TRIB
Sentenza 23 aprile 2024
Sentenza 23 aprile 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/04/2024, n. 4459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4459 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2024 |
Testo completo
N. R.G. 39800/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 39800/2022 tra
Parte_1
ATTRICE opponente
e
Controparte_1
CONVENUTA opposta
Oggi 23 aprile 2024 ad ore 10,00 il Giudice, dott.ssa Alessandra TERRERI
dà atto che nella stanza virtuale sono comparsi mediante collegamento audio-video da remoto, tramite applicativo Microsoft Teams:
- per parte attrice l'avv. Alberto Marelli,
- per parte convenuta l'avv. Barbara Alampi, in sostituzione dell'avv. Barbaro giusta delega verbale, dà altresì atto che
- le Difese presenti nell'aula virtuale si connettono per tutta la durata dell'udienza con funzione audio e video attivi;
- tutte le persone presenti nell'aula virtuale e sopra indicate dichiarano che: a) non sono collegate con altre persone non legittimate;
b) nella stanza da cui si stanno collegando non sono presenti altre persone non legittimate;
c) sono a conoscenza che è vietata la registrazione della presente udienza.
Premesso ciò
Parte Attrice precisa le proprie conclusioni, come da foglio depositato telematicamente, si riporta agli atti ed in ultimo alla comparsa conclusionale.
Parte Convenuta precisa le proprie conclusioni, come da comparsa conclusionale depositata telematicamente e si riporta agli atti.
Il giudice
pagina 1 di 9 alla luce di quanto sopra, all'esito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. e della consultazione del contratto insieme ai procuratori delle parti, interrompe il collegamento sospendendo l'udienza da remoto e si ritira in camera di consiglio per deliberare, indicando la prosecuzione dell'udienza ad ore 18,45 per la lettura del dispositivo della sentenza.
Il presente verbale è stato letto alle parti e condiviso sullo schermo di ed i procuratori Pt_2 delle parti dichiarano di avere partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza mediante l'applicativo Teams è avvenuto regolarmente.
Connessione e verbale di udienza chiusi alle ore 10,15.
Il GOP dott.ssa Alessandra Terreri
Uscita dalla camera di consiglio ad ore 18,47,
il giudice legge il dispositivo della sentenza, resa ex art. 281 sexies c.p.c.
Connessione e verbale di udienza chiusi alle ore 18,51.
Il GOP dott.ssa Alessandra Terreri
pagina 2 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott. Alessandra Terreri, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N.R.G. 39800/2022 promossa da: già Parte_1 Parte_3
P.IVA P.IVA_1
Attrice opponente
(con gli avv.ti Alberto Marelli e Stefania Maniscalco) contro
Controparte_1
P.IVA P.IVA_2
Convenuta opposta (con l'avv.to Alessandro Barbaro)
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: le parti hanno precisato come da verbale d'udienza odierno:
Parte opponente
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Milano, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
e previe le declaratorie del caso così giudicare:
- Nel merito: accertare, per i motivi esposti in narrativa, l'integrale inadempimento delle obbligazioni assunte da con la sottoscrizione del dedotto contratto del Controparte_1
22.12.2016 e conseguentemente dichiarare la legittimità ai sensi dell'art. 1460 comma 1 c.c.
pagina 3 di 9 del rifiuto serbato da di adempiere le obbligazioni da essa assunte nella Parte_4 medesima sede;
per l'effetto accertare e dichiarare che nulla deve a Parte_4 CP_1
per i titoli di cui al ricorso monitorio e revocare il Decreto ingiuntivo n. 12795/2022
[...]
Tribunale civile di Milano.
- In ogni caso: con vittoria delle spese di giudizio”,
Parte opposta
“Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza, difesa ed eccezione,
Nel merito, in via principale:
- Rigettare l'opposizione, poiché totalmente infondata, generica e dilatoria in fatto e diritto, nonché le domande tutte ivi spiegate, con conferma dell'opposto Decreto ingiuntivo n.
12795/2022 del 29/07/2022 RG n. 27854/2022 emesso dal Tribunale di Milano il 18 luglio
2022 e, per l'effetto, condannare la parte opponente al pagamento delle somme ingiunte, oltre interessi come da domanda o in via gradata, nell'ipotesi che qui si esclude di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare l'opponente al pagamento delle somme che risulteranno effettivamente dovute all'esito del giudizio.
