TRIB
Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 12/12/2025, n. 3708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3708 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott. Gianluca FIORELLA - Presidente rel.
2) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice
3) Dott. Michele GRANDE - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7024 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2024,
TRA
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
IA TE, come da mandato in atti;
- RICORRENTE -
E
, contumace;
Controparte_1
- RESISTENTE CONTUMACE-
OGGETTO: divorzio – scioglimento del matrimonio
All'udienza del 24/03/2025, il ricorrente ha precisato le proprie conclusioni come da relativo verbale, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Il P.M., a cui gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento, nulla ha opposto.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 25/10/2024, ha esposto: di aver contratto Parte_1 matrimonio con in Ugento (LE) il 6/05/2011; che dalla loro unione sono nati Controparte_1 tre figli: , il 10/10/2008, , il 2/10/2011 e Michele, il 9/12/2013; che i coniugi si Per_1 Per_2 sono separati con sentenza n. 3198/2017 del Tribunale di Lecce, parzialmente modificata in appello con sentenza n. 710/2020; che sin dall'epoca della separazione è cessata qualsiasi comunione materiale e spirituale e non vi è alcuna possibilità di riconciliazione. Ha chiesto, pertanto, che venga pronunciato lo scioglimento del matrimonio alle condizioni specificate in atti.
1 non si è costituita in giudizio, nonostante sia stata ritualmente citata. Controparte_1
All'udienza del 24/03/2025 parte ricorrente ha precisato le proprie conclusioni, rinunciando ai termini per conclusionali e chiedendo l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo del presente giudizio.
Tanto premesso, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
Il P.M., a cui gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento, nulla ha opposto.
Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalla parte costituita, i presupposti per la declaratoria richiesta.
È integrata, infatti, nel caso in esame, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della l. 898/1970
(nel testo modificato dalla legge n. 55/2015), poiché alla data di proposizione del ricorso risulta passata in giudicato la sentenza che ha dichiarato la separazione fra i coniugi ed è decorso un anno dalla data di comparizione degli stessi davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione;
in ossequio alle deduzioni del ricorrente e considerato il disinteresse manifestato dalla convenuta per le sorti del presente procedimento, deve ritenersi che la separazione si sia protratta ininterrottamente dalla data da ultimo indicata e che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi, siccome venuta meno definitivamente, si palesi insuscettibile di ricostituzione.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti si conferma quanto statuito dalla Corte
d'Appello di Lecce nella sentenza n. 710/2020.
In particolare, atteso l'affido esclusivo dei minori alla madre e la distanza geografica che li separa dal padre, il diritto di visita paterno potrà essere esercitato secondo il calendario stabilito dalla sentenza di appello nei seguenti termini: “il padre potrà vedere e tenere con sé
i figli in Italia, per 7 giorni durante le festività natalizie, per 5 giorni durante le vacanze pasquali, per 15 giorni a luglio ovvero ad agosto, alternativamente di anno in anno, secondo un calendario redatto dai SS di Ugento presso cui si svolgerà l'incontro del padre con i minori, che, unitamente al CF territorialmente competente, cureranno di riavviare la relazione tra i minori ed il padre. I servizi relazioneranno all'AG competente anche in ordine al benessere dei minori, segnalando eventuali criticità”.
Quanto alla possibilità di attivare comunicazioni mediante videochiamata, avuto riguardo ai riscontri acquisiti dal giudice d'appello in ordine alle criticità che caratterizzano i rapporti tra i minori e il padre, il Collegio ritiene di demandare ai Servizi Sociali territorialmente competenti la valutazione circa l'opportunità e le modalità di avvio di tale forma di
2 comunicazione, al fine di favorire un graduale ripristino della relazione tra il padre e i figli minori.
Da ultimo, con riferimento all'assegno di mantenimento in favore dei minori, la documentazione prodotta non appare idonea a comprovare un effettivo deterioramento della situazione economica del ricorrente rispetto alle condizioni economiche dello stesso per come risultanti al momento della separazione personale. Ne consegue che, anche con riguardo a detta istanza, si confermano le statuizioni adottate nel giudizio d'appello relativo alla separazione personale.
Le spese, considerato l'esito del giudizio e la contumacia della convenuta, si intendono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di Parte_1
, con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede: Controparte_1
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Ugento (LE) il 6/05/2011 da Pt_1
e , trascritto nei registri dello stato civile di quel Comune al n.
[...] Controparte_1
5, Parte I, anno 2011, alle condizioni di cui in motivazione;
2) spese compensate;
3) manda all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69, D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 1/12/2025.
