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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/01/2025, n. 598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 598 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 12615/2023 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DI CAUSA
Nel procedimento promosso da
Parte 1
RICORRENTE
nei confronti di
Controparte 1
RESISTENTE
Oggi 23/01/2025 ad ore 10.15 innanzi alla dott.ssa Francesca Maria Ferruta, sono comparsi: per parte opponente l' Avv. Annalisa ZERBONI;
per parte opposta l' Avv. Pierino TRESOLDI.
E' altresì presente ai fini della pratica forense la Dr Persona 1
Il Giudice, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., pronuncia l'allegata sentenza dandone lettura e provvede al deposito.
Il Giudice
dott.ssa Francesca Maria Ferruta
RE A PU BBLICA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale,
nella persona del giudice unico Dott. Francesca Maria Ferruta,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 12615/2023 R.G. promossa dalla
, rappresentata e difesa Signora Parte 1 (C.F. C.F. 1
), del Foro di Busto dagli Avvocati Alberto Franchi (C.F. C.F. 2
), del Foro di Milano, Arsizio, et Annalisa Zerboni (C.F. C.F. 3
elettivamente domiciliata presso lo studio di ques'utlima, sito in Milano piazza Umanitaria nr. 2;
PARTE
OPPONENTE contro il
(C.F.Signor Controparte 1 C.F. 4 ), rappresentato e difeso dall'Avv. Pierino Tresoldi, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, sito in Inzago via Facheris nr. 29;
PARTE OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI:
per parte opponente e per parte opposta: come da atti introduttivi (cfr. p.v. di udienza in data 18.9.2024), da intendersi qui trascritti nelle parti contenti le conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice, rivisti i processi verbali delle udienze in data 27.6.2023, 19.12.2023,
18.9.2024, 23.2.2025, nonché le Ordinanze riservate emesse in data 25.7.2023 e in data 18.1.2025, osserva:
risultano documentalmente provati i seguenti fatti:
l'avvenuta stipulazione in data 3.4.2008 di un contratto di locazione ad uso commerciale tra la Signora (Madre del Signor CP 1 Persona 2
deceduta in data 2.3.2015) e la Parte 2
(questa ultima Socia Accomandataria di tale Società) avente ad oggetto i locali ad uso caffetteria siti in Gessate Via Badia nnr. 9-11, dei quali la parte locatrice era proprietaria, prevedente la durata iniziale di anni sei con decorrenza 1.4.2008-
31.3.2014, tacitamente rinnovabile per altri sei anni, a fronte del versamento di un canone annuo di locazione di Euro 12.120,00, da pagarsi in rate mensili anticipate di
Euro 1.010,00 (cfr. doc. nr. 2) di parte opponente); l'avvenuto versamento del deposito cauzionale di Euro 3.000,00 da parte della conduttrice alla locatrice in data 3.4.2008 (cfr. ricevuta sottoscritta da quest'ultima, prodotta sub doc. nr. 6) da parte opponente);
l'avvenuta cessione in data 7.11.2022 delle quote di partecipazione della ridetta
(Socia Accomandataria),Società da parte dei Soci Signori Parte 1
Parte 3 Parte 4 ai Signori CP_2 Parte_5 (Socio
Accomandatario), con contestuale modifica Controparte_3 e Controparte_4
della denominazione sociale in Max Cafè S.A.S. di EN AN LO and C.
