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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVIII, sentenza 16/02/2026, n. 966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 966 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 966/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 18, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MARCO ANTONIO, Presidente
GUADAGNI LUIGI, Relatore
SILIPO FRANCESCO, Giudice
in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5951/2025 depositato il 20/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Latina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Latina - Sede Comunale 04100 Latina LT
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 451/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LATINA sez. 2 e pubblicata il 31/03/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720249001288900000 REC.CREDITO.IMP 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720110019168902000 TARSU/TIA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720110032886604001 IVA-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720180024789005000 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720200012277433000 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 623/2026 depositato il
05/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (//)
Resistente/Appellato: (//)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, ha impiugnato in primo grado l'intimazione di pagamento n. 057 2024 90012889 00/000, notificata il 26 febbraio 2024 dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, per un ammontare complessivo pari a € 317.831,29. L'atto è fondato – secondo quanto riferito dall'agente della riscossione – su sette cartelle di pagamento, cinque delle quali emesse negli anni 2012-2014, e due più recenti riferibili ai periodi 2019-2022.
La CGT di primo grado di Latina, con sentenza n. 451/2025 depositata il 31 marzo 2025, ha rigettato il ricorso del contribuente, confermando la legittimità dell'intimazione. Avverso tale decisione il sig. Ricorrente_1 ha proposto appello, articolando una serie di doglianze che investono sia la sentenza, sia gli atti presupposti su cui l'intimazione si fonda.
L'appellante lamenta, in primo luogo, una grave carenza motivazionale della sentenza di primo grado.
Secondo il contribuente, il giudice si sarebbe limitato a richiamare genericamente “la documentazione depositata”, senza però ricostruire puntualmente la provenienza, la riferibilità e l'idoneità probatoria delle attestazioni di notifica prodotte da ADER. Tale mancanza, a suo dire, si tradurrebbe in una motivazione meramente assertiva, priva dell'analitico esame richiesto in tema di notificazione delle cartelle e di verificazione degli atti interruttivi.
Sul piano sostanziale, il sig. Ricorrente_1 insiste quindi sulla intervenuta prescrizione delle pretese sottese alle cartelle più risalenti, in particolare quelle collocate tra il 2012 e il 2014. ADER – afferma l'appellante – non avrebbe assolto all'onere di provare né la tempestiva notifica di quelle cartelle, né l'esistenza di atti idonei a interrompere efficacemente la prescrizione. La produzione in giudizio di meri avvisi di ricevimento, privi della prova del contenuto del plico, non sarebbe idonea a dimostrare che gli atti recapitati fossero effettivamente le cartelle indicate, né che fossero tali da avere efficacia interruttiva ai sensi dell'art. 2943 c.
c.
L'appellante rivendica altresì l'ammissibilità dell'impugnazione dell'intimazione anche per vizi derivati, ritenendo che l'omessa o irregolare notifica delle cartelle presupposte travolga l'atto successivo. In tale prospettiva, anche la dedotta violazione dell'obbligo di motivazione dell'intimazione – in particolare il mancato inserimento o allegazione delle cartelle richiamate – costituirebbe un vizio proprio dell'atto notificato nel
2024, tale da renderlo nullo per violazione dell'art. 7 della legge n. 212/2000.
Il Comune, costituitosi in giudizio, ha ricostruito preliminarmente il proprio ruolo nel procedimento di primo grado, chiarendo di essere intervenuto su istanza di ADER per fornire prova della notificazione del provvedimento T1 9432 del 9 dicembre 2015, relativo alla TIA 2010, atto dal quale deriva una delle iscrizioni a ruolo contestate. Tale atto – sostiene il Comune – risulta regolarmente notificato e, per il mancato pagamento, correttamente iscritto a ruolo n. 3823/2018.
Sul piano processuale, il Comune richiama il principio secondo cui, una volta divenuti definitivi gli atti impositivi, l'impugnazione dell'intimazione è ammessa solo per vizi propri, con esclusione dei vizi derivati.
Quanto alle eccezioni di prescrizione, l'ente impositore sostiene che le notifiche delle cartelle risultano dalla documentazione prodotta, e che i termini prescrizionali non sarebbero comunque maturati, in considerazione delle intimazioni interruttive susseguitesi negli anni e delle sospensioni emergenziali introdotte durante il periodo pandemico. Viene richiamata altresì la distinzione tra termine decennale per i tributi erariali (quali
IVA) e termine quinquennale per i tributi locali, tenuto conto delle sospensioni applicabili a sanzioni e interessi.
