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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 16/07/2025, n. 897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 897 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile
riunita in camera di consiglio e così composta
PRESIDENTE Dr. Rosella Silvestri
Consigliere Dr. Riccardo Baudinelli Relatore
Consigliere Dr. Francesca Traverso
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 1130/2023 R.G. promossa da:
(COD. FISC. – elettivamente domiciliata presso il E_ P.IVA_1 difensore in VIA PORTA D'ARCHI 12/6 - 16121 GENOVA (GE) – rappresentata e difesa dagli Avv.ti GUERRINI LUCA e ZURRU DARIO attrice nei confronti di
– elettivamente domiciliata presso il ONroparte_1 difensore in VIA ROMA, 10/2 - 16121 GENOVA (GE) – rappresentata e difesa dagli Avv.ti
BERLINGIERI GIORGIO, TOFFOLETTO AL, DR MA, IN
IE e AL LO convenuta
1 (COD. FISC. – elettivamente domiciliata presso ONroparte_2 P.IVA_2 il difensore in VIA MARTIN PIAGGIO, 17 - 16122 GENOVA (GE) – rappresentata e difesa dagli Avv.ti PERICU ANDREA, BUSATTA FEDERICO, MARINO NOBERASCO
GABRIELE e ARCIDIACONO GAIA PAOLA FRANCA convenuta riunita alla causa n. 1151/2023 R.G. promossa da:
(COD. FISC. – elettivamente domiciliata presso ONroparte_2 P.IVA_2 il difensore in VIA MARTIN PIAGGIO, 17 - 16122 GENOVA (GE) – rappresentata e difesa dagli Avv.ti PERICU ANDREA, BUSATTA FEDERICO, MARINO NOBERASCO
GABRIELE e ARCIDIACONO GAIA PAOLA FRANCA attrice nei confronti di
– elettivamente domiciliata presso il ONroparte_1 difensore in VIA ROMA, 10/2 - 16121 GENOVA (GE) – rappresentata e difesa dagli Avv.ti
BERLINGIERI GIORGIO, TOFFOLETTO AL, DR MA, IN
IE e AL LO convenuta
(COD. FISC. – elettivamente domiciliata presso il E_ P.IVA_1 difensore in VIA PORTA D'ARCHI 12/6 - 16121 GENOVA (GE) – rappresentata e difesa dagli Avv.ti GUERRINI LUCA e ZURRU DARIO convenuta
CONCLUSIONI
Per l'attrice “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello, ogni contraria E_ istanza, eccezione e deduzione reietta e disattesa, in integrale accoglimento dei motivi di impugnazione proposti, dichiarare la nullità ex art. 829, c. 3, c.p.c. per le dedotte violazioni delle regole di diritto e/o ex art. 829, c. 1, n. 4) e/o 9) e/o n. 12) c.p.c. del lodo del Collegio arbitrale, in persona degli arbitri avv.ti prof. Marco Arato, Francesco Illuzzi e Paolo
2 avente sede in Genova, via delle Casaccie 1 presso lo studio dell'avv. prof. CP_3
Marco Arato, deliberato e comunicato alle parti in data 3 novembre 2023, non notificato
(doc. B), con ogni conseguente pronuncia. Vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio.”
Per la convenuta-attrice : “Chiede a codesta Ecc.ma Corte ONroparte_2
d'Appello, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione reietta e disattesa,
- in via principale: in integrale accoglimento dei motivi di impugnazione proposti, dichiarare la nullità ex dell'art. 829 co. 2 c.p.c. (nel testo vigente prima della riforma operata dal
D.Lgs. 40/2006) del Lodo reso dal Collegio arbitrale, in persona degli arbitri avv.ti prof.
Marco Arato, Francesco Illuzzi e Paolo Canepa, in data 3 novembre 2023, per le dedotte violazioni delle regole di diritto, con ogni conseguente pronuncia.
- in ogni caso: rigettare tutte le domande avversarie.
- con vittoria di spese e compensi professionali, oltre oneri di legge, del presente giudizio nonché delle spese e costi arbitrali, di C.T.U., di C.T.P. e di lite del procedimento arbitrale”.
Per la convenuta : “ ONroparte_1 ONroparte_1
come in atti rappresentata, difesa e domiciliata, chiede che codesta
[...]
Ecc.ma Corte d'Appello – disattesa ogni contraria domanda, istanza, eccezione, difesa e deduzione – accolga le seguenti conclusioni a) in via principale: dichiarare inammissibili e comunque infondate, e per l'effetto respingere, le impugnazioni tutte del lodo arbitrale pronunciato all'unanimità in data 3 novembre 2023 dal Collegio Arbitrale composto dagli avv.ti prof. Marco Arato (presidente),
Francesco Illuzzi e Paolo Canepa, comunicato in pari data e non notificato, per tutti i motivi esposti in atti;
b) in via subordinata, con riguardo alla eventuale fase rescissoria: dichiarare la competenza del collegio arbitrale da nominarsi ai sensi dell'art. 34 dello statuto sociale di affinché siano accolte – e in ogni caso accogliere – le conclusioni ONroparte_2 già formulate, da ultimo, il 18 luglio 2023, qui di seguito riportate
Piaccia all'Ill.mo Collegio Arbitrale adito – disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione (anche istruttoria); previa ogni più opportuna declaratoria sia di rito sia di merito
– così giudicare: in via principale
3 a) accertare e dichiarare che la deliberazione “di sostituire la delibera assunta in data 26 giugno 2020, laddove l'assemblea ha deciso di destinare interamente a riserva straordinaria l'utile dell'esercizio chiuso al 31/12/2019 pari ad euro 1.212.967, con la presente nuova delibera prevedente la distribuzione degli utili di tale esercizio nel limite del
40% (e dunque di euro 485.186,80), e conseguente mantenimento a riserva straordinaria della differenza pari al 60% (e dunque di euro 727.780,20), considerato che la riserva legale risulta già capiente rispetto alla previsione di cui all'art. 2430 del Codice Civile”, assunta dall'assemblea di in data 22 maggio 2023 con riferimento ONroparte_2 al primo punto all'ordine del giorno (“Sostituzione della delibera in data 26 giugno 2020 di destinazione dell'utile dell'esercizio al 31/12/2019 a riserva straordinaria per euro
1.212.967; distribuzione ai soci;
delibere conseguenti”), è nulla, e comunque annullabile in quanto non conforme alla legge e allo statuto, in particolare per abuso o eccesso di potere
e in ogni caso per violazione del principio di buona fede e correttezza;
per l'effetto
b) dichiarare la nullità e comunque pronunciare l'annullamento della sopra detta deliberazione del 22 maggio 2023, adottando ogni conseguente provvedimento;
c) accertare e dichiarare, per effetto delle precedenti statuizioni sub a) e b) e in ogni caso in via incidentale, che la sopra detta deliberazione del 22 maggio 2023, in quanto nulla e comunque non conforme alla legge e/o allo statuto, in particolare per abuso o eccesso di potere e in ogni caso per violazione del principio di buona fede e correttezza, non ha sostituito e comunque non è idonea a sostituire la deliberazione di “accantonare a riserva straordinaria l'utile di esercizio realizzato pari ad euro 1.212.967, considerato che la riserva legale risulta già capiente rispetto alla previsione di cui all'art. 2430 del Codice
Civile”, assunta dall'assemblea di in data 26 giugno 2020 con ONroparte_2 riferimento al primo punto all'ordine del giorno (“Bilancio dell'esercizio al 31/12/2019”); per
l'effetto
d) accertare e dichiarare che la sopra detta deliberazione del 26 giugno 2020 è, per le ragioni in atti, nulla e comunque annullabile, in quanto non conforme alla legge e allo statuto, in particolare per abuso o eccesso di potere e in ogni caso per violazione del principio di buona fede e correttezza;
per l'ulteriore effetto
e) dichiarare la nullità e comunque pronunciare l'annullamento della sopra detta deliberazione del 26 giugno 2020, adottando ogni conseguente provvedimento;
f) accertare e dichiarare che l'esercizio abusivo del diritto di voto da parte di E_ in seno alle assemblee di del 26 giugno 2020 e del 22 maggio
[...] ONroparte_2
2023 costituisce inadempimento da parte della medesima agli obblighi previsti dagli artt.
4 1175 e 1375 c.c. vigenti anche con riferimento al contratto sociale, e comunque fatto illecito ai sensi dell'art. 2043 c.c.; per l'effetto
g) condannare al risarcimento dei danni tutti subiti e subendi da E_ [...] in conseguenza di detto inadempimento e/o fatto illecito, dal ONroparte_1
27 giugno 2020 al giorno dell'effettivo pagamento del dividendo a lei spettante secondo buona fede e correttezza, pari al 45% dell'intero utile dell'esercizio 2019 (e in subordine al
45% della percentuale dell'utile 2019, superiore al 40%, ritenuta di giustizia), danni da quantificarsi secondo i parametri indicati in atti, ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia da determinarsi all'esito dell'istruttoria, occorrendo previo espletamento di consulenza tecnica d'ufficio ovvero a mezzo di valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., oltre interessi (dalla data della domanda al tasso ex art. 1284, commi 4° e 5°, c.c. e in subordine al tasso ordinario) e rivalutazione;
in via subordinata (per la denegata e non creduta ipotesi in cui la deliberazione di
[...] del 22 maggio 2023 sia considerata conforme alla legge e allo statuto, e CP_2 quindi sia ritenuta sostitutiva della o comunque idonea a sostituire la deliberazione della medesima società in data 26 giugno 2020)
h) accertare e dichiarare che la deliberazione di “accantonare a riserva straordinaria l'utile di esercizio realizzato pari ad euro 1.212.967, considerato che la riserva legale risulta già capiente rispetto alla previsione di cui all'art. 2430 del Codice Civile”, assunta dall'assemblea di in data 26 giugno 2020 con riferimento al primo ONroparte_2 punto all'ordine del giorno (“Bilancio dell'esercizio al 31/12/2019”) era, per le ragioni in atti, nulla e comunque annullabile, in quanto non conforme alla legge e allo statuto, in particolare per abuso o eccesso di potere e in ogni caso per violazione del principio di buona fede e correttezza;
per l'effetto
i) accertare e dichiarare che l'esercizio abusivo del diritto di voto da parte di E_ in seno all'assemblea di del 26 giugno 2020 costituisce
[...] ONroparte_2 inadempimento da parte della medesima agli obblighi previsti dagli artt. 1175 e 1375 c.c. vigenti anche con riferimento al contratto sociale e comunque fatto illecito ai sensi dell'art.
