Cass. civ., sez. I, sentenza 10/02/2022, n. 4342
CASS
Sentenza 10 febbraio 2022

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, ai fini della verifica del requisito dimensionale di cui all'art. 2, lett. a), d.lgs. n. 270 del 1999, devono considerarsi dipendenti solo coloro che, al momento della dichiarazione dello stato d'insolvenza, risultano titolari, da almeno un anno, di un rapporto di lavoro subordinato con l'impresa, con esclusione di quelli che lavorano in aziende trasferite in affitto a terzi, il cui rapporto di lavoro continua, in applicazione dell'art. 2112, comma 1, c.c., con il cessionario.

Commentario1

  • 1Ristrutturazioni Aziendali
    https://www.ilcaso.it/

    Cassazione civile, Sez. I, 10 febbraio 2022, n. 4342. Pres. Scaldaferri. Est. Pazzi. Abstract: Sommario: La Cassazione afferma il principio secondo il quale non possono considerarsi “occupati”, ai fini del conseguimento dei livelli occupazionali minimi per l'accesso all'amministrazione straordinaria, quei lavoratori dipendenti che risultino “trasferiti“ all'affittuario dell'azienda; e ciò tenuto anche conto del fatto che l'art. 2112 c.c. equipara, sotto il profilo in questione, cessione e affitto di azienda.

     Leggi di più…
Inizia subito la prova gratuita
Crea un account per accedere agli strumenti d’IA giuridica e sbloccare tutte le funzionalità di Doctrine Pro.
  • Accesso ai contenuti giuridici
  • Prova dell'IA giuridica
  • Collegamento al tuo cloud
Iscriviti gratuitamente

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 10/02/2022, n. 4342
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4342
Data del deposito : 10 febbraio 2022

Testo completo