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Sentenza 15 febbraio 2025
Sentenza 15 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 15/02/2025, n. 396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 396 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14663/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Sezione Prima Civile Il Tribunale, nelle persone dei magistrati: Dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile sopra emarginata promossa da
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa dall' Avv. Maria Elena GUARINI, nel C.F._1 cui studio a Bologna, Galleria Cavour n. 2, è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE contro
nato a [...] il [...] (CF. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del PM
***** OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
***** CONCLUSIONI L'attrice ha concluso come da verbale dell'udienza dell'11 febbraio 2025. Il PM ha concluso “Visto, nulla si oppone”.
***** MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio il 5 Parte_1 Controparte_1 luglio 2014 a Baricella. Dalla loro unione sono nate il 19 dicembre 2006, e il 18 maggio 2011. Per_1 Per_2
La separazione personale è stata definita con negoziazione assistita il 26 aprile 2023 e autorizzata dal P.M. il giorno successivo, con la quale, tra le altre: a) le parti sono state autorizzate a vivere separate;
b) le figlie ( all'epoca entrambe minorenni) sono state affidate a entrambi i genitori con modalità condivise e collocate presso la madre nella casa coniugale;
c) è stato regolamentato il calendario di visita paterno;
d) è stato posto a carico del padre l'obbligo di versare alla moglie la somma pagina 1 di 6 complessiva di 600,00 euro, rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT per il mantenimento ordinario delle minori, oltre al 50% delle spese straordinarie;
e) i ricorrenti hanno riconosciuto reciprocamente di avere la titolarità esclusiva dei conti correnti intestati singolarmente a ciascuno di essi al momento del deposito della domanda di negoziazione assistita;
f) entrambe le parti si sono obbligate a corrispondere le rate residue del mutuo contratto per l 'acquisto della casa coniugale;
g) i ricorrenti si sono impegnati a mantenere in essere il conto corrente bancario IBAN [...] fino ad estinzione del mutuo e a versarvi le somme necessarie per sostenere le spese di manutenzione dell' immobile, riconoscendo che, ad eccezione di 450,00 euro, le somme ivi giacenti appartengono alla SI;
h) le parti si sono concesse reciproco assenso per il rilascio dei Parte_1 documenti per l'espatrio delle figlie;
i) i coniugi si sono dichiarati economicamente autosufficienti.
2. Con ricorso depositato il 21 ottobre 2024 la SI ha chiesto Parte_1 che:
- sia dichiarato lo scioglimento del matrimonio;
- sia affidata a entrambi i genitori;
Per_2
- sia disposto che la minore possa frequentare il padre previo accordo con il medesimo e in mancanza di accordo a settimane alterne durante il week-end e per le vacanze natalizie ed estive siano confermate le condizioni concordate in sede di separazione;
- sia confermata l'assegnazione della casa coniugale nonché quanto già previsto con negoziazione assistita rispetto al pagamento del relativo mutuo;
- sia stabilito a carico del NO l'obbligo di versare alla moglie un CP_1 contributo mensile di 750,00 euro (375,00 per ciascuna figlia) per il mantenimento ordinario delle figlie, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- il NO sia condannato al pagamento di somme relative al rimborso di CP_1 spese straordinarie ovvero di differenza per adeguamento ISTAT dell'assegno ex art. 337 ter c.c., e/o eventuali arretrati;
Il resistente, seppur regolarmente citato, non si è costituito. La ricorrente è comparsa nell'udienza presidenziale celebrata l'11 febbraio 2025 e ha confermato il contenuto del ricorso. Il NO si è presentato all'udienza CP_1 personalmente senza l'assistenza di un legale, rilasciando dichiarazioni sul rapporto che ha con le ragazze, sulla propria condizione economica e abitativa. All'esito dell'audizione la Giudice ha formulato una proposta conciliativa, che le parti hanno accettato. La Giudice ha rimesso al Collegio per la decisione.
