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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 01/04/2025, n. 830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 830 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e d i B o l o g n a
P R I M A S E Z I O N E C I V I L E
in persona dei magistrati dott. Bruno Perla Presidente dott.ssa Carmen Giraldi Relatore dott. Silvia Migliori Componente ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 12044 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2023 promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avvocato FALVO TIZIANA
parte attrice contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avvocato ALVISI ROBERTO
parte convenuta
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Bologna
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE: come in verbale di udienza in data 11.2.2025
pagina 1 di 8 F A T T O E DI R I T T O
chiedeva all'intestato Tribunale di Parte_1
pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con in Controparte_1
MONTERENZIO BO il 18/04/2010, unione dalla quale, nascevano e rispettivamente nel 2008 e nel 2011. Per_1 Per_2
Il ricorrente invocava l'applicazione dell'art. 3 n. 2 L.
1.12.1970 n.
898, come successivamente modificato dalla Legge n. 55/2015, dando conto del fatto che i coniugi erano separati dal 2021, in seguito a sentenza assunta su conclusioni congiunte in data 17/02/2021.
Chiedeva,, altresì, l'affido condiviso dei figli con collocamento presso la madre, la regolamentazione del diritto di visita, la determinazione dell'assegno di mantenimento per entrambi i minori in
€ 450,00 mensili( con riduzione rispetto ai 600,00 concordati in sede di separazione oltre al 50% delle spese straordinarie. Chiedeva inoltre la revoca dell'assegno stabilito per la moglie
Si costituiva in giudizio , la quale aderiva alla Controparte_1
domanda di declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, concordando anche sull'affido condiviso, sulla collocazione dei minori e sulla idonea regolamentazione delle frequentazioni paterne;
chiedeva, tuttavia, di determinare l'assegno di mantenimento per entrambi i minori in misura pari ad € 1000,00___ mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, oltre ad un assegno divorzile per sé pari a € 450,00 rivalutabili.
Veniva pronunciata sentenza parziale sul vincolo.
Dopo la precisazione delle conclusioni la causa era rimessa al
Collegio per la decisione..
§
Preliminarmente, va dato atto del fatto che, per effetto della sentenza parziale n. 1097/2024 pronunciata da questo Tribunale, il vincolo matrimoniale che legava i sigg.ri e Parte_1
pagina 2 di 8 è ormai sciolto, con conseguente definitiva Controparte_1
modifica del relativo status a far data dal passaggio in giudicato della predetta sentenza.
Venendo alle domande accessorie, si osserva quanto segue.
Sull'affido e sul collocamento della prole
Relativamente alla gestione dei figli della coppia, non sussiste alcuna controversia in merito alla opportunità dell'affido condiviso, con conferma del collocazione prevalente presso la madre.
Il padre potrà tenere con sé i figli a fine settimana alternati dal venerdì alla domenica sera e, ,per evitare troppi spostamenti, dal mercoledì pomeriggio al giovedì mattina. Per i periodi di ferie si confermano gli accordi assunti dalle parti al momento della separazione, non ravvisandosi motivo di mutare l'assetto sin qui sperimentato dai minori.
Quanto al contributo di mantenimento paterno., si osserva che il sig deduce il peggioramento della propria situazione Parte_1
economica rispetto al momento della conclusione dell'accordo raggiunto al momento della separazione.
Il ricorrente, direttore di filiale di dovrebbe sostenere maggiori CP_2
spese di carburante per essere stato trasferito in una filiale più distante
( ca 250,00 euro al mese)
Un ulteriore peggioramento deriva dall'aumento della rata mutuo per la casa coniugale, da € 420,00 a € 670,00 (doc. 10).
Inoltre, il ricorrente versa le rate del finanziamento, pari a circa euro
160,00, chiesto per l'auto Nissan Qashqai targata EV210SW, a lui intestata ma in uso esclusivo alla moglie, anch'esse maggiorate nel tempo. Infine, l'aumento dei tassi di interesse ha inciso negativamente sul peso del fido contratto per far fronte alle esigenze familiari.
Il sig. inoltre ha lasciato la villetta familiare, vive in un Parte_1
appartamento in affitto per il quale paga un canone di locazione pari a euro 350,00 (doc. 14), oltre alle utenze (doc. 15).
pagina 3 di 8 Il ricorrente deduce anche un miglioramento del quadro economico della moglie, la quale ha reperito una stabile occupazione, avendo stipulato un contratto a tempo indeterminato, che le permette di guadagnare circa 700, 00- 800,00 euro netti mensili.
Tuttavia, la documentazione in atti dimostra che il ricorrente riveste il ruolo di direttore di banca, percepisce un reddito netto mensile pari ad euro 3200,00. Inoltre il rinnovato contratto dei bancari siglato tra Abi
e sindacati nel mese di novembre 2023, prevede un aumento medio mensile della retribuzione di € 435,00, a partire da dicembre 2023, il pagamento degli arretrati per il periodo luglio-novembre 2023 con una media di € 1.250,00, il pieno ripristino della base di calcolo del trattamento di fine rapporto a partire dall'1 luglio 2023.
Il sig. dunque dal mese di luglio 2023 percepisce uno Parte_1 stipendio di circa € 3.600,00 netti mensili. Tale somma è superiore rispetto a quella percepita in occasione della sottoscrizione della separazione consensuale di oltre € 500,00 netti mensili.
