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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/01/2025, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 5159 /2024 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Eleonora Palmisani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) con l'Avv. PERILLO Parte_1 C.F._1
ERNESTO e l'Avv. FANTOZZI GIAMPIERO parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in elettivamente domiciliato in Milano,
Viale Regina Margherita 30,
- RICORRENTE -
contro
(C.F. con l'Avv. CARRA' SIMONE e l'Avv. CP_1 P.IVA_1
BIASI MARCO parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore sito a Milano in Piazza Duomo n. 17
- RESISTENTE -
Oggetto: differenze retributive
All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
FATTO
1. Con ricorso depositato il 23/04/2024, ha Parte_1 convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Milano – Sezione Lavoro –
, per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Previa ogni CP_1 più opportuna declaratoria del caso e di legge, ACCERTARE E
DICHIARARE il diritto del ricorrente a percepire da - a titolo di CP_1 differenze retributive per omesso pagamento del Premio di Produzione
Anno 2023 pro quota relativo ai n.9 mesi di lavoro prestato rispetto ai n.12 mesi lavorabili, dovuto a cessazione del rapporto di lavoro de quo -
l'importo complessivo lordo di Euro 525,00, come da conteggi sopra indicati
e per i titoli sopra specificati e, per l'effetto, CONDANNARE la convenuta al pagamento in favore del ricorrente del suddetto importo lordo di Euro
525,00 per tutte le causali sopra specificate nella parte in fatto e in diritto,
o della diversa, maggiore o minore, somma che verrà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia per le voci ivi specificate, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. Previa ogni più opportuna declaratoria del caso e di legge, ACCERTARE E DICHIARARE il diritto del ricorrente a percepire da l'importo complessivo di Euro 265,00 CP_1 per mancata corresponsione una tantum (di cui Euro 135/00 a titolo di 2^ tranche ed Euro 130/00 a titolo di 3^ tranche) come da conteggi sopra indicati e per i titoli sopra specificati e, per l'effetto, CONDANNARE la convenuta al pagamento in favore del ricorrente del suddetto importo lordo complessivo di Euro 265,00 per tutte le causali sopra specificate nella parte in fatto e in diritto, o della diversa, maggiore o minore, somma che verrà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia per le voci ivi specificate, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Previa ogni più opportuna declaratoria del caso e di legge, ACCERTARE E
DICHIARARE il diritto del ricorrente a percepire da l'importo CP_1 complessivo di Euro 276,03 (di cui € 104,65 a titolo di indennità rischio e ad €171,38 a titolo di indennità piantonamento notturno) per mancato pagamento dell'indennità di funzione ex art.108 ccnl come da conteggi sopra indicati e per i titoli sopra specificati e, per l'effetto, CONDANNARE la convenuta al pagamento in favore del ricorrente del suddetto importo lordo complessivo di Euro 276,03 per tutte le causali sopra specificate nella parte in fatto e in diritto, o della diversa, maggiore o minore, somma che verrà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia per le voci ivi specificate, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. IN
OGNI CASO: condannare la convenuta al pagamento di tutte le spese e competenze di giudizio, da distrarsi in favore dello scrivente procuratore antistatario”.
2 2. A fondamento delle proprie pretese, parte ricorrente deduce di aver lavorato alle dipendenze di dal 16.03.2023 al 31.12.2023, CP_1 con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, full-time, inquadramento nel 4^ livello del CCNL degli Istituti di Vigilanza Privata, con mansioni di guardia particolare giurata e quale operatore di centrale.
Con l'odierno giudizio, il ricorrente lamenta il mancato pagamento delle somme dovute a titolo di una tantum prevista dal rinnovo del CCNL di settore nell'ipotesi d'accordo del 30.05.2023 (doc. 4), del premio di
Produzione relativo all'anno 2023, maturato pro quota per i n. 9 mesi lavorati del periodo marzo - dicembre 2023, non corrisposto con le spettanze di fine rapporto così come invece previsto e dovuto dal CIP di settore (cfr doc. B), oltre all'omesso pagamento delle indennità giornaliere ex art.108 CCNL e relativa incidenza sulla 13^ mensilità 2023.
3. Si è ritualmente in giudizio , eccependo l'infondatezza CP_1 in fatto e in diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avversarie pretese nonché', in via riconvenzionale, “l'accertamento della non debenza degli importi corrisposti al Sig. a titolo di prima Pt_1 tranche dell'Una Tantum e di Indennità di centrale operativa relativamente
a n. 86 giornate lavorative, condannare il Sig. alla restituzione Pt_1 dell'importo di Euro 510,77”.
4. Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione e ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di istruzione probatoria, il
Giudice ha invitato le parti alla discussione all'esito della quale ha pronunciato sentenza come da dispositivo pubblicamente letto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso deve essere accolto nei limiti e per le ragioni di seguito precisate.
2. Come risulta dalla documentazione in atti, è Parte_1 stato assunto come Guardia Particolare Giurata dalla Società a far data dal 16 marzo 2023, con qualifica di operaio, inquadramento nel 4° livello del CCNL Istituti Vigilanza Privata ed è pacifico che fosse adibito a mansioni di Operatore di Centrale Operativa (cfr. punti 2 e 3, pag. 2,
3 memoria). Il rapporto è cessato in data 31 dicembre 2023, a seguito di dimissioni volontarie.
Premio di produzione
3. Il ricorrente contesta, in primo luogo, la mancata corresponsione del Premio di Produzione di cui all'art. 20 del Contratto Integrativo provinciale per i dipendenti degli istituti di vigilanza privata operanti nella città di Milano e provincia e nei territori già appartenenti alla provincia di Monza e Brianza del 21 luglio 2010 (doc. B fascicolo ricorrente).
4. La società, sotto un primo profilo, afferma che tale emolumento non sarebbe dovuto poiché spetterebbe “ai soli lavoratori in forza alla data di pagamento della retribuzione del mese di marzo dell'anno successivo a quello di maturazione del premio” e pertanto “il Ricorrente non ne ha diritto, essendo il suo rapporto con la Società cessato il 31 dicembre 2023” (punto 10, pag. 3 memoria).
5. Al riguardo, occorre, tuttavia, evidenziare che l'art. 20 CIP prevede che “in caso di assunzione o di risoluzione del rapporto (anche dovuto a procedure di cambio appalto) nel corso dell'anno di riferimento, la quota di premio di cui al punto A verrà attribuita pro quota per dodicesimi considerando a tale riguardo la frazione del mese superiore a 15 giorni come mese intero, mentre le quote di premio di cui alla quota B verranno corrisposte riproporzionando i dati di presenza in ragione della data di effettiva collocazione in servizio”. Si tratta di una disposizione che regola espressamente l'ipotesi della risoluzione del rapporto nel corso dell'anno di riferimento, prevedendo la corresponsione del premio pro quota (per la quota A) e riproporzionando i dati delle presenze (per la quota B). Non vi è pertanto nessuna “antinomia”, come evidenziato da parte resistente, con la previsione, nella medesima disposizione (nella parte che disciplina la struttura del premio) del pagamento previsto “al solo lavoratore in forza alla predetta data”. La volontà collettiva ha scelto così di regolare, per il personale in forza a marzo dell'anno successivo, il pagamento integrale del premio mentre il pagamento pro quota per tutte le ipotesi in cui l'assunzione o la risoluzione del rapporto si collochino nel corso dell'anno
4 di riferimento. Il chiaro dato letterale esclude la necessità di pervenire ad ulteriori soluzioni ermeneutiche basate sul comportamento delle associazioni e sulla verifica di altri CIP di settore, il cui contenuto, peraltro, non assume alcun rilievo nel presente giudizio. Peraltro, la lettura di parte resistente, secondo cui tale clausola andrebbe interpretata “limitandone l'applicazione ai soli casi in cui si verifica un'assunzione in corso d'anno (che è, con ogni probabilità, quanto le parti firmatarie intendevano”) (pag. 14 memoria) appare del tutto contrastante con il dato letterale che, senza incertezze, regola espressamente anche l'ipotesi della cessazione del rapporto in corso d'anno.
6. La società contesta, inoltre, l'omesso assolvimento dell'onere probatorio con riferimento alle condizioni previste dall'art 20 CIP. Al riguardo, il ricorrente ha adeguatamente provato di aver lavorato nel
2023 n. 194 giorni e tale dato, che si colloca al di sopra della media di servizio nei 9 mesi (250 giorni di lavoro :12 mesi x 9 mesi lavorati
-187,5), non è stato contestato dalla società. La circostanza relativa all'assenteismo di settore è, invece un dato, che il lavoratore non è certamente in grado di elaborare autonomamente e non può che limitarsi alla sua allegazione (anche quale deduzione rispetto alle proprie presenze), spettando alla società, per il principio di vicinanza della prova,
l'onere di smentirne la corrispondenza.