2043 c.c.; per l'ulteriore effetto
j) condannare anche ai sensi dell'art. 2377, comma 8°, c.c., al E_ risarcimento dei danni tutti subiti e subendi da in ONroparte_1 conseguenza di detto inadempimento e/o fatto illecito, dal 27 giugno 2020 al giorno dell'effettivo pagamento del dividendo a lei spettante in esecuzione alla deliberazione del
22 maggio 2023, danni da quantificarsi secondo i parametri indicati in atti, ovvero nella
5 diversa misura ritenuta di giustizia da determinarsi all'esito dell'istruttoria, occorrendo previo espletamento di consulenza tecnica d'ufficio ovvero a mezzo di valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., oltre interessi (dalla data della domanda al tasso ex art. 1284, commi 4° e 5°, c.c. e in subordine al tasso ordinario) e rivalutazione, nonché provvedere sulle spese di lite ponendole ad esclusivo carico di e/o di E_ [...]
in ogni caso CP_2
k) condannare e solidalmente fra loro e in ONroparte_2 E_ subordine per quanto di ragione, all'integrale rifusione di spese e compensi tutti del procedimento, ivi inclusi i costi di funzionamento dell'arbitrato e del consulente tecnico
d'ufficio, comprensivi di I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché rimborso forfetario.
c) in ogni caso, con vittoria di spese e compensi, per tutti i gradi e le fasi del giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Co Con distinti atti di citazione (detta anche ) e E_ ONroparte_2
ON
(detta anche impugnavano il lodo arbitrale del 3/11/2023 emesso su domanda di
[...]
Co
(detta anche ), la quale chiedeva al ONroparte_1
Collegio arbitrale di accertare e dichiarare la nullità o comunque l'annullamento della delibera con cui l'assemblea di in data 26/06/2020 aveva deliberato ONroparte_2
a maggioranza, con il voto determinante di e con il voto contrario di E_
, di accantonare a riserva straordinaria l'utile d'esercizio risultante dal bilancio al CP_1
31/12/2019, pari a complessivi 1.212.967,00 di euro. deduceva ONroparte_1
l'invalidità della predetta delibera in quanto “il frutto e la manifestazione” di un disegno abusivo perpetuato da in violazione degli obblighi di correttezza e buona E_
Co fede previsti dagli artt. 1175 e 1375 c.c. nonché in violazione dell'art. 2043 c.c.. chiedeva quindi di condannare al risarcimento di tutti i danni patiti. Per le stesse ragioni,
, con note di p.c. del 18/07/2023, chiedeva altresì l'annullamento della delibera CP_1 del 22/05/2023 con cui l'assemblea dei soci, in sostituzione della delibera del 26/06/2020, aveva previsto la distribuzione parziale degli utili relativi all'esercizio 2019. Resistevano
e , opponendo l'inammissibilità, l'improcedibilità e ONroparte_2 E_
l'infondatezza delle domande avversarie. Il Collegio arbitrale, esaminate le difese conclusive delle parti, all'esito della discussione orale, disponeva una CTU volta ad accertare se l'accontamento a riserva dell'utile di esercizio di al ONroparte_2
31/12/2019 potesse considerarsi giustificato da esigenze oggettive correlate alle
6 caratteristiche della medesima società e del suo specifico business aziendale, nel conteso del mercato di riferimento. Il CTU concludeva che: «le richiamate evidenze circa l'entità del differenziale esistente tra liquidità disponibile e utile d'esercizio distribuibile, che avrebbe consentito di perseguire tanto strategie di crescita per linee esterne quanto strategie di crescita per linee interne, l'assenza di vincoli formali di destinazione di liquidità, la generazione nel medesimo esercizio di significativi flussi di cassa operativa, la sostanziale assenza di indebitamento, consentono di affermare che l'accantonamento integrale a riserva dell'utile d'esercizio 2019 non è giustificato da esigenze oggettive correlate alle caratteristiche della Società e allo specifico business aziendale». Il Collegio – rigettata ogni ulteriore istanza istruttoria e assegnato alle parti termine per la precisazione delle conclusioni e per il deposito di memorie conclusionali e di replica – all'unanimità così decideva: «a) Annulla la delibera dell'assemblea dei soci di in CP_2 CP_2 data 22.5.2023, nella parte in cui ha sostituito la delibera della predetta assemblea in data
26.6.2020 prevedendo la destinazione a riserva straordinaria del 60% dell'utile di esercizio del 2019 per i motivi di cui in narrativa. b) Annulla la delibera dell'assemblea dei soci di in data 26.6.2020, per i motivi di cui in narrativa. c) Accerta la ONroparte_2 responsabilità di per la violazione degli obblighi di correttezza e buona E_ fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. e conseguentemente la condanna, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a risarcire a i ONroparte_1 danni dalla stessa subiti, che quantifica nell'importo di euro 107.500,00, oltre interessi legali dal 1° novembre 2021 al saldo. d) Liquida le spese di lite sostenute da
[...]
nell'importo di Euro 20.000,00 da maggiorarsi di spese generali ONroparte_1
(15%), CPA e IVA se dovuta. e) Dichiara tenute e condanna in solido tra loro,
[...]
e in persona dei rispettivi legali rappresentanti, a CP_2 E_ rifondere a le spese di lite di cui al capo d). f) Pone ONroparte_1 definitivamente a carico solidale di e in persona ONroparte_2 E_ dei rispettivi legali rappresentanti, gli onorari degli Arbitri, il compenso del Segretario, le spese di bollatura degli atti e il compenso del CTU».
Resisteva all'impugnazione del lodo , la quale instava per il rigetto delle censure CP_1 mosse da e . ONroparte_2 E_
Una volta disposta riunione della causa R.G. N. 1151/2023 a quella avente R.G. N.
1130/2023, il Consigliere Istruttore rinviava all'udienza del 12/3/2025 per rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini perentori di cui all'art. 352 comma 1 nn.
1, 2 e 3 c.p.c.
7 All'esito di tale udienza, con ordinanza 08/04/2025, il Consigliere istruttore riservava la decisione al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
AD AVVISO DELLA CORTE, LE IMPUGNAZIONI SONO INFONDATE E DEVONO
ESSERE RIGETTATE.
Preliminarmente si riproduce la clausola arbitrale così come riportata a par. 5 del Lodo impugnato
Dal doc. 1 di parte attrice in impugnazione risulta che lo statuto è stato approvato il
16/9/2004, quindi anteriormente all'entrata in vigore del d.lvo 40/2006 con la conseguenza che: “In tema di impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto sul merito della controversia, l'art. 829, comma 3, c.p.c., come riformulato dall'art. 24 del d.lgs. n. 40 del
2006, si applica, ai sensi della disposizione transitoria di cui all'art. 27 dello stesso decreto,
a tutti i giudizi arbitrali promossi dopo l'entrata in vigore della novella (2 marzo 2006); tuttavia, per stabilire se sia ammissibile tale impugnazione, la legge, cui l'art. 829, comma
3, c.p.c. rinvia, deve essere identificata in quella vigente al momento della stipulazione della convenzione di arbitrato, sicché, in caso di procedimento arbitrale attivato dopo l'entrata in vigore della nuova disciplina - ma in forza di convenzione stipulata anteriormente - nel silenzio delle parti è applicabile l'art. 829, comma 2, c.p.c. nel testo previgente, che ammette l'impugnazione del lodo per violazione delle norme inerenti al merito, salvo che le parti stesse avessero autorizzato gli arbitri a giudicare secondo equità
o avessero dichiarato il lodo non impugnabile” (Cass. Sez. 1, 13/07/2017, n. 17339, Rv.
644972 - 01).
8 La questione comunque non è controversa tra le parti, dal momento che
[...] non discute l'impugnabilità del lodo per violazione delle norme realtive al CP_1 merito.
