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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 17/07/2025, n. 296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 296 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1149/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta BONAUDI Presidente
Dott.ssa Elisa EINAUDI Giudice relatore
Dott.ssa Giusy CIAMPA Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 1149/2025 promossa da:
, nato a [...] il [...], Parte_1
e
, nata a [...] il [...], Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso l'Avv. SARALE ALESSIA che li rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Divorzio congiunto – Cessazione degli effetti civili del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 i sigg.ri e hanno esposto: Parte_1 Parte_2
di aver contratto matrimonio concordatario in CENTALLO il 07/09/1996 , matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 17, parte II, Serie A, dell'anno 1996 ; che dal matrimonio sono nati i figli , a Cuneo il 15.7.1999, e , a Cuneo il 1.2.2001, Per_1 Per_2 pagina 1 di 3 che i coniugi si sono separati con sentenza del Tribunale di Cuneo del 2.8.2024;
che sin dalla separazione la convivenza si è interrotta e non è mai più ripresa;
che tale situazione è tuttora perdurante;
che ricorrono pertanto i presupposti di legge per farsi luogo a declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni indicate in ricorso.
Il Giudice relatore ha disposto che l'udienza si tenesse mediante lo scambio di note scritte;
le parti hanno confermato le condizioni di cui al ricorso e hanno chiesto che venga pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il PM è intervenuto nel giudizio e ha concluso chiedendo pronunciarsi sentenza alle condizioni condivise.
Il ricorso congiunto appare accoglibile, sussistendo i presupposti di legge.
E' infatti documentalmente provata l'esistenza dello stato di separazione per il prescritto tempo di legge, e sono pacifiche, stante la concorde allegazione delle parti, la ininterrotta protrazione dello stato di separazione nonchè l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Il Collegio prende atto delle condizioni concordate tra le parti rispetto alle quali nulla osta.
I patti fissati dai coniugi non sono infatti contrari a disposizioni di legge e sono state concordate condivisibili condizioni di mantenimento per il figlio, maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
In Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili della trascrizione del matrimonio religioso concordatario contratto il
07/09/1996 in CENTALLO da , nato a [...] il [...], e da Parte_1
, nata a [...] il [...], matrimonio trascritto nei Registri Parte_2
di Matrimonio dello Stato Civile del Comune di CENTALLO al N. 17, parte II Serie A, anno 1996, alle seguenti
CONDIZIONI
pagina 2 di 3 - la casa coniugale sita in Morozzo, Via Tomaso Boetti n. 48, e il relativo arredo verrà assegnata al marito, il quale risulta proprietario della stessa;
- entrambi i coniugi verseranno in favore del figlio , entro e non oltre il giorno 5 di ogni Per_2
mese, con bonifico sul conto corrente intestato allo stesso IBAN [...], un contributo al mantenimento pari ad euro 500,00 cadauno sino a quando il figlio non avrà raggiunto una propria indipendenza economica;
- l'assegno di mantenimento sopra indicato comprenderà anche la spesa relativa al canone di locazione dell'immobile sito in Torino, condotto in locazione da per motivi di studio;
Per_2
- le spese straordinarie come le spese mediche non coperte dal S.N.N., dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative sostenute nell'interesse di , verranno ripartire al 50%, purché preventivamente Per_2
concordate o necessitate ed in ogni caso documentate. Per ogni altra spesa straordinaria non indicata esplicitamente farà fede il protocollo relativo alle spese straordinarie del C.N.F;
- alcun contributo al mantenimento verrà versato in favore di , la quale ha già raggiunto la propria Per_1
indipendenza economica;
i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti, di non avere richieste di assegni di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro e di aver così definito ogni rapporto economico- patrimoniale tra loro;
le spese del presente procedimento saranno interamente in capo al sig. Parte_1
MANDA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CENTALLO di procedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio in questione.
Nulla per le spese, stante la natura del procedimento.