Il Comune deduce inoltre la carenza di legittimazione passiva con riguardo ai profili di competenza esclusiva dell'agente della riscossione;
il difetto di giurisdizione tributaria per posizioni non tributarie (es. sanzioni amministrative ex L. 689/1981 riferite al MiSE).
Conclude chiedendo il rigetto dell'istanza cautelare, ritenendo insussistenti sia il fumus che il periculum.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione, con articolata memoria, difende la piena legittimità dell'intimazione impugnata.
Sotto il profilo formale, ADER si richiama alla giurisprudenza che reputa sufficiente la motivazione per relationem, purché l'atto indichi gli estremi identificativi delle cartelle poste a fondamento dell'intimazione.
Secondo ADER, non è necessaria l'allegazione integrale delle cartelle, essendo già state notificate al contribuente.
Quanto alla prova delle notificazioni, l'Agenzia afferma che ogni relata e avviso di ricevimento depositato reca l'espresso riferimento al numero della cartella corrispondente. Vengono forniti, nella memoria, diversi esempi numerici che dimostrerebbero la corrispondenza tra A.R. e cartelle inserite nell'elenco contenuto nell'intimazione del 2024.
Una specifica cronologia viene poi ricostruita per ciascuna cartella, con l'indicazione: delle notifiche originarie, delle successive intimazioni di pagamento emesse negli anni 2013, 2015, 2016, 2017, 2018 e infine 2024, delle sospensioni normative (art. 68 D.L. 18/2020 e art. 12 D.Lgs. 159/2015). Sulla base di tale ricostruzione,
ADER ritiene che nessuna prescrizione sia maturata, né quinquennale né decennale. L' Agenzia osserva infine che l'appellante non potrebbe ottenere l'annullamento integrale dell'intimazione, giacché l'atto manterrebbe comunque efficacia per le posizioni creditorie ancora esigibili. Per la cartella relativa al provvedimento comunale T1 9432/2015, ADER solleva eccezione di difetto di legittimazione passiva, chiedendo – ove necessario – la chiamata dell'ente impositore ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. 112/1999 e dell'art. 23, comma 3, D.Lgs. 546/1992. Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e della sospensione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Prima ancora dell'esame dei singoli motivi, il Collegio rileva come gran parte delle doglianze articolate dall'appellante risulti inammissibile, in quanto esse si risolvono in una mera riproposizione delle censure già svolte in primo grado, senza confrontarsi effettivamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata;
non individuano specifici vizi della decisione, limitandosi a contrapporre una propria lettura dei fatti alla valutazione effettuata dal primo giudice;
non contengono una critica puntuale e diretta ai capi della sentenza concernenti la prova delle notifiche, la definitività delle cartelle e l'idoneità degli atti interruttivi, limitandosi a mere affermazioni di dissenso non corroborate da specifiche indicazioni documentali;
non censurano in modo specifico i capi della sentenza relativi alla giurisdizione, con conseguente passaggio in giudicato internodelle statuizioni concernenti le posizioni non tributarie (MiSE), come peraltro riconosciuto dallo stesso appellante, che incentra il gravame sulla legittimità complessiva dell'intimazione. Per costante giurisprudenza, l'appello deve contenere una specifica critica alla sentenza, non essendo ammissibile una mera reiterazione delle censure già rassegnate in primo grado (tra le molte: Cass., Sez. V, nn. 2227/2018; 29595/2018). L'impugnazione è inammissibile quando l'appellante non coglie la motivazione della sentenza, limitandosi a ribadire le stesse doglianze già disattese dal giudice di prime cure.
Nel caso di specie quanto al preteso difetto di motivazione, l'appellante non individua quale passaggio logico- giuridico della decisione sarebbe carente, ma si limita ad affermare la genericità della sentenza;
quanto alla prescrizione, l'appellante non si confronta con la dettagliata ricostruzione operata da ADER, recepita dal primo giudice, né censura i dati fattuali indicati in sentenza;
quanto alla pretesa violazione dell'art. 7 L.
212/2000, l'appellante ignora il principio di diritto applicato dalla sentenza, fondato su consolidata giurisprudenza di legittimità (intimazione motivabile per relationem); quanto ai profili di giurisdizione, manca qualsiasi censura alla statuizione del primo giudice, con conseguente definitività del capo relativo alle posizioni non tributarie.
Ne deriva che l'appello risulta, per larga parte, inammissibile per difetto di specificità dei motivi, ai sensi dell'art. 53 D.Lgs. 546/1992.
Per quanto attiene alle posizioni creditorie riferite al MiSE, derivanti da sanzioni amministrative irrogate ai sensi della L. 689/1981, il Collegio rileva – in via preliminare – il difetto assoluto di giurisdizione del giudice tributario.
