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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 24/11/2025, n. 1256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1256 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R. G. n. 5552/2025
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Daniela Ronzani Presidente
Dott.ssa NA Righi Giudice relatore ed estensore
Dott.ssa Giulia Civiero Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento ex art. 4 L. 01.12.1970 n. 898 modificato dall'art. 8, c. 13 L. 06.03.1987 n. 74 promosso con ricorso congiunto presentato dai coniugi:
Parte_1
con l'avv. MENEGON CHIARA
c.f.: C.F._1
e
, Parte_2
con l'avv. MENEGON CHIARA
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato i coniugi sopra indicati hanno richiesto congiuntamente la separazione personale e di omologare o prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse. Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ. depositate in sostituzione dell'udienza del
6/11/2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
considerato che
le parti hanno inteso avvalersi della possibilità di cumulo della domanda di separazione e di quella di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che pertanto si renda necessaria la rimessione della causa in istruttoria con separata ordinanza al fine di verificare – decorsi i termini di legge – la volontà dei coniugi di addivenire al divorzio alle condizioni originariamente stabilite nel ricorso introduttivo;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la separazione personale tra i coniugi da nata a [...] il Parte_1
02/05/1977 e nato a [...] il [...] del matrimonio Parte_2
contratto il 04/08/2001 e trascritto al n. 18, Parte II, Serie A, Anno 2001, del registro degli atti di matrimonio del Comune di SPRESIANO alle seguenti condizioni:
1) autorizza i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge, ordinando agli Ufficiali dello Stato Civile competenti, a mezzo di rituale comunicazione, di procedere alle annotazioni e alle trascrizioni previste dalla legge nei Registi dello Stato Civile della sentenza di separazione;
2) assegna la casa famigliare sita a Nervesa della Battaglia (TV) in via Dei Zateri n. 43, con tutti gli arredi,
CP_ corredi e pertinenze alla sig.ra per abitarci con i figli e;
Parte_1 Parte_3
3) autorizza il sig. ad asportare eventuali suoi effetti personali ancora presenti Parte_2
nell'abitazione familiare prima dell'udienza di comparizione, stabilendo che dovrà trasferire altrove la sua residenza entro quindici giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione;
4) dispone l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, i quali Parte_3
eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale assumendo insieme le decisioni più importanti nell'interesse del figlio relativamente all'educazione, all'istruzione e alla salute, anche proprio per garantire un filone univoco di educazione, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e aspirazioni, con collocazione e residenza anagrafica dello stesso presso l'abitazione della madre dove vivrà
CP_ anche la figlia maggiore di diciannove anni, ma che non è ancora economicamente autosufficiente;
CP_ 5) dispone che la figlia in considerazione della sua maggiore età (19 anni già compiuti), possa vedere e stare con il padre quando lo vorrà, e che il padre possa vedere e stare con il figlio con la più Pt_3
ampia libertà, previa comunicazione alla madre da effettuarsi almeno 24 ore prima, compatibilmente con le esigenze scolastiche e sportive del ragazzo e con i tempi di lavoro dei genitori, tenendo conto delle seguenti linee guida:
- un fine settimana alternato, dal venerdì sera dalle ore 18.00/18.30 fino alla domenica sera
(20.30/21.00), quando il padre lo riaccompagnerà dalla madre;
- nella settimana successiva il week end trascorso con il padre, il figlio resterà con il padre anche dal mercoledì sera dalle ore 18.30 e fino alle ore 20.30/21.00 del giovedì, quando lo riaccompagnerà dalla madre;
- durante le vacanze natalizie il figlio resterà con il padre 7 giorni consecutivi suddivisi in due periodi,
ovvero dal 25 Dicembre mattina al 31 Dicembre mattina e dal 31 Dicembre mattina al 6 Gennaio mattina che verranno trascorsi ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore, in modo da consentire al figlio di passare la Vigilia e il Capodanno con il genitore con cui non passerà il Natale, dando atto che quest'anno il figlio trascorrerà il Natale con la madre;
- durante le vacanze pasquali i coniugi stabiliscono che la stessa festività venga alternata, prevedendo appunto che il genitore che non ha trascorso il Natale con il figlio passi l'intera giornata di Pasqua con lo stesso e con eventuale pernottamento, mentre l'altro genitore trascorrerà la Pasquetta eventualmente con rientro il giorno successivo;
- durante le vacanze estive (intendendo tale periodo come quello compreso tra la fine dell'anno scolastico e l'inizio di quello successivo da intendersi da metà Giugno a metà Settembre circa) il figlio trascorrerà un periodo di due settimane, anche non consecutive, con il padre e analogo periodo con la madre, da concordare tra i genitori entro il 31 Maggio di ogni anno;