A. SUI MOTIVI DI IMPUGNAZIONE PROPOSTI DA . E_
A.1) “PRIMO MOTIVO DI NULLITÀ. Violazione e/o falsa applicazione al caso di specie del combinato disposto degli artt. 2377 e 2378 c.c. In ogni caso, impugnazione per nullità ex art. 829, c. 1, n. 4) c.p.c.”
deduce la nullità del lodo nella parte in cui il Collegio arbitrale ha ritenuto E_ ammissibile la domanda con cui ha impugnato, per violazione degli artt. 1175 e CP_1
1375 c.c., la delibera del 22.5.2023 approvata dall'assemblea dei soci di CP_2 in sostituzione di quella adottata in data 26.6.2020: «Si veda le conclusioni
[...] formulate nella Nota del 18 luglio 2023, già espresse nel corso della discussione dell'11 ON Co luglio 2023, prima udienza successiva al deposito delle difese finali, con le quali e hanno depositato la Delibera 22.5.2023, al fine di chiedere la pronuncia di cessazione della materia del contendere/sopravvenuta carenza di interesse ad agire» (cfr. § 36 del lodo impugnato). Il Collegio arbitrale, in particolare, ha dichiarato ammissibili le domande di volte in via principale: i) all'accertamento «della nullità e/o annullabilità della CP_1
ON delibera dei soci di del 22.5.2023 in quanto non conforme a legge o allo statuto (per abuso o eccesso di potere e per violazione di buona fede e correttezza) e, conseguentemente, (…) all'accertamento e alla dichiarazione della nullità e/o annullabilità
ON della delibera dei soci di del 26.6.2020 (non validamente sostituita) in quanto non conforme a legge o allo statuto (per abuso o eccesso di potere e per violazione di buona Co fede e correttezza)»; ii) all'accertamento «della responsabilità di per l'esercizio, in violazione degli obblighi di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., del diritto di voto nelle assemblee
ON di del 22.5.2023 e del 26.6.2020, con la sua conseguente condanna al risarcimento Co dei relativi danni subiti da »; nonché le domande volte in via subordinata: i)
ON all'accertamento «della nullità o annullabilità della delibera dei soci di del 26.6.2020
(ancorché validamente sostituita) in quanto non conforme a legge o allo statuto (per abuso o eccesso di potere e per violazione di buona fede e correttezza); e ii) all'accertamento Co della responsabilità di per l'esercizio, in violazione degli obblighi di cui agli artt. 1175 e ON 1375 c.c., del diritto di voto nella assemblea di del 26.6.2020, con la sua conseguente Co condanna al risarcimento dei relativi danni subiti da » (cfr. § 27 del lodo). Gli Arbitri hanno dichiarato “pienamente ammissibili” tali domande poiché «non violano in alcuna misura il diritto al contraddittorio e tantomeno il principio del giusto processo sub specie di
9 sua ragionevole durata: al contrario rappresentano la tempestiva e rituale reazione a un ON fatto nuovo, rientrante nell'area di dominio di proposta nella sede giudiziale appropriata» (§ 37 del lodo impugnato).
sostiene che, a differenza di quanto il lodo impugnato lascia intendere, la E_ sostituzione della delibera del 26.06.2020 con la successiva delibera del 22.05.2023 rappresenta una mera conseguenza della pubblicazione di un altro lodo avente ad oggetto l'impugnazione di un'altra delibera, vale a dire quella con cui l'assemblea dei soci di ha destinato a riserva l'utile d'esercizio al 31/12/2021. Ciò si ONroparte_2 ricaverebbe dallo stesso verbale dell'assemblea del 22.05.2023 (vd. doc. 11).
L'attrice, quindi, rappresenta che non corrisponde al vero l'affermazione secondo cui il
Collegio, all'udienza dell'11.7.2023, sentite le parti sugli effetti conseguenti alla delibera del 22.05.2023, ha assegnato nuovi termini per la precisazione delle conclusioni su istanza delle parti medesime (cfr. § 23 del lodo), poiché tale affermazione collide con quanto riportato nel verbale d'udienza (vd. doc. G), da cui emergerebbe che: a) «non è vero che a seguito di discussione sugli effetti conseguenti all'approvazione della delibera
22.5.2023, il Collegio avrebbe assegnato nuovi termini “vista l'istanza delle stesse Parti di Co fissazione di un nuovo termine per la precisazione delle conclusioni”»; b) ha fatto rilevare “di aver impugnato nelle note di replica la delibera sostitutiva” ed ha chiesto
“termine per precisare le conclusioni al fine di estendere la domanda di accertamento dell'invalidità e risarcitoria anche alla delibera sostitutiva”. Viene dunque evidenziato che: ON Co 1) e , diversamente da quanto impropriamente risulta dalla lettura del lodo, non hanno prestato alcun assenso a tale richiesta, avendo rilevato che “la delibera originariamente citata non sia più esistente e la nuova, prodotta agli atti, si sottragga a sindacato in questa sede”»; 2) «la verbalizzazione così recita: FS: “si oppone alla richiesta avversaria [di fissazione di nuovo termine] riservata ogni più ampia facoltà di obiettare ad un giudizio in questa sede circa la validità della nuova delibera» (vd. pagg.
19-20 dell'atto di citazione).
Ciò premesso, conclude la censura sostenendo che il lodo sia nullo, E_ giacché, nel consentire a di impugnare la delibera del 22.05.2023 con le note di CP_1 replica, anziché con atto di citazione, ha violato, da una parte, gli artt. 2377 e 2738 c.c., ai sensi del quale l'impugnazione avverso una delibera assembleare va proposta con atto di citazione nel termine di 90 giorni dalla data di deliberazione, e dall'altra, l'art. 829, c. 1, n.
4) c.p.c., avendo gli Arbitri oltrepassato “i confini del dovere decisorio” (cfr. pag. 22 dell'atto di citazione).
10 LA CORTE OSSERVA.
I) Sul punto si legge nel lodo impugnato: «33. L'art. 2377, co. 8, del codice civile, stabilisce che “L'annullamento della deliberazione non può aver luogo se la deliberazione impugnata
è sostituita con altra presa in conformità della legge e dello statuto”: dunque già in virtù della norma è indubbio che al giudice dell'impugnazione è attribuito il potere dovere di verificare se la nuova deliberazione è a sua volta valida in quanto presa in conformità dello statuto e della legge. Ciò è a tal segno evidente che le stesse società convenute non possono negarlo ammettendo che la cognizione della validità della nuova deliberazione costituisce un accertamento dovuto, anche se da farsi in via incidentale. 34. Se la legge richiede al giudice di compiere l'accertamento di validità della deliberazione sostitutiva per consentire a questa di produrre il suo effetto proprio, qui invocato, di sostituzione della precedente, giammai la mancata proposizione dell'impugnazione in via autonoma può avere effetto impeditivo del giudizio che il Collegio è stato richiesto di rendere sulla deliberazione 26/6/2020. …. 38. La materia controversa per effetto delle domande in esame è ricompresa nella clausola compromissoria statutaria;
né comunque è stata proposta eccezione (che sarebbe stata infondata) ex art 817 c.p.c.. 39. La presente procedura è rituale, ma ad essa non si applicano le più rigorose disposizioni dettate dal II libro del codice di procedura civile in relazione al processo di cognizione ordinario con relativi termini e preclusioni, essendo in facoltà del Collegio regolare il processo dinanzi a sé, salvo il rispetto del diritto al contraddittorio e alla parità delle parti. È ben noto che pure nel rito processuale ordinario di cognizione è consentito alle parti, in caso di mutamento delle circostanze di fatto, idonee a spiegare influsso sul processo, sopravvenute allo spirare dei termini perentori ex art 183 cc, proporre domande nuove o eccezioni conseguenza del mutamento … 40. Il diritto al contraddittorio e alla prova è stato pienamente salvaguardato: il Collegio appresa l'esistenza della delibera 22 maggio 2023 e ON Co ha avuto riguardo al fatto che da essa e intendevano trarre effetti sul giudizio, sentite le parti in discussione, ha ritenuto pienamente ammissibile, ed anzi inevitabile - proprio per consentire al contraddittorio di esplicarsi con pienezza - assegnare nuovo termine per formulare le conclusioni alla luce della nuova situazione, sostanziale e processuale venutasi a creare: senza con ciò imporre alle parti alcuna limitazione anche relativamente alle eventuali prove da richiedere o da opporre. Le parti hanno precisato le rispettive domande e su di esse hanno avuto la possibilità di esporre difese conclusive e repliche. Nessuna di esse nelle conclusioni definitivamente precisate nelle note del 18 luglio 2023, ha chiesto l'ammissione di prove. 41. Il principio del giusto processo è stato
11 pienamente attuato;
anche sotto il profilo della sua ragionevole durata. Profilo che sarebbe invece stato completamente frustrato se si negasse alla parte attrice, che ha attivato l'arbitrato, di ottenere una pronuncia di merito anche sulla validità della delibera 22 Marzo
2023, e di dovere proporre un nuovo arbitrato per ottenere ciò che essa ha chiesto nel presente arbitrato e rispetto al quale il giudice deve, e (anche ex art 2377 comma 8 cc) deve pronunciarsi nella presente sede. 42. In conclusione: il Collegio respinge le richieste delle società convenute volte a ottenere la dichiarazione di improcedibilità delle domande Co formulate da per il solo fatto dell'assunzione della delibera 22 maggio 2023 (e della sua - infondatamente - ritenuta mancata impugnazione) e passa quindi all'esame del merito: principiando proprio dalla delibera appena citata»
II) Non sussiste la lamentata violazione del principio del contraddittorio perché
l'allargamento del “thema decidendum” è stata conseguenza di una richiesta della stessa società attrice in riassunzione, sulla quale il Collegio Arbitrale ha consentito alle parti di predere posizione, instaurando il doveroso contraddittorio, prima di decidere.