***** La cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3, numero 2, lettera b, Legge 01.12.1970 n. 898, posto che la separazione perdura ininterrottamente da anni e che pertanto sono pagina 2 di 6 ampiamente decorsi i termini di legge senza che i coniugi si siano riappacificati, né abbiano ripreso la convivenza coniugale. Del resto, l'impossibilità di una riconciliazione e di ricostituire la comunione spirituale e materiale propria dell'istituto del matrimonio è confermata dal tenore degli atti, dalla volontà espressa dalla ricorrente di non volersi riconciliare e dalla contumacia del resistente. Le condizioni concordate tra le parti, in accoglimento della proposta del giudice, non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali delle minori, in quanto garantiscono alle figlie un equo apporto di entrambe le figure genitoriali. Essendo le parti pervenute a un accordo, le spese di lite devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, A) pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra , nata a Parte_1
Bologna il 20 luglio 1976 e nato a [...] il [...], Controparte_1 unitisi in matrimonio il 5 luglio 2014 a Baricella, matrimonio iscritto nei Registri dello Stato Civile del predetto Comune atto n.2, p. 1 uff. 1 anno 2014; B) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e per l'effetto:
1) affida a entrambi i genitori i quali assumeranno di comune accordo tutte le Per_2 decisioni di maggiore importanza per la minore relative all'istruzione, alla salute e all'educazione, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa;
le decisioni di ordinaria amministrazione saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa;
2) colloca la minore presso la madre, alla quale assegna la casa coniugale;
3) dispone che il padre possa vedere e stare con Per_2
- a fine settimana alterni la domenica dalle 10,00 alla sera dopo cena con onere per il padre di andarla a prendere e di riportarla a casa della madre;
- tutti i mercoledì dall'uscita da scuola alla sera dopo cena, quando provvederà ad accompagnarla a casa della madre;
- nel periodo natalizio ad anni alterni il 24 e il 31 dicembre oppure il 25 dicembre e il 1° gennaio, con impegno del padre di prelevarla da casa della madre entro le ore 10.00 e riaccompagnarla il mattino successivo entro le ore 10.00; dal giorno 23 dicembre, al pari della madre, ulteriori tre giorni, anche non consecutivi, andandola a prendere entro le ore 10.00 (oppure a scuola al termine delle lezioni) e riaccompagnandola presso l'abitazione materna entro le ore 22.00. I genitori dovranno accordarsi entro il 31 ottobre di ogni anno e in caso di disaccordo verrà rispettato il criterio dell'alternanza del periodo;
pagina 3 di 6 - nelle festività pasquali due giorni, che comprendano alternativamente il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, con impegno del padre a prelevarla entro le ore 10.00 e a riaccompagnarla dalla madre entro le ore 22.00;
- in estate per due settimane, anche non consecutive, da concordarsi tra le parti entro il 20 marzo di ogni anno;
- ad anni alterni nelle festività del 1° novembre, 25 aprile e 2 giugno oppure in quelle dell' 8 dicembre e 1° maggio, con onere per il padre di andarla a prendere entro le ore 10.00 e di riportarla a casa della madre entro le ore 10.00 del mattino successivo, (o di riaccompagnarla a scuola in periodo scolastico); 4) prende atto che le parti hanno concordato che trascorrerà: Per_2
- ogni anno il 20 luglio con la madre e il 30 ottobre con il padre;
- per il proprio compleanno parte della giornata con ciascun genitore, nel rispetto dell'alternanza pranzo/cena ove possibile, ovvero comunque con un'equa suddivisione degli orari;
5) prende atto che i ricorrenti hanno convenuto di poter concordare altri periodi dell'anno da trascorrere con la figlia, con la precisazione che i giorni di vacanza avranno la priorità sulle frequentazioni regolari;
6) prende atto che entrambe le parti si impegnano a che mantenga rapporti Per_2 affettivi significativi con i nonni e gli altri membri della famiglia d' origine di ciascun genitore;
7) a partire dal mese di febbraio 2025, pone a carico del NO l'obbligo di CP_1 contribuire al mantenimento ordinario di e versando alla SI Per_1 Per_2
, entro il giorno 15 di ogni mese, la somma di 350,00 euro per ciascuna, Parte_1 da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita delle figlie (vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona); 8) dispone che le spese straordinarie per le ragazze siano poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno e debbano disciplinarsi e individuarsi secondo il Protocollo del Tribunale di Bologna;
spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse delle figlie:
a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);