CP_ 6) stabilisce che il sig. contribuisca al mantenimento dei due figli e , mediante Parte_2 Pt_3
la corresponsione alla sig.ra della somma mensile di € 350,00= (euro Parte_1
trecentocinquanta/00=) a figlio e, quindi per complessivi € 700,00= (euro settecento/00=) mensili, rivalutati annualmente secondo gli indici ISTAT sul costo della vita a partire dal primo anno successivo alla pubblicazione della sentenza di separazione e da versarsi entro il giorno 10 del mese mediante bonifico bancario sul c/c intestato alla madre che si impegna a comunicare formalmente all'onerato;
7) stabilisce che entrambi i genitori concorrano nelle spese straordinarie dei due figli nella misura del 50% ciascuno, ad esclusione delle spese relative all'attuale Università privata ove risulta iscritta la figlia che continuerà ad essere pagata integralmente dalla madre, purché preventivamente concordate e documentate mediante esibizione di documentazione attestante l'esborso, come individuate e determinate nel “Protocollo per i procedimenti in materia di diritto di famiglia avanti al Tribunale di Treviso”, noto alle parti, con l'obbligo di ciascun genitore di versare all'altro la quota di propria spettanza;
8) stabilisce che l'assegno unico universale (AUU) per entrambi i due figli sia riconosciuto per intero alla madre la quale sarà onerata della domanda;
9) stabilisce che dal mese successivo al deposito del ricorso cumulativo le rate del mutuo saranno pagate integralmente dalla moglie;
10) stabilisce che l'auto Mitsubishi targata ET780DW venga trasferita e volturata al sig. Parte_2
con spese a carico dello stesso entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'emananda sentenza di separazione, eventualmente anche sottoscrivendo l'atto di permuta in caso di acquisto di nuovo veicolo da parte del sig. , e che il rimorchio targato AB79642 resti allo stesso essendogli già intestato;
Pt_2
11) dichiara che entrambi i coniugi sono autosufficienti ed economicamente indipendenti;
12) stabilisce che solo con l'esatto e puntuale adempimento di quanto sopra convenuto, anche nella fase successiva del divorzio, i coniugi avranno definito ogni questione economica e patrimoniale derivante dal matrimonio.
Dispone, con separata ordinanza, la rimessione della causa in istruttoria.
Spese e i compensi legali compensati.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio
Treviso, 06/11/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa NA Righi Dott.ssa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R. G. n. 5552/2025
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Daniela Ronzani Presidente
Dott.ssa NA Righi Giudice relatore ed estensore
Dott.ssa Giulia Civiero Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento ex art. 4 L. 01.12.1970 n. 898 modificato dall'art. 8, c. 13 L. 06.03.1987 n. 74 promosso con ricorso congiunto presentato dai coniugi:
Parte_1
con l'avv. MENEGON CHIARA
c.f.: C.F._1
e
, Parte_2
con l'avv. MENEGON CHIARA
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato i coniugi sopra indicati hanno richiesto congiuntamente la separazione personale e di omologare o prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse. Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ. depositate in sostituzione dell'udienza del
6/11/2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
considerato che
le parti hanno inteso avvalersi della possibilità di cumulo della domanda di separazione e di quella di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che pertanto si renda necessaria la rimessione della causa in istruttoria con separata ordinanza al fine di verificare – decorsi i termini di legge – la volontà dei coniugi di addivenire al divorzio alle condizioni originariamente stabilite nel ricorso introduttivo;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la separazione personale tra i coniugi da nata a [...] il Parte_1
02/05/1977 e nato a [...] il [...] del matrimonio Parte_2
contratto il 04/08/2001 e trascritto al n. 18, Parte II, Serie A, Anno 2001, del registro degli atti di matrimonio del Comune di SPRESIANO alle seguenti condizioni:
1) autorizza i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge, ordinando agli Ufficiali dello Stato Civile competenti, a mezzo di rituale comunicazione, di procedere alle annotazioni e alle trascrizioni previste dalla legge nei Registi dello Stato Civile della sentenza di separazione;
2) assegna la casa famigliare sita a Nervesa della Battaglia (TV) in via Dei Zateri n. 43, con tutti gli arredi,
CP_ corredi e pertinenze alla sig.ra per abitarci con i figli e;
Parte_1 Parte_3
3) autorizza il sig. ad asportare eventuali suoi effetti personali ancora presenti Parte_2
nell'abitazione familiare prima dell'udienza di comparizione, stabilendo che dovrà trasferire altrove la sua residenza entro quindici giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione;