III) Nel merito la decisione assunta è conforme alla Giurisprudenza secondo la quale: “In ambito di società di capitali, qualora consti sostituzione di una delibera invalida con altra successiva, l'art. 2377, comma 8, c.c. postula che, ai fini della declaratoria di cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio, il giudice verifichi che la nuova delibera detti una disciplina sostanziale idonea a rimuovere la precedente causa di invalidità” (Cass. Sez. 1,
29/03/2023, n. 8816, Rv. 667471 - 01).
A.2) “SECONDO MOTIVO DI NULLITÀ. Violazione e/o falsa applicazione al caso di specie dell'art. 2377, cc. 1, 2, 6, 7 e 8, c.c.”
impugna il lodo laddove il Collegio arbitrale si è dichiarato competente a E_ verificare la validità della delibera sostitutiva del 22.05.2023, ritenendo che l'art. 2377, comma 8, c.c. (in forza del quale “L'annullamento della deliberazione non può aver luogo, se la deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge e dello statuto”) attribuisca al giudice dell'impugnazione «il potere-dovere di verificare se la nuova deliberazione è a sua volta valida, in quanto presa in conformità dello statuto e della legge» (cfr. § 33 del lodo), con la conseguenza che «giammai la mancata proposizione dell'impugnazione in via autonoma può avere effetto impeditivo del giudizio che il Collegio
è stato richiesto di rendere sulla deliberazione 26.6.2020» (cfr. § 34 del lodo).
Parte attrice si duole della nullità del lodo in quanto gli Arbitri, nel sottoporre a sindacato la delibera del 22.05.2023, avrebbero violato sia i commi 1, 2 e 7 dell'art. 2377 c.c. – ai sensi
12 dei quali le delibere, salvo impugnazione e relativa dichiarazione di annullamento, sono efficaci nei confronti dei soci – sia il comma 6, che sancisce il termine di decadenza di 90 giorni per tale impugnazione, inutilmente decorso.
Viene quindi posto l'accento sul fatto che la sostituzione della delibera prevista dall'art. 2377, c. 8, c.c. costituisce «una legittima facoltà che l'ordinamento riconosce all'assemblea di far venir meno una controversia societaria attraverso un legittimo atto di autotutela» (così, pag. 24 dell'atto di citazione).
A sostegno della doglianza, richiama diverse pronunce di merito da cui si E_ ricava che: 1) «nel giudizio relativo alla impugnazione della prima delibera non possa trovar luogo alcuna valutazione delle eccezioni dell'attore relative alla invalidità della delibera sostitutiva che non sia stata a sua volta impugnata, tale valutazione essendo assorbita dalla constatazione del venir meno dell'interesse ad agire dell'attore: la valutazione ex art. 2377 c.c. ottavo comma del giudice della prima impugnazione deve invece limitarsi alla verifica dell'effettiva portata sostitutiva della seconda delibera, vale a dire della effettiva rimozione del contenuto della prima da parte della seconda disponente sul medesimo oggetto» (Tribunale di Milano, 22 ottobre 2020); 2) il giudice della delibera sostituita ha il dovere di verificare «che la “seconda” delibera abbia «piena portata sostitutiva, perché assunta sul medesimo oggetto» (Tribunale di Milano, 17 gennaio 2023)
e che non ricorrano «vizi comportanti la nullità della stessa delibera a norma dell'art. 2379
c.c.; tale nullità, infatti, comportando l'improduttività di qualsiasi effetto della (seconda) delibera, rilevabile anche d'ufficio, senza necessità di alcuna pronuncia costitutiva, potrebbe essere assoggettata, indipendentemente dall'impugnazione da parte degli interessati, a sindacato incidentale in seno al processo originato dall'impugnazione della delibera originaria» (Tribunale di Roma, 25 novembre 2022, n. 17476).
L'attrice, quindi, insiste per la dichiarazione di nullità del lodo «essendosi totalmente discostato dai canoni di diritto con palese violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2377, cc. 1, 2, 6, 7 e 8, c.c.» (vd. pag. 25 dell'atto di citazione).
LA CORTE OSSERVA.
Sul punto è sufficiente rimandare a quanto esposto in relazione al precedente motivo di appello, sub III). Gli arbitri hanno sottolineato al punto 33 che “che le stesse società convenute” hanno ammesso “che la cognizione della validità della nuova deliberazione costituisce un accertamento dovuto, anche se da farsi in via incidentale”.
13 A.3) “TERZO MOTIVO DI NULLITÀ. Violazione e/o falsa applicazione al caso di specie dell'art. 2377, c. 8, c.c. In ogni caso, impugnazione per nullità ex art. 829, c. 1, n. 4) e/o n.
9) c.p.c.”
deduce la nullità del lodo: i) per aver affermato che «la proposizione di E_ nuove domande è [stata] consentita in presenza di nuove eccezioni avversarie (come è ON Co nel nostro caso: dove sono state e a produrre in giudizio la nuova deliberazione, e a chiedere agli arbitri di pronunciare in relazione ad essa)» (§ 39 del lodo); ii) per aver ritenuto «pienamente ammissibile, ed anzi inevitabile – proprio per consentire al contraddittorio di esplicarsi con pienezza – assegnare nuovo termine per formulare le conclusioni alla luce della nuova situazione, sostanziale e processuale, venutasi a creare: senza, con ciò imporre alle parti alcuna limitazione» (§ 40 del lodo); iii) per aver ritenuto di aver pienamente attuato il «principio del giusto processo […] anche sotto il profilo della sua ragionevole durata […] profilo che sarebbe invece stato completamente frustrato se si negasse alla parte attrice, che ha attivato l'arbitrato, di ottenere una pronuncia di merito anche sulla validità della Delibera 22.5.2023, e di dovere proporre un nuovo arbitrato per ottenere ciò che essa ha chiesto nel presente arbitrato» (§ 41 del lodo).
Al riguardo, parte attrice deduce la violazione sia dell'art. 2377, c. 8, c.c., sia dell'art. 829,
c. 1, n. 4) e 9) c.p.c.
Quanto all'art. 2377, c. 8, c.c., viene innanzitutto ricostruita la ratio della norma, che, secondo la dottrina citata, consiste nel «garantire alla maggioranza della volontà sociale la possibilità di neutralizzare l'azione di impugnazione mediante l'adozione di una delibera sostitutiva», con la conseguenza che: i) «in applicazione del generale principio che regola la cessazione della materia del contendere […] non è più possibile la pronuncia di annullamento»; ii) «in specifica applicazione del generale principio sulla soccombenza virtuale [il giudice] dovrà provvedere sulle spese di lite, da porsi di regola a carico della società»; iii) «il giudice potrà fare luogo (in questo caso in via meramente eventuale) alla liquidazione del danno» (così, pag. 27 dell'atto di citazione).
Sempre attraverso una serie di richiami alla dottrina, viene quindi dedotto che, diversamente da quanto ritenuto dal Collegio arbitrale, chi impugna la delibera sostituita può far valere l'invalidità della delibera sostitutiva solo in due modi: «1) ove la delibera sostitutiva abbia nuove autonome ragioni di invalidità, occorrerà “promuovere un nuovo giudizio di impugnazione”; ii) laddove, invece, permangano le medesime ragioni di invalidità che già inficiavano la delibera sostituita, “potrebbe essere preferibile riunire i due processi e pervenire ad una decisione giurisdizionale unica”. Rimane, in ogni caso, il fatto
14 che l'impugnazione necessita di un nuovo atto introduttivo, che, nel caso di specie, non è stato promosso» (pagg. 27-28 dell'atto di citazione).
Ciò detto, parte attrice sostiene che il Collegio arbitrale sia incorso in un duplice errore di diritto consistito 1) nell'aver affermato che l'approvazione di una delibera sostitutiva non può avere «effetto impeditivo del giudizio che il collegio è stato richiesto di rendere» sulla delibera sostituita, nonché 2) nell'aver qualificato la delibera del 22.5.2023 al pari di Co un'«eccezione», «al fine di assegnare a un termine di cui non vi era necessità» (pag.
28 dell'atto di citazione). L'art. 2377, c. 8, c.c. prevede che il giudice provveda d'ufficio, “al di là delle conclusioni assunte dalle parti”: il che, ad avviso di , significa che E_ gli Arbitri avrebbero dovuto verificare «(i) che la “seconda” delibera abbia portata sostitutiva, e (ii) che non ricorrano profili di nullità rilevabili ex officio, essendo in tal caso il giudice (o l'arbitro) tenuto a dichiarare la «sopravvenuta carenza di interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio». «Gli arbitri dovevano, quindi, applicare la legge e Co dichiarare il sopravvenuto difetto d'interesse ad agire di , regolando le spese in base alle regole proprie della soccombenza virtuale» (cfr. pagg. 28 e ss. dell'atto di citazione).
Quanto, invece, al presunto error in procedendo ex art. 829 c.p.c., c. 1, n. 4), c.p.c., viene dedotto che «l'approvazione di una delibera sostitutiva imponeva agli arbitri di effettuare una circostanziata verifica di tipo meramente incidentale, e non certo principale. Ci troviamo, dunque, dinanzi ad una tipica ipotesi di “eccesso di potere” che dà luogo a nullità per avere il collegio oltrepassato “i confini del dovere decisorio”, appunto decidendo nel merito in assenza dei presupposti di legge» (pag. 30 dell'atto di citazione).
Quanto, infine, alla presunta violazione dell'art. 829 c. 1, n. 9), c.p.c., viene evidenziato Co che «nessun allargamento dei limiti decisori si è verificato, posto che ha eccepito Co l'esorbitanza delle nuove domande e delle nuove conclusioni da ultimo rassegnate da .