pagina 4 di 6 b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. 9) prende atto che le parti hanno concordato che tutte le spese straordinarie da concordare preventivamente nonché le modalità di gestione del calendario di visita di
, andranno concordate tra i genitori con le seguenti modalità: Per_2 il genitore proponente dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, PEC, fax o e-mail, SMS, whatsapp) anche se del caso in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi cinque giorni dalla richiesta formale se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, PEC, fax o e-mail, SMS o whatsapp) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi;
10) prende atto che i ricorrenti hanno concordato che il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La relativa richiesta dovrà avvenire in prossimità dell'esborso e il rimborso tempestivamente, all'esibizione del documento di spesa e non oltre cinque giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata alle figlie ai fini della corretta deducibilità della stessa;
11) prende atto che le parti hanno concordato di dividere al 50% ciascuno l'assegno unico per le figlie e di attivarsi presso le strutture competenti per addivenire a tale ripartizione;
12) prende atto che i ricorrenti si obbligano a provvedere al rimborso delle residue rate del mutuo n. 0267 - 000004734268 dagli stessi congiuntamente contratto con la banca dipendenza di DO di AL (BO) per l'acquisto della casa CP_2 coniugale e familiare mediante versamento della rispettiva quota parte di spettanza (pari al 50% dell'intero per ciascuno) su ognuna delle ·residue rate ancora dovute al fine di addivenire· al rimborso del mutuo in parola sul conto corrente bancario cointestato tra le parti cod. IBAN [...] in tempo utile per consentire il buon fine del prelievo automatico delle stesse operato dalla banca all'ultimo giorno di ogni mese;
13) prende atto che le parti hanno concordato di mantenere in essere il conto corrente bancario IBAN [...] fino all'estinzione del mutuo dandosi reciprocamente atto che, ad eccezione della somma di 450,00 euro, pari alla quota parte della rata di rimborso di aprile 2023 di spettanza del NO tutte le altre CP_1 somme ad oggi giacenti sul predetto conto corrente sono di esclusiva proprietà della SI;
Parte_1
pagina 5 di 6 14) prende atto che i ricorrenti hanno concordato di versare sul predetto conto corrente, di volta in volta, le somme necessarie per le spese di manutenzione dell'immobile diverse da quelle del conduttore e poste a carico di entrambi nella misura del 50% per ciascuno, in tempo utile per il relativo esborso e/o a rimborsarsi reciprocamente dette spese entro e non oltre il termine di sette giorni dalla relativa richiesta proveniente dalla parte che le avrà anticipate anche per conto dell'altro;
15) prende atto che le parti hanno concordato che la SI si farà Parte_1 carico delle spese del conduttore per la manutenzione dell'immobile alla stessa assegnato e per la determinazione delle predette spese le parti faranno riferimento alle tabelle CONFEDILIZIA vigenti (Locatore / Conduttore = Proprietario / Inquilino), mentre tutte le altre spese, incluse le spese conseguenti alla proprietà (quali tra le altre, IMU e/o altra imposta analoga e assicurazione dell'immobile), saranno a carico di entrambi i comproprietari in ragione del 50% ciascuno;
16) prende atto che i coniugi hanno dichiarato di aver risolto direttamente e con reciproca soddisfazione ogni altra questione di carattere patrimoniale tra loro e, a eccezione di quanto qui previsto, di non aver nulla più a che pretendere l'uno dall'altra per qualsivoglia titolo, ragione e/o pretesa comunque dipendente dai rapporti intercorsi durante il matrimonio e sino alla data di sottoscrizione dell'accordo di negoziazione assistita;
17) prende atto che le parti si dichiarano economicamente autosufficienti e pertanto rinunciano reciprocamente a qualsivoglia domanda di contributo al mantenimento e/ altra attribuzione economica e/o patrimoniale;
18) prende atto che i ricorrenti si impegnano reciprocamente a comunicarsi tempestivamente eventuali nuovi indirizzi di residenza e/o abitazione e recapiti telefonici e/o digitali;
19) prende atto che le parti, al fine di tutelare la serenità delle figlie, si impegnano a far frequentare eventuali nuovi partners con la giusta gradualità e salva, eventualmente, preventiva consultazione di psicologo o altro professionista che riterranno di interpellare, sempre se necessario;
20) prende atto che il NO e la SI si concedono CP_1 Parte_1 reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio per Per_2
D) compensa integralmente le spese processuali. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, 12 febbraio 2025.