Le sanzioni ex L. 689/1981 costituiscono, infatti, entrate di natura non tributaria: non hanno contenuto impositivo, non attengono a tributi erariali o locali e non rientrano tra le materie attribuite alla giurisdizione delle corti tributarie dall'art. 2 del D.Lgs. 546/1992. Secondo giurisprudenza assolutamente consolidata, il riparto della giurisdizione si fonda sulla natura del credito azionato, non già sullo strumento utilizzato per la riscossione, che può legittimamente essere quello esattoriale anche per crediti non tributari.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno più volte chiarito che le controversie relative a sanzioni amministrative non tributarie spettano alla giurisdizione ordinaria, anche quando l'esecuzione sia affidata all'Agente della riscossione;
la forma “cartella/intimazione” non muta la natura dell'entrata e non radica la giurisdizione tributaria (tra le molte, Cass. SS.UU. 22080/2017, Cass. SS.UU. 20930/2019).
Pertanto, poiché nell'intimazione del 26.02.2024 risultano incluse cartelle derivanti da sanzioni amministrative MiSE, la CGT non poteva pronunciarsi nel merito di tali poste, difettando radicalmente la giurisdizione.
Dichiara l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi ai sensi dell'art. 53 D.Lgs. 546/1992, oltre che per mancata impugnazione dei capi della sentenza relativi alla giurisdizione;
in subordine, rigetta l'appello perché infondato per le ragioni esposte.
La Corte, in parziale modifica della sentenza di primo grado, dichiara il difetto di giurisdizione in relazione alle sanzioni del MISE, legge n. 689/81 e ordina la riassunzione dinanzi al giudice competente entro il termine di 30gg. Dichiara inammissibile l'appello per il resto. Alla luce dell'esito del giudizio, il Collegio ritiene di dover disporre la compensazione integrale delle spese del grado – ivi comprese quelle della fase cautelare – in ragione della peculiare struttura della controversia e delle obiettive ragioni di complessità che la caratterizzano.
P.Q.M.
La Corte, in parziale modifica della sentenza di primo grado, dichiara il difetto di giurisdizione in relazione alle sanzioni del MISE, legge n. 689/81 e ordina la riassunzione dinanzi al giudice competente entro il termine di 30gg. Dichiara inammissibile l'appello per il resto. Spese compensate anche per la fase cautelare.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 18, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MARCO ANTONIO, Presidente
GUADAGNI LUIGI, Relatore
SILIPO FRANCESCO, Giudice
in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5951/2025 depositato il 20/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Latina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Latina - Sede Comunale 04100 Latina LT
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 451/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LATINA sez. 2 e pubblicata il 31/03/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720249001288900000 REC.CREDITO.IMP 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720110019168902000 TARSU/TIA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720110032886604001 IVA-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720180024789005000 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720200012277433000 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 623/2026 depositato il
05/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (//)
Resistente/Appellato: (//)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, ha impiugnato in primo grado l'intimazione di pagamento n. 057 2024 90012889 00/000, notificata il 26 febbraio 2024 dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, per un ammontare complessivo pari a € 317.831,29. L'atto è fondato – secondo quanto riferito dall'agente della riscossione – su sette cartelle di pagamento, cinque delle quali emesse negli anni 2012-2014, e due più recenti riferibili ai periodi 2019-2022.
La CGT di primo grado di Latina, con sentenza n. 451/2025 depositata il 31 marzo 2025, ha rigettato il ricorso del contribuente, confermando la legittimità dell'intimazione. Avverso tale decisione il sig. Ricorrente_1 ha proposto appello, articolando una serie di doglianze che investono sia la sentenza, sia gli atti presupposti su cui l'intimazione si fonda.
L'appellante lamenta, in primo luogo, una grave carenza motivazionale della sentenza di primo grado.
Secondo il contribuente, il giudice si sarebbe limitato a richiamare genericamente “la documentazione depositata”, senza però ricostruire puntualmente la provenienza, la riferibilità e l'idoneità probatoria delle attestazioni di notifica prodotte da ADER. Tale mancanza, a suo dire, si tradurrebbe in una motivazione meramente assertiva, priva dell'analitico esame richiesto in tema di notificazione delle cartelle e di verificazione degli atti interruttivi.
Sul piano sostanziale, il sig. Ricorrente_1 insiste quindi sulla intervenuta prescrizione delle pretese sottese alle cartelle più risalenti, in particolare quelle collocate tra il 2012 e il 2014. ADER – afferma l'appellante – non avrebbe assolto all'onere di provare né la tempestiva notifica di quelle cartelle, né l'esistenza di atti idonei a interrompere efficacemente la prescrizione. La produzione in giudizio di meri avvisi di ricevimento, privi della prova del contenuto del plico, non sarebbe idonea a dimostrare che gli atti recapitati fossero effettivamente le cartelle indicate, né che fossero tali da avere efficacia interruttiva ai sensi dell'art. 2943 c.
c.