7. In conclusione, il ricorrente ha diritto al pagamento del premio di produzione per l'anno 2023 pro quota, sia per la Quota A che la Quota B, pari a complessivi €525,00, come da conteggi analiticamente riportati in ricorso e non specificatamente contestati, basati, correttamente, sulle buste paga e sulle disposizioni collettive.
Una tantum
8. Il ricorrente lamenta, inoltre, che la società avrebbe corrisposto solo la prima delle tre tranches della c.d. una tantum, prevista dall'Ipotesi
d'accordo del 30.5.23 per indennizzare i lavoratori dal periodo di vacanza contrattuale relativo agli anni 2015 – 2023, pari a complessivi 400 euro da corrispondersi con le seguenti scadenze (i) Euro 135, nel settembre
2023; (ii) Euro 135 nel settembre 2024; (iii) Euro 130 nel settembre
5 2025. In merito alle modalità di erogazione, tale disposizione rimanda espressamente a un separato accordo che tuttavia le parti sociali non hanno mai definito.
La Nota Interassociativa prodotta da parte resistente (doc. 2) prevede, tuttavia, che “al momento, non vi è un accordo definito sulle modalità di erogazione dell'una tantum. Nulla osta pertanto rinviare l'erogazione al prossimo mese, così come era già stato ipotizzato alle OO.SS alcune settimane addietro al riguardo. Le aziende che volessero comunque provvedere all'erogazione è pensabile prendere riferimento l'articolo 142 del CCNL (“una tantum”). In tale evenienza invitiamo gli associati a valutare una riduzione del periodo di vacanza contrattuale da porre a base di calcolo”.
9. A parere del giudicante, l'assenza di un accordo sulle modalità di erogazione nonché l'esigua durata del rapporto (9,5 mesi) a fronte della vacanza contrattuale presa in considerazione (8 anni), non consentono di ritenere maturato il diritto del ricorrente al pagamento delle ulteriori tranches 2024 e 2025, anche considerando la cessazione del rapporto in epoca antecedente rispetto a tali date. Peraltro, la Nota interassociativa ha invitato le aziende, nelle more di addivenire ad un accordo sulle modalità di erogazione, a considerare un ridotto periodo di vacanza contrattuale.
**
10. Non può trovare accoglimento la domanda riconvenzionale svolta dalla società resistente per ripetere la somma corrisposta al ricorrente a titolo di una tantum. Al riguardo, non risultano sussistenti i presupposti dell'indebito, trattandosi di una erogazione effettuata consapevolmente dalla società a tutti i dipendenti (con profilo di GpP) “al fine di non arrecare un pregiudizio economico ai propri dipendenti e comunque riservandosi di provvedere diversamente all'esito delle intese che sarebbe state raggiunte a livello di parti sociali, provvedeva ad erogare per intero la prima tranche a tutte le Guardia private Giurate in forza al 30 maggio
2023, con la retribuzione del mese di settembre 2023” (cr. poag. 4 memoria)
6 11. Quanto alla riserva di rettifica, che la società vorrebbe oggi azionare in considerazione del breve periodo di lavoro del ricorrente, giova evidenziare che la resistente ha dato conto di aver “provveduto nei confronti di tutte le Guardie private Giurate” senza alcuna distinzione basata sull'anzianità di tali dipendenti;
d'altro canto il pagamento in misura ridotta, ovvero limitato alla sola prima tranche, pare rispettoso di quanto previsto dalla Nota Interassociativa che ha invitato a “valutare una riduzione del periodo di vacanza contrattuale da porre a base di calcolo”.
Indennità giornaliere ex art.108 CCNL
12. Il lavoratore lamenta, inoltre, l'omesso pagamento delle indennità previste ai sensi dell'art. 108 del CCNL. Tale disposizione prevede che:
“Ribadendo l'intendimento già espresso dalle parti di modificare gradualmente il sistema retributivo in materia di lavoro notturno e domenicale anche mediante la evidenziazione dei relativi ulteriori compensi, e, inoltre, di confermare la relativa regolamentazione a livello nazionale al fine di dare omogeneamente riconoscimento al lavoro notturno
e domenicale su tutto il territorio nazionale, le parti convengono di incrementare ulteriormente il trattamento a detti titoli con un ulteriore aumento della componente retributiva diretta. Pertanto le indennità giornaliere a valere su tutto il territorio nazionale saranno le seguenti:(…)
…. Indennità per lavoro notturno - Piantonamento fisso, sala conta e centrale operativa Euro 4,18; (….); Indennità di rischio (…) Piantonamento fisso, sala conta e centrale operativa Euro 0,65 (…). “Le indennità di cui ai punti 1 e 2 della tabella sono corrisposte per ogni giornata di effettiva presenza, non sono tra loro cumulabili e sono utili ai soli fini del computo della tredicesima mensilità.”