In ogni caso con integrale vittoria di spese e compenso professionale”.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
La ha chiesto al Tribunale di Milano di ingiungere a Controparte_1 Parte_3
ora il pagamento della somma 6.466,00=, per il mancato pagamento della
[...] Parte_4
fattura n° 3822 del 28.12.2016, emessa per fornitura di servizi software.
Il Giudice ha concesso l'ingiunzione con il decreto n° 12795/2022 del 29.07.2022.
si è opposta al decreto ingiuntivo, sostenendo: Pt_4
- l'inidoneità del contratto del 22.12.2016 e della fattura azionata a provare il credito,
- l'omessa esecuzione della prestazione fatturata.
costituendosi, ha contestato in toto i rilievi avversati ed ha insistito per la CP_1
debenza del credito;
nello specifico, ha evidenziato:
- il diritto dell'utilizzatore del software di proporre eccezioni solo dopo aver provveduto al puntuale pagamento in virtù della clausola convenzionale “solve et repete”,
- di aver messo a disposizione dell'opponente la licenza d'uso per il programma acquistato.
pagina 4 di 9 In prima udienza, il giudice ha rigettato l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed assegnato i termini ex art. 183, c. 6 c.p.c.
All'udienza di ammissione dei mezzi istruttori, parte attrice opponente ha rinunciato alla prova orale articolata nella memoria istruttoria n° 2 e la causa è stata rinviata alla presente udienza per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
* * * * *
Prima di tutto giova ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645,
c. 2 c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/03;
Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/05;
Cass. 15186/03; Cass. 6663/02); quindi il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza, ovvero, persistenza dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 20613/11).
Per tabulas risulta che l'opponente ha acquistato dall'opposta le licenze d'uso dei software
“STR Vision Amministrazione” e relativi software “STR Vision – contabilità analitica”,
[...]
– contabilità generale”, “STR – approvvigionamenti” e “STR Vision – ciclo Org_1 Org_2 attivo di vendita”, nonché servizi di assistenza, manutenzione e consulenza dei programmi
(doc. 2 del fascicolo monitorio).
La clausola solve et repete del contratto, genericamente evocata da parte convenuta opposta senza l'indicazione dell'articolo che la contiene, invero non appare presente in alcun punto del modulo contrattuale sottoscritto inter partes.
Va peraltro osservato, ad abundantiam, che la validità delle predette clausole disciplinate dall'art. 1462 c.c., nei contratti per adesione come è il caso che ci occupa vanno anche specificatamente sottoscritte ai sensi dell'art. 1341 c.c. e qui non è dato rinvenire neppure la traccia della doppia sottoscrizione:
pagina 5 di 9 In ogni caso, la Corte di legittimità ha chiarito che la presenza di una clausola solve et repete
è un'eccezione sostanziale e non processuale ed il preventivo adempimento da parte del debitore non può essere considerato come un presupposto processuale;
ancora, la giurisprudenza ha affermato che tale clausola è idonea a paralizzare l'eccezione “non rite adimpleti contractus” e non l'“exceptio inadimpleti contractus”: “La garanzia da eccezioni dilatorie, propria della clausola "solve et repete", non ha un'efficacia tale da paralizzare in toto l'exceptio inadimpleti contractus, bensì resta correlata all'ambito di operatività dell'exceptio non rite adimpleti contractus, sicché essa non incide sulla possibilità di far valere la mancata esecuzione, totale o parziale della controprestazione”
(Cass. civ., sez. 2, 16.07.1994 n. 6697).
Premesso ciò e passando al merito della pretesa creditoria, ritiene il giudicante che l'opposizione proposta da sia meritevole di accoglimento. Pt_4
Dalla documentazione prodotta emerge che le parti hanno convenuto:
1) la fornitura su supporto magnetico di licenze d'uso per:
pagina 6 di 9 2) la fornitura di assistenza e manutenzione annuale:
3) la fornitura di servizi consulenziali presso il Cliente o presso le sedi del Fornitore, per l'implementazione delle soluzioni software, inizialmente previste in 3 giornate di 6 ore:
4) le spese di trasferta presso la sede del Cliente:
Il tutto con piano di fatturazione:
pagina 7 di 9 A fronte dei predetti accordi, ha emesso la fattura ingiunta n° 3822 del CP_1
28.12.2016, per il pagamento di un complessivo importo di € 6.466,00= per canoni, intervento software e rimborso spese di trasferta (doc. 1 del fascicolo monitorio).