L'appellante rivendica altresì l'ammissibilità dell'impugnazione dell'intimazione anche per vizi derivati, ritenendo che l'omessa o irregolare notifica delle cartelle presupposte travolga l'atto successivo. In tale prospettiva, anche la dedotta violazione dell'obbligo di motivazione dell'intimazione – in particolare il mancato inserimento o allegazione delle cartelle richiamate – costituirebbe un vizio proprio dell'atto notificato nel
2024, tale da renderlo nullo per violazione dell'art. 7 della legge n. 212/2000.
Il Comune, costituitosi in giudizio, ha ricostruito preliminarmente il proprio ruolo nel procedimento di primo grado, chiarendo di essere intervenuto su istanza di ADER per fornire prova della notificazione del provvedimento T1 9432 del 9 dicembre 2015, relativo alla TIA 2010, atto dal quale deriva una delle iscrizioni a ruolo contestate. Tale atto – sostiene il Comune – risulta regolarmente notificato e, per il mancato pagamento, correttamente iscritto a ruolo n. 3823/2018.
Sul piano processuale, il Comune richiama il principio secondo cui, una volta divenuti definitivi gli atti impositivi, l'impugnazione dell'intimazione è ammessa solo per vizi propri, con esclusione dei vizi derivati.
Quanto alle eccezioni di prescrizione, l'ente impositore sostiene che le notifiche delle cartelle risultano dalla documentazione prodotta, e che i termini prescrizionali non sarebbero comunque maturati, in considerazione delle intimazioni interruttive susseguitesi negli anni e delle sospensioni emergenziali introdotte durante il periodo pandemico. Viene richiamata altresì la distinzione tra termine decennale per i tributi erariali (quali
IVA) e termine quinquennale per i tributi locali, tenuto conto delle sospensioni applicabili a sanzioni e interessi.
Il Comune deduce inoltre la carenza di legittimazione passiva con riguardo ai profili di competenza esclusiva dell'agente della riscossione;
il difetto di giurisdizione tributaria per posizioni non tributarie (es. sanzioni amministrative ex L. 689/1981 riferite al MiSE).
Conclude chiedendo il rigetto dell'istanza cautelare, ritenendo insussistenti sia il fumus che il periculum.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione, con articolata memoria, difende la piena legittimità dell'intimazione impugnata.
Sotto il profilo formale, ADER si richiama alla giurisprudenza che reputa sufficiente la motivazione per relationem, purché l'atto indichi gli estremi identificativi delle cartelle poste a fondamento dell'intimazione.
Secondo ADER, non è necessaria l'allegazione integrale delle cartelle, essendo già state notificate al contribuente.
Quanto alla prova delle notificazioni, l'Agenzia afferma che ogni relata e avviso di ricevimento depositato reca l'espresso riferimento al numero della cartella corrispondente. Vengono forniti, nella memoria, diversi esempi numerici che dimostrerebbero la corrispondenza tra A.R. e cartelle inserite nell'elenco contenuto nell'intimazione del 2024.
Una specifica cronologia viene poi ricostruita per ciascuna cartella, con l'indicazione: delle notifiche originarie, delle successive intimazioni di pagamento emesse negli anni 2013, 2015, 2016, 2017, 2018 e infine 2024, delle sospensioni normative (art. 68 D.L. 18/2020 e art. 12 D.Lgs. 159/2015). Sulla base di tale ricostruzione,
ADER ritiene che nessuna prescrizione sia maturata, né quinquennale né decennale. L' Agenzia osserva infine che l'appellante non potrebbe ottenere l'annullamento integrale dell'intimazione, giacché l'atto manterrebbe comunque efficacia per le posizioni creditorie ancora esigibili. Per la cartella relativa al provvedimento comunale T1 9432/2015, ADER solleva eccezione di difetto di legittimazione passiva, chiedendo – ove necessario – la chiamata dell'ente impositore ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. 112/1999 e dell'art. 23, comma 3, D.Lgs. 546/1992. Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e della sospensione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Prima ancora dell'esame dei singoli motivi, il Collegio rileva come gran parte delle doglianze articolate dall'appellante risulti inammissibile, in quanto esse si risolvono in una mera riproposizione delle censure già svolte in primo grado, senza confrontarsi effettivamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata;
non individuano specifici vizi della decisione, limitandosi a contrapporre una propria lettura dei fatti alla valutazione effettuata dal primo giudice;
non contengono una critica puntuale e diretta ai capi della sentenza concernenti la prova delle notifiche, la definitività delle cartelle e l'idoneità degli atti interruttivi, limitandosi a mere affermazioni di dissenso non corroborate da specifiche indicazioni documentali;
non censurano in modo specifico i capi della sentenza relativi alla giurisdizione, con conseguente passaggio in giudicato internodelle statuizioni concernenti le posizioni non tributarie (MiSE), come peraltro riconosciuto dallo stesso appellante, che incentra il gravame sulla legittimità complessiva dell'intimazione. Per costante giurisprudenza, l'appello deve contenere una specifica critica alla sentenza, non essendo ammissibile una mera reiterazione delle censure già rassegnate in primo grado (tra le molte: Cass., Sez. V, nn. 2227/2018; 29595/2018). L'impugnazione è inammissibile quando l'appellante non coglie la motivazione della sentenza, limitandosi a ribadire le stesse doglianze già disattese dal giudice di prime cure.