La Giudice est. Il Presidente dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Sezione Prima Civile Il Tribunale, nelle persone dei magistrati: Dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile sopra emarginata promossa da
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa dall' Avv. Maria Elena GUARINI, nel C.F._1 cui studio a Bologna, Galleria Cavour n. 2, è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE contro
nato a [...] il [...] (CF. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del PM
***** OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
***** CONCLUSIONI L'attrice ha concluso come da verbale dell'udienza dell'11 febbraio 2025. Il PM ha concluso “Visto, nulla si oppone”.
***** MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio il 5 Parte_1 Controparte_1 luglio 2014 a Baricella. Dalla loro unione sono nate il 19 dicembre 2006, e il 18 maggio 2011. Per_1 Per_2
La separazione personale è stata definita con negoziazione assistita il 26 aprile 2023 e autorizzata dal P.M. il giorno successivo, con la quale, tra le altre: a) le parti sono state autorizzate a vivere separate;
b) le figlie ( all'epoca entrambe minorenni) sono state affidate a entrambi i genitori con modalità condivise e collocate presso la madre nella casa coniugale;
c) è stato regolamentato il calendario di visita paterno;
d) è stato posto a carico del padre l'obbligo di versare alla moglie la somma pagina 1 di 6 complessiva di 600,00 euro, rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT per il mantenimento ordinario delle minori, oltre al 50% delle spese straordinarie;
e) i ricorrenti hanno riconosciuto reciprocamente di avere la titolarità esclusiva dei conti correnti intestati singolarmente a ciascuno di essi al momento del deposito della domanda di negoziazione assistita;
f) entrambe le parti si sono obbligate a corrispondere le rate residue del mutuo contratto per l 'acquisto della casa coniugale;
g) i ricorrenti si sono impegnati a mantenere in essere il conto corrente bancario IBAN [...] fino ad estinzione del mutuo e a versarvi le somme necessarie per sostenere le spese di manutenzione dell' immobile, riconoscendo che, ad eccezione di 450,00 euro, le somme ivi giacenti appartengono alla SI;
h) le parti si sono concesse reciproco assenso per il rilascio dei Parte_1 documenti per l'espatrio delle figlie;
i) i coniugi si sono dichiarati economicamente autosufficienti.
2. Con ricorso depositato il 21 ottobre 2024 la SI ha chiesto Parte_1 che:
- sia dichiarato lo scioglimento del matrimonio;
- sia affidata a entrambi i genitori;
Per_2
- sia disposto che la minore possa frequentare il padre previo accordo con il medesimo e in mancanza di accordo a settimane alterne durante il week-end e per le vacanze natalizie ed estive siano confermate le condizioni concordate in sede di separazione;
- sia confermata l'assegnazione della casa coniugale nonché quanto già previsto con negoziazione assistita rispetto al pagamento del relativo mutuo;
- sia stabilito a carico del NO l'obbligo di versare alla moglie un CP_1 contributo mensile di 750,00 euro (375,00 per ciascuna figlia) per il mantenimento ordinario delle figlie, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- il NO sia condannato al pagamento di somme relative al rimborso di CP_1 spese straordinarie ovvero di differenza per adeguamento ISTAT dell'assegno ex art. 337 ter c.c., e/o eventuali arretrati;
Il resistente, seppur regolarmente citato, non si è costituito. La ricorrente è comparsa nell'udienza presidenziale celebrata l'11 febbraio 2025 e ha confermato il contenuto del ricorso. Il NO si è presentato all'udienza CP_1 personalmente senza l'assistenza di un legale, rilasciando dichiarazioni sul rapporto che ha con le ragazze, sulla propria condizione economica e abitativa. All'esito dell'audizione la Giudice ha formulato una proposta conciliativa, che le parti hanno accettato. La Giudice ha rimesso al Collegio per la decisione.