13. La società, al fine di giustificare tale mancata erogazione, afferma di aver corrisposto, durante tutto il rapporto di lavoro, una “indennità di centrale operativa”, sia diurna che notturna, del maggior valore di Euro
4,50 al giorno prevista dall'art. 31 CCNL e che tale indennità assorbirebbe quella di cui all'art. 108 CCNL.
7 14. Tale interpretazione non appare supportata da alcun dato letterale e non può essere condivisa. A ben vedere, le indennità di cui all'art. 31 sono riconosciute al fine di compensare il disagio derivante dallo svolgimento di determinate mansioni, a prescindere dalla fascia oraria della prestazione e non concorrono a costituire base di calcolo per il computo degli istituti legali e contrattuali;
al contrario, l'art. 108 prevede una indennità volta espressamente a compensare il lavoro in determinate fasce orarie “al fine di dare omogeneamente riconoscimento al lavoro notturno e domenicale su tutto il territorio nazionale, le parti convengono di incrementare ulteriormente il trattamento a detti titoli con un ulteriore aumento della componente retributiva diretta “(art. 108); tale indennità è inoltre computata per il calcolo della tredicesima.
15. Si tratta, dunque, di due indennità il cui contenuto non può ritenersi “analogo”, avendo scopi e funzioni del tutto diverse tra di loro.
Anche la previsione di cui all'art 31, relativa all'assorbimento di “ogni eventuale analogo trattamento già in essere”, non consente di giungere a conclusioni diverse, posto che l'indennità di cui all'art. 108 non può ritenersi analoga e neppure può considerarsi un trattamento “già in atto” in epoca antecedente.
16. Va, dunque, accertato il diritto del ricorrente a ricevere l'indennità di cui all'art. 108 CCNL con conseguente condanna della società al pagamento di €276,03 di cui € 104,65 a titolo di indennità di rischio per i servizi prestati in fascia oraria diurna ed € 171,38 per i servizi prestati in fascia oraria notturna. I conteggi risultano chiari e intellegibili, contrariamente a quanto contestato genericamente dalla società, con espresso riferimento alle voci di cui all'art 108 CCNL che distingue tra indennità per lavoro notturno (piantonamento fisso, sala operativa e centrale operativa) pari ad €4,18 giornalieri e indennità di rischio per il lavoro diurno (piantonamento fisso, sala conta e centrale operativa) pari ad € 0,65, basati sui giorni di effettiva presenza del ricorrente desumibili dalle buste paga prodotte (nonché dai giorni in cui è stato corrisposto il buono pasto).
8 17. Del tutto infondata è, infine, la domanda riconvenzionale svolta dalla società e diretta alla ripetizione dell'indennità di cui all'art 31 CCNL che è stata correttamente corrisposta dalla società in ragione delle mansioni alle quali il ricorrente è stato adibito in via prevalente e continuativa, non avendo alcun rilievo l'adibizione sporadica per alcune giornate alla c.d. control room.
***
18. La condanna al pagamento delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto, si ritiene equo compensare per un terzo le spese di lite (in ragione della parziale reciproca soccombenza) e condannare la resistente al pagamento delle restanti spese liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014 e tenuto conto del valore della controversia, il pregio dell'attività prestata nonché la complessità delle questioni giuridiche affrontate, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
Stante la complessità della controversia, visto l'art. 429 c.p.c., si riserva la motivazione a 60 giorni.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
1) accerta e dichiara il diritto del ricorrente a percepire da il CP_1 pagamento dell'importo dovuto a titolo di Premio di Produzione Anno
2023 e, per l'effetto, condanna la società resistente al pagamento del complessivo importo lordo di €525,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
2) accerta e dichiara il diritto del ricorrente a percepire da CP_1
l'importo di €276,03 per mancato pagamento dell'indennità di funzione ex art.108 CCNL e, per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento in favore del ricorrente del suddetto importo lordo, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
3) rigetta la domanda volta al pagamento delle somme ulteriori a titolo di una tantum;
4) rigetta la domanda riconvenzionale svolta da CP_1
9 5) compensa per un terzo le spese di lite e condanna la società resistente alla rifusione delle restanti spese che liquida in complessivi € 1.750,00 oltre I.V.A. e C.P.A, 15% spese generali da distrarsi a favore del procuratore antistatario
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della motivazione.