Nel caso di specie quanto al preteso difetto di motivazione, l'appellante non individua quale passaggio logico- giuridico della decisione sarebbe carente, ma si limita ad affermare la genericità della sentenza;
quanto alla prescrizione, l'appellante non si confronta con la dettagliata ricostruzione operata da ADER, recepita dal primo giudice, né censura i dati fattuali indicati in sentenza;
quanto alla pretesa violazione dell'art. 7 L.
212/2000, l'appellante ignora il principio di diritto applicato dalla sentenza, fondato su consolidata giurisprudenza di legittimità (intimazione motivabile per relationem); quanto ai profili di giurisdizione, manca qualsiasi censura alla statuizione del primo giudice, con conseguente definitività del capo relativo alle posizioni non tributarie.
Ne deriva che l'appello risulta, per larga parte, inammissibile per difetto di specificità dei motivi, ai sensi dell'art. 53 D.Lgs. 546/1992.
Per quanto attiene alle posizioni creditorie riferite al MiSE, derivanti da sanzioni amministrative irrogate ai sensi della L. 689/1981, il Collegio rileva – in via preliminare – il difetto assoluto di giurisdizione del giudice tributario.
Le sanzioni ex L. 689/1981 costituiscono, infatti, entrate di natura non tributaria: non hanno contenuto impositivo, non attengono a tributi erariali o locali e non rientrano tra le materie attribuite alla giurisdizione delle corti tributarie dall'art. 2 del D.Lgs. 546/1992. Secondo giurisprudenza assolutamente consolidata, il riparto della giurisdizione si fonda sulla natura del credito azionato, non già sullo strumento utilizzato per la riscossione, che può legittimamente essere quello esattoriale anche per crediti non tributari.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno più volte chiarito che le controversie relative a sanzioni amministrative non tributarie spettano alla giurisdizione ordinaria, anche quando l'esecuzione sia affidata all'Agente della riscossione;
la forma “cartella/intimazione” non muta la natura dell'entrata e non radica la giurisdizione tributaria (tra le molte, Cass. SS.UU. 22080/2017, Cass. SS.UU. 20930/2019).
Pertanto, poiché nell'intimazione del 26.02.2024 risultano incluse cartelle derivanti da sanzioni amministrative MiSE, la CGT non poteva pronunciarsi nel merito di tali poste, difettando radicalmente la giurisdizione.
Dichiara l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi ai sensi dell'art. 53 D.Lgs. 546/1992, oltre che per mancata impugnazione dei capi della sentenza relativi alla giurisdizione;
in subordine, rigetta l'appello perché infondato per le ragioni esposte.
La Corte, in parziale modifica della sentenza di primo grado, dichiara il difetto di giurisdizione in relazione alle sanzioni del MISE, legge n. 689/81 e ordina la riassunzione dinanzi al giudice competente entro il termine di 30gg. Dichiara inammissibile l'appello per il resto. Alla luce dell'esito del giudizio, il Collegio ritiene di dover disporre la compensazione integrale delle spese del grado – ivi comprese quelle della fase cautelare – in ragione della peculiare struttura della controversia e delle obiettive ragioni di complessità che la caratterizzano.
P.Q.M.
La Corte, in parziale modifica della sentenza di primo grado, dichiara il difetto di giurisdizione in relazione alle sanzioni del MISE, legge n. 689/81 e ordina la riassunzione dinanzi al giudice competente entro il termine di 30gg. Dichiara inammissibile l'appello per il resto. Spese compensate anche per la fase cautelare.