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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 16/01/2025, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
r.g. 822/21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, all'udienza del 16.01.2025, all'esito della Camera di Consiglio, ha pronunciato con motivi contestuali la seguente
SENTENZA
nelle cause civili riunite al N. 822/2021 R.G. Sezione Lavoro, aventi ad oggetto: “Lavoro dipendente da privato: retribuzione” e vertenti
TRA
( , Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ),
[...] C.F._2 Parte_3
( ), C.F._3 Parte_4
( , C.F._4 Parte_5
( ), ( ) C.F._5 Parte_6 C.F._6
- avv. CITRO MARIA ( ) e avv. MARCELLO C.F._7
MUROLO ( ; CodiceFiscale_8
RICORRENTI
E
( - avv. Controparte_1 P.IVA_1
RAINONE GIUSEPPA ); C.F._9
RESISTENTE
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RAGIONI DELLA DECISIONE
Con separati ricorsi, successivamente riuniti ex art. 151 disp. att.
c.p.c., le parti ricorrenti di cui in epigrafe deducevano, dinanzi al giudice del lavoro di Nocera Inferiore: di aver lavorato alle dipendenze della società convenuta dal marzo/maggio 2017 e sino al 12.05.2020, allorquando avevano presentato le proprie dimissioni per giusta causa;
di essere stati assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, rinnovato e poi trasformato in tempo indeterminato, con qualifica e mansioni di operai, liv.
VIII, del ccnl per i Dipendenti di Aziende e Cooperative esercenti attività nel
Settore Servizi;
di aver lavorato ben oltre l'orario dedotto in contratto ed anche di sabato e domenica. Chiedevano, quindi, condannarsi la resistente al pagamento in loro favore delle somme determinate nei rispettivi ricorsi e negli allegati conteggi, a titolo di lavoro straordinario, straordinario festivo, indennità sostitutiva del preavviso, pagamento della retribuzione di maggio
2020, bonus VI-19 e assegni familiari.
Instauratosi il contraddittorio, la parte resistente si costituiva in ciascun giudizio con apposita memoria difensiva, contestando, in primo luogo, il ccnl invocato dai ricorrenti, in quanto, trattandosi di una cooperativa sociale, avrebbe dovuto trovare applicazione il contratto collettivo del settore Cisal Terziari. Impugnava, altresì, i conteggi attorei in quanto infondati ed illegittimi e comunque afferenti a un contratto collettivo differente da quello applicato dal datore. Sosteneva la nullità del ricorso per indeterminatezza della domanda, non avendo specificato, le parti ricorrenti, le mansioni espletate in concreto e spiegava, a sua volta, domanda riconvenzionale, con cui chiedeva la restituzione delle somme ricevute in pagamento da ciascun dipendente nel corso del rapporto di lavoro, procedendo al disconoscimento dei fogli presenza allegati dalle parti ricorrenti, sia perché mai autorizzato dalla parte datoriale e sia perché le sottoscrizioni apparirebbero ictu oculi apocrife. Infine, contestava la richiesta di pagamento dell'indennità di preavviso, poiché le dimissioni non erano state supportate da giusta causa e avanzava, sempre in via riconvenzionale, domanda risarcitoria ex art. 170 del ccnl invocato.
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Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione di nullità del ricorso proposta dalla datrice resistente.
A tale scopo occorre richiamarsi a quella che è la giurisprudenza costante sul punto, secondo la quale la nullità dell'atto introduttivo per totale omissione o assoluta incertezza dell'oggetto della domanda non ricorre quando il petitum, inteso sotto il profilo formale come provvedimento giurisdizionale richiesto e sotto l'aspetto sostanziale come bene della vita di cui si richiede il riconoscimento, sia comunque individuabile, avuto riguardo al contenuto sostanziale delle domande e delle conclusioni delle parti – desumibile dalla situazione dedotta in causa nonché dalle precisazioni formulate nel corso del giudizio – in una valutazione complessiva anche del loro effettivo interesse (cfr. ex multis Cass. n. 3911/01). Orbene, da un'analisi complessiva dell'atto introduttivo, non limitata alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma estesa a tutto il contenuto espositivo e alla documentazione allegata, non emergono omissioni o incertezze tali da non poter individuare compiutamente il petitum processuale e da non poter porre la controparte nella condizione di apprestare adeguate e puntuali difese e di ledere pertanto il fondamentale e costituzionalmente protetto principio del contraddittorio fra le parti. Invero, sono state sufficientemente descritte - anche attraverso il deposito dei conteggi - le mansioni e l'orario di lavoro osservato, il periodo di svolgimento della prestazione, i titoli retributivi avanzati, gli importi percepiti e il contratto collettivo preso come parametro economico, rimanendo, così, le questioni prospettate dalla parte resistente, confinate nella discussione sul merito della controversia.