A tal proposito, quand'anche si ritenesse che sia possibile introdurre un giudizio autonomo tramite allegazione in sede di memoria di replica, il lodo va comunque dichiarato nullo posto che gli arbitri, a fronte della proposizione di tale nuova domanda con foglio di p.c. del 18 luglio 2023, si sono limitati a concedere (doc. G) un termine di 10 giorni per il deposito di memoria conclusionale (scadente il 28 luglio 2023) e di altri 10 giorni per il deposito di repliche (scadenti il 8 agosto 2023). In mancanza di una qualunque domanda congiunta delle parti, cui il lodo fa erroneo e tendenzioso riferimento, è evidente che: • gli arbitri non hanno neppure garantito i termini minimi di 20 giorni previsti dall'art. 101, c. 2,
c.p.c.; • tale illegittima contrazione si è peraltro sovrapposta al periodo di sospensione feriale;
• gli arbitri non hanno invitato le parti «a compiere quel minimo di attività istruttoria,
15 che è la produzione di prove documentali in loro possesso»; • tale scelta collide apertamente con una gestione dei tempi che, a tacere d'altro, ha visto il procedimento arbitrale prendere avvio il 23 settembre 2020 ed essere deciso dopo oltre 3 anni, e precisamente il 3 novembre 2023, essendo la controversia giunta in decisione per 3 volte»
(sic, pagg. 30-31 dell'atto di citazione).
contro
-deduce l'inammissibilità della censura ai sensi dell'art. 829, c, 1, n. 9), CP_1
c.p.c., «non essendo stata l'asserita violazione eccepita nella prima difesa successiva all'asserita violazione» (cfr. pag. 28 della comparsa conclusionale).
LA CORTE OSSERVA.
Sul punto è sufficiente rimandare a quanto esposto in relazione al primo motivo.
A.4. “QUARTO MOTIVO DI NULLITÀ. Violazione e/o falsa applicazione al caso di specie degli artt. 1175 e 1375 c.c., anche in combinato disposto con l'art. 2697 c.c. In ogni caso, impugnazione per nullità ex art. 829, c. 1, n. 12) c.p.c.”
denuncia la nullità del lodo laddove gli Arbitri hanno ritenuto che «la CP_7 decisione sulla distribuzione solo parziale (per il 40%) degli utili relativi all'esercizio 2019 ON non risulta (…) essere dipesa da valutazioni relative ad obiettive esigenze di ma è Co stata, invece, strumentalmente utilizzata dal socio per risolvere questioni relative al Co contrasto con l'altro socio ». Ciò, ad avviso del Collegio, emergerebbe anche «dalle ON Co dichiarazioni rese nel corso dell'assemblea dei soci di del 12.6.2023, ove si è dichiarata disponibile a modificare la proposta di distribuzione degli utili relativi all'esercizio del 2022 (incrementando la percentuale di utile da distribuire ai soci), non già per Co perseguire un interesse sociale effettivo, bensì per ottenere la disponibilità di a non esprimere voto contrario alla delibera» (così, § 50 del lodo impugnato).
Parte attrice, a smentita di quanto affermato nel lodo, rammenta che i) l'assemblea del
22.05.2023 è stata convocata per esprimersi sulle ricadute derivanti dal deposito del lodo arbitrale del 28.03.2023, relativo alla delibera che aveva destinato a riserva l'utile ON Co d'esercizio di al 31.12.2021; ii) durante tale assemblea, ha proposto di sostituire la delibera assunta in data 26.6.2020 con una nuova che prevedeva la distribuzione nel limite del 40% (485.186,80 euro) degli utili dell'esercizio chiuso al 31.12.2019.
Viene quindi dedotta la prima ragione di nullità, che consiste nella presunta violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1175 e 1375 c.c., in combinato disposto con l'art. 2697 c.c. Gli
Arbitri, in particolare, avrebbero erroneamente invertito le regole in materia di onere della prova, laddove hanno dichiarato la delibera del 22.05.2023 viziata da abuso di potere da parte di , dal momento che la delibera medesima — proprio alla luce delle E_
16 spiegazioni offerte nel corso dell'assemblea, «non contestate (ma anzi confermate)» — ON non trova «giustificazione se non nel contrasto in essere tra i soci di e nella necessità Co per di risolverlo» (§ 50 del lodo). In sintesi, parte attrice si duole che il Collegio arbitrale Co abbia dichiarato l'esistenza dell'abuso di potere sul semplice fatto che non ha fornito spiegazioni, violando così il principio di diritto secondo cui «della sussistenza e della prova
[dell'asserito abuso] è naturalmente onerata la parte che assume l'illegittimità della deliberazione» (così, Cass. 12 dicembre 2005, n. 27387).
Il lodo viene poi censurato per aver offerto una lettura incompatibile con il canone della buona fede in ambito societario, come delineato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui tale principio è «finalizzato al contemperamento degli opposti interessi i quali, nel dinamismo proprio dell'ordinamento societario, sono destinati a trovare adeguata composizione nell'ambito del procedimento deliberativo» (cfr., di nuovo, Cass. 12 Co dicembre 2005, n. 27387). Ad avviso di , omologandosi alla difesa di , CP_1
«secondo cui il bilanciamento di interessi dei due soci e della società sarebbe stato un
“illecito mercanteggiare”, il lodo si è totalmente discostato dal criterio legale che ha solo nominalmente dichiarato di voler impiegare» (vd. pag. 36 dell'atto di citazione). Viene quindi sostenuto che la delibera era conforme ai criteri di correttezza e buona fede, avendo dato esecuzione al lodo di marzo 2023 (c.d. terzo lodo), dove si E_ legge che i diversi interessi in gioco «ben avrebbero potuto e dovuto costituire un dialogo e una ricerca di accordo fra i soci, cui sarebbe toccato al socio di maggioranza dare impulso», al fine di raggiungere il «ragionevole bilanciamento dei vantaggi e dei sacrifici reciproci fra le parti della relazione giuridica», giungendo a suggerire la distribuzione parziale dei dividendi nella misura pari al 50% o al 60%, con la precisazione che nessun interprete «si sarebbe spinto a considerare abusiva una delibera che ripartisse l'utile anche nella più prudente misura del 40%», come effettivamente avvenuto all'esito della delibera del 22.05.2023 (vd. §§ 59 e 75 del terzo lodo e pag. 37 dell'atto di citazione).
Parte attrice, infine, dopo aver ribadito che la patrimonializzazione di ONroparte_2 non integra affatto un'ipotesi di abuso di maggioranza, conclude aggiungendo che il lodo è comunque nullo per violazione dell'art. 829, c. 1, n. 12), c.p.c., poiché il Collegio non si sarebbe pronunciato sull'eccezione avanzata nel corso della procedura arbitrale da
, secondo cui il precetto della buona fede sarebbe semmai stato violato da E_
, avendo quest'ultima deciso di non partecipare all'assemblea del 22.05.2023 CP_1 senza allegare alcuna motivazione (doc. F) e rendendo così impossibile la “ricerca di
17 Co accordo fra i soci”, come pure fatto verbalizzare dalla stessa nella delibera annullata
(doc. 11).
eccepisce l'inammissibilità del presente motivo per due ordini di ragioni. 1) CP_1
«Poiché la violazione dell'art. 2497-ter c.c. costituisce autonoma ratio decidendi idonea a sorreggere da sola la decisione, controparte è priva di interesse a sollevare il presente motivo di impugnazione: quand'anche esso fosse accolto (…), la statuizione finale non potrebbe cambiare». 2) «Non è difficile avvedersi che, sotto le mentite spoglie di una Co valutazione di diritto attinente agli artt. 1175 e 1375 c.c. e all'art. 2697 c.c., sta in realtà chiedendo a codesta Ecc.ma Corte di operare una nuova valutazione di merito, in riforma del Lodo, relativa alla sussistenza o no dell'abuso assembleare del socio eterodirigente, accertato in sede arbitrale per il tramite di una serie di presunzioni gravi, precise e concordanti. In altri termini, la doglianza avversaria mira a sostituire al ragionamento presuntivo svolto dal Collegio, e non gradito, un diverso ragionamento presuntivo». A quest'ultimo riguardo, parte convenuta rammenta che: « - “il lodo arbitrale non è mai impugnabile per quanto riguarda la quaestio facti, non potendo essere sindacata l'erroneità dell'accertamento del fatto storico eventualmente compiuta dagli arbitri” ; - “in tema di prova per presunzioni, la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dall'art. 2729 c.c. e dell'idoneità degli elementi presuntivi dotati di tali caratteri a dimostrare, secondo il criterio dell'id quod plerumque accidit, i fatti ignoti da provare, costituisce attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito” e tale principio, come esposto in premessa, vale anche per l'impugnazione dei lodi arbitrabili per violazione di regole di diritto (equiparabile ai procedimenti di legittimità); - controparte non ha censurato (e non poteva censurare) la motivazione, né ha censurato la violazione o falsa applicazione dell'art. 2729 c.c.» (pagg.
33 e 34 della comparsa conclusionale).
LA CORTE OSSERVA.
I) Il motivo è inammissibile .