Inoltre la rata del mutuo, già diminuita,rispetto al'avvio del procedimento, in seguito alla riduzione dei tassi di interesse, è destinata a ridursi ulteriormente per effetto della previsione di ulteriori Cont tagli da parte della .
In ogni caso, l'aumento stipendiale è tale da coprire maggiori costi di viaggio, sostenuti anche dalla resistente e finanziamenti in corso.
La sig svolge l'attività di guardarobiera e percepisce uno CP_1
stipendio netto di circa 600/700 euro mensili, come emerge chiaramente dalla documentazione dimessa in atti.
Tale attività viene svolta solo part-time in considerazione della necessità di rientrare a casa nel pomeriggio per seguire i figli nella scuola o per gestire i loro spostamenti legati agli impegni sportivi e ludici.
La madre, come il padre, non ha dimostrato un peggioramento della situazione economica,
pagina 4 di 8 Pertanto, tenuto conto dell'età dei minori, ormai adolescenti, le cui esigenze sono cresciute rispetto agli accordi di separazione, e del valore economico della casa coniugale, si ritiene equo stabilire, a partire dalla decisione, un contributo di mantenimento pari ad euro
800,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie , salvo che per le spese mediche che per la parte coperta da assicurazione saranno sostenute dal padre nella misura del 100% e per la restante parte la suddivisione sarà al 50% ciascuno.
Quanto alla richiesta di assegno divorzile, come noto, la Suprema
Corte a Sezioni Unite, con la sentenza n. 18287/2018 depositata l'11 luglio 2018 delle Sezioni Unite ha ridefinito i principi in materia, affermando il seguente principio di diritto: “Il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma,
i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto. All'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento
pagina 5 di 8 dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate.
La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi”.
Ciò posto, aderendo all'opzione ermeneutica prospettata dalle Sezioni
Unite, deve essere accertato in primo luogo se vi sia una disparità reddituale tra i coniugi.
La risposta al quesito deve essere positiva, in virtù delle circostanze già evidenziate.
Tuttavia, alla luce dell'insegnamento delle Sezioni Unite, per il riconoscimento dell'assegno divorzile non è sufficiente l'esistenza di un rilevante squilibrio economico tra gli ex coniugi. La natura perequativo-compensativa dell'assegno, infatti, presuppone che il divario sia conseguenza (anche) di un “sacrificio” delle aspettative professionali e reddituali sopportato dalla stessa per la formazione del patrimonio comune nel periodo dell'unione matrimoniale.
Orbene, è pacifico che la signora dopo la nascita della figlia CP_1
abbia lasciato il proprio lavoro dal quale ricavava uno stipendio di euro 1450,00 e che dal 2017 abbia svolto lavoro part time per seguire la famiglia.
Irrilevanti sono le prove orali svolte in udienza in quanto la circostanza che il marito durante la vita matrimoniale abbia stimolato la moglie a lavorare non elimina il dato di fatto dell'apporto fondamentale fornito dalla sig alla cura della famiglia, CP_1
apporto di cui si è giovato il ricorrente. La decisione di smettere di pagina 6 di 8 lavorare fu presa da entrambi i coniugi i quali hanno preferito crescere i figli con il supporto della madre, la quale si è occupata di soddisfare tutte le loro esigenze dalla nascita sino ad oggi nonché a sollevare il padre da tutti gli incombenti familiari. Ciò dimostra che il sig.
fosse sostanzialmente d'accordo, tenuto conto dell'età dei Parte_1
bambini piccoli, dei risparmi di spesa per baby sitter,al di là di generici inviti alla moglie di trovare un lavoro.
Dunque, il divario tra le condizioni economiche tra le parti, ad oggi acuitosi, è dipeso anche dal ruolo endofamiliare trainante dell'odierna convenuta.
Ne discende che debbono ritenersi esistenti i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile a favore della signora a CP_1
titolo compensativo- perequativo.
Tenuto conto delle sopra esposte considerazioni e dei rispettivi redditi delle parti,oltre che della durata del matrimonio, deve essere giudicato equo e congruo determinare l'assegno divorzile in 250,00 euro mensili.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza e sono compensate per un quarto in relazione alla soccombenza sul quantum del mantenimento e dell'assegno divorzile.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa e respinta:
1) conferma le condizioni di separazione quanto ad affidamento e collocazione dei figli nonché assegnazione della casa coniugale
2) dispone che il padre possa tenere i figli con sé a fine settimana alternati dal venerdì alla domenica sera e dal mercoledì pomeriggio al giovedì mattina. Per i periodi di ferie si confermano gli accordi assunti dalle parti al momento della separazione,
3) pone a carico di ,a partire dalla decisione, Parte_1
pagina 7 di 8 l'obbligo di versare a la somma di € 800,00 Controparte_1
mensili a titolo di contributo al mantenimento ordinario della prole, importo, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 100% delle spese mediche se coperte da assicurazione, dovendosi dividere l'esubero al 50% oltre al 50% delle spese straordinarie disciplinate secondo il Protocollo dell'agosto 2017 in uso presso il Tribunale di
Bologna;
2) a partire dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, pone a carico del sig. l'obbligo di versare, in favore Parte_1 della sig.ra , un assegno divorzile dell'importo di Controparte_1
euro 250,00, rivalutabile annualmente in base all'Istat, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese,
Condanna a corrispondere a le Parte_2 Controparte_1
spese del giudizio nella misura di euro 7000,00 oltre accessori di legge,compensa le spese legali per un quarto;
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima
Civile in data 26/03/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE
dott. Bruno Perla
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