***** La cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3, numero 2, lettera b, Legge 01.12.1970 n. 898, posto che la separazione perdura ininterrottamente da anni e che pertanto sono pagina 2 di 6 ampiamente decorsi i termini di legge senza che i coniugi si siano riappacificati, né abbiano ripreso la convivenza coniugale. Del resto, l'impossibilità di una riconciliazione e di ricostituire la comunione spirituale e materiale propria dell'istituto del matrimonio è confermata dal tenore degli atti, dalla volontà espressa dalla ricorrente di non volersi riconciliare e dalla contumacia del resistente. Le condizioni concordate tra le parti, in accoglimento della proposta del giudice, non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali delle minori, in quanto garantiscono alle figlie un equo apporto di entrambe le figure genitoriali. Essendo le parti pervenute a un accordo, le spese di lite devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, A) pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra , nata a Parte_1
Bologna il 20 luglio 1976 e nato a [...] il [...], Controparte_1 unitisi in matrimonio il 5 luglio 2014 a Baricella, matrimonio iscritto nei Registri dello Stato Civile del predetto Comune atto n.2, p. 1 uff. 1 anno 2014; B) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e per l'effetto:
1) affida a entrambi i genitori i quali assumeranno di comune accordo tutte le Per_2 decisioni di maggiore importanza per la minore relative all'istruzione, alla salute e all'educazione, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa;
le decisioni di ordinaria amministrazione saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa;
2) colloca la minore presso la madre, alla quale assegna la casa coniugale;
3) dispone che il padre possa vedere e stare con Per_2
- a fine settimana alterni la domenica dalle 10,00 alla sera dopo cena con onere per il padre di andarla a prendere e di riportarla a casa della madre;
- tutti i mercoledì dall'uscita da scuola alla sera dopo cena, quando provvederà ad accompagnarla a casa della madre;
- nel periodo natalizio ad anni alterni il 24 e il 31 dicembre oppure il 25 dicembre e il 1° gennaio, con impegno del padre di prelevarla da casa della madre entro le ore 10.00 e riaccompagnarla il mattino successivo entro le ore 10.00; dal giorno 23 dicembre, al pari della madre, ulteriori tre giorni, anche non consecutivi, andandola a prendere entro le ore 10.00 (oppure a scuola al termine delle lezioni) e riaccompagnandola presso l'abitazione materna entro le ore 22.00. I genitori dovranno accordarsi entro il 31 ottobre di ogni anno e in caso di disaccordo verrà rispettato il criterio dell'alternanza del periodo;
pagina 3 di 6 - nelle festività pasquali due giorni, che comprendano alternativamente il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, con impegno del padre a prelevarla entro le ore 10.00 e a riaccompagnarla dalla madre entro le ore 22.00;
- in estate per due settimane, anche non consecutive, da concordarsi tra le parti entro il 20 marzo di ogni anno;
- ad anni alterni nelle festività del 1° novembre, 25 aprile e 2 giugno oppure in quelle dell' 8 dicembre e 1° maggio, con onere per il padre di andarla a prendere entro le ore 10.00 e di riportarla a casa della madre entro le ore 10.00 del mattino successivo, (o di riaccompagnarla a scuola in periodo scolastico); 4) prende atto che le parti hanno concordato che trascorrerà: Per_2
- ogni anno il 20 luglio con la madre e il 30 ottobre con il padre;
- per il proprio compleanno parte della giornata con ciascun genitore, nel rispetto dell'alternanza pranzo/cena ove possibile, ovvero comunque con un'equa suddivisione degli orari;
5) prende atto che i ricorrenti hanno convenuto di poter concordare altri periodi dell'anno da trascorrere con la figlia, con la precisazione che i giorni di vacanza avranno la priorità sulle frequentazioni regolari;
6) prende atto che entrambe le parti si impegnano a che mantenga rapporti Per_2 affettivi significativi con i nonni e gli altri membri della famiglia d' origine di ciascun genitore;
7) a partire dal mese di febbraio 2025, pone a carico del NO l'obbligo di CP_1 contribuire al mantenimento ordinario di e versando alla SI Per_1 Per_2
, entro il giorno 15 di ogni mese, la somma di 350,00 euro per ciascuna, Parte_1 da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita delle figlie (vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona); 8) dispone che le spese straordinarie per le ragazze siano poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno e debbano disciplinarsi e individuarsi secondo il Protocollo del Tribunale di Bologna;
spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse delle figlie:
a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);