Milano, 14.1.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Eleonora Palmisani
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Eleonora Palmisani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) con l'Avv. PERILLO Parte_1 C.F._1
ERNESTO e l'Avv. FANTOZZI GIAMPIERO parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in elettivamente domiciliato in Milano,
Viale Regina Margherita 30,
- RICORRENTE -
contro
(C.F. con l'Avv. CARRA' SIMONE e l'Avv. CP_1 P.IVA_1
BIASI MARCO parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore sito a Milano in Piazza Duomo n. 17
- RESISTENTE -
Oggetto: differenze retributive
All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
FATTO
1. Con ricorso depositato il 23/04/2024, ha Parte_1 convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Milano – Sezione Lavoro –
, per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Previa ogni CP_1 più opportuna declaratoria del caso e di legge, ACCERTARE E
DICHIARARE il diritto del ricorrente a percepire da - a titolo di CP_1 differenze retributive per omesso pagamento del Premio di Produzione
Anno 2023 pro quota relativo ai n.9 mesi di lavoro prestato rispetto ai n.12 mesi lavorabili, dovuto a cessazione del rapporto di lavoro de quo -
l'importo complessivo lordo di Euro 525,00, come da conteggi sopra indicati
e per i titoli sopra specificati e, per l'effetto, CONDANNARE la convenuta al pagamento in favore del ricorrente del suddetto importo lordo di Euro
525,00 per tutte le causali sopra specificate nella parte in fatto e in diritto,
o della diversa, maggiore o minore, somma che verrà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia per le voci ivi specificate, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. Previa ogni più opportuna declaratoria del caso e di legge, ACCERTARE E DICHIARARE il diritto del ricorrente a percepire da l'importo complessivo di Euro 265,00 CP_1 per mancata corresponsione una tantum (di cui Euro 135/00 a titolo di 2^ tranche ed Euro 130/00 a titolo di 3^ tranche) come da conteggi sopra indicati e per i titoli sopra specificati e, per l'effetto, CONDANNARE la convenuta al pagamento in favore del ricorrente del suddetto importo lordo complessivo di Euro 265,00 per tutte le causali sopra specificate nella parte in fatto e in diritto, o della diversa, maggiore o minore, somma che verrà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia per le voci ivi specificate, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Previa ogni più opportuna declaratoria del caso e di legge, ACCERTARE E
DICHIARARE il diritto del ricorrente a percepire da l'importo CP_1 complessivo di Euro 276,03 (di cui € 104,65 a titolo di indennità rischio e ad €171,38 a titolo di indennità piantonamento notturno) per mancato pagamento dell'indennità di funzione ex art.108 ccnl come da conteggi sopra indicati e per i titoli sopra specificati e, per l'effetto, CONDANNARE la convenuta al pagamento in favore del ricorrente del suddetto importo lordo complessivo di Euro 276,03 per tutte le causali sopra specificate nella parte in fatto e in diritto, o della diversa, maggiore o minore, somma che verrà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia per le voci ivi specificate, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. IN
OGNI CASO: condannare la convenuta al pagamento di tutte le spese e competenze di giudizio, da distrarsi in favore dello scrivente procuratore antistatario”.
2 2. A fondamento delle proprie pretese, parte ricorrente deduce di aver lavorato alle dipendenze di dal 16.03.2023 al 31.12.2023, CP_1 con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, full-time, inquadramento nel 4^ livello del CCNL degli Istituti di Vigilanza Privata, con mansioni di guardia particolare giurata e quale operatore di centrale.
Con l'odierno giudizio, il ricorrente lamenta il mancato pagamento delle somme dovute a titolo di una tantum prevista dal rinnovo del CCNL di settore nell'ipotesi d'accordo del 30.05.2023 (doc. 4), del premio di
Produzione relativo all'anno 2023, maturato pro quota per i n. 9 mesi lavorati del periodo marzo - dicembre 2023, non corrisposto con le spettanze di fine rapporto così come invece previsto e dovuto dal CIP di settore (cfr doc. B), oltre all'omesso pagamento delle indennità giornaliere ex art.108 CCNL e relativa incidenza sulla 13^ mensilità 2023.
3. Si è ritualmente in giudizio , eccependo l'infondatezza CP_1 in fatto e in diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avversarie pretese nonché', in via riconvenzionale, “l'accertamento della non debenza degli importi corrisposti al Sig. a titolo di prima Pt_1 tranche dell'Una Tantum e di Indennità di centrale operativa relativamente
a n. 86 giornate lavorative, condannare il Sig. alla restituzione Pt_1 dell'importo di Euro 510,77”.
4. Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione e ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di istruzione probatoria, il
Giudice ha invitato le parti alla discussione all'esito della quale ha pronunciato sentenza come da dispositivo pubblicamente letto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso deve essere accolto nei limiti e per le ragioni di seguito precisate.
2. Come risulta dalla documentazione in atti, è Parte_1 stato assunto come Guardia Particolare Giurata dalla Società a far data dal 16 marzo 2023, con qualifica di operaio, inquadramento nel 4° livello del CCNL Istituti Vigilanza Privata ed è pacifico che fosse adibito a mansioni di Operatore di Centrale Operativa (cfr. punti 2 e 3, pag. 2,
3 memoria). Il rapporto è cessato in data 31 dicembre 2023, a seguito di dimissioni volontarie.
Premio di produzione
3. Il ricorrente contesta, in primo luogo, la mancata corresponsione del Premio di Produzione di cui all'art. 20 del Contratto Integrativo provinciale per i dipendenti degli istituti di vigilanza privata operanti nella città di Milano e provincia e nei territori già appartenenti alla provincia di Monza e Brianza del 21 luglio 2010 (doc. B fascicolo ricorrente).
4. La società, sotto un primo profilo, afferma che tale emolumento non sarebbe dovuto poiché spetterebbe “ai soli lavoratori in forza alla data di pagamento della retribuzione del mese di marzo dell'anno successivo a quello di maturazione del premio” e pertanto “il Ricorrente non ne ha diritto, essendo il suo rapporto con la Società cessato il 31 dicembre 2023” (punto 10, pag. 3 memoria).
5. Al riguardo, occorre, tuttavia, evidenziare che l'art. 20 CIP prevede che “in caso di assunzione o di risoluzione del rapporto (anche dovuto a procedure di cambio appalto) nel corso dell'anno di riferimento, la quota di premio di cui al punto A verrà attribuita pro quota per dodicesimi considerando a tale riguardo la frazione del mese superiore a 15 giorni come mese intero, mentre le quote di premio di cui alla quota B verranno corrisposte riproporzionando i dati di presenza in ragione della data di effettiva collocazione in servizio”. Si tratta di una disposizione che regola espressamente l'ipotesi della risoluzione del rapporto nel corso dell'anno di riferimento, prevedendo la corresponsione del premio pro quota (per la quota A) e riproporzionando i dati delle presenze (per la quota B). Non vi è pertanto nessuna “antinomia”, come evidenziato da parte resistente, con la previsione, nella medesima disposizione (nella parte che disciplina la struttura del premio) del pagamento previsto “al solo lavoratore in forza alla predetta data”. La volontà collettiva ha scelto così di regolare, per il personale in forza a marzo dell'anno successivo, il pagamento integrale del premio mentre il pagamento pro quota per tutte le ipotesi in cui l'assunzione o la risoluzione del rapporto si collochino nel corso dell'anno
4 di riferimento. Il chiaro dato letterale esclude la necessità di pervenire ad ulteriori soluzioni ermeneutiche basate sul comportamento delle associazioni e sulla verifica di altri CIP di settore, il cui contenuto, peraltro, non assume alcun rilievo nel presente giudizio. Peraltro, la lettura di parte resistente, secondo cui tale clausola andrebbe interpretata “limitandone l'applicazione ai soli casi in cui si verifica un'assunzione in corso d'anno (che è, con ogni probabilità, quanto le parti firmatarie intendevano”) (pag. 14 memoria) appare del tutto contrastante con il dato letterale che, senza incertezze, regola espressamente anche l'ipotesi della cessazione del rapporto in corso d'anno.
6. La società contesta, inoltre, l'omesso assolvimento dell'onere probatorio con riferimento alle condizioni previste dall'art 20 CIP. Al riguardo, il ricorrente ha adeguatamente provato di aver lavorato nel
2023 n. 194 giorni e tale dato, che si colloca al di sopra della media di servizio nei 9 mesi (250 giorni di lavoro :12 mesi x 9 mesi lavorati
-187,5), non è stato contestato dalla società. La circostanza relativa all'assenteismo di settore è, invece un dato, che il lavoratore non è certamente in grado di elaborare autonomamente e non può che limitarsi alla sua allegazione (anche quale deduzione rispetto alle proprie presenze), spettando alla società, per il principio di vicinanza della prova,
l'onere di smentirne la corrispondenza.
