Improcedibile
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 10/07/2025, n. 6026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6026 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06026/2025REG.PROV.COLL.
N. 02591/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2591 del 2023, proposto da IO RR, RA AS, LU AS, rappresentati e difesi dall'avvocato Ippolito Matrone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Scafati, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Arcangelo D'Avino, Andrea Orefice, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione staccata di AL (Sezione Seconda) n. 2220/2022.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Scafati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 maggio 2025 il Cons. Raffaello Sestini, nessuno presente per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - I Sig.ri IO RR, RA AS e LU AS, quali comproprietari di un immobile sito in agro comunale di Scafati alla Via Cangiani, distinto nel catasto del medesimo Comune al foglio n. 4 particelle nn. 901 e 902 e incluso in fascia di rispetto ferroviario ai sensi del D.P.R. n. 753/1980, hanno appellato la sentenza n. 2220/2022, pubblicata in data 26/08/2022, della Seconda Sezione
del T.A.R. Campania – AL che ha respinto il loro ricorso avverso il verbale del 18 febbraio 2017 n. 05/2017 prot. n. 05/2017 della Polizia Municipale di Scafati e avverso il conseguente ordine di demolizione di cui all’ordinanza n. 2184 del 10/ marzo 2017.
2 - Il Comune intimato si è costituto in giudizio per argomentare l’inammissibilità e l’infondatezza del gravame
3 - Con memoria del 6 maggio 2025 la Difesa della parte appellante ha comunicato che è venuto meno l’interesse alla definizione del giudizio, avendo gli interessati predisposto un progetto di
demolizione delle opere realizzate, chiedendo che si a dichiarata l’improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse con compensazione delle spese del presente grado di giudizio, avuto riguardo alle ragioni sulla cui base l’interesse a ricorrere è venuto meno, riconducibili all’essersi l’odierno appellante conformato al provvedimento impugnato (richiamando in termini
Consiglio di Stato, sez. VII, 18.04.2025 n. 3396).
4 – Il Comune intimato con propria memoria ha preso atto di tale sopravvenienza, ritenendo comunque la predetta memoria inidonea a determinare la cessazione della materia del contendere ed insistendo per la condanna degli appellanti alle spese di giudizio, da devolvere ai difensori del Comune in quanto antistatari.
5 – Al Collegio non resta che prendere atto della predetta circostanza, dichiarando la improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione.
6 – Il Collegio ritiene altresì, in ragione della complessità e non univocità della fattispecie contenziosa e della non particolare gravosità delle attività difensive delle parti, di compensare le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione.
Compensa fra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Claudio Contessa, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere, Estensore
Sergio Zeuli, Consigliere
Rosaria Maria Castorina, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaello Sestini | Claudio Contessa |
IL SEGRETARIO