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Sentenza 1 giugno 2025
Sentenza 1 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 01/06/2025, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2025 |
Testo completo
n. 709/2023 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
N. CRON. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E L L U N O
Il tribunale di Belluno composto dai magistrati:
dott. Umberto GIACOMELLI presidente rel.
dott.ssa Chiara SANDINI giudice dott. Beniamino MARGIOTTA giudice riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
Oggetto: separazione S E N T E N Z A giudiziale trasformata in nella causa civile iscritta al n. 709/2023 promossa con ricorso consensuale depositato in data 02/08/2023
da
(C.F. Parte_1 C.F._1
) con il patrocinio dell'avv. BONAN FAUSTA e dell'avv.
[...]
TIZIANI ENRICO, elettivamente domiciliata presso il difensore avv. BONAN FAUSTA
RICORRENTE
nei confronti di
(C.F. ) con il CP_1 C.F._2
patrocinio dell'avv. AZZALINI GIORGIO elettivamente domiciliato in VIALE FANTUZZI 11/A BELLUNO presso il difensore avv.
AZZALINI GIORGIO
1 RESISTENTE
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: separazione giudiziale trasformata in consensuale
ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da nota congiunta 17.1.2025
Conclusioni per il P.M.: accoglimento del ricorso
A seguito del ricorso proposto dall'attrice i coniugi hanno raggiunto un accordo ed hanno depositato una nota congiunta, in cui risultano formulate le condizioni conformi di separazione;
vista la richiesta di omologazione della separazione;
visto il parere favorevole del Pubblico Ministero;
vista la dichiarazione di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
valutata la situazione personale, reddituale e patrimoniale dei coniugi, e ritenuto che le condizioni concordate siano conformi alla legge e idonee a garantire l'interesse morale e materiale delle parti e dei figli , nato a [...] il [...], e Persona_1
, nato a [...] il [...], entrambi Persona_2
economicamente autosufficienti;
ritenuto che nulla osta all'omologazione della separazione consensuale poiché risultano osservate le condizioni formali e sostanziali previste dalla legge;
2 visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P. Q. M.
Il tribunale di Belluno, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
omologa, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. la separazione personale tra i coniugi e Parte_1
, ed autorizza i coniugi a vivere separati con CP_1
obbligo di reciproco rispetto alle condizioni formulate dalle parti,
qui richiamate:
1) il sig. verserà un contributo economico di mantenimento CP_1
a favore della sig.ra di € 450,00 mensili, somma che Pt_1
sarà corrisposta su un c/c alla stessa intestato, entro il giorno 15 di ogni mese;
2) prende atto che la sig.ra è residente in [...] Pt_1
a ON (BL) mentre il sig. vive a Feltre in Via CP_1
genzianella, n. 1;
3) prende atto che la signora ha ricevuto dal sig. Pt_1 CP_1
una somma di denaro pari ad euro € 35.000,00, versata in data
27.5.2022 (postagiro TRN EA22052744378272PO1190061140IT)
quale somma una tantum ed in relazione alla quale il sig. CP_1
rinuncia ad ogni azione di recupero o nullità;
4) prende atto che il sig. dichiara altresì di CP_1
rinunciare e rinuncia a qualsivoglia azione di nullità/azione di recupero delle somme corrisposte, oltre che nei confronti della signora anche di quelle versate in data 27.05.2022 in Pt_1
3 favore dei figli (€ 35.000,00 in favore di – postagiro Persona_2
TRN EA22052744107675PO1190061140IT – ed € 35.000,00 in favore di – bonifico TRN Persona_1
EA22052744099465481190061140IT);
5) prende atto che le parti si accordano nel senso che eventuali costi relativi alla formalizzazione delle suddette dazioni di danaro di cui ai due punti precedenti dovranno eventualmente essere sopportati dalla parte beneficiaria;
6) prende atto che l'autovettura Skoda Fabia targata GC463AS
rimarrà assegnata e di proprietà esclusiva del marito, anche in considerazione del fatto che la signora non ha la Pt_1
patente;
7) prende atto che i coniugi reciprocamente riconoscono di non avere ulteriori istanze di sorta in punto di mantenimento l'uno nei confronti dell'altra e viceversa e di aver definito tutti i reciproci rapporti economici e patrimoniali, quindi di non aver più nulla a pretendere per nessun motivo a nessun titolo;
8) dichiara le spese compensate tra le parti.
