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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 13/02/2025, n. 293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 293 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 4882/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso iscritto al n. r.g. 4882/2024 promosso da:
, nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
GUARRELLA FEDERICA;
ricorrente contro
nato il [...] a [...], rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. ROSSOLINI ANDREA;
convenuto
e nei confronti di
; CP_2
convenuto - contumace
OGGETTO: “MODIFICA DELLE CONDIZIONI INERENTI ALL'ESERCIZIO DELLA
RESPONSABILITÀ GENITORIALE NEI CONFRONTI DEI FIGLI E AI CONTRIBUTI
ECONOMICI IN FAVORE DI QUESTI O DELLE PARTI”.
CONCLUSIONI CONGIUNTE: “Revoca del contributo previsto per il mantenimento della figlia . CP_2
verserà a a titolo di contributo al mantenimento dei tre Parte_1 CP_1 figli, l'importo mensile complessivo di euro 600,00 (euro 200,00 per ciascun figlio), rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese.
- 1 - Le spese straordinarie, come previste dal Protocollo del Tribunale di Ancona, vengono suddivise al 50% tra i genitori.
L'assegno unico verrà percepito integralmente da CP_1
Le parti rinunciano ad ogni altra domanda, eccezione e deduzione formulate nel presente giudizio, con compensazione integrale delle spese di lite”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 23.9.2024 ha chiesto la riduzione del Parte_1
Per_ contributo economico dovuto in favore dei figli e , disciplinati dal Per_1 Per_2 CP_2
decreto n. 5435/2017 emesso dal Tribunale di Ancona il 26.10.2017, rappresentando che dal mese di ottobre 2023 la figlia ha lasciato la casa familiare e si è trasferita stabilmente CP_2
a vivere con il proprio compagno dalla cui relazione è nato un bambino l'1.8.2024.
2. si è regolarmente costituita in giudizio. CP_1
invece, alla quale il ricorso è stato correttamente notificato, non si è CP_2
costituita e dunque va dichiarata contumace.
3. Gli atti sono stati trasmessi ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c. al Pubblico Ministero, come risulta dallo storico del fascicolo telematico.
4. Nel corso del procedimento le parti hanno raggiunto un accordo e all'udienza del 6.2.2025 hanno chiesto al Giudice delegato ai sensi dell'art. 473 bis.21 c.p.c. di rimettere la causa in decisione, accogliendo quanto da loro concordato, con rinuncia ai termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c.
5. Le condizioni prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi dei figli, considerato in particolare che la figlia , come CP_2 confermato da entrambe le parti all'udienza del 15.1.2025, si è trasferita a Londra insieme al compagno ed al figlio, per cui deve considerarsi economicamente indipendente.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni sopra riportate;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 12/02/2025.
- 2 - Il Giudice Estensore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
- 3 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso iscritto al n. r.g. 4882/2024 promosso da:
, nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
GUARRELLA FEDERICA;
ricorrente contro
nato il [...] a [...], rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. ROSSOLINI ANDREA;
convenuto
e nei confronti di
; CP_2
convenuto - contumace
OGGETTO: “MODIFICA DELLE CONDIZIONI INERENTI ALL'ESERCIZIO DELLA
RESPONSABILITÀ GENITORIALE NEI CONFRONTI DEI FIGLI E AI CONTRIBUTI
ECONOMICI IN FAVORE DI QUESTI O DELLE PARTI”.
CONCLUSIONI CONGIUNTE: “Revoca del contributo previsto per il mantenimento della figlia . CP_2
verserà a a titolo di contributo al mantenimento dei tre Parte_1 CP_1 figli, l'importo mensile complessivo di euro 600,00 (euro 200,00 per ciascun figlio), rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese.
- 1 - Le spese straordinarie, come previste dal Protocollo del Tribunale di Ancona, vengono suddivise al 50% tra i genitori.
L'assegno unico verrà percepito integralmente da CP_1
Le parti rinunciano ad ogni altra domanda, eccezione e deduzione formulate nel presente giudizio, con compensazione integrale delle spese di lite”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 23.9.2024 ha chiesto la riduzione del Parte_1
Per_ contributo economico dovuto in favore dei figli e , disciplinati dal Per_1 Per_2 CP_2
decreto n. 5435/2017 emesso dal Tribunale di Ancona il 26.10.2017, rappresentando che dal mese di ottobre 2023 la figlia ha lasciato la casa familiare e si è trasferita stabilmente CP_2
a vivere con il proprio compagno dalla cui relazione è nato un bambino l'1.8.2024.
2. si è regolarmente costituita in giudizio. CP_1
invece, alla quale il ricorso è stato correttamente notificato, non si è CP_2
costituita e dunque va dichiarata contumace.
3. Gli atti sono stati trasmessi ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c. al Pubblico Ministero, come risulta dallo storico del fascicolo telematico.
4. Nel corso del procedimento le parti hanno raggiunto un accordo e all'udienza del 6.2.2025 hanno chiesto al Giudice delegato ai sensi dell'art. 473 bis.21 c.p.c. di rimettere la causa in decisione, accogliendo quanto da loro concordato, con rinuncia ai termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c.
5. Le condizioni prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi dei figli, considerato in particolare che la figlia , come CP_2 confermato da entrambe le parti all'udienza del 15.1.2025, si è trasferita a Londra insieme al compagno ed al figlio, per cui deve considerarsi economicamente indipendente.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni sopra riportate;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 12/02/2025.
- 2 - Il Giudice Estensore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
- 3 -