Così deciso in Cuneo, in data 26/06/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Dott.ssa Roberta Bonaudi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta BONAUDI Presidente
Dott.ssa Elisa EINAUDI Giudice relatore
Dott.ssa Giusy CIAMPA Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 1149/2025 promossa da:
, nato a [...] il [...], Parte_1
e
, nata a [...] il [...], Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso l'Avv. SARALE ALESSIA che li rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Divorzio congiunto – Cessazione degli effetti civili del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 i sigg.ri e hanno esposto: Parte_1 Parte_2
di aver contratto matrimonio concordatario in CENTALLO il 07/09/1996 , matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 17, parte II, Serie A, dell'anno 1996 ; che dal matrimonio sono nati i figli , a Cuneo il 15.7.1999, e , a Cuneo il 1.2.2001, Per_1 Per_2 pagina 1 di 3 che i coniugi si sono separati con sentenza del Tribunale di Cuneo del 2.8.2024;
che sin dalla separazione la convivenza si è interrotta e non è mai più ripresa;
che tale situazione è tuttora perdurante;
che ricorrono pertanto i presupposti di legge per farsi luogo a declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni indicate in ricorso.
Il Giudice relatore ha disposto che l'udienza si tenesse mediante lo scambio di note scritte;
le parti hanno confermato le condizioni di cui al ricorso e hanno chiesto che venga pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il PM è intervenuto nel giudizio e ha concluso chiedendo pronunciarsi sentenza alle condizioni condivise.
Il ricorso congiunto appare accoglibile, sussistendo i presupposti di legge.
E' infatti documentalmente provata l'esistenza dello stato di separazione per il prescritto tempo di legge, e sono pacifiche, stante la concorde allegazione delle parti, la ininterrotta protrazione dello stato di separazione nonchè l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Il Collegio prende atto delle condizioni concordate tra le parti rispetto alle quali nulla osta.
I patti fissati dai coniugi non sono infatti contrari a disposizioni di legge e sono state concordate condivisibili condizioni di mantenimento per il figlio, maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
In Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili della trascrizione del matrimonio religioso concordatario contratto il
07/09/1996 in CENTALLO da , nato a [...] il [...], e da Parte_1
, nata a [...] il [...], matrimonio trascritto nei Registri Parte_2
di Matrimonio dello Stato Civile del Comune di CENTALLO al N. 17, parte II Serie A, anno 1996, alle seguenti
CONDIZIONI
pagina 2 di 3 - la casa coniugale sita in Morozzo, Via Tomaso Boetti n. 48, e il relativo arredo verrà assegnata al marito, il quale risulta proprietario della stessa;
- entrambi i coniugi verseranno in favore del figlio , entro e non oltre il giorno 5 di ogni Per_2
mese, con bonifico sul conto corrente intestato allo stesso IBAN [...], un contributo al mantenimento pari ad euro 500,00 cadauno sino a quando il figlio non avrà raggiunto una propria indipendenza economica;
- l'assegno di mantenimento sopra indicato comprenderà anche la spesa relativa al canone di locazione dell'immobile sito in Torino, condotto in locazione da per motivi di studio;
Per_2
- le spese straordinarie come le spese mediche non coperte dal S.N.N., dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative sostenute nell'interesse di , verranno ripartire al 50%, purché preventivamente Per_2
concordate o necessitate ed in ogni caso documentate. Per ogni altra spesa straordinaria non indicata esplicitamente farà fede il protocollo relativo alle spese straordinarie del C.N.F;
- alcun contributo al mantenimento verrà versato in favore di , la quale ha già raggiunto la propria Per_1
indipendenza economica;
i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti, di non avere richieste di assegni di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro e di aver così definito ogni rapporto economico- patrimoniale tra loro;
le spese del presente procedimento saranno interamente in capo al sig. Parte_1
MANDA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CENTALLO di procedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio in questione.
Nulla per le spese, stante la natura del procedimento.
Così deciso in Cuneo, in data 26/06/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Dott.ssa Roberta Bonaudi
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