Essendo non omogenee le istanze retributive attoree, le stesse vanno necessariamente scrutinate partitamente.
Quanto allo straordinario/lavoro supplementare, va osservato in diritto che il lavoratore che agisca per ottenere il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto, senza che eventuali - ma non decisive - ammissioni del datore di lavoro siano idonee a determinare una inversione dell'onere
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della prova (cfr. Cass. n. 3714/09; nello stesso senso, Cass. n. 1463/12, secondo cui è onere del lavoratore, il quale pretenda il relativo compenso, provare rigorosamente la prestazione del lavoro straordinario che assuma di aver reso, e la misura, almeno in termini sufficientemente concreti e realistici, della stessa, ma la valutazione delle prove testimoniali ed il giudizio di attendibilità e credibilità delle singole deposizioni sono rimesse alla prudente discrezionalità dei giudici di merito, involgendo un apprezzamento di mero fatto, incensurabile in sede di legittimità, se adeguatamente e congruamente motivato e non inficiato da errori logici e giuridici).
Tornando al caso di specie, ritiene il decidente che la prova orale espletata nel corso del giudizio non abbia fornito una prova certa o comunque altamente probabile della sussistenza sistematica del supplemento orario espletato dalle odierne parti ricorrenti.
Nel dettaglio, il teste , pur avendo effettuato servizio Tes_1 nello stesso teatro lavorativo, si è rivelato oltremodo generico nella sua deposizione e non ha saputo fornire un dettaglio completo del monte ore settimanale effettivamente lavorato da ciascuna parte attrice (“Sono guardia giurata e lavoro per la ditta “Lara Siano”, dal 2015. Ho conosciuto i ricorrenti, in quanto faccio servizio presso la azienda “Trivium”, a Cava, vicino all'autostrada. Questa azienda è uno scatolificio, con dei capannoni, dove presto servizio dall'inizio del mio rapporto di lavoro. Io faccio dei turni sia di pomeriggio, che di notte, talvolta anche di mattina. Tutti i ricorrenti che mi sono stati elencati dal giudice facevano le pulizie interne presso questa azienda. Anche loro, come la mia datrice di lavoro, erano in appalto con la società . Quando io ho iniziato a lavorare loro già erano lì; CP_1 attualmente lavorano ancora lì, anche se hanno cambiato società e io non ne conosco la denominazione. Quando io lavoravo di pomeriggio, li vedevo smontare;
quando facevo la mattina, li vedevo iniziare verso le 8.00.
Preciso che le signore che facevano le pulizie al piano di sopra dove sono gli uffici, ossia e venivano prima, ma non so dire Parte_1 Pt_2 quanto di preciso. Finivano di fare le pulizie verso le 13.00 le signore e gli altri verso le 17.00, considerando che io inizio il turno pomeridiano alle
16.00. Io andavo tutti i giorni, dal lunedì al venerdì; posso dire che vedevo
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le parti ricorrenti venire tutti i giorni, dal lunedì al venerdì. Le signore indossavano un camice, non so dire se riportasse loghi;
gli altri lavoravano in abiti normali. Non ho mai avuto modo di vedere o conoscere i dirigenti della società In portineria vi era un foglio dove i ricorrenti CP_1 riportavano nome, cognome e orari di ingresso e uscita, che sottoscrivevano. Posso dire che hanno compilato questi fogli anche davanti
a me;
lo lasciavano a noi e io lo inoltravo all'ufficio personale della Trivium.
