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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 15/04/2025, n. 1437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1437 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Valeria Guaragnella – Giudice
• Dott.ssa Sara Mazzotta – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 128/2024, avente ad oggetto “separazione personale coniugi” e rimessa al
Collegio per la decisione all'udienza del 07/04/2025
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
con l'Avv. BALDUCCI CATALDO – PARTE RICORRENTE –
CONTRO
(C.F. Controparte_1
, con l'Avv. CAMPANELLI PIETRO C.F._2
– PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in
1 atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4
e 118 disp. att. c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
La parte ricorrente , con ricorso Parte_1
depositato in data 18/12/2023 ha adito questo Tribunale riferendo di essere coniuge di , parte Controparte_1
resistente, in forza di matrimonio celebrato in data 21/03/2018, precisando che dalla loro unione sono nati due figli.
Ha dichiarato che tra le parti la convivenza è divenuta intollerabile per essere venuta meno la affectio coniugalis ed ha chiesto pronunciarsi la separazione personale e l'adozione dei provvedimenti conseguenti e accessori.
Fissata la 1^ udienza di comparazione delle parti disposta la comunicazione degli atti al Pubblico Ministero per l'intervento in giudizio, si è costituita la parte resistente, che non si opposta alla decisione sullo status ma ha contestato nel merito le avverse deduzioni domandando la separazione e l'adozione dei provvedimenti conseguenti (comparsa di risposta depositata il
23.5.2024).
Proseguito il giudizio, all'udienza del 07/04/2025 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un'intesa conciliativa e domandato che la causa fosse decisa secondo le condizioni di cui alla convenzione depositata in atti. Il giudice delegato si è riservato di riferire al
2 Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero è intervenuto in giudizio.
La domanda di separazione, formulata congiuntamente dalle parti nel corso del giudizio, è meritevole di accoglimento in conformità agli accordi intervenuti tra le stesse che, quanto alle condizioni inerenti la prole ed i rapporti economici anche tra loro, hanno dichiarato di aderire al contenuto dell'ordinanza emessa in data
29/05/2024, con la sola modifica di cui al verbale del 07/04/2025, ovvero hanno precisato che in aggiunta a detta Parte_1
verserà sul conto cointestato ad entrambe le parti una
[...]
somma mensile pari ad € 310,00 finalizzata al pagamento del mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale, obbligazione che cesserà con l'estinzione del mutuo.
Dalla certificazione anagrafica prodotta risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio religioso in data 21/03/2018 (atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Bari al n. 55 parte II, serie A, anno ).
Preso atto della volontà comune dei coniugi di non riconciliarsi, deve conseguentemente ritenersi che la loro convivenza è divenuta intollerabile.
Spese e competenze di giudizio possono essere compensate tra le parti in ragione della soluzione conciliativa.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente
3 pronunciando nel giudizio R.G. 128/2024 introdotto con ricorso del
18/12/2023 da nei confronti di Parte_1
, con l'intervento del P.M., Controparte_1
così provvede:
1. DICHIARA la separazione tra i coniugi, che sarà regolata in conformità degli accordi specificati nel verbale di udienza del
07/04/2025;
2. dispone la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 15/04/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Valeria Guaragnella – Giudice
• Dott.ssa Sara Mazzotta – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 128/2024, avente ad oggetto “separazione personale coniugi” e rimessa al
Collegio per la decisione all'udienza del 07/04/2025
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
con l'Avv. BALDUCCI CATALDO – PARTE RICORRENTE –
CONTRO
(C.F. Controparte_1
, con l'Avv. CAMPANELLI PIETRO C.F._2
– PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in
1 atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4
e 118 disp. att. c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
La parte ricorrente , con ricorso Parte_1
depositato in data 18/12/2023 ha adito questo Tribunale riferendo di essere coniuge di , parte Controparte_1
resistente, in forza di matrimonio celebrato in data 21/03/2018, precisando che dalla loro unione sono nati due figli.
Ha dichiarato che tra le parti la convivenza è divenuta intollerabile per essere venuta meno la affectio coniugalis ed ha chiesto pronunciarsi la separazione personale e l'adozione dei provvedimenti conseguenti e accessori.
Fissata la 1^ udienza di comparazione delle parti disposta la comunicazione degli atti al Pubblico Ministero per l'intervento in giudizio, si è costituita la parte resistente, che non si opposta alla decisione sullo status ma ha contestato nel merito le avverse deduzioni domandando la separazione e l'adozione dei provvedimenti conseguenti (comparsa di risposta depositata il
23.5.2024).
Proseguito il giudizio, all'udienza del 07/04/2025 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un'intesa conciliativa e domandato che la causa fosse decisa secondo le condizioni di cui alla convenzione depositata in atti. Il giudice delegato si è riservato di riferire al
2 Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero è intervenuto in giudizio.
La domanda di separazione, formulata congiuntamente dalle parti nel corso del giudizio, è meritevole di accoglimento in conformità agli accordi intervenuti tra le stesse che, quanto alle condizioni inerenti la prole ed i rapporti economici anche tra loro, hanno dichiarato di aderire al contenuto dell'ordinanza emessa in data
29/05/2024, con la sola modifica di cui al verbale del 07/04/2025, ovvero hanno precisato che in aggiunta a detta Parte_1
verserà sul conto cointestato ad entrambe le parti una
[...]
somma mensile pari ad € 310,00 finalizzata al pagamento del mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale, obbligazione che cesserà con l'estinzione del mutuo.
Dalla certificazione anagrafica prodotta risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio religioso in data 21/03/2018 (atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Bari al n. 55 parte II, serie A, anno ).
Preso atto della volontà comune dei coniugi di non riconciliarsi, deve conseguentemente ritenersi che la loro convivenza è divenuta intollerabile.
Spese e competenze di giudizio possono essere compensate tra le parti in ragione della soluzione conciliativa.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente
3 pronunciando nel giudizio R.G. 128/2024 introdotto con ricorso del
18/12/2023 da nei confronti di Parte_1
, con l'intervento del P.M., Controparte_1
così provvede:
1. DICHIARA la separazione tra i coniugi, che sarà regolata in conformità degli accordi specificati nel verbale di udienza del
07/04/2025;
2. dispone la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 15/04/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
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