TRIB
Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 31/03/2025, n. 755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 755 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto II Sezione Civile, in persona del Giudice Unico G.O. Dott. Antonio Angelo
Guagnano, definitivamente pronunziando, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado R.G. n. 3632/2024, promossa da:
e , rappresentati e difesi dall'Avv. Rosa Villani Parte_1 Parte_2
come da mandato in atti
OPPONENTI
CONTRO
per essa, quale procuratore, n persona Controparte_1 Controparte_2
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Clerici come da mandato in atti
OPPOSTA
La causa è stata riservata in decisione sulle conclusioni precisate a verbale e così come riportate nei rispettivi atti, previa discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.. La presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c. così come novellato dalla L. 69/2009.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 07.08.2024, e convenivano Parte_1 Parte_2
in giudizio la proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 759/2024 Controparte_1
ing., n. 2622/2024 R.G., emesso dal Tribunale di Taranto in data 13.06.24 e notificato in data
24.06.2024, con il quale veniva ingiunto loro di pagare in favore della ricorrente la somma di €
13.221,18 comprensiva di interessi al tasso convenzionale sulla sola sorte capitale fino all'effettivo soddisfo, nonché spese e competenze del procedimento monitorio liquidate in € 145,50 per spese ed
€ 567,00 per compensi, oltre accessori di legge, a saldo di quanto dovuto ad essa cessionaria in virtù di un contratto di finanziamento originariamente stipulato con la Banca Linea Spa per un importo complessivo di €. 21.369,00.
1 Eccepivano gli opponenti: la intervenuta prescrizione dell'avverso preteso credito, risalente ad un contratto sottoscritto in data 21.01.2003 e che prevedeva una restituzione del finanziamento in 60 rate ossia entro febbraio 2008, per esservi un unico atto interruttivo della prescrizione, costituito dalla comunicazione della cessione del credito avvenuta in data 05.10.2019, quindi ben 11 anni e 7 mesi dopo la predetta data di scadenza del contratto di finanziamento;
la incertezza del credito, per mancanza del piano di ammortamento ed indeterminatezza del tasso di interesse applicato, restando conseguentemente incerta la metodologia di calcolo utilizzata dalla ricorrente per raggiungere i saldi debitori indicati, sia per quota capitale che per quota interessi su ciascuna rata, non essendo stato neppure indicato da quando gli odierni opponenti avrebbero interrotto il pagamento delle rate di finanziamento. Pertanto, concludevano chiedendo: “1. In via principale nel merito, accertare dichiarare prescritto il preteso credito e per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
2. accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento oggetto del presente giudizio per difetto di prova scritta e per tutte le altre ragioni dedotte in narrativa e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto;
3. accertare e dichiarare l'illegittima applicazione di interessi in misura ultralegale nonché la nullità ed inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta banca per interessi, spese, commissioni, competenze e quant'altro indebitamente e/o illegittimamente percepito e richiesto;
4. in ogni caso, revocare il decreto ingiuntivo opposto per tutte le ragioni dedotte in narrativa;
5. in subordine, nella eventuale e denegata ipotesi di sussistenza di residuo credito in capo all'opposta, accertata la minore entità del debito in capo all'opponente, rideterminare lo stesso nei limiti del giusto e del dovuto;
6. vinte in ogni caso le spese di lite, ivi comprese quelle sopportate per la consulenza contabile di parte”.
Si costituiva la come rappresentata, che insisteva nel proprio credito, Controparte_1
producendo atti interruttivi della prescrizione e specificazione della somma richiesta. Concludeva, quindi, chiedendo: “Concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648
c.p.c.; - Ritenuta la materia oggetto dell'odierno procedimento rientrante nei casi stabiliti dal DM
28/2010 Voglia concedersi alle parti termine per l'instaurazione del procedimento di mediazione. Nel merito: - Rigettare tutte le domande avversarie in quanto infondate sia in fatto sia in diritto;
- Accertare e dichiarare la fondatezza del credito azionato in via monitoria con il decreto ingiuntivo n. 759/2024 R.G. 2622/2024 e, per l'effetto condannare i Sig.ri
[...]
e al pagamento della somma di € 25.296,13 oltre interessi legali fino Pt_1 Parte_3 all'integrale soddisfo del credito, ovvero la minor somma che verrà ritenuta dal Giudice nel corso del giudizio” Con rifusione delle spese di lite.
