Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 27/01/2025, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
4589/2022 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di RR UN - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
2) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
3) dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4589/2022 R.G., avente ad oggetto separazione giudiziale, vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Castellammare di Stabia alla via Martucci 3, presso lo studio DEl'avv.
Marilisa Somma, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
E
nato a [...] il [...], (C.F.: Controparte_1
), elettivamente domiciliato in Pompei alla via B. Longo n. 3 presso lo studio C.F._2 DEl'avv. RA Solimeno Medugno, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHÈ
Il P.M. presso il Tribunale di RR UN
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza DE 4.12.2024, i difensori DEle parti si sono riportati all'accordo depositato in data
08.05.2024 e hanno chiesto di riservare la causa in decisione al Collegio con rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c.
Il Pubblico Ministero, in data 18.12.2024, ha chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi, disponendo l'affido condiviso DEla minore con residenza privilegiata presso la madre, ponendo a
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MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09.09.2022, , ha dedotto di aver contratto matrimonio Parte_1
con in data 02.02.1997 in Pompei, nel corso DE quale sono nati tre figli, Controparte_1 Per_1
nata a [...] il [...], maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
[...]
nata a [...] il [...], maggiorenne ed economicamente Persona_2
autosufficiente; nata a [...] il [...], minorenne;
di essere separata Persona_3
di fatto dal marito già da vari anni per cui, essendo venuta meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale, ha chiesto di pronunciare la separazione. Quanto ai provvedimenti accessori, ha chiesto di disporre l'affido condiviso DEla figlia minore RA ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre e di disciplinare il diritto di visita DE padre, ponendo a carico di quest'ultimo l'obbligo di corrispondere l'importo mensile complessivo di euro 200,00, a titolo di mantenimento DEla figlia minore, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% DEle spese straordinarie.
Disposta la rinnovazione DEla notifica DE ricorso e DE decreto, all'esito DEl'udienza DE 21.06.2023 il Presidente, dato atto DEl'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, attesa la mancata comparizione DE resistente, con ordinanza DE 23.06.2023 in via provvisoria ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente, ha previsto l'affidamento condiviso DEla minore con residenza privilegiata presso la madre disciplinando il diritto di visita DE padre, a carico DE quale ha posto l'obbligo di versare alla euro 300,00 a titolo di mantenimento mensile DEla minore oltre al 50% DEle Parte_1 spese straordinarie;
ha disposto, infine, l'intervento dei S.S. al fine di redigere relazione socio ambientale DEla minore e dei genitori.
Le parti sono state rimesse innanzi al G.I.. Assegnati i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., in data
11.01.2024 si è costituito il resistente - inizialmente rimasto contumace - allegando di aver raggiunto un accordo con la ricorrente, poi depositato dalle parti in data 08.05.2024. Acquisite le relazioni dei
S.S., depositate in data 04.12.2023 e in data 11.09.2024, e disposta la comparizione personale DEle parti per l'udienza DE 04.12.2024, i difensori si sono riportati all'accordo depositato in data
08.05.2024 e, poi, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione senza assegnare i termini ex art. 190 c.p.c., stante la rinuncia ad essi, trasmettendo gli atti al PM per le conclusioni.
Ciò premesso, la domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Risulta incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, allo stesso tempo, una crisi di tale gravità da escludere la verosimile possibilità DEla ricostruzione di una serena vita coniugale. Nella specie, risulta ormai
2 evidente sulla scorta DEle allegazioni DEle parti - le quali già da tempo sono separate di fatto - come si sia concretizzata la fine DEla comunione spirituale e materiale tra i coniugi di guisa che una sua restaurazione sembra non più plausibile, con la conseguente pronuncia di separazione coniugale.
In ordine alle statuizioni accessorie, le parti sono addivenute ad un accordo le cui condizioni, riportate in dispositivo, non contrastando con norme inderogabili e con gli interessi DEla figlia minore, possono essere poste a fondamento DEla decisione di questo Tribunale.
In proposito è opportuno evidenziare che, a fonte DEle dichiarazioni rese dalla ricorrente in udienza presidenziale circa i rapporti tra la minore e il padre (cfr. “Mia figlia ha rapporti regolari con il padre, di solito durante il fine settimana, allorché lui la viene a prendere e la tiene con sé mezza giornata, di solito cenano insieme. Mia figlia però non è mai stata per un periodo prolungato presso il padre (nei fine settimana o durante le vacanze scolastiche) né si è mai recata a casa sua. A volte si vedono a casa DEla mia prima figlia che vive per proprio conto”), sono stati disposti accertamenti socio ambientali incaricando i S.S. di RR UN. Dalle relazioni acquisite è emerso che la minore ha avuto DEle difficoltà a scuola e per tale ragione è stata inserita nel Centro sociale polifunzionale per i minori ” a far data dal 5.04.2022, con il supporto dei genitori che Persona_4
si sono mostrati da subito collaborativi nel seguire le indicazioni DE Servizio Sociale.