II) Si legge nel lodo impugnato: «47. Al riguardo, va osservato preliminarmente che, pur non sussistendo un diritto del socio all'utile netto d'esercizio sino a che non sia intervenuta una delibera assembleare sulla destinazione dell'utile stesso al dividendo, vi è però
l'aspettativa legittima di un riparto degli utili come compenso adeguato all'investimento, riparto equo e ragionevole che non comprime il valore della partecipazione. L'esistenza di questa aspettativa discende dalla natura stessa del contratto di società in cui l'esercizio in comune di un'attività economica è posto in essere ex art. 2247 cc allo scopo di dividerne
18 gli utili. 48. Rientra dunque nei poteri dell'assemblea in sede di approvazione del bilancio ex art. 2433 cc la facoltà di disporre l'accantonamento o il rimpiego nell'interesse della stessa società degli utili conseguiti nell'esercizio, sulla base di una decisione che diviene però censurabile in sede giudiziale se viziata da abuso di potere, da ricondursi nell'ambito del clausole generali di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 cc, pacificamente applicabili anche nei rapporti tra soci e tra questi e la società. In particolare l'abuso sussiste se la deliberazione: (a) non trovi alcuna giustificazione nell'interesse della società; deve pertanto trattarsi di una deviazione dell'atto dallo scopo economico pratico del contratto di società per essere il voto ispirato al perseguimento da parte dei soci di maggioranza di un interesse personale antitetico rispetto a quello sociale;
(b) sia il risultato di un'intenzionale attività dei soci di maggioranza diretta a provocare la lesione dei diritti di partecipazione e degli altri diritti patrimoniali spettanti ai soci di minoranza uti singuli, poiché rivolta al conseguimento di interessi extra sociali. Il tutto con la precisazione che i due requisiti evidenziati “non sono richiesti congiuntamente ma in alternativa”. 49. Nel caso di specie inoltre essendo pacificamenteMS soggetta alla direzione e al ON coordinamento di FS (come espressamente dichiarato da nei suoi bilanci, v. in Co particolare i documenti da nn. 01_04_01 a 01_04_12 di ) assume rilievo anche quanto disposto dall'articolo 2497 ter cc, secondo il quale “le decisioni delle società soggette ad attività di direzione e coordinamento quando da queste influenzate debbono essere analiticamente motivate e recare puntuali indicazione delle ragioni e degli interessi la cui valutazione ha inciso sulla decisione”. 50. Ebbene nel contesto normativo e interpretativo sopra delineato ritiene il Collegio che la delibera 22 maggio 2023 non solo non soddisfi i requisiti di cui all'articolo 2497 ter cc, ma inoltre sia effettivamente viziata da abuso di potere da parte del socio di maggioranza (FS), non trovando proprio alla luce delle spiegazioni offerte nel corso della relativa assemblea (v. retro il punto 44) non contestate ma anzi confermate nei suoi presupposti di fatto dalla difesa delle società convenute (v. ON retro il punto 46) giustificazione se non nel contrasto in essere tra i soci di e nella Co necessità per di risolverlo. Emerge infatti con chiarezza come nella delibera del 22 maggio 2023 manchi l'indicazione delle esigenze della società che giustificano l'accantonamento a riserva straordinaria del 60% dell'utile di esercizio del 2019, con la conseguente violazione del disposto dell'articolo 2497-ter cc. La decisione sulla distribuzione parziale (per il 40%) degli utili relativi all'esercizio 2019 non risulta, inoltre, ON essere dipesa da valutazioni relative ad obiettive esigenze di ma è stata invece Co strumentalmente utilizzata dal socio per risolvere questioni relative al contrasto con
19 Co l'altro socio . Detta finalità di arresto risulta confermata anche dai comportamenti Co successivi di - dai quali possono essere pacificamente desunti elementi di prova dell'abuso - e segnatamente dalle dichiarazioni rese nel corso dell'assemblea dei soci di ON Co del 12 giugno 2023, ove si è dichiarata disponibile a modificare la proposta di distribuzione degli utili negativi all'esercizio del 2022 (incrementando la percentuale di utile da distribuire ai soci) non già per perseguire un interesse sociale effettivo bensì per Co ottenere la disponibilità di di non esprimere voto contrario all'assemblea. Da dette Co dichiarazioni emerge dunque con chiarezza che utilizza la negazione della restituzione ON di dividendi di per cercare di orientare le intenzioni di voto di essa in modo Co maggiormente favorevole a .
III) Alla luce della riportata motivazione, dalla quale si evince che secondo il Collegio
Arbitrale la delibera è stata assunta non in considerazione di esigenze della società, ma appare evidente che non ricorre il denunciato vizio di violazione di legge, mediante il quale si richiede in effetti una rivalutazione del materiale probatorio posto a fondamento della decisione, in contrasto con la Giurisprudenza secondo la quale:” La denuncia di nullità del lodo arbitrale per inosservanza delle regole di diritto "in iudicando" è ammissibile solo se circoscritta entro i medesimi confini della violazione di legge opponibile con il ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.; ne consegue l'inammissibilità del motivo di ricorso con il quale per mezzo dell'impugnazione per nullità del lodo si contesti la valutazione dei fatti dedotti e delle prove acquisite nel corso del procedimento arbitrale perché tale valutazione è negozialmente rimessa alla competenza istituzionale degli arbitri” (Cass. Sez. 2, 16/05/2024, n. 13604, Rv. 671133 - 01)
20 A.5. “QUINTO MOTIVO DI NULLITÀ. Violazione e/o falsa applicazione al caso di specie dell'art. 2497-ter c.c.”
impugna il lodo nella parte in cui viene affermato che la delibera annullata E_ non soddisfa i requisiti di cui all'art. 2497-ter c.c. (§ 50 del lodo).
Al riguardo, parte attrice deduce che il Collegio arbitrale ha confuso la fattispecie di direzione unitaria ex art. 2497 c.c. con quella di controllo ex art. 2359 c.c., con ciò dando luogo ad un'ulteriore causa di nullità ex art. 829, c. 3, c.p.c. del lodo impugnato. Viene in particolare evidenziato che «la disponibilità di voti sufficienti per esercitare un'influenza nell'assemblea ordinaria, determinante per approvare le deliberazioni concernenti la destinazione degli utili [come nel caso di specie] o per nominare amministratori e sindaci,
è fattispecie che ricade nel perimetro di controllo» ex art. 2359 c.c., dovendo invece ricondurre all'alveo applicativo degli artt. 2497 c.c. e ss. soltanto quelle ipotesi in cui la società capogruppo si ingerisce nell'attività imprenditoriale della controllata, influenzandone la gestione e, dunque, le scelte strategiche e operative. A sostegno di tale distinzione, viene citata sia dottrina che giurisprudenza, di merito e di legittimità (cfr. pagg.
39-41 dell'atto di citazione). Co
, quindi, conclude che, contrariamente a quanto affermato dagli Arbitri, l'esercizio di voto in assemblea non è una condotta neppure in astratto sussumibile all'interno della disciplina ex art. 2497-ter c.c.. Co
eccepisce l'inammissibilità del presente motivo, poiché ha censurato solo la CP_1 prima delle ragioni di invalidità della delibera, vale a dire la carenza di motivazione ai sensi dell'art. 2497-ter c.c., trascurando la seconda causa di invalidità, cioè la natura
“comunque” abusiva della delibera. Ne discende che, se anche fosse accolto il motivo,
«esso comunque condurrebbe a una situazione “inutile” per controparte: rimarrebbe impregiudicata la statuizione che il voto è stato espresso in modo abusivo e che, quindi, la deliberazione sarebbe per ciò solo, e comunque, invalida» (pag. 46 della comparsa conclusionale).
LA CORTE OSSERVA. ON I) Si legge nel lodo impugnato: «49. Nel caso di specie inoltre essendo pacificamente ON soggetta alla direzione e al coordinamento di FS (come espressamente dichiarato da Co nei suoi bilanci, v. in particolare i documenti da nn. 01_04_01 a 01_04_12 di ) assume rilievo anche quanto disposto dall'articolo 2497 ter cc, secondo il quale “le decisioni delle società soggette ad attività di direzione e coordinamento quando da queste influenzate debbono essere analiticamente motivate e recare puntuali indicazione delle ragioni e degli
21 interessi la cui valutazione ha inciso sulla decisione”. 50. Ebbene nel contesto normativo e interpretativo sopra delineato ritiene il Collegio che la delibera 22 maggio 2023 non solo non soddisfi i requisiti di cui all'articolo 2497 ter cc, ma inoltre sia effettivamente viziata da abuso di potere da parte del socio di maggioranza (FS), non trovando proprio alla luce delle spiegazioni offerte nel corso della relativa assemblea (v. retro il punto 44) non contestate ma anzi confermate nei suoi presupposti di fatto dalla difesa delle società convenute (v. retro il punto 46) giustificazione se non nel contrasto in essere tra i soci di ON Co e nella necessità per di risolverlo».
II) Anche a questo riguardo, vale lo stesso ragionamento che si è svolto con riguardo al ON precedente motivo, in quanto il Collegio Arbitrale ha chiaramente indicato come Co «pacificamente soggetta alla direzione e al coordinamento di » avendo rilevato che ciò ON Co era «espressamente dichiarato da nei suoi bilanci» prodotti da .
III) Pertanto, si tratta anche in questo caso di una questione di fatto in relazione alla quale parte attrice in impugnazione chiede di effettuare una rivalutazione nel merito, in contrasto con i limiti entro i quali può essere dedotto il vizio di violazione di legge secondo la citata
Giurisprudenza.
IV) In ogni caso, il rigetto del motivo che precede comporta l'inammissibilità del presente motivo, in quanto la decisione di annullamento è fondata anche sull'autonoma ratio decidendi riferita all'abuso di potere e quindi non sarebbe inficiata da un ipotetico accoglimento del motivo in esame.
