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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/03/2025, n. 4447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4447 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA XI sezione civile REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dr.ssa Barbara Affinita ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 34891/23 del Ruolo Generale posta in deliberazione in data 28.11.24
TRA
C.F. , difeso dall'Avv. Daniele Parte_1 C.F._1
FRANCIOSI APPELLANTE E (già , c.f. , in persona del proprio Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 legale rappresentante pro – tempore, difesa dall'Avv. Marco GIUDICI APPELLATA CONCLUSIONI: come da verbali di udienza e comparse depositate MOTIVAZIONE
Si premette che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo e si osserva che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione di quelle - di fatto e di diritto - rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate, per incompatibilità logico-giuridica, con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Costituisce, infatti, principio ormai consolidato e coerente con un sistema giudiziario che, anche in conseguenza della riforma telematica, spinge verso la sinteticità e snellezza degli atti processuali, quello della “ragione più liquida”, ben definito dalla Suprema Corte come il principio che: “imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze
pagina 1 di 4 di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (così Cass. n.12002/2014).
Si richiama, quindi, il contenuto assertivo dell'atto introduttivo e della comparsa di risposta.
Sinteticamente, il giudizio di primo grado è stato introdotto dall'odierno appellante in opposizione al decreto ingiuntivo n. 10172/20, ottenuto dalla società appellata a titolo di compensi per una prestazione sanitaria estetica di euro 2.502,00.
ha sostenuto, in primo grado, che un terzo suo amico, anch'egli Pt_1 Pt_2 sottopostosi a trattamento estetico, si fosse accollato anche il prezzo del suo trattamento, con il consenso della società, come dimostrato da una prima fattura emessa per l'intero importo di euro 5.000,00 solo a carico di Pt_2
Il GdP, con sentenza n. 7856/23, ha rigettato la opposizione, ritenendo non provato l'accollo liberatorio, irrilevante la emissione della prima fattura erronea e non contestato lo svolgimento della prestazione, nonché il quantum del credito.
L'appellante ha impugnato la sentenza, ribadendo la sussistenza dell'accollo, provato dal fatto che era stata inviata a una prima fattura dell'importo di euro 5.000,00 Pt_2
e, solo successivamente, due fatture di euro 2.500,00 ciascuna a carico di e Pt_1
l'appellante ha, poi, disconosciuto la sottoscrizione apposta al modulo di Pt_2 consenso informato, chiedendo di essere autorizzato alla presentazione di querela di falso sul documento.
L'appellata si è costituita, avversando le argomentazioni di , come in atti. Pt_1
Ciò premesso, va respinto il motivo di appello relativo alla violazione di legge, per l'erronea valutazione delle risultanze probatorie in ordine all'accollo; infatti, in base all'art. 1273 c.c., l'adesione del creditore originario all'accollo libera il debitore originario solo se ciò costituisce condizione espressa della stipulazione;
nel caso di specie, parte odierna appellata ha ammesso di aver inizialmente accettato il pagamento della cifra complessiva da parte di salvo buon fine, con ciò non Pt_2 affermando, però, che vi fosse uno specifico consenso alla liberazione di;
Pt_1 quest'ultimo, dunque, non ha fornito elementi idonei a dimostrare tale espressa pattuizione, né che abbia effettivamente estino il debito, pagando la somma Pt_2 complessiva di euro 5.000,00.
Irrilevante, sul punto, è la erronea indicazione della prestazione elargita sulla prima fattura emessa, in quanto poteva chiedere la correzione del documento fiscale, Pt_2 senza che tale irregolarità elidesse il diritto al compenso.
Del tutto generico e inammissibile, poi, il motivo di appello relativo alla mancata ammissione delle prove orali da parte del GdP, in quanto non si specifica quale vizio della motivazione avrebbe comportato la mancanza dello svolgimento di istruttoria, né si indicano i fatti che, una volta provati, avrebbero superato tale vizio;
sul punto, pagina 2 di 4 ricordiamo che la Suprema Corte ha affermato che: “quando il giudice di primo grado non abbia ammesso una prova costituenda o non abbia esaminato una prova documentale, la parte soccombente nel merito se ne deve dolere con apposito motivo di appello, nel quale deve dedurre e argomentare le ragioni dell'error in procedendo imputabile al primo giudice per la mancata ammissione e per l'omesso esame, e non può limitarsi semplicemente alla riposizione della istanza di ammissione della prova costituenda o di esame del documento. Ne consegue che avverso la sentenza di appello che non abbia ammesso la prova o esaminato il documento quella stessa parte non può dolersi con il ricorso per cassazione della violazione dell'art. 115 c.p.c. da parte del giudice d'appello, il quale legittimamente si è disinteressato e doveva disinteressarsi dell'istanza probatoria e del documento in mancanza di appello sul punto dell'omessa ammissione o dell'omesso esame da parte del primo giudice” (Cass. 18742/16). In ogni caso, i capitoli articolati in primo grado che si riportano testualmente:
1) Vero che, il Sig. eseguiva intervento di filler acido ialuronico glutei e viso e Parte_1 non di cure odontoiatriche?
2) Vero che, l'intervento ha avuto degli esiti post operatori negativi?
3) Vero che il Sig. non ha ricevuto mai nessuno scontrino e / o avviso di Parte_1 fattura, prima della Decreto Ingiuntivo notificatogli?
4) Vero che l'intervento è stato regalato al Sig. dal Sig. , Parte_1 Parte_3 sono del tutto irrilevanti ai fini del decidere, perché nessuna conseguenza deriva dall'errore contenuto nella fattura, come detto sopra, di cui al cap. 1); generica è la doglianza di effetti negativi dell'intervento di cui al cap. 2), non essendo stata svolta una precisa eccezione di inadempimento;
irrilevante è il mancato ricevimento di parcelle o fatture per la sussistenza del credito, di cui al cap. 3); irrilevante è la volontà di di regalare il trattamento all'amico, se la creditrice non ha accettato l'accollo Pt_2 in termini liberatori, come già specificato, di cui al cap. 4).
Del tutto irrilevante, poi, la doglianza circa il fatto che il GdP abbia qualificato il modulo di consenso informato come contratto;
infatti, a prescindere dalla considerazione che non sembra questa la ricostruzione motivazionale, avendo il GdP indotto la esistenza di un rapporto contrattuale non scritto dalla sottoscrizione del modulo di consenso, la circostanza non è rilevante, in quanto, sia lo svolgimento della prestazione estetica, che il suo prezzo non sono mai stati oggetto di contestazione da parte dell'opponente odierno appellante.
Per tale motivo non è stata autorizzata la presentazione della querela di falso del modulo di consenso, con provvedimento del 19.3.24.
Pertanto, l'appello sarà respinto e l'appellante sarà condannato a pagare le spese processuali del presente grado in favore della controparte, con liquidazione secondo i parametri medi del DM 55/14 per le fasi di studio, introduttiva e decisionale.
Stante il rigetto totale dell'impugnazione, sussistono, infine, i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del dpr 115/02 e, quindi, la parte appellante pagina 3 di 4 sarà condannata al pagamento di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite della controparte, che liquida ex Dm 55/14 in € 1.700,00 per compenso, oltre il 15% per spese forfettarie e accessori di legge;
3) condanna la parte appellante, al pagamento di una somma pari al contributo dovuto, ex art. 13 comma 1 quater dpr 115/02.
Roma, 21.3.25 Il Giudice dott.ssa Barbara Affinita
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