Così deciso in Belluno, il 22.5.2025
Il presidente est.
Umberto Giacomelli
4
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
N. CRON. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E L L U N O
Il tribunale di Belluno composto dai magistrati:
dott. Umberto GIACOMELLI presidente rel.
dott.ssa Chiara SANDINI giudice dott. Beniamino MARGIOTTA giudice riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
Oggetto: separazione S E N T E N Z A giudiziale trasformata in nella causa civile iscritta al n. 709/2023 promossa con ricorso consensuale depositato in data 02/08/2023
da
(C.F. Parte_1 C.F._1
) con il patrocinio dell'avv. BONAN FAUSTA e dell'avv.
[...]
TIZIANI ENRICO, elettivamente domiciliata presso il difensore avv. BONAN FAUSTA
RICORRENTE
nei confronti di
(C.F. ) con il CP_1 C.F._2
patrocinio dell'avv. AZZALINI GIORGIO elettivamente domiciliato in VIALE FANTUZZI 11/A BELLUNO presso il difensore avv.
AZZALINI GIORGIO
1 RESISTENTE
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: separazione giudiziale trasformata in consensuale
ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da nota congiunta 17.1.2025
Conclusioni per il P.M.: accoglimento del ricorso
A seguito del ricorso proposto dall'attrice i coniugi hanno raggiunto un accordo ed hanno depositato una nota congiunta, in cui risultano formulate le condizioni conformi di separazione;
vista la richiesta di omologazione della separazione;
visto il parere favorevole del Pubblico Ministero;
vista la dichiarazione di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
valutata la situazione personale, reddituale e patrimoniale dei coniugi, e ritenuto che le condizioni concordate siano conformi alla legge e idonee a garantire l'interesse morale e materiale delle parti e dei figli , nato a [...] il [...], e Persona_1
, nato a [...] il [...], entrambi Persona_2
economicamente autosufficienti;
ritenuto che nulla osta all'omologazione della separazione consensuale poiché risultano osservate le condizioni formali e sostanziali previste dalla legge;
2 visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P. Q. M.
Il tribunale di Belluno, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
omologa, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. la separazione personale tra i coniugi e Parte_1
, ed autorizza i coniugi a vivere separati con CP_1
obbligo di reciproco rispetto alle condizioni formulate dalle parti,
qui richiamate:
1) il sig. verserà un contributo economico di mantenimento CP_1
a favore della sig.ra di € 450,00 mensili, somma che Pt_1
sarà corrisposta su un c/c alla stessa intestato, entro il giorno 15 di ogni mese;
2) prende atto che la sig.ra è residente in [...] Pt_1
a ON (BL) mentre il sig. vive a Feltre in Via CP_1
genzianella, n. 1;
3) prende atto che la signora ha ricevuto dal sig. Pt_1 CP_1
una somma di denaro pari ad euro € 35.000,00, versata in data
27.5.2022 (postagiro TRN EA22052744378272PO1190061140IT)
quale somma una tantum ed in relazione alla quale il sig. CP_1
rinuncia ad ogni azione di recupero o nullità;
4) prende atto che il sig. dichiara altresì di CP_1
rinunciare e rinuncia a qualsivoglia azione di nullità/azione di recupero delle somme corrisposte, oltre che nei confronti della signora anche di quelle versate in data 27.05.2022 in Pt_1
3 favore dei figli (€ 35.000,00 in favore di – postagiro Persona_2
TRN EA22052744107675PO1190061140IT – ed € 35.000,00 in favore di – bonifico TRN Persona_1
EA22052744099465481190061140IT);
5) prende atto che le parti si accordano nel senso che eventuali costi relativi alla formalizzazione delle suddette dazioni di danaro di cui ai due punti precedenti dovranno eventualmente essere sopportati dalla parte beneficiaria;
6) prende atto che l'autovettura Skoda Fabia targata GC463AS
rimarrà assegnata e di proprietà esclusiva del marito, anche in considerazione del fatto che la signora non ha la Pt_1
patente;
7) prende atto che i coniugi reciprocamente riconoscono di non avere ulteriori istanze di sorta in punto di mantenimento l'uno nei confronti dell'altra e viceversa e di aver definito tutti i reciproci rapporti economici e patrimoniali, quindi di non aver più nulla a pretendere per nessun motivo a nessun titolo;
8) dichiara le spese compensate tra le parti.
Così deciso in Belluno, il 22.5.2025
Il presidente est.
Umberto Giacomelli
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