Versione
1 gennaio 1992
1 gennaio 1992
Art. 35. (Indennita', compensi e rimborsi spese) 1. L' articolo 15 della legge 9 febbraio 1963, n. 160 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 15. - 1. Al presidente, al vicepresidente, ai componenti il comitato dei delegati, ai componenti il consiglio di amministrazione, ai componenti la giunta esecutiva sono dovuti dalla Cassa il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio dell'incarico, le indennita' ed i compensi, nella misura e con le modalita' stabilite dalle disposizioni di legge in materia per gli altri enti della stessa categoria e dello stesso livello soggetti alla legge 20 marzo 1975, n. 70 .
2. La misura dei compensi dovuti dalla Cassa ai sindaci e' determinata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro". 2. Il consiglio di amministrazione puo' autorizzare la stipula di una polizza assicurativa cumulativa a copertura dei rischi ai quali e' esposta la Cassa per i danni che possono subire i componenti gli organi collegiali per l'espletamento del loro mandato.
"Art. 15. - 1. Al presidente, al vicepresidente, ai componenti il comitato dei delegati, ai componenti il consiglio di amministrazione, ai componenti la giunta esecutiva sono dovuti dalla Cassa il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio dell'incarico, le indennita' ed i compensi, nella misura e con le modalita' stabilite dalle disposizioni di legge in materia per gli altri enti della stessa categoria e dello stesso livello soggetti alla legge 20 marzo 1975, n. 70 .
2. La misura dei compensi dovuti dalla Cassa ai sindaci e' determinata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro". 2. Il consiglio di amministrazione puo' autorizzare la stipula di una polizza assicurativa cumulativa a copertura dei rischi ai quali e' esposta la Cassa per i danni che possono subire i componenti gli organi collegiali per l'espletamento del loro mandato.
Giurisprudenza • 1
- 1. Corte Cost., sentenza 07/11/2002, n. 437Provvedimento: N. 437 Sentenza 24 ottobre - 7 novembre 2002 LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:, Presidente: Cesare RUPERTO; Giudici: Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, DA CONTRI, ID NEPPI ON, IE ER OS, AL RI, FR IL, OV AR CK, Francesco AMIRANTE, UG DE VO, RO VA, AO AD, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 414 (Riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali), promosso con ordinanza del 5 febbraio 2002 dal Tribunale di Lucca nel procedimento civile vertente fra ZI TO e l'Associazione cassa …Leggi di più...
- incompatibilità con l’iscrizione ad albi professionali o elenchi di lavoratori autonomi·
- non manifesta infondatezza della questione·
- motivazione·
- ragionieri e periti commerciali·
- rigetto.·
- rigetto di eccezione di inammissibilità, su assunto contrario.·
- eccezione di inammissibilità basata su assunto contrario·
- sufficienza·
- incidentalità·
- infondatezza della eccezione.·
- illegittimità costituzionale in parte qua.·
- previdenza e assistenza·
- rilevanza della questione·
- pensioni di anzianità·
- sussistenza