A.6. “SESTO MOTIVO DI NULLITÀ. Violazione e/o falsa applicazione al caso di specie del combinato disposto degli artt. 1, c. 2, lett. b), d.lgs. 231/2002 e 1226 c.c.” Co Parte attrice, infine, impugna il lodo laddove «gli arbitri, qualificato il comportamento di in termini di «illiceità» (§ 85) e ritenuto esistente il nesso di causalità e un danno (§§ 86-
88), hanno ritenuto che «la sua liquidazione non può che avvenire ex art. 1226 c.c. con valutazione equitativa» (§ 90) e — dato atto che (i) la «quota di proporzionale competenza Co di » (45%) è pari a 545.835,15 euro, e che (ii) tale importo è «soggetto alla ritenuta a Co titolo di imposta del 26% [con l'effetto che] l'importo di cui è stata illecitamente privata va quantificato nel minore ammontare di euro 403.918,01» (§ 91) — hanno ritenuto appropriato utilizzare «il tasso di interesse per le transazioni commerciali fissato dal D.Lgs. Co 231/2002» (§ 92) e, dato atto che «per l'effetto della Delibera 22.5.2023 [ ] ha percepito il 45% del 40% dell'utile con effetto da quella data» (§ 93), hanno calcolato il danno risarcibile in euro 107.563,92 (§ 94) «alla data del 31 ottobre 2023» (§ 95).
22 Premesso che l'auspicato accoglimento dei precedenti motivi comporta il riconoscimento Co della liceità della condotta di e, per l'effetto, l'annullamento della condanna risarcitoria e di quella alle spese di lite, parte attrice deduce comunque la nullità del lodo nella parte in cui ha applicato al caso di specie il tasso d'interesse previsto dal d.lgs. 231/2002, nonostante l'art. 1, c. 2, lett. b) del predetto decreto stabilisca che «le disposizioni del presente decreto non trovano applicazione per […] pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno».
, in particolare, si duole del fatto che il Collegio arbitrale, pur dichiarando di E_ effettuare una valutazione in termini equitativi, ha utilizzato parametri di quantificazione del danno che il legislatore ha predisposto con una palese funzione sanzionatoria. Da ciò deriverebbe che: «il Collegio non ha invocato il criterio ex art. 1226 c.c. per quantificare equamente il danno - la formula ritenuta “giusta” è l'applicazione del tasso d'interesse BCE maggiorato di otto punti percentuali - bensì per tentare di eludere il divieto di applicazione di tali tassi a fattispecie - quelle risarcitorie - che ne sono espressamente vietate» (sic, pag. 45 dell'atto di citazione).
Parte convenuta eccepisce l'inammissibilità del presente motivo richiamandosi ai principi affermati dalla Corte di Cassazione nell'ambito del sindacato di legittimità, applicabili anche all'impugnazione del lodo arbitrale. Viene in particolare dedotto che: «il potere equitativo dell'organo giudicante che discende dall'art. 1226 c.c. costituisce terreno tipico della discrezionalità giurisdizionale, non censurabile in sede di legittimità: come costantemente riconosciuto dalla Suprema Corte, risponde a “principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. è rimessa al prudente criterio valutativo del giudice di merito” e che il suo esercizio concreto non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità sol che il medesimo abbia dato indicazione di congrue, anche se sommarie, ragioni del processo logico in base al quale ha fatto uso di tale facoltà» (così, pag. 50 della comparsa conclusionale).
LA CORTE OSSERVA.
Il motivo è inammissibile: “Il potere discrezionale di determinare l'ammontare del danno in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., non essendo censurabile in sede di legittimità se non per vizi della motivazione, non può costituire motivo di impugnazione del lodo arbitrale per nullità derivante dall'inosservanza delle regole di diritto ex art. 829, secondo comma, cod. proc. civ., il quale è ammissibile, in presenza di un "error in iudicando", solo entro i confini della violazione di legge opponibile con il ricorso per
23 cassazione ai sensi dell'art. 360, n. 3, cod. proc. civ.” (Cass. Sez. 1, 11/10/2006, n. 21802,
Rv. 594367 - 01)
B. SUI MOTIVI DI IMPUGNAZIONE FORMULATI DA . ONroparte_2
B.
1. PRIMO MOTIVO DI IMPUGNAZIONE.
denuncia la nullità del lodo impugnato per aver deciso nel merito ONroparte_2 una domanda su cui il Collegio arbitrale non era investito del potere di giudicare (§§ 31-42 del lodo). Viene contestato agli Arbitri di essersi pronunciati sulle domande di CP_1 volte alla dichiarazione di nullità/annullamento della delibera sostitutiva del 22.05.2023, nonostante queste siano state proposte soltanto con il terzo foglio di precisione delle conclusioni in data 18.07.2023. In particolare, parte attrice deduce la violazione dell'art. 112 c.p.c. sostenendo che il Collegio si sia pronunciato su conclusioni: «(i) su cui non è stato accettato il contraddittorio;
e che (ii) esorbitano dall'ambito oggettivo in relazione al quale è stato attribuito al Collegio il potere di giudicare, in virtù dell'atto di nomina (come risulta dal verbale di costituzione del Collegio e di avvio del procedimento del 30 ottobre
2020 - cfr. doc. 38) (anche se astrattamente riferite alla clausola arbitrale); e che dunque
(iii) dovevano essere fatte valere mediante nuova attivazione del meccanismo di nomina degli arbitri;
(iv) il cui accertamento non costituisce questione preliminare, perché in tale categoria rientrano esclusivamente porzioni della medesima fattispecie costitutiva del diritto controverso e non diverse fattispecie costitutive, che, come visto, devono essere oggetto di accertamento in separato giudizio (anche arbitrale)» (così, pag. 13 dell'atto di citazione).
conclude la doglianza rammentando che l'art. 112 c.p.c. rappresenta ONroparte_2 un “bastione” a protezione del principio del contraddittorio nonché, in casi di arbitrato, del diritto delle parti a vedere applicata correttamente la clausola compromissoria laddove essa disciplina il meccanismo di nomina degli arbitri.
B.
2. SECONDO MOTIVO DI IMPUGNAZIONE.
Parte attrice impugna il lodo nella parte in cui — violando l'art. 829, c. 2, c.p.c. (nella formulazione ante riforma del 2006) in relazione all'art. 2377, c. 8, c.c. — ha ritenuto che abbia «investito la Delibera 22.5.2023 con impugnazione diretta» e che «le CP_1
Co domande così formulate da […] sono pienamente ammissibili;
non violano in alcuna misura il diritto al contraddittorio e tantomeno il principio del giusto processo» (§§ 31-42 del lodo).
24 , richiamando alcuni precedenti di merito, sottolinea che l'art. 2377, ONroparte_2
c. 8, c.c., «nel consentire al più al giudicante di effettuare un accertamento meramente incidentale sulla conformità alla legge e allo statuto della delibera sostitutiva (limitando una tale attività alla verifica dell'avvenuto effetto sostitutivo), impone un onere di separata impugnazione di tale delibera qualora si intendesse censurarne l'invalidità al fine di ottenerne l'annullamento, trattandosi di un diverso atto giuridico, la cui impugnazione dà luogo a un distinto e separato giudizio» (così, pag. 14 dell'atto di citazione). ON Ciò premesso, deduce la nullità del lodo, atteso che il Collegio arbitrale ha accolto le
(nuove) domande di , benché quest'ultima, non adempiendo all'onere di CP_1 separata impugnazione di cui era gravata nel termine di 90 giorni, non avesse alcun titolo a ottenere una pronuncia costitutiva di annullamento.
B.
3. TERZO MOTIVO DI IMPUGNAZIONE.
impugna il lodo nella parte in cui gli Arbitri hanno ricompreso la ONroparte_2 delibera sostitutiva tra quelle potenzialmente di natura “influenzata” dalla sussistenza di una direzione e coordinamento ex art. 2497-ter c.c. (§§ 43-52 del lodo). Parte attrice, in particolare, sostiene che «l'art. 2497 ter c.c. trova il proprio terreno applicativo d'elezione nelle deliberazioni dell'organo amministrativo, ove meno evidente può essere l'influenza della controllante, e non nelle deliberazioni dell'assemblea dei soci, ove la riconducibilità della decisione al socio, attraverso il voto, sussiste in re ipsa. Si può dunque legittimamente dubitare che, nel caso di specie, afferente a una delibera assembleare, potesse dirsi applicabile il disposto dell'art. 2497-ter c.c.. Si consideri, poi, sempre in termini generali, che l'art. 2497 ter c.c. non è stato dotato dal legislatore del 2003 di un regime sanzionatorio necessario, in caso di sua violazione, proprio in ragione dei molteplici ambiti applicativi che il medesimo può presentare. Si può dunque legittimamente dubitare che un'asserita (e, nel caso di specie, inesistente) violazione dell'art. 2497 ter c.c. possa essere invocata per sostenere l'invalidità di una deliberazione e, dunque, domandarne l'annullamento» (pag. 16 dell'atto di citazione).
A sostegno della propria tesi, richiama sia dottrina che ONroparte_2 giurisprudenza, da cui emergerebbe che le delibere assembleari di imputazione di utili a riserva straordinaria non sono soggette all'obbligo di motivazione rinforzata e non pregiudicano la posizione dei soci, siano essi di maggioranza o minoranza, le cui quote nel capitale vengono valorizzate in pari proporzione.