In particolare, nella prima relazione di dicembre 2023 si legge che “Dalle relazioni DE centro polifunzionale e DEla scuola che frequenta RA ad oggi si può affermare che RA dopo aver accumulate un numero considerevole di assenze scolastiche nel primo quadrimestre nell'anno scolastico 2021/22 ad oggi la minore ha sempre frequentato regolarmente la scuola e di aver interiorizzato una routine sana ed equilibrata in merito alla frequenza scolastica. Nel mese di luglio la minore ha partecipato ad un'intera settimana al Progetto Amico Mare 2023, progetto di vela realizzato dall' con il Circolo Nautico Arcobaleno. Grazie a questa Controparte_2
esperienza RA è riuscita a superare DEle sue paure, trasformando la paura in passione per la vela, tanto da vincere una borsa di studio valida a partecipare alle lezioni teoriche/pratiche di vela presso il Porto di RR UN. I genitori DEla minore in particolar modo la madre la sig.ra
ha sempre mostrato un rapporto collaborativo per cui non si ravvisano difficoltà”. Parte_1
Nella successiva relazione di settembre 2024, si evidenzia che la minore a giugno 2024 ha concluso il percorso di studi DEla scuola secondaria di primo grado, conseguendo la licenza media con un'ottima votazione e che, attualmente, frequenta l'Istituto I.I.S. Marconi con indirizzo “Industria e
Artigianato per il Made in Italy”; che, pertanto, gli obiettivi relativi al progetto educativo individualizzato sono stati pienamente raggiunti, non essendo state ravvisate particolari criticità in famiglia.
3 Quanto, poi, ai rapporti con il padre, è emerso che la minore, prossima al compimento DE sedicesimo anno di età, incontra il padre con regolarità durante la settimana o a cena presso l'abitazione DEla primogenita, ma che non ha ancora trascorso un periodo prolungato con lui a causa DEla difficoltà DE medesimo di reperire un'abitazione; infatti, il - privo di una stabile occupazione - CP_1 attualmente è ospite nell'abitazione di un cugino, sita in Somma Vesuviana.
Dunque, è emerso che il nucleo familiare, anche se con talune difficoltà, ha raggiunto un equilibrio, come confermato dai medesimi all'udienza DE 4.12.2024. Infatti, i coniugi, comparsi personalmente, hanno dichiarato che gli incontri tra il padre e la minore RA avvengono regolarmente durante la settimana, anche a casa DEla primogenita, e che il resistente è ancora ospite di un cugino, per cui si auspica che la minore possa iniziare a pernottare presso il padre, come previsto negli accordi, non appena questi reperirà un'idonea abitazione;
che il lavora saltuariamente in una pescheria CP_1
occupandosi DEle consegne a domicilio;
che la ricorrente percepisce il reddito di inclusione di euro
850,00 e corrisponde un canone di locazione di euro 300,00; che il versa regolarmente CP_1
l'importo mensile di euro 300,00 a titolo di mantenimento DEla minore.
In definitiva, si ritiene che gli accordi raggiunti dai coniugi e trascritti nella scrittura depositata in data 08.05.2024 possano essere recepiti. A tal proposito, inoltre, si dà atto che ha Parte_1
rinunciato al mantenimento per sé e che, attesa l'esistenza DEl'auto Ford Fiesta tg. CV827VJ, intestata alla ma da sempre in uso a questi si è impegnato ad intestarsi detta auto Parte_1 Controparte_1
e a provvedere ad ogni emolumento ad essa relativa;
che, pertanto, i coniugi hanno provveduto a regolamentare ogni pendenza economica dichiarando di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro.
Le spese processuali, tenuto conto DEla natura DEla causa e DE raggiunto accordo tra le parti, possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di RR UN, I sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia la separazione tra i coniugi , nata a [...] il [...], e Parte_1
nato a [...] in data [...]; Controparte_1
2) la figlia minore nata a [...] il [...], è affidata ad entrambi i Persona_3
genitori, con collocazione presso la madre;
3) il padre avrà facoltà di vedere e tenere con sé la minore ogni qualvolta lo riterrà Controparte_1
opportuno, previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni Parte_1
scolastici e sportivi DEla stessa;
potrà vedere e tenere con sé la figlia nei week- Controparte_1
end a fine settimana alternati, dalle ore 11:00 (o dall'uscita da scuola) DE sabato sino alla
4 domenica sera ore 21:30; nel corso di ciascuna settimana potrà tenerla con sé almeno due pomeriggi a settimana dall'uscita da scuola (o dalle 16:00) sino alle ore 21:30; durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé la figlia ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre oppure dal 31 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni la minore trascorrerà con il padre il giorno di
Pasqua e con la madre quello DE lunedì DEl'Angelo e viceversa;
nel periodo DEle vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascuno dei due genitori 2 (due) settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 31 maggio di ogni anno;
per le altre festività e per il giorno DE compleanno DEla minore si seguirà il criterio DEl'alternanza annuale;
4) pone a carico di un assegno mensile di euro 300,00 a titolo di concorso al Controparte_1
mantenimento DEla figlia minorenne, da versarsi in un'unica soluzione entro il 5 di ogni mese, al netto DEl'importo portato dall'assegno familiare e/o assegno unico in favore DEla figlia il quale, qualora sia incassato dal padre verrà da quest'ultimo prontamente girato o comunque messo a disposizione di . Tale somma verrà rivalutata secondo gli indici ISTAT;
Parte_1
5) le spese straordinarie vanno ripartite tra e al 50% e per la Controparte_1 Parte_1
relativa regolamentazione i coniugi hanno fatto rinvio al Protocollo d'Intesa siglato dal Tribunale di RR UN e il COA di RR UN, prot. 1568/2021-1934/2021;
6) dà atto che le parti hanno regolamentato i loro ulteriori rapporti patrimoniali come indicato in parte motiva;
7) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura DEla Cancelleria all'Ufficiale DElo Stato Civile DE Comune di Pompei per l'annotazione ai sensi DEl'art. 69 lett.
d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento DElo Stato Civile) (atto n.10, P.2, S.A, Vol.1 Registro degli atti di matrimonio DE Comune di Pompei DEl'anno 1997);
8) compensa le spese di lite.
Così deciso in RR UN nella camera di consiglio DE 18.12.2024.
Il giudice estensore Il Presidente dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Marianna Lopiano
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