Sentenza 1 agosto 2012
Decreto decisorio 10 giugno 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, decreto decisorio 10/06/2019, n. 525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 525 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2019 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/06/2019
N. 00525/2019 REG.PROV.PRES.
N. 01481/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1481 del 2011, proposto da
Hitech S.p.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Lucia D'Ettorre, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Fabio Filzi, 27;
contro
Comune di Limbiate non costituito in giudizio;
Provincia di Monza e della Brianza, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenica Condello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e con l'intervento di
ad opponendum:
AC DI, IN LI, rappresentati e difesi dall'avvocato Veronica Dini, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via G. Fiamma, 27;
per l'annullamento
dell'illegittimità del silenzio serbato dalla Provincia di Monza e Brianza sull’istanza di parere tecnico sulle opere infrastrutturali di cui al progetto definitivo degli interventi di riassetto e riqualificazione paesistica della SP ex SS 527, formulata dal Comune di Limbiate con la nota prot. n. 34180 del 8.11.2010 e per la condanna della Provincia ad assumere il provvedimento richiesto;
e per l’ annullamento della nota della provincia di Monza e Brianza prot. n. 56863 del 27.12.2010 avente ad oggetto "interventi di potenziamento SP ex SS 527 in Comune di Limbiate, approvati con variante di p.r.g. di cui alla delibera c.c. n. 71 del 29.12.2009” e della nota prot. n. 17116 del 4.4.2011 della Provincia di Monza e Brianza.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 82, co. 1, cod. proc. amm.;
Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 19 maggio 2011;
Considerato che:
nel termine e nel modo previsti dal citato art. 82, co. 1, cod. proc. amm. non è stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza;
le spese della lite restano a carico delle parti, come prescritto dall’art. 83 cod.proc.amm..
P.Q.M.
Dichiara perento il ricorso indicato in epigrafe.
Spese come per legge.
La Segreteria darà comunicazione del presente decreto alle parti costituite. Ai sensi dell'art. 85, co. 3, cod. proc. amm., nel termine di 60 giorni dalla comunicazione ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al Collegio, con atto notificato a tutte le parti.
Così deciso in Milano il giorno 4 giugno 2019.
| Il Presidente |
| Italo Caso |
IL SEGRETARIO