Parte attrice, quindi, deduce che l'error in judicando in cui è incorso il Collegio arbitrale ha
«generato anche l'erronea conclusione del Lodo secondo cui l'(asserito) abuso di cui
25 sarebbe affetta la delibera del 22 maggio 2023 troverebbe conferma nell'asserito intento prevaricatore del socio di maggioranza che, sempre secondo il Lodo, si sarebbe ON manifestato nella successiva assemblea dei soci di del 12 giugno 2023 (doc. 36, già ONr doc. 33 di nel procedimento arbitrale) - la cui delibera di distribuzione parziale (40%) ONr degli utili 2022 non è stata peraltro oggetto di impugnazione da parte di - con la Co dichiarata disponibilità di a modificare la percentuale proposta di distribuzione degli utili nell'intento di ottenere il voto favorevole del socio di minoranza, il che, invece, altro non è se non indice della volontà della socia di maggioranza di sanare il conflitto e di trovare un punto di convergenza tra l'interesse della società al rafforzamento delle proprie riserve e la pretesa del socio di minoranza volta a percepire un qualche dividendo. L'error in judicando in questione ha dunque determinato una indebita ingerenza del medesimo nella sfera della legittima discrezionalità dell'assemblea in ordine al modo di perseguire l'interesse sociale»
(così, pag. 18 dell'atto di citazione).
Viene poi rimproverato agli Arbitri di aver trascurato che: 1) la delibera assembleare è ON stata adottata in un contesto in cui doveva fronteggiare la contrazione del proprio business; ii) l'esigenza di mantenere capitalizzata la società non ha arrecato alcun pregiudizio a , società operante a livello globale con una grande forza CP_1 economico-finanziaria; iii) il criterio di distribuzione del 40% dell'utile dell'esercizio adottato dalla delibera sostitutiva del 22.05.2023 risulta pienamente conforme a quanto enunciato nel c.d. terzo lodo, emesso immediatamente prima dell'avviso di convocazione dell'assemblea, secondo cui non può considerarsi abusiva “una delibera che ripartisse l'utile anche nella più prudente misura del 40%” (doc. 34, § 75).
, quindi, conclude precisando «la erronea applicazione del disposto ONroparte_2 di cui all'art. 2497 ter c.c. ha il potenziale di travolgere, nel caso di specie, qualunque capo di condanna, anche solo al rimborso delle spese di lite» (pag. 19 dell'atto di citazione).
eccepisce l'inammissibilità del motivo, sostenendo, al pari di quanto dedotto a CP_1 confutazione del quarto motivo di impugnazione di , che «quello di E_ controparte altro non è, se non un illegittimo tentativo di riesame dei fatti e di rifacimento del ragionamento probatorio» (pag. 54 della comparsa conclusionale).
B.
4. QUARTO MOTIVO DI IMPUGNAZIONE.
deduce la nullità del lodo impugnato per aver ritenuto invalida la ONroparte_2 delibera assunta dall'assemblea in data 26.6.2020 in quanto viziata da eccesso di potere/abuso di diritto (§§ 53-84), violando così art. 829, comma 2, c.p.c. (nella
26 formulazione ante riforma operata dal D.Lgs. 40/2006), in relazione all'art. 2497 ter c.c. nonché agli artt. 1175, 1375 c.c. e art. 2 Cost..
Parte attrice ribadisce che la delibera in questione non risulta “influenzata” da una situazione di direzione e coordinamento, soffermandosi sul fatto che la condotta tenuta da ON non era affatto connotata da un animus nocendi nei confronti del socio . Al CP_1 riguardo, viene allegato che: a) nella vicenda in esame tutti i soci, non solo quello di minoranza, sono stati pretermessi nella distribuzione degli utili nell'interesse di CP_2
b) è parte di una multinazionale con fatturato globale per l'esercizio
[...] CP_1 del 2019 pari a 86,849 miliardi di euro;
c) non ha assolto «l'onere di provare che CP_1 la delibera assembleare asseritamente viziata si sia posta apertamente "in contrasto con lo stesso oggetto sociale", e abbia quindi lo scopo evidente di danneggiare la società, oppure che essa fosse "intenzionalmente rivolta in pregiudizio dei diritti facenti capo singolarmente ai soci di minoranza", ovvero ancora fosse "assunta fraudolentemente in danno di specifici interessi personali di uno di essi"» (pag. 20 dell'atto di citazione).
, quindi, conclude che il Collegio arbitrale, se avesse dato seguito ai ONroparte_2 criteri elaborati dalla giurisprudenza per vagliare la sussistenza del c.d. animus nocendi, avrebbe rilevato che: «a. le delibere annullate hanno un tenore e uno scopo chiari ed espliciti (nel caso della seconda delibera, lo scopo è addirittura quello di dare effettiva attuazione ai principi espressi da un altro lodo arbitrale!). Ambedue le decisioni sono state assunte nell'interesse della società stessa e di tutti i soci, senza avvantaggiare in alcun Co ONr modo;
b. nei fatti, non ha potuto individuare (e provare) alcuna condotta dolosa o Co fraudolenta del socio di maggioranza , esclusivamente finalizzata a ledere i diritti della società o del socio di minoranza. Ciò, poiché la condotta abusiva non sussiste;
c. Co l'esercizio, da parte di , della propria libertà d'impresa non ha in alcun modo violato il principio di buona fede sancito dall'art. 1375 c.c. e le motivazioni addotte dal socio di maggioranza (anche nel contesto del medesimo consesso assembleare) a supporto delle delibere sono tutt'altro che impossibili o irragionevoli;
d. non poteva, dunque, il Per_1 sindacare nel merito le scelte espresse nelle delibere assembleari di imputazione di utili a riserva straordinaria, che sono espressione dell'autonomia privata, punto cardinale anche del contratto di società» (sic, pag. 22 dell'atto di citazione).
eccepisce l'inammissibilità del motivo, sostenendo che: «Sotto un primo profilo, CP_1 tanto la censura circa la pretermissione di tutti i soci dalla distribuzione dell'utile, quanto la doglianza circa la valutazione delle motivazioni addotte a supporto della delibera impugnata si risolvono in un tentativo di riesame del merito. Quel che controparte
27 vorrebbe, infatti, è che questa Ecc.ma Corte rivalutasse le circostanze di fatto che il
Collegio ha già esaminato per formare il proprio (libero) convincimento rispetto a questi elementi. La valutazione di tali circostanze, strettamente attinente al profilo del merito del giudizio, è stata compiutamente effettuata dagli Arbitri e pertanto esse non trovano alcuno spazio per il riesame nel giudizio de quo, come già illustrato a confutazione del terzo motivo avversario. Sotto un secondo profilo, del tutto fuorviante è il riferimento all'asserito Co mancato soddisfacimento dell'onere probatorio da parte di . Come ormai scolpito dalla
Corte di Cassazione, la violazione dell'art. 2697 c.c. “si configura soltanto nell'ipotesi che il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne è gravata secondo le regole dettate da quella norma” e ciò nemmeno è prospettato, essendo all'opposto il richiamo avversario all'onere della prova esclusivamente funzionale alla richiesta di un riesame (come detto, inammissibile) dei ragionamenti presuntivi già svolti in modo articolato e preclaro dal Collegio» (cfr. pagg. 58-59 della comparsa conclusionale).
LA CORTE OSSERVA.
- Il primo, il secondo e il terzo motivo d'impugnazione di coincidono E_ nella sostanza con il primo e il secondo motivo d'impugnazione di CP_2
[...]
- Il quinto motivo d'impugnazione di coincide con il terzo motivo E_
d'impugnazione di ONroparte_2
- Il quarto motivo d'impugnazione di coincide con il quarto motivo E_
d'impugnazione di ONroparte_2
Si rimanda pertanto all'esame dei motivi proposti da E_
TANTO PREMESSO, RITENUTANE L'INFONDATEZZA, LE IMPUGNAZIONI DEVONO
ESSERE RIGETTATE.
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c. devono pertanto essere poste a carico di e E_
le spese del presente grado di giudizio, liquidate come di ONroparte_2 seguito in favore di , ritenendo, quanto alla ONroparte_1 misura della liquidazione, che, avuto riguardo ai parametri generali di cui all'art. 4 DM
55/2014, mod. dal DM 147/22, si possano applicare i valori medi dello scaglione di pertinenza della lite, di cui alle tabelle allegate al decreto medesimo, soprattutto in considerazione del livello di difficoltà della controversia e del grado di complessità delle questioni giuridiche affrontate, nonché del valore dell'affare.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000
28 Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.977,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.911,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 4.326,00
Fase decisionale, valore medio: € 5.103,00
Compenso tabellare (valori medi) € 14.317,00
P. Q. M.
La Corte di Appello
Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando,
1) rigetta le impugnazioni proposte da e , E_ ONroparte_2 avverso il Lodo pronunciato inter partes,
2) Condanna e , in solido, a rifondere le E_ ONroparte_2 spese del presente grado di giudizio liquidate in € 14.317,00 per il compenso relativo alle fasi di studio, introduzione, trattazione e/o istruzione e decisione della causa ex DM 55/14, mod. dal DM 147/22, oltre accessori di legge (IVA, CPA, rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso) in favore di ONroparte_1
[...]
3) Ai fini di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012 si dà atto dell'infondatezza delle impugnazioni.
Genova, 03/07/2025.
Il Consigliere estensore
Dott. Riccardo Baudinelli
Il Presidente
Dott. Rosella Silvestri
29