Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 20/05/2025, n. 2634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2634 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 510/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente Est.
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 510/2025;
Esaminato il ricorso con cui i coniugi:
nata a [...] il [...] (codice Parte_1
fiscale ), rappresentato e difeso dall'avv. Maria C.F._1
Grazia Lombardo;
E
nato a [...] il [...] (codice Controparte_1
fiscale ) rappresentato e difeso dall'avv. Lidia C.F._2
Lombardo;
Congiuntamente chiedevano che fosse dichiarato lo scioglimento del matrimonio celebrato in Tremestieri Etneo il
20.8.2001;
1
Ritenuto che i coniugi si separarono con provvedimento n.
4222/2017 di questo Tribunale reso in data 14.12.2017;
Accertato che il consenso dei coniugi risulta formato in modo libero e regolare;
Rilevato che:
- le parti hanno chiesto di pronunciare lo scioglimento del matrimonio “celebrato in data 20.08.2001 e trascritto sul registro degli atti di matrimonio del Comune di Tremestieri Etneo (CT), ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Tremestieri
Etneo di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza e alle condizioni indicate nella separazione secondo le modifiche apportate in premessa.”;
- in particolare, hanno concordato quanto segue: “il sig.
continui a versare alla sig.ra , entro il giorno cinque CP_1 Pt_1
di ogni mese, un assegno mensile di € 400,00 a titolo di mantenimento della figlia;
le spese straordinarie Per_1
preventivamente concordate dai genitori secondo il protocollo del
Tribunale di Catania (di cui i legali hanno dato copia a ciascun assistito) saranno sopportate da entrambi i genitori per la metà; nulla deve essere previsto relativamente al diritto di visita del padre con i figli;
i coniugi già nel ricorso per la separazione avevano provveduto a dividere ogni bene in comune e la casa coniugale era da tempo lasciata da entrambi”;
Verificata la compatibilità dell'accordo con le norme inderogabili, regolatrici della famiglia;
Ritenuto che il P.M. non si è opposto alla domanda dei
2 coniugi;
P.Q.M.
Visti gli artt. 473 bis 51 c.p.c. e 3 Legge 1/12/1970 n. 898,
PRONUNCIA
Lo scioglimento del matrimonio celebrato in Tremestieri Etneo tra e , alle condizioni concordate dalle Parte_1 Controparte_1
parti;
O R D I N A all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune del luogo ove venne trascritto il matrimonio di procedere all'annotazione della presente sentenza (comune di Tremestieri Etneo, ATTO N 8, PARTE I, ANNO
2001).
Così deciso nella camera di consiglio del 16.5.25
Il Presidente Est. dott.ssa Sonia Di Gesu
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