Depositate memorie ex art. 171 ter c.p.c., precisate le conclusioni e previa discussione orale, la causa
2 è stata infine riservata in decisione.
Innanzitutto, appare doveroso dichiarare la inammissibilità delle eccezioni formulate dagli opponenti in corso di causa, in quanto, quali eccezioni di merito, andavano proposte unicamente con l'atto di citazione in opposizione. La mancata o non tempestiva formulazione delle eccezioni e contestazioni, costituiscono una implicita ammissione e rinuncia ad esse, ex art. 115 c.p.c.. Perciò, anche con particolare riguardo alla validità della cessione ed alla titolarità del credito, condividendo il superiore orientamento di legittimità, vanno respinte le eccezioni proposte dagli opponenti in limine litis, posto che, in assenza di una specifica e tempestiva contestazione, si può ritenere che essi abbiano implicitamente riconosciuto l'intervenuta cessione in favore della cessionaria (cfr. conformemente
Trib. Milano sentenza n. 1817/2025; Cass., ord. 05.11.2020 n. 24798; Cass. 02.03.2016 n. 4116).
Pertanto, oggetto del giudizio sono le sole eccezioni tempestivamente formulate con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio.
Ad ogni buon conto, la eccezione appare comunque infondata, avendo la ricorrente-opposta fornito prova delle varie cessioni intercorse sino a pervenire il credito ad essa. In particolare: il credito è transitato da Linea S.P.A. a per fusione mediante incorporazione (cfr. docc.
4-5 pag CP_3
2063); a (cfr. doc. 6); successivamente, variava Controparte_4 Controparte_5 Controparte_5
la propria denominazione sociale prima in (assumendo così la stessa denominazione Controparte_6
sociale della società incorporata a seguito di fusione (cfr. doc.
7-8 pag 641), e successivamente in il credito diveniva perciò di titolarità di Banca Ifis S.P.A. (cfr. doc. 9) Controparte_7
e, nel luglio 2018 veniva trasferito a (conferimento di ramo di azienda ai portafogli di Controparte_8
crediti (cfr. doc. 10), che successivamente variava la propria denominazione sociale in
[...]
(cfr. doc 11); il credito veniva poi ancora ceduto da a Controparte_9 Controparte_8 CP_10
(cfr. doc. 12 pagg. 6 e ss. e doc. 13); infine, veniva ceduto alla opposta
[...] Controparte_1
con contratto di cessione di crediti in blocco del 21.12.2021 pubblicata in Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana Parte Seconda n. 7 del 20.01.2022 (cfr. docc. 14-15). Il credito è peraltro incluso nella lista di crediti depositata dal Notaio contestualmente alle operazioni di cessione di cui innanzi
(cfr. doc. 16).
La giurisprudenza, difatti, concorda sul fatto che il documento di legittimazione del credito nello speciale caso di cessione di crediti in blocco ai sensi dell'art. 58 co. 2 T.U.B., è il testo della Gazzetta
Ufficiale con cui è data notizia dell'operazione finanziaria in questione, allorchè in esso sono state identificate specificatamente le categorie di crediti ceduti mediante l'indicazione di caratteristiche comuni. La Suprema Corte ha infatti chiarito che “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del cit., è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al
3 cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass. n. 31188/2017;
Cass. n. 17110/2019; Cass. n. 17944/2023; Cass. n. 21821/2023; ribadito da ultimo da Cass. n.
3405/06.02.2024)). Per di più, poi, la Suprema Corte ha anche ulteriormente precisato, ai fini probatori, che la prova della cessione può essere fornita dal creditore cessionario senza vincoli di forma e, pertanto, anche con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta
Ufficiale e persino in base a presunzioni: così ad esempio, la dichiarazione del cedente, al pari della disponibilità del titolo contrattuale o esecutivo costituisce un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo, al fine di dimostrare l'avvenuta cessione alla cessionaria del credito in massa (Cass. n. 10200/2021). Sicchè, la incertezza sussisterebbe nella sola ipotesi in cui non fosse in alcun modo possibile comprendere se il credito sia stato o meno inserito nella cessione (Cass. n.