pagina 4 di 6 b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. 9) prende atto che le parti hanno concordato che tutte le spese straordinarie da concordare preventivamente nonché le modalità di gestione del calendario di visita di
, andranno concordate tra i genitori con le seguenti modalità: Per_2 il genitore proponente dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, PEC, fax o e-mail, SMS, whatsapp) anche se del caso in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi cinque giorni dalla richiesta formale se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, PEC, fax o e-mail, SMS o whatsapp) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi;
10) prende atto che i ricorrenti hanno concordato che il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La relativa richiesta dovrà avvenire in prossimità dell'esborso e il rimborso tempestivamente, all'esibizione del documento di spesa e non oltre cinque giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata alle figlie ai fini della corretta deducibilità della stessa;
11) prende atto che le parti hanno concordato di dividere al 50% ciascuno l'assegno unico per le figlie e di attivarsi presso le strutture competenti per addivenire a tale ripartizione;
12) prende atto che i ricorrenti si obbligano a provvedere al rimborso delle residue rate del mutuo n. 0267 - 000004734268 dagli stessi congiuntamente contratto con la banca dipendenza di DO di AL (BO) per l'acquisto della casa CP_2 coniugale e familiare mediante versamento della rispettiva quota parte di spettanza (pari al 50% dell'intero per ciascuno) su ognuna delle ·residue rate ancora dovute al fine di addivenire· al rimborso del mutuo in parola sul conto corrente bancario cointestato tra le parti cod. IBAN [...] in tempo utile per consentire il buon fine del prelievo automatico delle stesse operato dalla banca all'ultimo giorno di ogni mese;
13) prende atto che le parti hanno concordato di mantenere in essere il conto corrente bancario IBAN [...] fino all'estinzione del mutuo dandosi reciprocamente atto che, ad eccezione della somma di 450,00 euro, pari alla quota parte della rata di rimborso di aprile 2023 di spettanza del NO tutte le altre CP_1 somme ad oggi giacenti sul predetto conto corrente sono di esclusiva proprietà della SI;
Parte_1
pagina 5 di 6 14) prende atto che i ricorrenti hanno concordato di versare sul predetto conto corrente, di volta in volta, le somme necessarie per le spese di manutenzione dell'immobile diverse da quelle del conduttore e poste a carico di entrambi nella misura del 50% per ciascuno, in tempo utile per il relativo esborso e/o a rimborsarsi reciprocamente dette spese entro e non oltre il termine di sette giorni dalla relativa richiesta proveniente dalla parte che le avrà anticipate anche per conto dell'altro;
15) prende atto che le parti hanno concordato che la SI si farà Parte_1 carico delle spese del conduttore per la manutenzione dell'immobile alla stessa assegnato e per la determinazione delle predette spese le parti faranno riferimento alle tabelle CONFEDILIZIA vigenti (Locatore / Conduttore = Proprietario / Inquilino), mentre tutte le altre spese, incluse le spese conseguenti alla proprietà (quali tra le altre, IMU e/o altra imposta analoga e assicurazione dell'immobile), saranno a carico di entrambi i comproprietari in ragione del 50% ciascuno;
16) prende atto che i coniugi hanno dichiarato di aver risolto direttamente e con reciproca soddisfazione ogni altra questione di carattere patrimoniale tra loro e, a eccezione di quanto qui previsto, di non aver nulla più a che pretendere l'uno dall'altra per qualsivoglia titolo, ragione e/o pretesa comunque dipendente dai rapporti intercorsi durante il matrimonio e sino alla data di sottoscrizione dell'accordo di negoziazione assistita;
17) prende atto che le parti si dichiarano economicamente autosufficienti e pertanto rinunciano reciprocamente a qualsivoglia domanda di contributo al mantenimento e/ altra attribuzione economica e/o patrimoniale;
18) prende atto che i ricorrenti si impegnano reciprocamente a comunicarsi tempestivamente eventuali nuovi indirizzi di residenza e/o abitazione e recapiti telefonici e/o digitali;
19) prende atto che le parti, al fine di tutelare la serenità delle figlie, si impegnano a far frequentare eventuali nuovi partners con la giusta gradualità e salva, eventualmente, preventiva consultazione di psicologo o altro professionista che riterranno di interpellare, sempre se necessario;
20) prende atto che il NO e la SI si concedono CP_1 Parte_1 reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio per Per_2
D) compensa integralmente le spese processuali. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, 12 febbraio 2025.
La Giudice est. Il Presidente dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
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