Riconosco come tale il foglio che mi viene mostrato dal giudice [il Gl dà atto che viene mostrato al teste la prima pagina del file denominato “fogli presenza 2020” allegato dalla parte resistente]. Non ho mai sentito i ricorrenti lamentarsi della società resistente. Io ho lavorato sempre e solo presso questa sede della Trivium. Preciso che facevo il turno di mattina poche volte, in media una o due al mese. Preciso anche che io lavoravo anche due o tre volte al mese la domenica, in tali occasioni ho visto i ricorrenti fare le pulizie. Non ho mai avuto modo di sapere se le facessero anche il sabato“).
Le medesime considerazioni valgono per il narrato di _2
, che, peraltro, ha sostenuto di non aver mai lavorato di sabato e
[...] che gli esternalizzati non superavano mai le otto ore giornaliere (“Io lavoro presso l'azienda Trivium di Cava. Conosco i ricorrenti in quanto ho lavorato assieme a loro presso lo stesso stabilimento, io come interno e loro come esterni. L'azienda si occupa di imballaggi e scatoli per pelati. Loro facevano
i lavori che non facevamo noi come le pulizie, cernita dei fondi della roba non buona. Io ho iniziato a lavorare nel 1982. Loro che io ricordi hanno iniziato 25 anni fa come esterni, anche se hanno cambiato diverse cooperative. Non ricordo in particolare la resistente quando ha iniziato. I ricorrenti lavorano ancora in azienda sempre come esterni, sono persone di fiducia. Non so adesso per quale ditta lavorino. Loro indossano un camice di lavoro con un marchio della loro azienda. Io lavoro in magazzino all'imballaggio e li vedo sempre quando lavoro. Io lavoro dal lunedì al venerdì, anche se con limitazioni per le mie invalidità. Io lavoro dalle 8,30 alle 17,30 con pausa di un'ora a pranzo. Gli esterni fanno sempre il turno 8-
17 sempre con un'ora di pausa;
questo turno è stato sempre quello per gli esterni. So che loro hanno un responsabile che a volte c'è in azienda e a
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volte no anche perché sanno il loro lavoro. So che quando entrano ed escono devono firmare un foglio per le presenze e poi hanno in dotazione anche un badge. Questo foglio sta in portineria e ivi ci sta la vigilanza che controlla. Noi abbiamo solo il badge, loro devono firmare e timbrare, ma non so poi che sorte ha dopo firmato. Io non ho mai lavorato il sabato, mentre invece gli esterni sì quando c'era esigenza per es. nelle visite, non tutti i sabati. Fanno pulizie pure la domenica. Questo capitava soprattutto in estate”).
Quanto al teste , la sua deposizione non può ritenersi Testimone_3 pienamente attendibile in quanto, pur avendo lavorato per la stessa resistente e presso il medesimo stabilimento, ha espletato mansioni affatto diverse da quelle di tutti i ricorrenti (anche se ha affermato il contrario) e ha operato in settori verosimilmente differenti (“Io mi occupavo di logistica, a volte in magazzino all'imballaggio e a volte all'esterno, addetto alla cernita dei barattoli…I ricorrenti facevano questo stesso orario e anche loro avevano le mie stesse mansioni”). Inoltre, il teste ha affermato di aver ricevuto sempre un prospetto paga con l'indicazione di un monte orario sostanzialmente corrispondente a quello effettivamente espletato, a differenza di quanto dichiarato dalle parti attrici (“Io prendevo le buste paga che più o meno si trovavano con gli orari”).
