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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 21/02/2025, n. 421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 421 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto II Sezione Civile, in persona del Giudice Unico G.O. Dott. Antonio
Angelo Guagnano, definitivamente pronunziando, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado R.G. n. 5587/2023 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. Orazio Cantore Parte_1
ATTRICE
CONTRO
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
La causa è stata riservata in decisione sulle conclusioni precisate a verbale e così come riportate nei rispettivi atti, previa discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.. La presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c. così come novellato dalla L. 69/2009.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
per sentirlo condannare al risarcimento delle lesioni da essa patiti a causa ed in
[...]
conseguenza del reato di cui all'art. 582 c.p. da questi commesso in suo danno, come acclarato dalle sentenze di condanna n. 3814/2022 del Tribunale Penale di Taranto, confermata poi dalla sentenza n. 337/2023 della Corte d'Appello di Lecce sez. distaccata di Taranto. Concludeva pertanto chiedendo: “1- Condannare il sig. , per le ragioni di cui in narrativa, Controparte_1
al risarcimento del danno da lesioni personali riportato dall'attrice in conseguenza del fatto reato alla complessiva somma di € 7.810,95 come specificata in narrativa, o a quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi dal dì dell'esigibilità sino all'effettivo soddisfo;
2- Condannare altresì il sig. al pagamento in favore della sig.ra Controparte_1 della somma di € 9.136,00 o a quella maggiore o minore che sarà ritenuta di Parte_1
giustizia, a titolo di ulteriori danni economici connessi, come specificati in narrativa;
3-
Condannare altresì il sig. al risarcimento del danno non patrimoniale Controparte_1
1 (esistenziale) in favore della sig.ra da quantificarsi secondo equità, ai sensi e Parte_1
per gli effetti degli artt. 1226 e 2056 c.c. nella somma che sarà ritenuta di giustizia”. Con vittoria delle spese di lite.
Pur ritualmente citato, restava e veniva dichiarato contumace. Controparte_1
Depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c., espletata CTU medica, precisate le conclusioni, la causa è stata infine riservata in decisione previa discussione orlale ex art. 281 sexies c.p.c..
La domanda attorea appare parzialmente fondata va accolta per quanto di ragione.
Risulta documentalmente di mostrato che è stato condannato per aver Controparte_1
commesso il reato di cui all'art. 582 c.p. in danno della attrice, come acclarato dalla sentenza di primo grado n. 3814/2022 del Tribunale Penale di Taranto, che lo ha altresì condannato “al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, limitatamente alla condotta di lesioni personali, da liquidarsi in separato giudizio”, confermata poi dalla sentenza n. 337/2023 della Corte d'Appello Penale di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto, ormai definitive.
Pertanto, acclarata giudizialmente la condotta illecita, il presente giudizio è finalizzato alla sola esatta quantificazione del danno per “lesioni personali” subito dalla attrice.
A tal riguardo soccorre la CTU espletata dalla Dott.ssa che appare chiara, Persona_1
precisa, esaustiva ed esente da vizi logici e giuridici ed alla quale, pertanto, si fa più completo e puntuale riferimento. A conclusione del suo elaborato ed in risposta ai quesiti posti, il
Consulente ha così descritto le lesioni subite dalla “…trattasi di trauma distrattivo del Pt_1
rachide con successivo disturbo reattivo ansioso in soggetto con abitudine alcolica. In relazione alla presenza di patologie pregresse dalla radiografia della colonna emerge la presenza di una rettilineizzazione del rachide cervicale e una scoliosi del tratto dorso lombare. In relazione alla sussistenza del nesso causale, si ritiene che dall'evento verificatori il giorno 9.4.2018 si sia determinato un trauma distrattivo del rachide dal quale non sono derivati postumi permanenti e un disturbo reattivo di tipo psichico caratterizzato da ansia”. Ha quindi determinato un danno biologico da I.P. del 6%, una Inabilità Temporanea Parziale di giorni 20 al 75%, di giorni 30 al
50% e di giorni 60 al 25% (evidente l'errore materiale ove ha ripetuto “al 50%”). Con spese mediche giudicate congrue per € 354,00
Sulle base di tali determinazioni, quindi, il danno patito da può così Parte_1
quantificarsi alla attualità secondo vigenti Tabelle di Milano (le Tabelle Micropermanenti si applicano solo ai danni derivanti da sinistri stradali e responsabilità medica): I.P. del 6% €
9.368,00; incremento per sofferenza – danno morale € 2.342,00; € 1.725,00 per ITP di gg. 20 al 75%; € 1.725,00 per ITP di gg. 30 al 50%; € 1.725,00 per ITP di gg. 60 al 25%. Per un totale
2 di € 16.885,00 alla attualità, oltre interessi dall'evento al soddisfo (debito di valore). Nonché ancora al pagamento di € 354,00 per spese congrue, oltre interessi dal singolo esborso al soddisfo (debito di valuta).
Non pare invece potersi accogliere la domanda di rimborso delle somme ricevute in prestito da
Va premesso che la sentenza penale vale solo “limitatamente alla condotta di CP_2
lesioni personali”, non comprendendo, quindi, un danno patrimoniale.
Nel presente giudizio manca perciò la prova di tale danno, ovvero: che, precedentemente all'evento per cui è causa, la lavorava, quale importo percepiva (su cui commisurare il Pt_1
dovuto), che ha perso il posto di lavoro e non ha più potuto lavorare a causa delle lesioni patite, che quel prestito sia stato richiesto e reso necessario per lo stato di indigenza causato proprio dalla dedotta condotta illecita. Prove queste qui non fornite. Irrilevanti le copie dei bonifici ricevuti riportanti la menzione di “prestito”, non essendovi prova e possibilità di ricollegarlo
(come detto) come causa immediata e diretta dell'evento lesivo subito (nesso causale), ben potendo il prestito essere stato richiesto ed ottenuto indipendentemente ed a prescindere da tale circostanza.
Le spese di lite seguono la soccombenza, tenuto conto di quanto accolto e rigettato e della effettiva attività profusa, con assenza di contraddittorio (stante la contumacia) e vanno liquidate in favore dello Stato/Erario, essendo la attrice ammessa al patrocinio a spese dello stato.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Taranto - II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , ogni diversa Parte_1 Controparte_1
eccezione, istanza e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie per quanto di ragione la domanda attorea e, dichiarato Controparte_1
responsabile dei danni da essa patiti, lo condanna al risarcimento e pagamento in favore di della somma di € 16.885,00, oltre interessi dall'evento al soddisfo, nonché di Parte_1
€ 354,00 per spese congrue, oltre interessi dal singolo esborso al soddisfo.
3) Rigetta ogni altra domanda.
4) Pone definitivamente il costo della CTU come liquidato a carico del soccombente.
5) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore dello , che Controparte_1 CP_3 liquida in € 4.000,00 oltre accessori per compenso, nonché quant'altro dovuto per spese ed esborsi sostenuti e a sostenere in anticipazione.
Così deciso in Taranto in data 21.02.2025 Il Giudice
Dott.. Antonio Angelo Guagnano
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