21821/2023). E vale considerare, nel caso in esame, che la società ricorrente-opposta ha prodotto e dimostrato di possedere sia il contratto di finanziamento originale, non contestato dagli opponenti sottoscrittori (art. 115 c.p.c.), sia tutta la ulteriore documentazione allegata a corredo del ricorso monitorio (es. estratto conto, lettere di messa in mora, ecc.), potendosi desumere così che tali documenti siano stati di volta in volta consegnati da ciascuna cedente sino a pervenire alla ultima odierna cessionaria.
Aggiungasi che, con la recentissima ordinanza 590 del 18.3.24, la Suprema Corte ha affermato che
"dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l'Autorità di Vigilanza o per eventuali profili penalistici.
Infondata è altresì la eccezione di prescrizione, in presenza di validi atti interruttivi del relativo termine. A tal riguardo, va innanzitutto richiamata la lettera racc. a/r di messa in mora inviata da
Banca Ifis S.p.A. agli opponenti in data 09.08.2016 (cfr. doc. 18, 19, 20 e 21), la cui cartolina postale, attestante il mancato ritiro del plico, reca il medesimo numero identificativo indicato in essa e risulta datata “09/08” con la sigla dell'addetto postale. Quanto all'anno. pur non espressamente scritto, deve individuarsi chiaramente nel 2016, come agevolmente evincibile dalla data della lettera stessa e dal fatto che la mittente Banca Ifis S.p.A. era divenuta cessionaria e titolare del credito proprio in data
07.06.2016, per averlo acquistato pro soluto dalla Vale cioè il principio per cui non Controparte_6
può invocarsi la mancanza di un elemento in un atto, quando questo può comunque desumersi dagli ulteriori e differenti elementi indicati nell'atto stesso. Vi sono poi anche le successive lettere
4 raccomandate a/r di messa in mora inviate in data 05.10.2019 e 06.11.2021 da White Star s.r.l. in qualità di mandataria di (cfr. doc. 22, 23 e 24). Controparte_10
Conseguentemente, deve ritenersi interrotto e non maturato il termine prescrizionale.
Infondata è anche la ulteriore eccezione relativa alla presunta incertezza del credito, per mancanza del piano di ammortamento ed indeterminatezza del tasso di interesse applicato, della metodologia di calcolo utilizzata per raggiungere i saldi debitori indicati.
Va infatti osservato che il titolo posto a fondamento del credito è qui costituito da un contratto di finanziamento contenente tutte le pattuizioni contrattuali per capitale, costi ed interessi, in particolare, con TAN 12,28%, TAEG 13,30% ed importo della singola rata mensile predeterminata di € 356,15.
L'estratto conto certificato e conforme alle scritture contabili della banca, prodotto ai sensi dell'art. 50 D.Lg. n. 385/1993, con i conteggi degli interessi, è perciò mero documento idoneo a corroborare ulteriormente la già esistente prova del credito. Difatti, trattandosi di responsabilità contrattuale, a fronte del dedotto inadempimento per tutti i ratei di finanziamento non pagati da parte del debitore, ex art. 1218 c.c., era onere di questo fornire prova di aver esattamente e in che misura adempiuto la sua obbligazione. E tale onere invece non è stato qui assolto.
Per tali motivi, quindi, la opposizione non può trovare accoglimento.
In considerazione della esiguità della attività espletata e della particolare difficoltà interpretativa della questione controversa, appare equo compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Taranto - II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e nei confronti della Parte_1 Parte_2 Controparte_1
ogni diversa eccezione, istanza e conclusione disattesa, così provvede:
1) Rigetta la opposizione.
2) Conferma l'impugnato decreto ingiuntivo n. 759/2024 di questo Tribunale di Taranto.
3) Compensa le spese di lite.
Così deciso in Taranto in data 31.03.2025 Il Giudice
Dott. Antonio Angelo Guagnano
5