Non è contestazione il mancato pagamento della fattura;
ha tuttavia eccepito che Pt_4
l'importo non è stato saldo a causa dell'inadempimento contrattuale di , CP_1 consistito nell'aver omesso:” in toto di dare esecuzione alle prestazioni dedotte nel documento contabile ed alle quali si era obbligata” (vedasi all'uopo pagina 4 dell'atto introduttivo).
Ciò detto, si osserva che in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto o per il risarcimento del danno (o per l'adempimento) deve provare soltanto la fonte del suo diritto, limitandosi all'allegazione dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova dell'esatto adempimento (cfr. Cass. SU n. 13533/2001).
Ora, che ne era onerata, non ha provato di aver correttamente adempiuto le CP_1
obbligazioni a suo carico.
La e-mail del Fornitore recante la data del 28.12.2016 (doc. 3 della comparsa di risposta), la cui ricezione è stata tempestivamente contestata dal Cliente (vedasi all'uopo verbale d'udienza del 22.03.2023 e pagina 2 della memoria n° 1 ex art. 183, c. 6 c.p.c.), non dimostra l'intervenuta consegna dei programmi su supporto magnetico e con dispositivi tecnici di protezione, così come doveva avvenire per contratto.
Oltre a ciò, neppure risulta provata agli atti la fornitura dei servizi di assistenza, manutenzione e consulenziali, il che fa presumere che tali servizi non siano stati erogati in quanto mai consegnati ed attivati i programmi.
In ragione di quanto sopra, l'opposizione va accolta ed il decreto ingiuntivo revocato.
pagina 8 di 9 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività processuale effettivamente prestata dalla parte vittoriosa
(redazione dell'atto introduttivo, redazione delle memorie n° 1 e 2 ex art. 183, c. 6 c.p.c. e redazione della comparsa conclusionale).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione o deduzione così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto,
- revoca il decreto ingiuntivo opposto n° 12795/2022 del 29.07.2022, emesso dal
Tribunale di Milano,
- condanna parte convenuta opposta al pagamento in favore di parte attrice opponente delle spese di lite del presente procedimento, liquidate in € 3.387,00=, oltre 15% per rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Sentenza pubblicata oggi mediante deposito telematico.
Così deciso in Milano, il 23 aprile 2024
Il giudice onorario dott.ssa Alessandra Terreri
pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 39800/2022 tra
Parte_1
ATTRICE opponente
e
Controparte_1
CONVENUTA opposta
Oggi 23 aprile 2024 ad ore 10,00 il Giudice, dott.ssa Alessandra TERRERI
dà atto che nella stanza virtuale sono comparsi mediante collegamento audio-video da remoto, tramite applicativo Microsoft Teams:
- per parte attrice l'avv. Alberto Marelli,
- per parte convenuta l'avv. Barbara Alampi, in sostituzione dell'avv. Barbaro giusta delega verbale, dà altresì atto che
- le Difese presenti nell'aula virtuale si connettono per tutta la durata dell'udienza con funzione audio e video attivi;
- tutte le persone presenti nell'aula virtuale e sopra indicate dichiarano che: a) non sono collegate con altre persone non legittimate;
b) nella stanza da cui si stanno collegando non sono presenti altre persone non legittimate;
c) sono a conoscenza che è vietata la registrazione della presente udienza.
Premesso ciò
Parte Attrice precisa le proprie conclusioni, come da foglio depositato telematicamente, si riporta agli atti ed in ultimo alla comparsa conclusionale.
Parte Convenuta precisa le proprie conclusioni, come da comparsa conclusionale depositata telematicamente e si riporta agli atti.
Il giudice
pagina 1 di 9 alla luce di quanto sopra, all'esito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. e della consultazione del contratto insieme ai procuratori delle parti, interrompe il collegamento sospendendo l'udienza da remoto e si ritira in camera di consiglio per deliberare, indicando la prosecuzione dell'udienza ad ore 18,45 per la lettura del dispositivo della sentenza.
Il presente verbale è stato letto alle parti e condiviso sullo schermo di ed i procuratori Pt_2 delle parti dichiarano di avere partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza mediante l'applicativo Teams è avvenuto regolarmente.
Connessione e verbale di udienza chiusi alle ore 10,15.
Il GOP dott.ssa Alessandra Terreri
Uscita dalla camera di consiglio ad ore 18,47,
il giudice legge il dispositivo della sentenza, resa ex art. 281 sexies c.p.c.
Connessione e verbale di udienza chiusi alle ore 18,51.
Il GOP dott.ssa Alessandra Terreri
pagina 2 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott. Alessandra Terreri, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N.R.G. 39800/2022 promossa da: già Parte_1 Parte_3
P.IVA P.IVA_1
Attrice opponente
(con gli avv.ti Alberto Marelli e Stefania Maniscalco) contro
Controparte_1
P.IVA P.IVA_2
Convenuta opposta (con l'avv.to Alessandro Barbaro)
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: le parti hanno precisato come da verbale d'udienza odierno:
Parte opponente
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Milano, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
e previe le declaratorie del caso così giudicare:
- Nel merito: accertare, per i motivi esposti in narrativa, l'integrale inadempimento delle obbligazioni assunte da con la sottoscrizione del dedotto contratto del Controparte_1
22.12.2016 e conseguentemente dichiarare la legittimità ai sensi dell'art. 1460 comma 1 c.c.
pagina 3 di 9 del rifiuto serbato da di adempiere le obbligazioni da essa assunte nella Parte_4 medesima sede;
per l'effetto accertare e dichiarare che nulla deve a Parte_4 CP_1
per i titoli di cui al ricorso monitorio e revocare il Decreto ingiuntivo n. 12795/2022
[...]
Tribunale civile di Milano.
- In ogni caso: con vittoria delle spese di giudizio”,
Parte opposta
“Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza, difesa ed eccezione,
Nel merito, in via principale:
- Rigettare l'opposizione, poiché totalmente infondata, generica e dilatoria in fatto e diritto, nonché le domande tutte ivi spiegate, con conferma dell'opposto Decreto ingiuntivo n.
12795/2022 del 29/07/2022 RG n. 27854/2022 emesso dal Tribunale di Milano il 18 luglio
2022 e, per l'effetto, condannare la parte opponente al pagamento delle somme ingiunte, oltre interessi come da domanda o in via gradata, nell'ipotesi che qui si esclude di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare l'opponente al pagamento delle somme che risulteranno effettivamente dovute all'esito del giudizio.
In ogni caso con integrale vittoria di spese e compenso professionale”.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
La ha chiesto al Tribunale di Milano di ingiungere a Controparte_1 Parte_3
ora il pagamento della somma 6.466,00=, per il mancato pagamento della
[...] Parte_4
fattura n° 3822 del 28.12.2016, emessa per fornitura di servizi software.
Il Giudice ha concesso l'ingiunzione con il decreto n° 12795/2022 del 29.07.2022.
si è opposta al decreto ingiuntivo, sostenendo: Pt_4
- l'inidoneità del contratto del 22.12.2016 e della fattura azionata a provare il credito,
- l'omessa esecuzione della prestazione fatturata.
costituendosi, ha contestato in toto i rilievi avversati ed ha insistito per la CP_1
debenza del credito;
nello specifico, ha evidenziato:
- il diritto dell'utilizzatore del software di proporre eccezioni solo dopo aver provveduto al puntuale pagamento in virtù della clausola convenzionale “solve et repete”,
- di aver messo a disposizione dell'opponente la licenza d'uso per il programma acquistato.
pagina 4 di 9 In prima udienza, il giudice ha rigettato l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed assegnato i termini ex art. 183, c. 6 c.p.c.
All'udienza di ammissione dei mezzi istruttori, parte attrice opponente ha rinunciato alla prova orale articolata nella memoria istruttoria n° 2 e la causa è stata rinviata alla presente udienza per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
* * * * *
Prima di tutto giova ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645,
c. 2 c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/03;
Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/05;
Cass. 15186/03; Cass. 6663/02); quindi il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza, ovvero, persistenza dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 20613/11).
Per tabulas risulta che l'opponente ha acquistato dall'opposta le licenze d'uso dei software
“STR Vision Amministrazione” e relativi software “STR Vision – contabilità analitica”,
[...]
– contabilità generale”, “STR – approvvigionamenti” e “STR Vision – ciclo Org_1 Org_2 attivo di vendita”, nonché servizi di assistenza, manutenzione e consulenza dei programmi
(doc. 2 del fascicolo monitorio).
La clausola solve et repete del contratto, genericamente evocata da parte convenuta opposta senza l'indicazione dell'articolo che la contiene, invero non appare presente in alcun punto del modulo contrattuale sottoscritto inter partes.
