Sentenza 6 marzo 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/03/2019, n. 6552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6552 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2019 |
Testo completo
o la seguente SENTENZA sul ricorso 28148-2017 proposto da: FA AL, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ANDREA BAVA;
- ricorrente -
contro
ENTE STRUMENTALE ALLA CROCE ROSSA ITALIANA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI
12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ape legis;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2723/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 07/06/2017, R.G.N. 1991/2014; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/01/2019 dal Consigliere Dott. MATILDE LORITO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ALBERTO CELESTE, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato ANDREA BAVA. n. r.g. 28148/2017 FATTI DI CAUSA AT RA, responsabile amministrativo di comitati locali della Croce Rossa Italiana conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Roma detto ente, per l'accertamento della illegittimità del licenziamento disciplinare intimatogli il 18/4/2013 e per la reintegrazione nel posto di lavoro. Con sentenza n.2723 resa pubblica il 7/6/2017 la Corte distrettuale, adita dal lavoratore ai sensi dell'art. 1 c. 58 della L. n. 92 del 2012, confermava la sentenza di primo grado che aveva rigettato il ricorso. Il giudice del gravame perveniva a tali conclusioni sulla scorta dei seguenti rilievi: a) a seguito di irregolarità riscontrate in occasione degli ordinari controlli contabili ed amministrativi sulla gestione del Comitato Locale di Valle dell'Aniene (svolti il 24/9/2012 ed il 31/3/2013) era emerso un generale disordine amministrativo imputabile al ricorrente, oltre ad una serie di specifiche mancanze;
b) la contestazione degli addebiti (formulata in data 8/3/2013) era da ritenersi tempestiva. In tema di pubblico impiego la data di prima acquisizione della notizia di infrazione - da cui decorre il termine di 40 giorni entro il quale va formulata la contestazione - coincide con quella in cui la notizia è pervenuta all'ufficio per i procedimenti disciplinari. In conformità al principio del giusto procedimento, come inteso dalla giurisprudenza dei Giudici delle leggi, assume infatti rilievo esclusivamente il momento in cui l'acquisizione della notizia di infrazione da parte dell'ufficio competente, sia di contenuto tale da consentire di dare avvio al procedimento disciplinare nelle sue tre fasi costitutive della contestazione dell'addebito, dell'istruttoria e della adozione del provvedimento sanzionatorio. Nello specifico il termine decorreva dal giorno in cui gli ispettori avevano inviato all'ufficio provvedimenti disciplinari una relazione contenente l'esito delle verifiche svolte su incarico del direttore delle risorse umane. Era irrilevante che parte delle anomalie gestionali riscontrate fossero già rilevate dai revisori contabili in occasione di verifiche periodiche, perché di tale accertamento non era mai stato reso formalmente edotto l'ufficio competente per l'irrogazione della sanzione disciplinare. c) Nel merito le mancanze emerse erano di tale gravità da giustificare l'irrogazione della massima sanzione disciplinare perché non garantivano la trasparenza nella gestione dei fondi pubblici ed esponevano l'Ente al rischio di una compromissione del suo patrimonio. Avverso tale decisione AT RA ha interposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo al quale l'Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana ha resistito con controricorso.n. r.g. 28148/2017 Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa ex art.378 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con unico motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art.55 bis d.lgs. 30/3/2001 n.165 nel testo anteriore alla modifica dell'art.13 c.1 I.d) d. Igs. 25/5/2017 n.75 ex art.360 c.1 n.3 c.p.c.. Si deduce che la sentenza abbia erroneamente respinto la tesi attorea collegando la decorrenza del termine di 120 giorni della conclusione del procedimento disciplinare, alla ricezione da parte dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, delle due relazioni ispettive del 20/12/2012 e del 22/2/2013. Infatti, ai sensi dell'art.55 bis d.lgs. 30/3/2001 n.165 il termine per la conclusione del procedimento disciplinare decorreva dalla data di prima acquisizione della notizia di infrazione, anche se avvenuta da parte del responsabile della struttura in cui il dipendente lavora. Nello specifico era dato acquisito in atti che il responsabile della struttura cui il dipendente era assegnato, fosse stato informato da lungo tempo delle situazioni poi sanzionate, tutte descritte in verbali risalenti agli anni 2010-2011. 