(cfr. doc. nr. 3 di parte opponente);
l'avvenuta comunicazione in data 5.12.2011 della cessione del sopra indicato alla locatrice Signora contratto di locazione da parte della Signora Parte 1 Persona_2 (cfr. doc. nr. 4 di parte opponente);
l'avvenuta comunicazione in data 30.4.2012 della locatrice Signora Persona 2
[...] della opposizione alla ridetta cessione, con precisazione di non volere liberare la originaria conduttrice (ovvero la Signora Parte 1 ) da tutte le obbligazioni assunte, con contestuale richiesta di pagamento dei canoni di locazione relativi ai mesi di Aprile e Maggio 2012 e delle altre spese ivi indicate per il complessivo importo di Euro 2.977,60 (cfr. doc. nr. 6 di parte opposta);
l'avvenuta comunicazione in data 13.2.2013 da parte di Parte 6 CP 5 (nuova ragione sociale assunta dalla Società, della quale Per_3 era divenuto Scio Accomandatario cfr. visura in atti) alla locatrice Signora
[...] Persona 2 della avvenuta cessione della azienda commerciale alla Signora
Controparte_6 a far data dal 5.7.2012 (cfr. doc. nr. 7 di parte opposta);
,
l'avvenuta stipulazione in data 24.10.2012 di un contratto tra la Signora CP 6
[...] titolare dell'azienda costituita da Bar e CP 7 sita in in Gessate Via
con la quale la prima concedeva in Badia nnr. 9-11, ela Controparte_8
affitto a tale Società la suddetta azienda, con i relativi beni strumentali, dal 25.10.2012 al 24.10.2013 (contratto rinnovabile di anno in anno) (cfr. doc. nr. 8 di parte opposta);
l'avvenuto inoltro in data 13.12.2019 di una lettera di messa in mora con la quale l'
Avvocato Pierino Tresoldi, Legale dei Signori CP_1, CP_1 e Per 4 CP_9
[...] Eredi della deceduta Signora chiedevano a Controparte_8 Persona 2
di provvedere al pagamento dei canoni di locazione, delle spese condominiali e del
50% delle imposte di registro dovute (sino al 31.12.2019) per complessivi Euro
10.393,00, oltre interessi e spese legali (cfr. doc. D di parte opposta);
l'avvenuta emissione, in data 8.10.2020, da parte del Tribunale di Milano, in persona del Giudice Dr Francesca Savignano, di un Decreto Ingiuntivo (emesso su ricorso depositato dal Signor CP 1 unitamente alla intimazione di sfratto per morosità) nei confronti di Controparte_8 per il pagamento della somma di Euro 15.047,00, per canoni ed accessori scaduti al momento della intimazione di sfratto (datata
21.4.2020 con citazione per l' udienza del 21.5.2020 rinviata, causa emergenza
Covid, al 8.10.2020), oltre che per i canoni scaduti o a scadere sino alla esecuzione dello sfratto (cfr. D.I. nr. 16035/2020 del 8.10.2020-15.10.2020 R.G. nr. 16025/2020
- doc. E di parte opposta);
l'avvenuta emissione, in data 24.1.2023, da parte del Tribunale di Milano, in persona del Giudice Dr Francesca Savignano, di un Decreto Ingiuntivo (emesso su ricorso depositato dal Signor CP 1 unitamente alla intimazione di sfratto per morosità) nei confronti dei Signori Parte 1 'AN C. EN, Persona 3
Controparte_6 per il pagamento della somma di Euro 36.360,00, per canoni ed accessori scaduti e non corrisposti dal mese di Maggio 2015 sino alla data del rilascio del bene immobile (come da prospetto allegato), avvenuto in data 10.5.2022
(cfr. D.I. nr. 2663/2023 R.G. nr. 46594/2022) emesso in data 24.1.2023- 2.2.2023 dal Tribunale di Milano, Giudice Dr Francesca Savignano, doc. nr. 1 di parte opponente). Come è noto, secondo quanto previsto dall'art. 36 della Legge nr. 392/1978 per le locazioni ad uso diverso da quello abitativo, il “locatore può sublocare l'immobile o cedere il contratto di locazione anche senza il consenso del locatore, purché venga insieme ceduta o locata l'azienda, dandone comunicazione al locatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il locatore può opporsi, per gravi motivi, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.
Nel caso di cessione il locatore, se non ha liberato il cedente, può agire contro il medesimo qualora il cessionario non adempia le obbligazioni assunte."
La ragione giustificatrice di questa norma è quella di armonizzare l' esigenza di circolazione del contratto di locazione (ad uso non abitativo) unitamente alla azienda cui accede con quella di evitare di far perdere al locatore la garanzia patrimoniale generica offerta dalla originaria parte contrattuale, con la quale ha condotto le trattative prima della stipulazione del contratto e sulla cui capacità di far fronte alle obbligazioni previste in contratto (prima fra tutte quella di versamento del corrispettivo) ha potuto esperire tutte le opportune verifiche.