7. In conclusione, il ricorrente ha diritto al pagamento del premio di produzione per l'anno 2023 pro quota, sia per la Quota A che la Quota B, pari a complessivi €525,00, come da conteggi analiticamente riportati in ricorso e non specificatamente contestati, basati, correttamente, sulle buste paga e sulle disposizioni collettive.
Una tantum
8. Il ricorrente lamenta, inoltre, che la società avrebbe corrisposto solo la prima delle tre tranches della c.d. una tantum, prevista dall'Ipotesi
d'accordo del 30.5.23 per indennizzare i lavoratori dal periodo di vacanza contrattuale relativo agli anni 2015 – 2023, pari a complessivi 400 euro da corrispondersi con le seguenti scadenze (i) Euro 135, nel settembre
2023; (ii) Euro 135 nel settembre 2024; (iii) Euro 130 nel settembre
5 2025. In merito alle modalità di erogazione, tale disposizione rimanda espressamente a un separato accordo che tuttavia le parti sociali non hanno mai definito.
La Nota Interassociativa prodotta da parte resistente (doc. 2) prevede, tuttavia, che “al momento, non vi è un accordo definito sulle modalità di erogazione dell'una tantum. Nulla osta pertanto rinviare l'erogazione al prossimo mese, così come era già stato ipotizzato alle OO.SS alcune settimane addietro al riguardo. Le aziende che volessero comunque provvedere all'erogazione è pensabile prendere riferimento l'articolo 142 del CCNL (“una tantum”). In tale evenienza invitiamo gli associati a valutare una riduzione del periodo di vacanza contrattuale da porre a base di calcolo”.
9. A parere del giudicante, l'assenza di un accordo sulle modalità di erogazione nonché l'esigua durata del rapporto (9,5 mesi) a fronte della vacanza contrattuale presa in considerazione (8 anni), non consentono di ritenere maturato il diritto del ricorrente al pagamento delle ulteriori tranches 2024 e 2025, anche considerando la cessazione del rapporto in epoca antecedente rispetto a tali date. Peraltro, la Nota interassociativa ha invitato le aziende, nelle more di addivenire ad un accordo sulle modalità di erogazione, a considerare un ridotto periodo di vacanza contrattuale.
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10. Non può trovare accoglimento la domanda riconvenzionale svolta dalla società resistente per ripetere la somma corrisposta al ricorrente a titolo di una tantum. Al riguardo, non risultano sussistenti i presupposti dell'indebito, trattandosi di una erogazione effettuata consapevolmente dalla società a tutti i dipendenti (con profilo di GpP) “al fine di non arrecare un pregiudizio economico ai propri dipendenti e comunque riservandosi di provvedere diversamente all'esito delle intese che sarebbe state raggiunte a livello di parti sociali, provvedeva ad erogare per intero la prima tranche a tutte le Guardia private Giurate in forza al 30 maggio
2023, con la retribuzione del mese di settembre 2023” (cr. poag. 4 memoria)
6 11. Quanto alla riserva di rettifica, che la società vorrebbe oggi azionare in considerazione del breve periodo di lavoro del ricorrente, giova evidenziare che la resistente ha dato conto di aver “provveduto nei confronti di tutte le Guardie private Giurate” senza alcuna distinzione basata sull'anzianità di tali dipendenti;
d'altro canto il pagamento in misura ridotta, ovvero limitato alla sola prima tranche, pare rispettoso di quanto previsto dalla Nota Interassociativa che ha invitato a “valutare una riduzione del periodo di vacanza contrattuale da porre a base di calcolo”.
Indennità giornaliere ex art.108 CCNL
12. Il lavoratore lamenta, inoltre, l'omesso pagamento delle indennità previste ai sensi dell'art. 108 del CCNL. Tale disposizione prevede che:
“Ribadendo l'intendimento già espresso dalle parti di modificare gradualmente il sistema retributivo in materia di lavoro notturno e domenicale anche mediante la evidenziazione dei relativi ulteriori compensi, e, inoltre, di confermare la relativa regolamentazione a livello nazionale al fine di dare omogeneamente riconoscimento al lavoro notturno
e domenicale su tutto il territorio nazionale, le parti convengono di incrementare ulteriormente il trattamento a detti titoli con un ulteriore aumento della componente retributiva diretta. Pertanto le indennità giornaliere a valere su tutto il territorio nazionale saranno le seguenti:(…)
…. Indennità per lavoro notturno - Piantonamento fisso, sala conta e centrale operativa Euro 4,18; (….); Indennità di rischio (…) Piantonamento fisso, sala conta e centrale operativa Euro 0,65 (…). “Le indennità di cui ai punti 1 e 2 della tabella sono corrisposte per ogni giornata di effettiva presenza, non sono tra loro cumulabili e sono utili ai soli fini del computo della tredicesima mensilità.”