Il Presidente relatore dott. Gianluca Fiorella
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott. Gianluca FIORELLA - Presidente rel.
2) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice
3) Dott. Michele GRANDE - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7024 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2024,
TRA
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
IA TE, come da mandato in atti;
- RICORRENTE -
E
, contumace;
Controparte_1
- RESISTENTE CONTUMACE-
OGGETTO: divorzio – scioglimento del matrimonio
All'udienza del 24/03/2025, il ricorrente ha precisato le proprie conclusioni come da relativo verbale, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Il P.M., a cui gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento, nulla ha opposto.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 25/10/2024, ha esposto: di aver contratto Parte_1 matrimonio con in Ugento (LE) il 6/05/2011; che dalla loro unione sono nati Controparte_1 tre figli: , il 10/10/2008, , il 2/10/2011 e Michele, il 9/12/2013; che i coniugi si Per_1 Per_2 sono separati con sentenza n. 3198/2017 del Tribunale di Lecce, parzialmente modificata in appello con sentenza n. 710/2020; che sin dall'epoca della separazione è cessata qualsiasi comunione materiale e spirituale e non vi è alcuna possibilità di riconciliazione. Ha chiesto, pertanto, che venga pronunciato lo scioglimento del matrimonio alle condizioni specificate in atti.
1 non si è costituita in giudizio, nonostante sia stata ritualmente citata. Controparte_1
All'udienza del 24/03/2025 parte ricorrente ha precisato le proprie conclusioni, rinunciando ai termini per conclusionali e chiedendo l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo del presente giudizio.
Tanto premesso, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
Il P.M., a cui gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento, nulla ha opposto.
Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalla parte costituita, i presupposti per la declaratoria richiesta.
È integrata, infatti, nel caso in esame, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della l. 898/1970
(nel testo modificato dalla legge n. 55/2015), poiché alla data di proposizione del ricorso risulta passata in giudicato la sentenza che ha dichiarato la separazione fra i coniugi ed è decorso un anno dalla data di comparizione degli stessi davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione;
in ossequio alle deduzioni del ricorrente e considerato il disinteresse manifestato dalla convenuta per le sorti del presente procedimento, deve ritenersi che la separazione si sia protratta ininterrottamente dalla data da ultimo indicata e che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi, siccome venuta meno definitivamente, si palesi insuscettibile di ricostituzione.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti si conferma quanto statuito dalla Corte
d'Appello di Lecce nella sentenza n. 710/2020.
In particolare, atteso l'affido esclusivo dei minori alla madre e la distanza geografica che li separa dal padre, il diritto di visita paterno potrà essere esercitato secondo il calendario stabilito dalla sentenza di appello nei seguenti termini: “il padre potrà vedere e tenere con sé
i figli in Italia, per 7 giorni durante le festività natalizie, per 5 giorni durante le vacanze pasquali, per 15 giorni a luglio ovvero ad agosto, alternativamente di anno in anno, secondo un calendario redatto dai SS di Ugento presso cui si svolgerà l'incontro del padre con i minori, che, unitamente al CF territorialmente competente, cureranno di riavviare la relazione tra i minori ed il padre. I servizi relazioneranno all'AG competente anche in ordine al benessere dei minori, segnalando eventuali criticità”.
Quanto alla possibilità di attivare comunicazioni mediante videochiamata, avuto riguardo ai riscontri acquisiti dal giudice d'appello in ordine alle criticità che caratterizzano i rapporti tra i minori e il padre, il Collegio ritiene di demandare ai Servizi Sociali territorialmente competenti la valutazione circa l'opportunità e le modalità di avvio di tale forma di
2 comunicazione, al fine di favorire un graduale ripristino della relazione tra il padre e i figli minori.
Da ultimo, con riferimento all'assegno di mantenimento in favore dei minori, la documentazione prodotta non appare idonea a comprovare un effettivo deterioramento della situazione economica del ricorrente rispetto alle condizioni economiche dello stesso per come risultanti al momento della separazione personale. Ne consegue che, anche con riguardo a detta istanza, si confermano le statuizioni adottate nel giudizio d'appello relativo alla separazione personale.
Le spese, considerato l'esito del giudizio e la contumacia della convenuta, si intendono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di Parte_1
, con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede: Controparte_1
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Ugento (LE) il 6/05/2011 da Pt_1
e , trascritto nei registri dello stato civile di quel Comune al n.
[...] Controparte_1
5, Parte I, anno 2011, alle condizioni di cui in motivazione;
2) spese compensate;
3) manda all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69, D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 1/12/2025.
Il Presidente relatore dott. Gianluca Fiorella
3