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Sentenza 8 agosto 2025
Sentenza 8 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 08/08/2025, n. 1323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1323 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COSENZA
II SEZIONE CIVILE così composto: dott. Andrea Palma Presidente dott.ssa Germana Maffei Giudice dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 477 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo Parte_1 C.F._1
Francesco Callea;
ricorrente
E
(CF ), rappresentata e difesa dall'Avv. Dionigi Controparte_1 C.F._2
Tucci; resistente
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 1899/2023 il Tribunale, in accoglimento della domanda proposta da Pt_1
, ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dallo stesso con
[...]
. Controparte_1
Quanto alle pronunce accessorie, si osserva quanto segue.
La domanda di assegno divorzile deve dichiararsi inammissibile perché tardiva.
pagina 1 di 3 Infatti, seppur è vero che la suddetta domanda può essere avanzata per la prima volta in sede di memoria integrativa, tuttavia, ciò presuppone il rispetto delle preclusioni processuali.
Nella specie, la resistente si è costituita tardivamente rispetto sia all'udienza indicata nell'ordinanza presidenziale (29.09.23) che rispetto a quella differita d'ufficio davanti al giudice istruttore (6.10.2023).
Sul punto, infatti, l'art. 4, comma 10, L. 898/1970 (normativa in vigore all'epoca dell'introduzione del giudizio) statuiva che la costituzione del convenuto oltre i termini di cui agli artt. 166 e 167, primo e secondo comma, c.p.c., implicava le decadenze di cui all'articolo 167 c.p.c. e che oltre il termine stesso non potevano più essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.
Il fatto, poi, che la richiesta di assegno divorzile possa essere avanzata in sede di modifica delle condizioni di divorzio, ove sussistano le relative condizioni, non può condure ad una diversa conclusione in questa sede.
Per ciò che concerne i provvedimenti riguardanti i figli, rispetto ai quali vi è sostanziale sovrapposizione tra le rispettive richieste delle parti, le quali sul punto si sono riportate alle condizioni concordate in sede di separazione, deve disporsi l'affido condiviso dei minori ed il collocamento presso la madre, cui resta assegnata la casa familiare, con disciplina delle frequentazioni con il padre ivi previste.
Quanto al mantenimento dei minori, tenuto conto che il ricorrente ha dichiarato in sede di prima udienza di percepire un reddito da lavoro dipendente di circa € 1.800,00 mensili, oltre alla quota del 50% dell'assegno unico e universale pari ad € 189,00 (cfr. verbale del 27.10.2023), si reputa congruo disporre un contributo complessivo di € 500,00 mensili, da versarsi alla madre, quale apporto necessario alle basilari esigenze di vita correlate all'età dei figli.
Tale somma, del resto, era stata ritenuta adeguata dalle parti in sede di omologa della separazione, tanto da concordare tale misura ove il ricorrente avesse trovato una occupazione, e deve ritenersi tutt'ora sostenibile, nonostante la nascita di un altro figlio, tenuto conto dei redditi del ricorrente e della necessaria condivisione degli oneri conseguenti alla nuova genitorialità con la nuova compagna.
Sul punto, premesso che la diversa misura dell'assegno richiesta dalla resistente in sede di prima memoria ex art. 183 c.p.c. non può ritenersi quale domanda nuova, trattandosi di un mero pagina 2 di 3 ampliamento del petitum, integrante una emendatio libelli, deve osservarsi, in ogni caso, che trattandosi di figli minori il tribunale può disporre d'ufficio una somma superiore qualora la ritenga maggiormente adeguata agli interessi degli stessi (cfr. Cass. 24179/22).
Infine, premesso che una sopravvenienza può assumere incidenza nella vicenda processuale sempreché sia portata all'attenzione in giudizio nella prima difesa utile, non può attribuirsi alcun rilievo alla circostanza dedotta in sede di comparsa conclusionale in merito all'intervenuto licenziamento del ricorrente, peraltro non documentato, non essendo nemmeno indicata la data dello stesso, con la conseguenza che non è possibile apprezzare la tempestività della allegazione.
Il ricorrente deve altresì partecipare nella misura del 50% alle spese straordinarie.
Le ragioni della decisione e la soccombenza reciproca giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa questione, così decide:
- affida i figli minori in maniera condivisa ad entrambi i genitori, stabilmente collocati presso la madre, cui resta assegnata la casa familiare, con diritto di visita del padre nei termini di cui alla separazione consensuale;
- pone a carico del ricorrente un contributo al mantenimento per i figli nella misura complessiva di
€ 5000,00 (da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT) da corrispondere mensilmente alla madre, oltre alla compartecipazione nella misura del 50% delle spese straordinarie
- Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.;
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 23.07.2025.
Il Giudice estensore
Dott. Antonio Giovanni Provazza
Il Presidente
Dott. Andrea Palma
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