13. La società, al fine di giustificare tale mancata erogazione, afferma di aver corrisposto, durante tutto il rapporto di lavoro, una “indennità di centrale operativa”, sia diurna che notturna, del maggior valore di Euro
4,50 al giorno prevista dall'art. 31 CCNL e che tale indennità assorbirebbe quella di cui all'art. 108 CCNL.
7 14. Tale interpretazione non appare supportata da alcun dato letterale e non può essere condivisa. A ben vedere, le indennità di cui all'art. 31 sono riconosciute al fine di compensare il disagio derivante dallo svolgimento di determinate mansioni, a prescindere dalla fascia oraria della prestazione e non concorrono a costituire base di calcolo per il computo degli istituti legali e contrattuali;
al contrario, l'art. 108 prevede una indennità volta espressamente a compensare il lavoro in determinate fasce orarie “al fine di dare omogeneamente riconoscimento al lavoro notturno e domenicale su tutto il territorio nazionale, le parti convengono di incrementare ulteriormente il trattamento a detti titoli con un ulteriore aumento della componente retributiva diretta “(art. 108); tale indennità è inoltre computata per il calcolo della tredicesima.
15. Si tratta, dunque, di due indennità il cui contenuto non può ritenersi “analogo”, avendo scopi e funzioni del tutto diverse tra di loro.
Anche la previsione di cui all'art 31, relativa all'assorbimento di “ogni eventuale analogo trattamento già in essere”, non consente di giungere a conclusioni diverse, posto che l'indennità di cui all'art. 108 non può ritenersi analoga e neppure può considerarsi un trattamento “già in atto” in epoca antecedente.
16. Va, dunque, accertato il diritto del ricorrente a ricevere l'indennità di cui all'art. 108 CCNL con conseguente condanna della società al pagamento di €276,03 di cui € 104,65 a titolo di indennità di rischio per i servizi prestati in fascia oraria diurna ed € 171,38 per i servizi prestati in fascia oraria notturna. I conteggi risultano chiari e intellegibili, contrariamente a quanto contestato genericamente dalla società, con espresso riferimento alle voci di cui all'art 108 CCNL che distingue tra indennità per lavoro notturno (piantonamento fisso, sala operativa e centrale operativa) pari ad €4,18 giornalieri e indennità di rischio per il lavoro diurno (piantonamento fisso, sala conta e centrale operativa) pari ad € 0,65, basati sui giorni di effettiva presenza del ricorrente desumibili dalle buste paga prodotte (nonché dai giorni in cui è stato corrisposto il buono pasto).
8 17. Del tutto infondata è, infine, la domanda riconvenzionale svolta dalla società e diretta alla ripetizione dell'indennità di cui all'art 31 CCNL che è stata correttamente corrisposta dalla società in ragione delle mansioni alle quali il ricorrente è stato adibito in via prevalente e continuativa, non avendo alcun rilievo l'adibizione sporadica per alcune giornate alla c.d. control room.
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18. La condanna al pagamento delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto, si ritiene equo compensare per un terzo le spese di lite (in ragione della parziale reciproca soccombenza) e condannare la resistente al pagamento delle restanti spese liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014 e tenuto conto del valore della controversia, il pregio dell'attività prestata nonché la complessità delle questioni giuridiche affrontate, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
Stante la complessità della controversia, visto l'art. 429 c.p.c., si riserva la motivazione a 60 giorni.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
1) accerta e dichiara il diritto del ricorrente a percepire da il CP_1 pagamento dell'importo dovuto a titolo di Premio di Produzione Anno
2023 e, per l'effetto, condanna la società resistente al pagamento del complessivo importo lordo di €525,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
2) accerta e dichiara il diritto del ricorrente a percepire da CP_1
l'importo di €276,03 per mancato pagamento dell'indennità di funzione ex art.108 CCNL e, per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento in favore del ricorrente del suddetto importo lordo, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
3) rigetta la domanda volta al pagamento delle somme ulteriori a titolo di una tantum;
4) rigetta la domanda riconvenzionale svolta da CP_1
9 5) compensa per un terzo le spese di lite e condanna la società resistente alla rifusione delle restanti spese che liquida in complessivi € 1.750,00 oltre I.V.A. e C.P.A, 15% spese generali da distrarsi a favore del procuratore antistatario
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della motivazione.
Milano, 14.1.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Eleonora Palmisani
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