuando come tali quelle previste dal Protocollo dd.
18/5/15, cui concordano di aggiungere con la stessa ripartizione, ogni ulteriore spesa da sostenersi per lei (tra queste a titolo esplicativo e ferme restando che dette spese verranno anticipate, salvo diverso accordo, dalla madre, quelle per il vestiario, per i centri estivi, il ricreaestate, l'abbonamento ai mezzi di trasporto pubblico, le ripetizioni in caso di insufficienza scolastica o se consigliate dalla scuola, quelle per le ricariche del telefono, i tagli di capelli, quelli per i compagni di classe e/o amici, etc.).
Circa i costi per i centri estivi, in deroga al protocollo, le parti convengono che il padre ne anticipi la spesa per la sua quota pagando direttamente l'importo alla madre con un anticipo di almeno 5 giorni rispetto alla scadenza in modo da consentirle di fare correttamente il pagamento.
Sempre per quanto riguarda i centro estivo/ricreestate sarà premura della madre avvisare il padre dei costi al momento dell'iscrizione in forma scritta (pec o fino alla sua attivazione, email, WhatsApp, sms).
Le parti nel raggiungere gli accordi relativi alle statuizioni economiche hanno tenuto conto del fatto che a breve avrà un miglioramento del suo reddito di tal Parte_1 che la condizione non potrà essere invocata quale sopravvenuta e legittimante istanze di modifica dei presenti accordi.
5) ULTERIORI STATUIZIONI:
a) ASSEGNO UNICO: le parti concordano che l'assegno unico e/o eventuali altri futuri equipollenti per i figli spettino in misura del 100% a altrettanto la Parte_1 CP_ fruizione di bonus collegati al di lei , a eccezione di quelli che rimborsano spese extra cui entrambe le parti hanno contribuito e che verranno per tale motivo divise tra le parti.
b) DETRAZIONI: le parti concordano che nel corrente anno le detrazioni fiscali spettino a ciascuna parte in misura del 50%.
c) DOCUMENTI ESPATRIO: Le parti si prestano reciproco consenso al rilascio dei propri documenti validi all'espatrio con l'indicazione dei figli e al rilascio dei documenti validi all'espatrio per i figli stessi.
d) COMUNICAZIONI TRA LE PARTI: le parti concordano di formalizzare le comunicazioni tra loro circa le spese straordinarie via pec con ciò derogando quanto previsto dal Protocollo locale;
a tale fine precisano che l'indirizzo pec della madre è
il padre si attiverà quanto prima per attivarlo. Ogni costo per Email_2 comunicazioni via raccomandata ordinaria la madre dovesse sostenere per l'inerzia paterna nell'attivare la pec, sarà a carico del padre.
e) CIRCOSTANZE SOPRAVVENUTE: le parti danno atto che il fatto che
[...]
acquisti una casa con la contrazione di un mutuo o la prenda in Parte_2 locazione non costituisca circostanza sopravvenuta utile a rivedere i presenti accordi. f) le Parti concordano sul fatto che la figlia venga supportata con un percorso Pt_3 di psicomotricità da svolgersi in privato a Romans d'Isonzo secondo la frequenza individuata dalla psicomotrice.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso congiunto depositato in data 27 marzo 2025 i ricorrenti hanno chiesto al Tribunale di accogliere le condizioni concordate con cui hanno stabilito di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale in punto affidamento e mantenimento dei figli nati dalla loro relazione more uxorio
2. L'udienza di comparizione delle parti è stata sostituita dl deposito di note scritte in cui le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e con ordinanza del 6 giugno
2025 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
3. Il Collegio, vista la documentazione prodotta ai sensi dell'art 473 bis.51 cpc, , rilevato che il ricorso risulta sottoscritto da entrambi i ricorrenti che hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate e particolarmente dettagliate esprimono l'assunzione da parte di entrambi i genitori della responsabilità genitoriale implicante l'obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i due figli, il rispetto del diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori e con i parenti del rispettivo ramo;
e considerato, quanto ai profili economici, che le condizioni rispettano i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti;
tutto ciò considerato ritiene di omologare le condizioni concordate dalle Parti
P. Q. M.
Il Tribunale di Trieste definitivamente nel giudizio promosso congiuntamente da così decide:
omologa le condizioni concordate dai ricorrenti, da aversi qui integralmente trascritte
Nulla sule spese
Così deciso in Trieste, 11/06/2025 Il giudice estensore
Dott.ssa Gloria Carlesso La Presidente
Dott.ssa Anna Lucia Fanelli