Del tutto inconferente ai fini della decisione si è rivelata la deposizione di , che si occupava solo della ricognizione delle presenze Tes_4 senza mai recarsi sui luoghi di lavoro (“Ho lavorato con la resistente, alla quale non ho mai fatto causa. Io lavoravo part time ed ero impiegata addetta alla ricognizione delle presenze che consegnavo al consulente del lavoro. Ho lavorato dal 2018 al 2020 più o meno. Andavo tre o quattro volte
a settimana a lavoro. La resistente si occupava di pulizie e di giardinaggio presso terzi in appalto, ubicati a Cava de' Tirreni. La ditta occupava sette dipendenti addetti alle pulizie e giardinaggio, tra cui ricordo Per_1
di cui non ricordo il nome, , ,
[...] Pt_6 Parte_7 Tes_3
. Le buste paga venivano preparate dal consulente, sulla Parte_2 base dei report delle presenze che mi consegnava a Parte_4 fine mese. Si trattava di fogli firmati dai dipendenti con l'orario di ingresso e fine turno, anche se preciso che non sempre erano firmate da tutti i
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lavoratori, ma soltanto dal . Io non andavo mai sui luoghi Parte_4 dell'appalto. Il mio lavoro non consisteva nella ricognizione delle ore di lavoro effettuate dai dipendenti, ma per quanto io sappia, lavoravano otto ore al giorno dal lunedì al venerdì. Ricordo tra le appaltanti anche la OM
e ). Quanto a , il teste ha dichiarato di non aver CP_2 Controparte_3 effettuato lavoro straordinario regolare e, comunque, in dette occasioni, lo stesso ha dichiarato di essere stato regolarmente retribuito (“Ho lavorato per la società convenuta contro cui non ho mai fatto causa. Io ci ho lavorato per 3/4 fino a 3/4 anni fa se ben ricordo. Ero carrellista, addetto al carico e scarico di merce. Lavoravo presso lo stabilimento a Cava Parte_8 de'Tirreni. Lavoravo dalle 8 alle 17 con un'ora di spacco dal lunedì al venerdì. Raramente facevo lo straordinario e comunque lo trovavo in busta paga”).
Quanto ai fogli presenza, tali documenti hanno una scarsa forza probatoria, sia in quanto compilati dagli stessi lavoratori e sia in quanto privi di qualunque segno di attribuibilità alla datrice di lavoro;
peraltro, detti documenti non coprono neppure tutto il periodo lavorativo.
In definitiva, ritiene il decidente che l'istruttoria complessivamente espletata nel corso del procedimento non abbia adeguatamente supportato le asserzioni attoree in punto di superamento dell'orario contrattuale di lavoro.
Quanto alle altre voci retributive invocate, le ragioni che precedono comportano anche l'esclusione della invocata indennità sostitutiva del preavviso, non potendo ritenersi integrata la giusta causa delle dimissioni dei lavoratori;
peraltro, le parti, anche all'udienza di discussione, hanno congiuntamente dato atto che tale titolo retributivo è stato oggetto di altri procedenti giudiziari intercorsi tra loro (giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo) e che la questione è già stata risolta con pronuncia passata in giudicato. Manca, inoltre, anche la prova del lavoro espletato nel mese di maggio 2020, mentre per il bonus VI e gli assegni familiari la datrice resistente è priva di legittimazione passiva.
Passando ora allo scrutinio della domanda riconvenzionale spiegata dalla resistente, la stessa si presenta oltremodo indeterminata e priva di ogni supporto probatorio a sostegno. Sul punto, infatti, va osservato che la
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datrice richiede la restituzione di importi per compensi salariali senza specificazione del criterio osservato per la determinazione delle somme e, peraltro, senza neppure disconoscere l'esistenza dei rapporti lavorativi e delle buste paga dalla stessa compilate. Pertanto, la domanda appare del tutto contraddittoria e priva della necessaria indicazione della ragione giuridica a sostegno della istanza restitutoria.
Inoltre, l'azienda ha richiesto dai lavoratori il pagamento del risarcimento del danno, senza specificare il comportamento da questi ultimi compiuto in violazione della normativa collettiva, pur considerando che il lavoro intrapreso dopo le dimissioni con altra datrice, seppure operante nello stesso settore, non poteva integrare attività vietata.
In definitiva, sia le domande attoree che le domande riconvenzionali devono essere onninamente respinte, con assorbimento di ogni altra questione introdotta o eccepita dalle parti.
Le spese processuali sono interamente compensate per reciproca soccombenza.
P. Q. M.
1) rigetta i ricorsi riuniti;
2) rigetta le domande riconvenzionali spiegate dalla parte resistente;
3) compensa le spese processuali.
Nocera Inferiore, 16.01.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis
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