La disciplina di tale disposto, prevista espressamente per la fattispecie in cui alla cessione della locazione si accompagni la cessione della azienda, si applica anche nel caso in cui il trasferimento del contratto di locazione si accompagni alla integrale cessione delle quote della Società di persone costituita per l'esercizio della attività commerciale nel bene immobile locato (cfr. C. Cass. nr. 15348/2017).
Anche in tale ipotesi, difatti, sussiste la medesima esigenza di tutelare la parte locatrice in punto di conservazione della garanzia patrimoniale generica offerta dalla controparte originaria.
Ora, risulta documentalmente provato che la Signora Persona 2 , Madre della parte opposta, non abbia mai acconsentito al mutamento della controparte nella sua contrattuale, provvedendo ad informare sia la Signora Parte 1
,
qualità di Socia Accomandataria della Max Cafe S.A.S. di RA OT and C.,
Persona_3 nella sua qualità di Socia Accomandataria della Maxsia il Signor Cafe S.A.S. di Manfredi TO and. C., sia la Parte 7
di voler nuovamente manfestare il suo dissenso alla cessione ed al
[...]
subentro di tale ultima Società nel contratto di locazione, e, quindi, di non liberare la originaria parte conduttrice di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto (cfr. doc. nr. 6 di parte opposta).
,Deve ritenersi, pertanto, tenuta la Signora Parte 1 parte cedente del contratto non liberata dalla parte locatrice ceduta, a versare alla parte opposta i canoni di locazione non versati dalle parti conduttrici.
Quanto all'importo complessivamente dovuto per tali canoni, non può non rilevarsi come quelli relativi ai mesi di Maggio, Agosto e Novembre dell' anno 2015 ed al mese di Settembre 2017, del complessivo importo di Euro 4.040,00 (risultante dalla moltiplicazione dello importo del canone mensile di Euro 1.010,00 per quattro mensilità), il cui pagamento è stato richiesto dal Signor CP 1 in via monitoria nel dicembre 2022 e ottenuto nel gennaio 2023, sono crediti estinti prescrizione, essendo ormai decorso il termine quinquennale di prescrizione dei crediti per le pigioni (cfr. art. 2948 nr. 3), così come eccepito dalla parte opponente.
Dallo importo complessivamente dovuto di Euro 36.360,00 dovrà pertanto essere detratto quello di Euro 4.040,00, ragione per cui il Decreto Ingiuntivo deve essere revocato nei confronti della parte opponente, la quale opponente dovrà corrispondere alla parte opposta l'importo di Euro 32.320,00, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo (fermo restando il fatto che questa ultima provvederà a versare agli altri
Eredi della deceduta Madre Signora Persona 2 le quote di loro spettanza di tale importo).
Quanto alla domanda di restituzione del deposito cauzionale, versato dalla Signora
Persona 2 in data 3.4.2008, atteso che il beneParte 1 alla Signora immobile locato è rilasciato, il Signor Controparte_10 (Erede di questa ultima) non ha più titolo per trattenerlo e deve essere pertanto condannato a restituirlo alla parte opponente, unitamente agli interessi legali. Stante il parziale accoglimento delle domande delle parti, le spese di lite sono interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o istanza rigettata, in contraddittorio della parte opposta, così provvede:
1. accertata la prescrizione del diritto al pagamento dei canoni di locazione limitatamente ai mesi di Maggio, Agosto e Novembre 2015, nonché a quella del mese di Settembre 2017, del complessivo importo di Euro 4.040,00, accoglie l'opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo nr. 2663/2023 (R.G. nr. 46594/2022) emesso in data 24.1.2023- 2.2.2023 dal Tribunale di Milano (Giudice Dr
Francesca Savignano) e, pertanto, revoca tale Decreto nei confronti della sola. opponente Signora Parte 1
2. condanna la Signora CP 1Controparte 11 a pagare al Signor
l'importo complessivo di Euro 32.320,00, oltre agli interessi
[...]
legali, dal dovuto al saldo (fermo restando il fatto che questo ultimo provvederà a Persona 2 le quote di versare agli altri Eredi della deceduta Madre Signora loro spettanza);
a restituire l'importo di Euro3. condanna il Signor Controparte_1
3.000,00 alla Signora Parte 1 oltre agli interessi legali, dal dovuto al saldo;
4. compensa interamente le spese di lite tra le parti;
Milano, così deciso in data 23.1.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Maria Ferruta