Va peraltro osservato, ad abundantiam, che la validità delle predette clausole disciplinate dall'art. 1462 c.c., nei contratti per adesione come è il caso che ci occupa vanno anche specificatamente sottoscritte ai sensi dell'art. 1341 c.c. e qui non è dato rinvenire neppure la traccia della doppia sottoscrizione:
pagina 5 di 9 In ogni caso, la Corte di legittimità ha chiarito che la presenza di una clausola solve et repete
è un'eccezione sostanziale e non processuale ed il preventivo adempimento da parte del debitore non può essere considerato come un presupposto processuale;
ancora, la giurisprudenza ha affermato che tale clausola è idonea a paralizzare l'eccezione “non rite adimpleti contractus” e non l'“exceptio inadimpleti contractus”: “La garanzia da eccezioni dilatorie, propria della clausola "solve et repete", non ha un'efficacia tale da paralizzare in toto l'exceptio inadimpleti contractus, bensì resta correlata all'ambito di operatività dell'exceptio non rite adimpleti contractus, sicché essa non incide sulla possibilità di far valere la mancata esecuzione, totale o parziale della controprestazione”
(Cass. civ., sez. 2, 16.07.1994 n. 6697).
Premesso ciò e passando al merito della pretesa creditoria, ritiene il giudicante che l'opposizione proposta da sia meritevole di accoglimento. Pt_4
Dalla documentazione prodotta emerge che le parti hanno convenuto:
1) la fornitura su supporto magnetico di licenze d'uso per:
pagina 6 di 9 2) la fornitura di assistenza e manutenzione annuale:
3) la fornitura di servizi consulenziali presso il Cliente o presso le sedi del Fornitore, per l'implementazione delle soluzioni software, inizialmente previste in 3 giornate di 6 ore:
4) le spese di trasferta presso la sede del Cliente:
Il tutto con piano di fatturazione:
pagina 7 di 9 A fronte dei predetti accordi, ha emesso la fattura ingiunta n° 3822 del CP_1
28.12.2016, per il pagamento di un complessivo importo di € 6.466,00= per canoni, intervento software e rimborso spese di trasferta (doc. 1 del fascicolo monitorio).
Non è contestazione il mancato pagamento della fattura;
ha tuttavia eccepito che Pt_4
l'importo non è stato saldo a causa dell'inadempimento contrattuale di , CP_1 consistito nell'aver omesso:” in toto di dare esecuzione alle prestazioni dedotte nel documento contabile ed alle quali si era obbligata” (vedasi all'uopo pagina 4 dell'atto introduttivo).
Ciò detto, si osserva che in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto o per il risarcimento del danno (o per l'adempimento) deve provare soltanto la fonte del suo diritto, limitandosi all'allegazione dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova dell'esatto adempimento (cfr. Cass. SU n. 13533/2001).
Ora, che ne era onerata, non ha provato di aver correttamente adempiuto le CP_1
obbligazioni a suo carico.
La e-mail del Fornitore recante la data del 28.12.2016 (doc. 3 della comparsa di risposta), la cui ricezione è stata tempestivamente contestata dal Cliente (vedasi all'uopo verbale d'udienza del 22.03.2023 e pagina 2 della memoria n° 1 ex art. 183, c. 6 c.p.c.), non dimostra l'intervenuta consegna dei programmi su supporto magnetico e con dispositivi tecnici di protezione, così come doveva avvenire per contratto.
Oltre a ciò, neppure risulta provata agli atti la fornitura dei servizi di assistenza, manutenzione e consulenziali, il che fa presumere che tali servizi non siano stati erogati in quanto mai consegnati ed attivati i programmi.
In ragione di quanto sopra, l'opposizione va accolta ed il decreto ingiuntivo revocato.
pagina 8 di 9 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività processuale effettivamente prestata dalla parte vittoriosa
(redazione dell'atto introduttivo, redazione delle memorie n° 1 e 2 ex art. 183, c. 6 c.p.c. e redazione della comparsa conclusionale).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione o deduzione così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto,
- revoca il decreto ingiuntivo opposto n° 12795/2022 del 29.07.2022, emesso dal
Tribunale di Milano,
- condanna parte convenuta opposta al pagamento in favore di parte attrice opponente delle spese di lite del presente procedimento, liquidate in € 3.387,00=, oltre 15% per rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Sentenza pubblicata oggi mediante deposito telematico.
Così deciso in Milano, il 23 aprile 2024
Il giudice onorario dott.ssa Alessandra Terreri
pagina 9 di 9