2. Il debitore puo', in ogni momento, modificare la domanda, formulando la proposta di concordato, anche al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1.
3. I termini per l'approvazione della proposta sono ridotti alla meta'.
4. La memoria contenente la modifica della domanda e' pubblicata nel registro delle imprese e dal giorno della pubblicazione si applicano le disposizioni degli articoli 46, commi 1, 2 e 3, e 47, comma 2, lett. c), nonche' il capo III del titolo IV del presente codice.
5. Il debitore che ha presentato la domanda di concordato preventivo puo' modificarla chiedendo l'omologazione del piano di ristrutturazione sino a che non sono iniziate le operazioni di voto. ))