4) dispone l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, i quali Parte_3
eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale assumendo insieme le decisioni più importanti nell'interesse del figlio relativamente all'educazione, all'istruzione e alla salute, anche proprio per garantire un filone univoco di educazione, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e aspirazioni, con collocazione e residenza anagrafica dello stesso presso l'abitazione della madre dove vivrà
CP_ anche la figlia maggiore di diciannove anni, ma che non è ancora economicamente autosufficiente;
CP_ 5) dispone che la figlia in considerazione della sua maggiore età (19 anni già compiuti), possa vedere e stare con il padre quando lo vorrà, e che il padre possa vedere e stare con il figlio con la più Pt_3
ampia libertà, previa comunicazione alla madre da effettuarsi almeno 24 ore prima, compatibilmente con le esigenze scolastiche e sportive del ragazzo e con i tempi di lavoro dei genitori, tenendo conto delle seguenti linee guida:
- un fine settimana alternato, dal venerdì sera dalle ore 18.00/18.30 fino alla domenica sera
(20.30/21.00), quando il padre lo riaccompagnerà dalla madre;
- nella settimana successiva il week end trascorso con il padre, il figlio resterà con il padre anche dal mercoledì sera dalle ore 18.30 e fino alle ore 20.30/21.00 del giovedì, quando lo riaccompagnerà dalla madre;
- durante le vacanze natalizie il figlio resterà con il padre 7 giorni consecutivi suddivisi in due periodi,
ovvero dal 25 Dicembre mattina al 31 Dicembre mattina e dal 31 Dicembre mattina al 6 Gennaio mattina che verranno trascorsi ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore, in modo da consentire al figlio di passare la Vigilia e il Capodanno con il genitore con cui non passerà il Natale, dando atto che quest'anno il figlio trascorrerà il Natale con la madre;
- durante le vacanze pasquali i coniugi stabiliscono che la stessa festività venga alternata, prevedendo appunto che il genitore che non ha trascorso il Natale con il figlio passi l'intera giornata di Pasqua con lo stesso e con eventuale pernottamento, mentre l'altro genitore trascorrerà la Pasquetta eventualmente con rientro il giorno successivo;
- durante le vacanze estive (intendendo tale periodo come quello compreso tra la fine dell'anno scolastico e l'inizio di quello successivo da intendersi da metà Giugno a metà Settembre circa) il figlio trascorrerà un periodo di due settimane, anche non consecutive, con il padre e analogo periodo con la madre, da concordare tra i genitori entro il 31 Maggio di ogni anno;
CP_ 6) stabilisce che il sig. contribuisca al mantenimento dei due figli e , mediante Parte_2 Pt_3
la corresponsione alla sig.ra della somma mensile di € 350,00= (euro Parte_1
trecentocinquanta/00=) a figlio e, quindi per complessivi € 700,00= (euro settecento/00=) mensili, rivalutati annualmente secondo gli indici ISTAT sul costo della vita a partire dal primo anno successivo alla pubblicazione della sentenza di separazione e da versarsi entro il giorno 10 del mese mediante bonifico bancario sul c/c intestato alla madre che si impegna a comunicare formalmente all'onerato;
7) stabilisce che entrambi i genitori concorrano nelle spese straordinarie dei due figli nella misura del 50% ciascuno, ad esclusione delle spese relative all'attuale Università privata ove risulta iscritta la figlia che continuerà ad essere pagata integralmente dalla madre, purché preventivamente concordate e documentate mediante esibizione di documentazione attestante l'esborso, come individuate e determinate nel “Protocollo per i procedimenti in materia di diritto di famiglia avanti al Tribunale di Treviso”, noto alle parti, con l'obbligo di ciascun genitore di versare all'altro la quota di propria spettanza;
8) stabilisce che l'assegno unico universale (AUU) per entrambi i due figli sia riconosciuto per intero alla madre la quale sarà onerata della domanda;
9) stabilisce che dal mese successivo al deposito del ricorso cumulativo le rate del mutuo saranno pagate integralmente dalla moglie;
10) stabilisce che l'auto Mitsubishi targata ET780DW venga trasferita e volturata al sig. Parte_2
con spese a carico dello stesso entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'emananda sentenza di separazione, eventualmente anche sottoscrivendo l'atto di permuta in caso di acquisto di nuovo veicolo da parte del sig. , e che il rimorchio targato AB79642 resti allo stesso essendogli già intestato;
Pt_2
11) dichiara che entrambi i coniugi sono autosufficienti ed economicamente indipendenti;
12) stabilisce che solo con l'esatto e puntuale adempimento di quanto sopra convenuto, anche nella fase successiva del divorzio, i coniugi avranno definito ogni questione economica e patrimoniale derivante dal matrimonio.
Dispone, con separata ordinanza, la rimessione della causa in istruttoria.
Spese e i compensi legali compensati.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio
Treviso, 06/11/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa NA Righi Dott.ssa