2. Il motivo è inammissibile. Secondo il costante e condiviso insegnamento di questa Corte, cui va data continuità, qualora una determinata questione giuridica - che implichi un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata né indicata nelle conclusioni ivi epigrafate, il ricorrente che riproponga tale questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale scritto difensivo o atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (vedi Cass. 22/4/2016 n.8206, Cass.18/10/2013 n.23675). Nello specifico, non può tralasciarsi di considerare come l'iter motivazionale che innerva l'impugnata sentenza, si dipani esclusivamente intorno ai profili della tempestività della contestazione formulata dalla parte datoriale in relazione alle mancanze ascritte e sulla fondatezza nel merito, delle stesse,' la causa petendi era dell'azione essendo espressamente limitata alla "tempestività delle contestazioni" (vedi pag.2 della sentenza).n. r.g. 28148/2017 Come fatto cenno nello storico dì lite, la Corte distrettuale ha ampiamente argomentato in relazione alla esegesi della disposizione che regola il procedimento disciplinare nel pubblico impiego (art. 55 bis del D. Lgs. n. 165 del 2001) che nel testo applicabile "ratione temporis" al comma 4, recita: "Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari ai sensi del comma 1, secondo periodo. Il predetto ufficio contesta l'addebito al dipendente, lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, istruisce e conclude il procedimento secondo quanto previsto nel comma 2, ma, se la sanzione da applicare è più grave di quelle di cui al comma 1, primo periodo, con applicazione di termini pari al doppio di quelli ivi stabiliti e salva l'eventuale sospensione ai sensi dell'articolo 55-ter. Il termine per la contestazione dell'addebito decorre dalla data di ricezione degli atti trasmessi ai sensi del comma 3 ovvero dalla data nella quale l'ufficio ha altrimenti acquisito notizia dell'infrazione, mentre la decorrenza del termine per la conclusione del procedimento resta comunque fissata alla data di prima acquisizione della notizia dell'infrazione, anche se avvenuta da parte del responsabile della struttura in cui il dipendente lavora. La violazione dei termini di cui al presente comma comporta, per l'amministrazione, la decadenza dall'azione disciplinare ovvero, per il dipendente, dall'esercizio del diritto di difesa." Con riguardo alla sanzione prevista dal quarto comma dell'art. 55 bis del D. Lgs. n.165 del 2001 per il mancato rispetto del termine per la contestazione disciplinare, il giudice del gravame ha fatto richiamo all'insegnamento di questa Corte secondo cui essa opera solo in relazione ai termini imposti all'Ufficio competente per il procedimento disciplinare, per cui rileva la data di ricezione degli atti da parte di quest'ultimo, o, eventualmente, la notizia che abbia diversamente acquisito il medesimo ufficio, e non altri organi o articolazioni dell'ente, con la sola eccezione del responsabile della struttura di assegnazione del dipendente (vedi ex plurimis, Cass. n.16706/18, Cass.9390/2017, Cass.n.18517/2016, Cass. n.19183/2016); non senza rimarcare che in conformità con il principio del giusto procedimento, come inteso dalla Corte Costituzionale (C. Cost. 310/2010), assume rilievo esclusivamente il momento in cui tale acquisizione, da parte dell'ufficio competente regolarmente investito del procedimento, riguardi una "notizia di infrazione" di contenuto tale da consentire allo stesso di dare, in modo corretto, l'avvio al procedimento disciplinare, nelle sue tre fasi fondamentali della contestazione dell'addebito, dell'istruttoria e dell'adozione della sanzione (cfr.Cass. 7134/2017 e negli stessi termini Cass. 25379/2017 e Cass. 6989/2018).n. r.g. 28148/2017 3. Non è emerso, dunque, dal contesto della pronuncia impugnata, che il thema decidendum involgesse anche la questione della violazione dei termini per la conclusione della procedura disciplinare. Né il ricorrente, in conformità all'onere che su di lui grava, ha specificamente allegato l'avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, corredandola con l'indicazione dello scritto difensivo o dell'atto del giudizio in cui lo abbia fatto, secondo i richiamati dicta di questa Corte, così non sottraendosi ad un giudizio di inammissibilità per la novità della questione trattata. In definitiva, alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono il regime della soccombenza, nella misura in dispositivo liquidata. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis